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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1719 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22/02/2023, assunto in decisione all'udienza in data 16/01/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCON STEFANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 30/01/2025 a seguito della rinuncia ai termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c. come richiesto da parte ricorrente con note scritte depositate in data 28.01.2025. Parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni come da atto introduttivo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, provvedendo anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 4 L. Div.
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti in Desio il 25.05.1999;
2) esonerare il Signor da qualunque corresponsione e/o assegno divorzile in favore della Parte_1
Signora CP_1 3) esonerare il Signor da qualunque corresponsione di assegno di mantenimento a favore Parte_1 Per_ della FI , avendo Ella raggiunto l'età di 22 anni ed avendo la medesima un'occupazione stabile;
4) in via di stretto subordine, dichiarare il Signor tenuto a corrispondere un assegno di Parte_1 Per_ mantenimento a favore della FI in misura non superiore ad €. 350,00 mensili, da corrispondere Per_ direttamente alla FI;
5) prendere atto che il Signor intende comunque provvedere al mantenimento delle Parte_1 Per_ figlie ed , oggi entrambe maggiorenni, nei termini già in uso dalla sentenza di separazione, Per_2 ovvero fornendo vitto e alloggio nel tempo in cui avrà le figlie presso di sé, coprendo ogni spesa legata alla convivenza, oltre a quelle straordinarie che dovessero necessitare di tipo medico non mutuabile, dentista e scuola, oltre che della patente di guida. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso 15% spese generali.”
***
Con ricorso depositato in data 22.02.2023, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine Parte_1 di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio nei confronti di CP_1
Il ricorrente esponeva che dal loro matrimonio, contratto a Desio in data 25.09.1999, erano nate le figlie Per_
(18.08.2000) e (28.05.2004); che l'incompatibilità caratteriale aveva reso, nel corso del tempo, Per_2 intollerabile la vita di coppia a tal punto da far venir meno l'affectio coniugalis, con la conseguenza che le parti addivenivano alla separazione con sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 20.07.2017 (sent. n. 2516/17 – pubbl. in data 23.08.2017).
dava atto che nessun assegno divorzile doveva essere riconosciuto nei confronti della Parte_1 Per_ moglie, stante l'indipendenza economica della medesima;
relativamente alle figlie, rappresentava che era, ormai da qualche tempo, divenuta economicamente autosufficiente avendo la medesima reperito attività lavorativa, mentre godeva del mantenimento diretto da parte del padre essendo collocata Per_2 prevalentemente presso di lui. Per_ Pertanto, chiedeva disporsi la revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento della FI , restando in ogni caso ferma la sua disponibilità a provvedere al mantenimento diretto delle figlie. All'udienza del 10.06.2024, ove non risultava costituita e non compariva neppure CP_1 personalmente, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in merito ai provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza emessa in pari data il Presidente f.f. preliminarmente, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di nel merito, disponeva la revoca dell'assegno di CP_1 Per_ mantenimento per la FI e, nominatasi Giudice istruttore, rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo tramite la fissazione di termini ex art. 127 ter c.p.c. Parte ricorrente depositava la propria memoria costitutiva in data 10.01.2025. Il ricorrente, con note sottoscritte depositate in data 28.01.2025, rinunciava ai termini ex artt. 183 comma VI e 190 c.p.c.. Il Giudice con decreto emesso in data 30.01.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisone. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 20.07.2017 (sent. n. 2516/17
– pubbl. in data 23.08.2017). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La richiesta formulata da in punto di non riconoscimento di alcuna somma a titolo Parte_1 di assegno divorzile per deve essere accolta. CP_1
Rileva che in sede di separazione le parti avevano pattuito, tramite conclusioni congiunte, la corresponsione, da parte di a di un assegno di mantenimento per un periodo limitato Pt_1 CP_1
e di modesto importo, vista la condizione di temporanea disoccupazione della moglie e considerata la sua abilità al lavoro, che nel corso del tempo non appare essere venuta meno. Inoltre, nell'ultimo capoverso del predetto accordo le parti pattuivano che a far data dal CP_1
