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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2023 RG promossa da
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA COVOUR 48 SASSARI presso lo studio dell'avv. BASOLI BACHISIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante – appellata incidentale contro in persona del legale rappresentante (P.IVA Controparte_1 vamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II P.IVA_1
187 ROMA presso lo studio dell'avv. SCIALOJA ENRICO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata - appellante incidentale La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.1.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza impugnata, in via principale previo accertamento che il valore dell'autovettura di cui discutiamo, risulta essere fatto notorio, indicarlo e conseguentemente condannare , in persona del procuratore CP_1 speciale e legale rappresentante p.t., all'integrale risarcimento in favore dell'odierna appellante della somma che sarà indicata per danno materiale e psicologico. In via subordinata accogliere l'appello proposto da
[...]
, per le ragioni appena esposte, con liquidazione alla st Parte_1 dell'importo di cui al capo che precede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, nel doppio grado. Per parte appellata-appellante incidentale: affinché la Corte di Appello adita Voglia, contrariis rejectis, − accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348-bis c.p.c.; − in subordine, accertata la mancata impugnazione da parte della IG.ra dei capi Parte_1 della sentenza n. 1113/2022 ove il Giudi statuito relativamente i) all'estraneità di rispetto al contratto di Controparte_1 vendita, ii) alla carenza dei requisi del codice del consumo, iii) al parziale difetto di legittimazione attiva della IG.ra , iv) al Pt_1 rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimo fermare l'acquiescenza dell'appellante a tali capi e, per l'effetto, dichiarare la formazione del giudicato in relazione a tali capi;
− respingere l'appello così come proposto per i motivi sopra illustrati e, per l'effetto, confermare la
1 sentenza impugnata del Tribunale di Sassari n. 1113/2022 laddove rigetta le domande proposte dalla IG.ra per difetto di allegazione Parte_1
e prova del danno;
− riforma rte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità di per l'incendio della vettura CP_1
Lancia Nuova Y 1300 multijet targata FH233YF nel senso di escludere la predetta responsabilità per i motivi esposti in atti;
− in ogni caso, accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree per quanto esposto in atti e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
− con vittoria di onorari e spese del doppio grado come per legge. Svoglimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 seguito ad un incendio intervenuto il 26.5.2018 nell'autovettura targata FH233YF, modello Lancia Y 1300 Multijet, acquistata nel febbraio del 2018, sul presupposto che l'evento dannoso doveva essere ricondotto al cattivo funzionamento dell'impianto elettrico, come indicato nella relazione predisposta dai vigili del fuoco accorsi sul posto al momento del sinistro. Per tale ragione la chiedeva che la convenuta, in quanto produttrice Pt_1 del mezzo, fosse dichiarata tenuta al risarcimento di tutti i danni patiti. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1 in quanto infondata in fat eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che nelle vendite a catena l'azione contrattuale per i vizi della cosa venduta poteva essere esercitata solo nei confronti del diretto venditore del mezzo, neppure indicato, e non anche nei confronti del produttore dello stesso. Nel caso l'azione fosse invece qualificata di natura extracontrattuale, il produttore, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 206/2005, rispondeva esclusivamente per il danno cagionato da morte o lesioni personali o dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, fattispecie che non si erano verificate nel caso in esame. Cont La società rilevava, inoltre, come non vi fosse prova né della causa dell'incendio e né del danno patrimoniale subito, stante altresì la genericità del pregiudizio lamentato dall'attrice connesso all'indisponibilità del mezzo. Con la prima memoria ex art. 183 cpc, la precisava di agire nei Pt_1 confronti del produttore a titolo di responsabilità extracontrattuale (vedi memoria n. 1: “Si agisce allora nei confronti di , a titolo della CP_1 relativa responsabilità extracontrattuale e si domanda così come si evince dal capo primo delle conclusioni un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale: valore dell'autovettura ed impossibilità di disporre per un lungo periodo di tempo con evidente ricaduta sul diritto alla mobilità della signora e Pt_1 collegato danno psicologico”). La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 1113/2022, pubblicata in data 3.11.2022, con la quale il tribunale rigettava la domanda di parte attrice compensando le spese di lite.
2 In particolare, il giudice di prime cure - premesso che il produttore risponde del prodotto difettoso anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed accertata la sussistenza del nesso causale fra il malfunzionamento dell'impianto elettrico e l'evento dannoso in forza delle dichiarazioni testimoniali e del verbale dei VV.FF. - rigettava la domanda in quanto risultava preclusa ogni quantificazione del pregiudizio economico lamentato dalla . Il tribunale gravato Pt_1 precisava, infatti, che a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta sul punto, l'attrice non produceva alcuna documentazione riconducibile all'acquisto del mezzo e, in specie, “né il contratto con cui il mezzo è stato acquistato né il contratto di finanziamento con cui parrebbe essere stato pagato il prezzo di vendita“, tenuto anche conto che il veicolo risultava essere cointestato anche al figlio della . Pt_1
Il tribunale, invero, dato atto che la nella prima memoria ex art. 183 Pt_1
VI co. c.p.c. chiariva di agire solo i responsabilità extracontrattuale per ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale, pari al valore della vettura, che del danno non patrimoniale che è derivato dall'impossibilità di disporre del veicolo per un significativo arco di tempo e si è tradotto in un pregiudizio psicologico”, riteneva superata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta, la quale non era “stata parte del contratto di vendita del veicolo” ed escludeva la sussistenza di alcuna “delle ipotesi previste dall'art. 123 del codice del consumo (che contempla la risarcibilità del solo danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso)”, qualificando la domanda ex art. 2043 c.c., con onere di prova in capo
“all'istante di una condotta colposa, dell'evento fonte del danno e del nesso causale tra la prima e il secondo”. Infine, dato l'esito del giudizio, compensava le spese di lite.
