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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11190/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LUPPINO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
AUDINOT 10 40134 presso il difensore avv. LUPPINO SAVERIO Pt_1
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARASTRO ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAGGIORE 6
presso il difensore avv. CARASTRO ANTONIO Pt_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d.lgs. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via principale nel merito: Annullare e comunque dichiarare illegittimo ed inefficace l'atto di ingiunzione impugnato per i superiori motivi descritti in atti. In ogni caso e comunque con vittoria di spese di lite e compensi, oltre spese generali ed accessori.
Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore della presente causa è compreso nello scaglione entro euro
6682,64 ed è stato versato contributo unificato di euro 237,00”. pagina 1 di 6 Il convenuto così conclude:
“si chiede il rigetto dell'opposizione e di tutte le avverse domande, siccome infondate;
con vittoria di spese, oltre oneri per la Pubblica Avvocatura di cui all'art. 1, comma 208, L. 266/05”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011, ritualmente notificato, il
(d'ora in avanti anche Parte_1 solo il ), in persona dell'amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo, notificato in data 1 luglio 2024, con il quale il CP_1 [...]
aveva intimato il pagamento della somma di complessivi € 6.682,64 a titolo di “recupero CP_1 spese per segnaletica e lavori di messa in sicurezza delle barriere antirumore in via Stalingrado”.
In particolare, il esponeva: Parte_1
- che l'origine della vicenda si collocava in epoca risalente in relazione agli obblighi assunti dal costruttore del complesso Parte_1
- che, infatti, tra il ed il costruttore era intervenuta una convenzione di Controparte_1 attuazione del piano particolareggiato (ossia la convenzione urbanistica dell'1 luglio 1997), successivamente integrata da una seconda convenzione del 12 novembre 2002;
- che, a seguito della realizzazione delle barriere, era intervenuto il collaudo di “opera pubblica” da parte del CP_1
- che, pertanto, la manutenzione delle barriere antirumore era da imputarsi al CP_1
- che il , prima di ricevere l'ingiunzione, aveva più volte contattato il per Parte_1 CP_1 contestare la sussistenza dell'obbligo di pagamento a suo carico (doc.ti. 2, 3, 4, 5, 6).
Sulla base di tali premesse l'opponente richiamava la diciplina in materia di opere di mitigazione ambientale, ossia il DM (rectius DPR) 142/2004, ma evidenziava sotto tale profilo che tale normativa era entrata in vigore dopo la realizzazione del complesso di (essendo i titoli edilizi per la Parte_1 realizzazione di tale complesso antecedenti all'entrata in vigore del DPR), sicché la manutenzione delle barriere spettava al manutentore della strada (preesistente alla costruzione del complesso immobiliare); rilevava che, in base agli artt. 7 e 13 della convenzione, anche le opere di “mitigazione ambientale” rientravano tra quelle prese in carico dal per effetto del collaudo (avendo l'amministrazione CP_1
“espressamente collaudato anche le barriere fonoassorbenti”) e a tal fine rivestivano la natura di opere pagina 2 di 6 pubbliche e non private, con conseguente esclusione di ogni obbligo di manutenzione in capo al ed illegittimità della pretesa di pagamento oggetto di ingiunzione;
evidenziava, inoltre, Parte_1
l'inefficacia della successiva integrazione della convenzione, in quanto la medesima rimandava, per la sua piena operatività, ad una successiva convenzione da stipularsi, ponendo, in ogni caso, in rilievo che tale integrazione non prevedeva che le opere di mitigazione ambientale fossero a carico di esso istante.
Il deduceva, infine, che gli obblighi di manutenzione previsti nelle convenzioni Parte_1 devono essere espressamente accettati dai condomini, costituendo vincoli di natura pattizia, mentre i condomini non avevano mai espresso alcun consenso;
e concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento o la declaratoria di inefficacia e di illegittimità dell'atto di ingiunzione, in quanto l'obbligo di manutenzione delle barriere doveva ritenersi gravante sul CP_1
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
Il rilevava che con convenzione urbanistica stipulata l'1 luglio 1997, conclusa con la società CP_1
TO FR Impresa di Costruzioni S.p.A. e la società Immobiliare S.A.M. S.r.l., era stata disciplinata l'attuazione del piano particolareggiato relativo alla zona integrata di settore R.5.1. (doc.