31.12.2018, avrebbe rinunciato a qualsiasi assegno di mantenimento da parte del marito, a prescindere dal reperimento di attività lavorativa. Emerge e rileva che in sede odierna non si è costituita nel procedimento di divorzio e CP_1 pertanto non ha formulato eccezioni o contestazioni rispetto al mancato riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, non producendo peraltro alcuna allegazione contraria che faccia presumere la titolarità di tale diritto in suo favore. Devono pertanto dichiararsi non sussistenti i requisiti di natura assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile nei confronti della convenuta. III. Relativamente al mantenimento delle figlie, ritiene il Collegio di dover confermare in via definitiva quanto statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti. Per_ Per quanto riguarda la FI , il ricorrente ha assolto l'onere della prova in merito all'intervenuta autosufficienza economica della stessa, avendo prodotto il contratto di lavoro dal quale si evince che ella è in grado di reperire in autonomia quanto necessario per la propria sussistenza. Alla luce di ciò, sono ormai venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 ter c.c. secondo il quale ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Relativamente alla FI il ricorrente ha precisato che la stessa non gode ancora di autosufficienza Per_2 economica ma che, essendo collocata prevalente presso di lui, è suo onere provvedere al suo mantenimento diretto. IV. Si dichiara non luogo a provvedere su eventuali istanze istruttorie formulate in corso di causa, vista la rinuncia ai termini ex artt. 183 e 190 c.p.c. da parte del ricorrente V. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta e dalla celerità istruttoria, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 22/02/2023, così provvede:
[...]
I. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
, a Desio (MB) in data 25.09.1999 e trascritto nei registri di Stato Civile del CP_1
Comune di Desio (MB) atto n. 26, parte I, anno 1999); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dispone che nulla dovrà corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile;
IV. Revoca l'assegno di mantenimento versato da a nell'interesse della Parte_1 CP_1 Per_ FI con decorrenza da gennaio 2025. V. Dispone che provvederà al mantenimento diretto della FI sino a che ella Parte_1 Per_2 non diverrà economicamente autosufficiente;
VI. Non luogo a provvedere sulle istanze istruttorie;
VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti costituite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 30 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22/02/2023, assunto in decisione all'udienza in data 16/01/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCON STEFANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 30/01/2025 a seguito della rinuncia ai termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c. come richiesto da parte ricorrente con note scritte depositate in data 28.01.2025. Parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni come da atto introduttivo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, provvedendo anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 4 L. Div.
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti in Desio il 25.05.1999;
2) esonerare il Signor da qualunque corresponsione e/o assegno divorzile in favore della Parte_1
Signora CP_1 3) esonerare il Signor da qualunque corresponsione di assegno di mantenimento a favore Parte_1 Per_ della FI , avendo Ella raggiunto l'età di 22 anni ed avendo la medesima un'occupazione stabile;
4) in via di stretto subordine, dichiarare il Signor tenuto a corrispondere un assegno di Parte_1 Per_ mantenimento a favore della FI in misura non superiore ad €. 350,00 mensili, da corrispondere Per_ direttamente alla FI;
5) prendere atto che il Signor intende comunque provvedere al mantenimento delle Parte_1 Per_ figlie ed , oggi entrambe maggiorenni, nei termini già in uso dalla sentenza di separazione, Per_2 ovvero fornendo vitto e alloggio nel tempo in cui avrà le figlie presso di sé, coprendo ogni spesa legata alla convivenza, oltre a quelle straordinarie che dovessero necessitare di tipo medico non mutuabile, dentista e scuola, oltre che della patente di guida. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso 15% spese generali.”
***
Con ricorso depositato in data 22.02.2023, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine Parte_1 di sentire pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio nei confronti di CP_1
Il ricorrente esponeva che dal loro matrimonio, contratto a Desio in data 25.09.1999, erano nate le figlie Per_
(18.08.2000) e (28.05.2004); che l'incompatibilità caratteriale aveva reso, nel corso del tempo, Per_2 intollerabile la vita di coppia a tal punto da far venir meno l'affectio coniugalis, con la conseguenza che le parti addivenivano alla separazione con sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 20.07.2017 (sent. n. 2516/17 – pubbl. in data 23.08.2017).
