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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da
1) Parte_1
Nata a: YA (ECUADOR) il 5 gennaio 1987
Cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Milano (MI) 20159 con l'Avv. Elena Francesca Caretta presso la quale ha eletto domicilio telematico in viale Caldara 24 Milano (MI)
e
2) Controparte_2
Nato a: SA IN (REP. DOMINICANA) il 9 giugno 1989
Cittadino: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Busto Arsizio (VA) 21052 con l'Avv. Roberta Paparatto presso la quale ha eletto domicilio telematico in via Fontana 5 Milano (MI)
i quali hanno contratto matrimonio il 21 febbraio 2009
a ED ND (REP. DOMINICANA) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano in data 19 novembre 2012
pagina 1 di 5 (anno 2012 atto n. 530 parte II serie C/1) separati consensualmente con verbale ex art 711 cpc del 27 giugno 2013 omologato dal tribunale di
Milano in data 17 luglio 2013 con le seguenti figlie:
nata il [...] a [...], cittadinanza italiana;
Persona_1
, nata il [...] a [...], cittadinanza italiana. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'affido delle figlie minori e in via congiunta ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e il collocamento prevalente dalla madre nell'immobile sito in Milano (MI), in
Piazzale Lagosta n. 1;
2. per la regolamentazione del diritto di visita il Sig. terrà con sé le figlie nei week-end CP_2
a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
per quanto attiene le vacanze natalizie, pasquali ed estive i coniugi stabiliranno anno per anno l'alternanza nella gestione delle minori;
3. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Parte_1 delle figlie, la somma di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
considerando che tale somma era quella stabilita con la modifica degli accordi di separazione nel 2015, si precisa che la rivalutazione verrà calcolata sempre a partire da tale data;
4. la signora percepirà l'assegno unico al 100%; Parte_1
5. il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo CP_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017;
6. i coniugi esprimono reciproco assenso / consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio ed entrambi si impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio delle figlie e ad acconsentire che le figlie possano viaggiare, anche in paesi extraeuropei, con l'altro genitore;
7. i coniugi dichiarano di aver provveduto con il presente accordo a regolamentare ogni reciproca pendenza e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO pagina 2 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a ED ND (REP. DOMINICANA) in data 21 febbraio 2009 tra e Controparte_2 Parte_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano in data 19 novembre
[...]
2012;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese compensate;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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