1); che in data 22 dicembre 2000 era stata rilasciata alla società Basileus S.p.A. e alla società Borgo
Masini S.r.l. (già Immobiliare S.A.M. S.r.l.) concessione edilizia per la realizzazione delle opere attuative (doc. 2); che con convenzione urbanistica stipulata il 12 novembre 2002 era stata integrata la disciplina dell 'attuazione del piano particolareggiato (doc. 3); che con verbali del 15 maggio 2006 e del
12 giugno 2008 il aveva ricevuto in consegna le opere di urbanizzazione Controparte_1 previste nel piano particolareggiato – senza che fossero oggetto di consegna le barriere – (doc.ti 4-5); che con comunicazione del 23 novembre 2021 il aveva richiesto di eseguire gli Parte_1
“interventi necessari ad un definitivo restauro” della barriera antirumore al che aveva CP_1 ripetutamente rigettato la richiesta, invitando il a provvedervi autonomamente, in Parte_1 quanto gli oneri di manutenzione erano da ritenersi a suo carico (doc.ti 7-8); che in seguito il aveva dovuto porre segnaletica di sicurezza lungo il ponte di via Stalingrado, a causa della CP_1 caduta di materiale dalle barriere fonoassorbenti (doc. 9), invitando successivamente il Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 6.650,12, per i costi sostenuti per posa in opera ed il noleggio della segnaletica di sicurezza (doc. 10); che, infine, a seguito del rifiuto, era stato emesso e notificato l'avviso di accertamento esecutivo, comprensivo di interessi legali e spese di notifica, oggetto di opposizione (doc. n. 11). pagina 3 di 6 Il evidenziava, quindi, che l'art. 7 della convenzione del 1997 prevedeva espressamente che CP_1 le barriere fonoassorbenti non erano da intendersi ricomprese nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, pertanto, dovevano considerarsi alla stregua di opere private;
deduceva che gli artt. 10 e
13, relativi al trasferimento a titolo gratuito al Comune a seguito del collaudo pubblico, riguardavano solo le opere di urbanizzazione;
richiamava il tenore del DPR 142/2004, che non qualifica le infrastrutture fonoassorbenti quali opere di urbanizzazione e l'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura reale alle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche, al cui adempimento sono tenuti anche gli aventi causa dei costruttori.
Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte CP_1 dall'attore.
4.
Rigettata la richiesta di sospensione, veniva, quindi, fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Mutato il giudice, dopo breve differimento, all'udienza del 21 novembre 2025 i procuratori delle parti procedevano alla discussione e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
* * *
4.
Preliminarmente va osservato – sebbene le parti non abbiano mosso alcun rilievo in merito – che, vertendosi in ipotesi di richiesta di pagamento di somme a titolo di rimborso delle spese per le opere di messa in sicurezza di barriera fonoassorbente, nella specie appare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, posto che, pur venendo in considerazione la convenzione urbanistica stipulata dall'originario costruttore del complesso immobiliare con il , oggetto della Controparte_1 controversia è la sussistenza o meno dell'obbligo, a carico del , di provvedere al Parte_1 pagamento delle spese di manutenzione della barriera fonoassorbente, la cui realizzazione era prevista nella convenzione urbanistica in questione ed era posta a carico del costruttore, senza che tale opera fosse ricompresa tra gli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria.
5.
Tanto premesso, giova rilevare che, al fine di valutare a carico di chi gravi tale obbligo (se, cioè, esso gravi sul o, invece, sul , occorre fare riferimento alla convenzione Parte_1 CP_1
pagina 4 di 6 urbanistica, in forza della quale tale barriera era stata realizzata ed alle pattuizioni relative alla stessa.
Orbene, la convenzione di riferimento è quella originariamente stipulata – l'1 luglio 1997 (cfr. doc. 11 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) – dal e dal costruttore (cui è Controparte_1 seguita la seconda convenzione, integrativa, del 12 novembre 2002).
Tale convenzione contiene plurime disposizioni in materia di barriere fonoassorbenti (che, sole, costituiscono oggetto del presente giudizio), e segnatamente – fra quelle di rilievo in relazione alla questione posta nel presente giudizio – gli artt. 7, 12 e 13.
L'art. 12, in particolare, espressamente contempla la “manutenzione delle opere” così testualmente disponendo: “La manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di arredo urbano e mitigazione ambientale rimane a totale carico dei soggetti attuatori sino all'avvenuto favorevole collaudo fatta eccezione delle opere eventualmente concesse in uso anticipato al CP_1 come previsto dall'art. 11 e delle aree sistemate a verde per le quali si rinvia all'articolo seguente”.
Orbene, è evidente che, per attribuire un senso alla disposizione citata (con particolare riguardo alle opere di “mitigazione ambientale” non contemplate nel precedente art. 10 o in altre specifiche disposizioni relative alla manutenzione), la stessa va interpretata nel senso che, al contrario, dopo il collaudo le opere di manutenzione (relative alla “mitigazione ambientale”) sono a carico del
CP_1
E che le barriere fonoassorbenti rientrino tra le opere di “mitigazione ambientale” si evince dalla disposizione di cui all'art. 7, secondo cui tra le opere di arredo urbano, approntamento area e mitigazione ambientale rientrano, fra l'altro, le “barriere fonoassorbenti”.
Nella stessa disposizione, pur affermandosi che tali opere sono in generale di natura privata, si specifica che le opere stesse sono “necessarie per un corretto assetto del PP e per il rispetto dei parametri ambientali”.
5.1
D'altro canto, che tali opere di manutenzione fossero a carico del “soggetto attuatore” solo prima del collaudo trova conferma nella successiva disposizione di cui all'art. 13 che prevede il collaudo non solo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma anche delle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale (“di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di arredo urbano e mitigazione ambientale”); con la precisazione che, sempre a norma di tale disposizione, “l'esito favorevole di tali collaudi determina l'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di presa in carico a ogni effetto delle opere stesse” (e, quindi, anche delle opere di “mitigazione ambientale”). pagina 5 di 6 Mentre, laddove tale disposizione fa riferimento, per la presa in carico, alla presentazione della documentazione catastale necessaria alla stipula dell'atto di trasferimento, essa deve evidentemente essere interpretata nel senso che la presa in carico è subordinata alla presentazione di tale documentazione non per tutte le opere, ma solo per quelle per le quali è previsto un atto di trasferimento.
5.2
Ne consegue che, incombendo sul l'obbligo di manutenzione delle opere di “mitigazione CP_1 ambientale” (e, quindi, delle barriere fonoassorbenti) dopo il collaudo ed essendo pacifico che tale collaudo è avvenuto, l'avviso di accertamento esecutivo (relativo al rimborso delle spese sostenute dal per la segnaletica e la messa in sicurezza delle barriere) deve ritenersi illegittimo, a nulla CP_1 rilevando il trasferimento o meno della proprietà o ancora l'effettiva presa in carico (anche) di tali opere (negata dal , a fronte della previsione di cui all'art. 12 della convenzione urbanistica, CP_1 sopra detta, letta alla luce delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 7 ed all'art. 13 (che, in particolare, contemplava appunto l'obbligo di presa in carico).
Con l'effetto che la domanda attrice – tesa alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo e, nella sostanza, all'accertamento negativo della debenza dell'importo oggetto di tale avviso
– è fondata e merita pertanto accoglimento.
6.