dava atto che nessun assegno divorzile doveva essere riconosciuto nei confronti della Parte_1 Per_ moglie, stante l'indipendenza economica della medesima;
relativamente alle figlie, rappresentava che era, ormai da qualche tempo, divenuta economicamente autosufficiente avendo la medesima reperito attività lavorativa, mentre godeva del mantenimento diretto da parte del padre essendo collocata Per_2 prevalentemente presso di lui. Per_ Pertanto, chiedeva disporsi la revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento della FI , restando in ogni caso ferma la sua disponibilità a provvedere al mantenimento diretto delle figlie. All'udienza del 10.06.2024, ove non risultava costituita e non compariva neppure CP_1 personalmente, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in merito ai provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza emessa in pari data il Presidente f.f. preliminarmente, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di nel merito, disponeva la revoca dell'assegno di CP_1 Per_ mantenimento per la FI e, nominatasi Giudice istruttore, rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo tramite la fissazione di termini ex art. 127 ter c.p.c. Parte ricorrente depositava la propria memoria costitutiva in data 10.01.2025. Il ricorrente, con note sottoscritte depositate in data 28.01.2025, rinunciava ai termini ex artt. 183 comma VI e 190 c.p.c.. Il Giudice con decreto emesso in data 30.01.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisone. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 20.07.2017 (sent. n. 2516/17
– pubbl. in data 23.08.2017). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La richiesta formulata da in punto di non riconoscimento di alcuna somma a titolo Parte_1 di assegno divorzile per deve essere accolta. CP_1
Rileva che in sede di separazione le parti avevano pattuito, tramite conclusioni congiunte, la corresponsione, da parte di a di un assegno di mantenimento per un periodo limitato Pt_1 CP_1
e di modesto importo, vista la condizione di temporanea disoccupazione della moglie e considerata la sua abilità al lavoro, che nel corso del tempo non appare essere venuta meno. Inoltre, nell'ultimo capoverso del predetto accordo le parti pattuivano che a far data dal CP_1
31.12.2018, avrebbe rinunciato a qualsiasi assegno di mantenimento da parte del marito, a prescindere dal reperimento di attività lavorativa. Emerge e rileva che in sede odierna non si è costituita nel procedimento di divorzio e CP_1 pertanto non ha formulato eccezioni o contestazioni rispetto al mancato riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, non producendo peraltro alcuna allegazione contraria che faccia presumere la titolarità di tale diritto in suo favore. Devono pertanto dichiararsi non sussistenti i requisiti di natura assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile nei confronti della convenuta. III. Relativamente al mantenimento delle figlie, ritiene il Collegio di dover confermare in via definitiva quanto statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti. Per_ Per quanto riguarda la FI , il ricorrente ha assolto l'onere della prova in merito all'intervenuta autosufficienza economica della stessa, avendo prodotto il contratto di lavoro dal quale si evince che ella è in grado di reperire in autonomia quanto necessario per la propria sussistenza. Alla luce di ciò, sono ormai venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 ter c.c. secondo il quale ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Relativamente alla FI il ricorrente ha precisato che la stessa non gode ancora di autosufficienza Per_2 economica ma che, essendo collocata prevalente presso di lui, è suo onere provvedere al suo mantenimento diretto. IV. Si dichiara non luogo a provvedere su eventuali istanze istruttorie formulate in corso di causa, vista la rinuncia ai termini ex artt. 183 e 190 c.p.c. da parte del ricorrente V. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta e dalla celerità istruttoria, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 22/02/2023, così provvede:
[...]
I. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
, a Desio (MB) in data 25.09.1999 e trascritto nei registri di Stato Civile del CP_1
Comune di Desio (MB) atto n. 26, parte I, anno 1999); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dispone che nulla dovrà corrispondere a a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile;
IV. Revoca l'assegno di mantenimento versato da a nell'interesse della Parte_1 CP_1 Per_ FI con decorrenza da gennaio 2025. V. Dispone che provvederà al mantenimento diretto della FI sino a che ella Parte_1 Per_2 non diverrà economicamente autosufficiente;
VI. Non luogo a provvedere sulle istanze istruttorie;
VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti costituite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 30 gennaio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona