Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3751
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità dell'ingiunzione per obbligo di manutenzione a carico del convenuto

    La Corte ha ritenuto che, in base alle convenzioni urbanistiche, la manutenzione delle opere di mitigazione ambientale, tra cui le barriere fonoassorbenti, sia a carico del Comune dopo il collaudo. Pertanto, l'avviso di accertamento emesso dal Comune per il rimborso di tali spese è illegittimo.

  • Rigettato
    Obbligo di manutenzione a carico dell'attore

    La Corte ha rigettato questa argomentazione, ritenendo che le convenzioni urbanistiche prevedessero espressamente la manutenzione delle opere di mitigazione ambientale a carico del Comune dopo il collaudo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3751
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3751
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

    Testo completo