Stante l'assoluta novità e controvertibilità delle questioni trattate, e la assolta peculiarità delle stesse, fondate sull'interpretazione della convenzione, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attrice, stante l'accertata illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo (meglio descritto nelle premesse e nell'atto di citazione), dichiara che nulla è dovuto ai sensi di tale avviso;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 21 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11190/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LUPPINO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
AUDINOT 10 40134 presso il difensore avv. LUPPINO SAVERIO Pt_1
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARASTRO ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAGGIORE 6
presso il difensore avv. CARASTRO ANTONIO Pt_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 32 del d.lgs. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in via principale nel merito: Annullare e comunque dichiarare illegittimo ed inefficace l'atto di ingiunzione impugnato per i superiori motivi descritti in atti. In ogni caso e comunque con vittoria di spese di lite e compensi, oltre spese generali ed accessori.
Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore della presente causa è compreso nello scaglione entro euro
6682,64 ed è stato versato contributo unificato di euro 237,00”. pagina 1 di 6 Il convenuto così conclude:
“si chiede il rigetto dell'opposizione e di tutte le avverse domande, siccome infondate;
con vittoria di spese, oltre oneri per la Pubblica Avvocatura di cui all'art. 1, comma 208, L. 266/05”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011, ritualmente notificato, il
(d'ora in avanti anche Parte_1 solo il ), in persona dell'amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo, notificato in data 1 luglio 2024, con il quale il CP_1 [...]
aveva intimato il pagamento della somma di complessivi € 6.682,64 a titolo di “recupero CP_1 spese per segnaletica e lavori di messa in sicurezza delle barriere antirumore in via Stalingrado”.
In particolare, il esponeva: Parte_1
- che l'origine della vicenda si collocava in epoca risalente in relazione agli obblighi assunti dal costruttore del complesso Parte_1
- che, infatti, tra il ed il costruttore era intervenuta una convenzione di Controparte_1 attuazione del piano particolareggiato (ossia la convenzione urbanistica dell'1 luglio 1997), successivamente integrata da una seconda convenzione del 12 novembre 2002;
- che, a seguito della realizzazione delle barriere, era intervenuto il collaudo di “opera pubblica” da parte del CP_1
- che, pertanto, la manutenzione delle barriere antirumore era da imputarsi al CP_1
- che il , prima di ricevere l'ingiunzione, aveva più volte contattato il per Parte_1 CP_1 contestare la sussistenza dell'obbligo di pagamento a suo carico (doc.ti. 2, 3, 4, 5, 6).
Sulla base di tali premesse l'opponente richiamava la diciplina in materia di opere di mitigazione ambientale, ossia il DM (rectius DPR) 142/2004, ma evidenziava sotto tale profilo che tale normativa era entrata in vigore dopo la realizzazione del complesso di (essendo i titoli edilizi per la Parte_1 realizzazione di tale complesso antecedenti all'entrata in vigore del DPR), sicché la manutenzione delle barriere spettava al manutentore della strada (preesistente alla costruzione del complesso immobiliare); rilevava che, in base agli artt. 7 e 13 della convenzione, anche le opere di “mitigazione ambientale” rientravano tra quelle prese in carico dal per effetto del collaudo (avendo l'amministrazione CP_1
“espressamente collaudato anche le barriere fonoassorbenti”) e a tal fine rivestivano la natura di opere pagina 2 di 6 pubbliche e non private, con conseguente esclusione di ogni obbligo di manutenzione in capo al ed illegittimità della pretesa di pagamento oggetto di ingiunzione;
evidenziava, inoltre, Parte_1
l'inefficacia della successiva integrazione della convenzione, in quanto la medesima rimandava, per la sua piena operatività, ad una successiva convenzione da stipularsi, ponendo, in ogni caso, in rilievo che tale integrazione non prevedeva che le opere di mitigazione ambientale fossero a carico di esso istante.
Il deduceva, infine, che gli obblighi di manutenzione previsti nelle convenzioni Parte_1 devono essere espressamente accettati dai condomini, costituendo vincoli di natura pattizia, mentre i condomini non avevano mai espresso alcun consenso;
e concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento o la declaratoria di inefficacia e di illegittimità dell'atto di ingiunzione, in quanto l'obbligo di manutenzione delle barriere doveva ritenersi gravante sul CP_1
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
Il rilevava che con convenzione urbanistica stipulata l'1 luglio 1997, conclusa con la società CP_1
TO FR Impresa di Costruzioni S.p.A. e la società Immobiliare S.A.M. S.r.l., era stata disciplinata l'attuazione del piano particolareggiato relativo alla zona integrata di settore R.5.1. (doc.
1); che in data 22 dicembre 2000 era stata rilasciata alla società Basileus S.p.A. e alla società Borgo
Masini S.r.l. (già Immobiliare S.A.M. S.r.l.) concessione edilizia per la realizzazione delle opere attuative (doc. 2); che con convenzione urbanistica stipulata il 12 novembre 2002 era stata integrata la disciplina dell 'attuazione del piano particolareggiato (doc. 3); che con verbali del 15 maggio 2006 e del
12 giugno 2008 il aveva ricevuto in consegna le opere di urbanizzazione Controparte_1 previste nel piano particolareggiato – senza che fossero oggetto di consegna le barriere – (doc.ti 4-5); che con comunicazione del 23 novembre 2021 il aveva richiesto di eseguire gli Parte_1
“interventi necessari ad un definitivo restauro” della barriera antirumore al che aveva CP_1 ripetutamente rigettato la richiesta, invitando il a provvedervi autonomamente, in Parte_1 quanto gli oneri di manutenzione erano da ritenersi a suo carico (doc.ti 7-8); che in seguito il aveva dovuto porre segnaletica di sicurezza lungo il ponte di via Stalingrado, a causa della CP_1 caduta di materiale dalle barriere fonoassorbenti (doc. 9), invitando successivamente il Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 6.650,12, per i costi sostenuti per posa in opera ed il noleggio della segnaletica di sicurezza (doc. 10); che, infine, a seguito del rifiuto, era stato emesso e notificato l'avviso di accertamento esecutivo, comprensivo di interessi legali e spese di notifica, oggetto di opposizione (doc. n. 11). pagina 3 di 6 Il evidenziava, quindi, che l'art. 7 della convenzione del 1997 prevedeva espressamente che CP_1 le barriere fonoassorbenti non erano da intendersi ricomprese nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, pertanto, dovevano considerarsi alla stregua di opere private;
deduceva che gli artt. 10 e
13, relativi al trasferimento a titolo gratuito al Comune a seguito del collaudo pubblico, riguardavano solo le opere di urbanizzazione;
richiamava il tenore del DPR 142/2004, che non qualifica le infrastrutture fonoassorbenti quali opere di urbanizzazione e l'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura reale alle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche, al cui adempimento sono tenuti anche gli aventi causa dei costruttori.
Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte CP_1 dall'attore.
4.
Rigettata la richiesta di sospensione, veniva, quindi, fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Mutato il giudice, dopo breve differimento, all'udienza del 21 novembre 2025 i procuratori delle parti procedevano alla discussione e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
* * *
4.
Preliminarmente va osservato – sebbene le parti non abbiano mosso alcun rilievo in merito – che, vertendosi in ipotesi di richiesta di pagamento di somme a titolo di rimborso delle spese per le opere di messa in sicurezza di barriera fonoassorbente, nella specie appare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, posto che, pur venendo in considerazione la convenzione urbanistica stipulata dall'originario costruttore del complesso immobiliare con il , oggetto della Controparte_1 controversia è la sussistenza o meno dell'obbligo, a carico del , di provvedere al Parte_1 pagamento delle spese di manutenzione della barriera fonoassorbente, la cui realizzazione era prevista nella convenzione urbanistica in questione ed era posta a carico del costruttore, senza che tale opera fosse ricompresa tra gli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria.
5.
Tanto premesso, giova rilevare che, al fine di valutare a carico di chi gravi tale obbligo (se, cioè, esso gravi sul o, invece, sul , occorre fare riferimento alla convenzione Parte_1 CP_1
pagina 4 di 6 urbanistica, in forza della quale tale barriera era stata realizzata ed alle pattuizioni relative alla stessa.
Orbene, la convenzione di riferimento è quella originariamente stipulata – l'1 luglio 1997 (cfr. doc. 11 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) – dal e dal costruttore (cui è Controparte_1 seguita la seconda convenzione, integrativa, del 12 novembre 2002).
Tale convenzione contiene plurime disposizioni in materia di barriere fonoassorbenti (che, sole, costituiscono oggetto del presente giudizio), e segnatamente – fra quelle di rilievo in relazione alla questione posta nel presente giudizio – gli artt. 7, 12 e 13.
L'art. 12, in particolare, espressamente contempla la “manutenzione delle opere” così testualmente disponendo: “La manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di arredo urbano e mitigazione ambientale rimane a totale carico dei soggetti attuatori sino all'avvenuto favorevole collaudo fatta eccezione delle opere eventualmente concesse in uso anticipato al CP_1 come previsto dall'art. 11 e delle aree sistemate a verde per le quali si rinvia all'articolo seguente”.
Orbene, è evidente che, per attribuire un senso alla disposizione citata (con particolare riguardo alle opere di “mitigazione ambientale” non contemplate nel precedente art. 10 o in altre specifiche disposizioni relative alla manutenzione), la stessa va interpretata nel senso che, al contrario, dopo il collaudo le opere di manutenzione (relative alla “mitigazione ambientale”) sono a carico del
CP_1
E che le barriere fonoassorbenti rientrino tra le opere di “mitigazione ambientale” si evince dalla disposizione di cui all'art. 7, secondo cui tra le opere di arredo urbano, approntamento area e mitigazione ambientale rientrano, fra l'altro, le “barriere fonoassorbenti”.
Nella stessa disposizione, pur affermandosi che tali opere sono in generale di natura privata, si specifica che le opere stesse sono “necessarie per un corretto assetto del PP e per il rispetto dei parametri ambientali”.
5.1
D'altro canto, che tali opere di manutenzione fossero a carico del “soggetto attuatore” solo prima del collaudo trova conferma nella successiva disposizione di cui all'art. 13 che prevede il collaudo non solo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma anche delle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale (“di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di arredo urbano e mitigazione ambientale”); con la precisazione che, sempre a norma di tale disposizione, “l'esito favorevole di tali collaudi determina l'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di presa in carico a ogni effetto delle opere stesse” (e, quindi, anche delle opere di “mitigazione ambientale”). pagina 5 di 6 Mentre, laddove tale disposizione fa riferimento, per la presa in carico, alla presentazione della documentazione catastale necessaria alla stipula dell'atto di trasferimento, essa deve evidentemente essere interpretata nel senso che la presa in carico è subordinata alla presentazione di tale documentazione non per tutte le opere, ma solo per quelle per le quali è previsto un atto di trasferimento.
5.2
Ne consegue che, incombendo sul l'obbligo di manutenzione delle opere di “mitigazione CP_1 ambientale” (e, quindi, delle barriere fonoassorbenti) dopo il collaudo ed essendo pacifico che tale collaudo è avvenuto, l'avviso di accertamento esecutivo (relativo al rimborso delle spese sostenute dal per la segnaletica e la messa in sicurezza delle barriere) deve ritenersi illegittimo, a nulla CP_1 rilevando il trasferimento o meno della proprietà o ancora l'effettiva presa in carico (anche) di tali opere (negata dal , a fronte della previsione di cui all'art. 12 della convenzione urbanistica, CP_1 sopra detta, letta alla luce delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 7 ed all'art. 13 (che, in particolare, contemplava appunto l'obbligo di presa in carico).
Con l'effetto che la domanda attrice – tesa alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo e, nella sostanza, all'accertamento negativo della debenza dell'importo oggetto di tale avviso
– è fondata e merita pertanto accoglimento.
6.
Stante l'assoluta novità e controvertibilità delle questioni trattate, e la assolta peculiarità delle stesse, fondate sull'interpretazione della convenzione, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attrice, stante l'accertata illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo (meglio descritto nelle premesse e nell'atto di citazione), dichiara che nulla è dovuto ai sensi di tale avviso;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 21 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli pagina 6 di 6