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte Parte_1
e cure riteneva erroneamente non provato il pregiudizio patito dalla stessa, assumendo che il valore di una autovettura costituisce “un fatto notorio non abbisognevole di prova”. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 di cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 cpc per difetto di specificità, e proponendo appello incidentale nella parte in cui il tribunale Cont riteneva sussistere un difetto di fabbricazione imputabile a . La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisi sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello,
3 esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'errata valutazione sulla mancanza di dimostrazione del quantum della pretesa, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Inoltre, giova rilevare che, come correttamente evidenziato dalla parte appellata, la non ha contestato la sentenza nella parte in cui: Pt_1
- era es nfigurabilità di una delle ipotesi previste dall'art. 123 del codice del consumo;
- la domanda era qualificata quale generale azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.;
- era rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Tanto premesso, l'appello principale va rigettato perché infondato. L'art. 115 c.p.c. prevede che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". Premesso che la norma configura solo una mera facoltà per il giudice di avvalersi delle regole di comune esperienza, censurabile in sede di legittimità solo ove sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (cfr. Cass. Civ. n. 4428/20), la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito sul punto che “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Non possono, di conseguenza, rientrare in tale nozione quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie” (cfr. Cass. Civ. n. 36309/22). Nel caso di specie, parte appellante ha lamentato che il giudice di prime cure, accertato il nesso causale fra il mal funzionamento dell'impianto elettrico dell'autovettura e l'evento dannoso, avrebbe dovuto riconoscerle, a titolo di danno patrimoniale, il valore del veicolo “rientrante nella comune esperienza,
4 ciò per la notevole estensione che hanno assunto nella vita quotidiana gli scambi di autovetture, tanto che, detti valori di mercato vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa, tutte a larga diffusione, di tal ché possono ritenersi oggetto dell'osservazione e delle percezione della collettività e come tali appartenenti alle cognizioni comuni e generali”. Orbene, ferma la premessa, il giudice di prime cure non poteva fare ricorso al fatto notorio per determinare con incontestabile certezza il valore del veicolo oggetto di causa, in quanto, dal compendio probatorio acquisito, non era neppure possibile risalire con precisione alle caratteristiche dell'autovettura per cui è causa. In particolare, la chiedeva il risarcimento del danno di un'autovettura Pt_1 asseritamente nuova perchè appena comprata evidenziando che la stessa, a soli due mesi dall'acquisto avvenuto nel mese di febbraio 2018, era andata completamente distrutta. Tuttavia, dalla carta di circolazione emerge che l'autovettura era stata immatricolata il 28 febbraio 2017 ed era stata trasferita all'appellante il 9 agosto 2017 (doc. 3 atto di citazione). Pertanto, contrariamente a quanto allegato da quest'ultima, alla data dell'evento, maggio 2018, il mezzo aveva più di un anno di vita. Oltre a tale non trascurabile circostanza, dalla documentazione allegata non sarebbe possibile determinare il valore del mezzo neanche tramite c.t.u., in quanto, senza più la disponibilità del mezzo, non è dato sapere quali fossero le dotazioni di base e gli eventuali optional presenti nella Lancia Y, e soprattutto i chilometri complessivamente percorsi dalla stessa ed il suo stato di manutenzione, neppure indicati approssimativamente dalla proprietaria. Le riviste specializzate del settore evidentemente indicano quotazioni standard in relazione ad una deteminata auto con un numero medio di Km ed in buone condizioni. In difetto di allegazione e prova delle reali condizioni del mezzo, è evidente che da sole tali riviste non sono sufficienti a dimostrare alcunchè. Sul punto, giova peraltro evidenziare come la abbia agito in giudizio Pt_1 solo dopo oltre tre anni dal fatto e senza prima procedere ad una perizia sul mezzo, anche di parte, ovvero mediante un accertamento tecnico preventivo. Inoltre, la non allegava nemmeno quale era stato il prezzo Pt_1 corrisposto al momento dell'acquisto, dato che, come correttamente rilevato dal tribunale, non era prodotto il relativo contratto di acquisto e/o di finanziamento mentre le ricevute di pagamento allegate alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. sono del tutto prive di causale, talchè è impossibile ricondurle all'acquisto del mezzo. Per tali motivi, l'appello principale va rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale relativo al nesso causale tra difetto e danno, anche in considerazione del principio della ragione più liquida (vedi sul punto Cass. n. 363/19: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
5 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”). Le spese processuali del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del minimo dello scaglione di valore della causa avuto riguardo alla non complessità della stessa e senza la fase istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 1113/2022, pubblicata in data 03.11.2022; condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che liquida in euro 1.984,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, il 4.4.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
6
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA COVOUR 48 SASSARI presso lo studio dell'avv. BASOLI BACHISIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante – appellata incidentale contro in persona del legale rappresentante (P.IVA Controparte_1 vamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II P.IVA_1
187 ROMA presso lo studio dell'avv. SCIALOJA ENRICO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata - appellante incidentale La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.1.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza impugnata, in via principale previo accertamento che il valore dell'autovettura di cui discutiamo, risulta essere fatto notorio, indicarlo e conseguentemente condannare , in persona del procuratore CP_1 speciale e legale rappresentante p.t., all'integrale risarcimento in favore dell'odierna appellante della somma che sarà indicata per danno materiale e psicologico. In via subordinata accogliere l'appello proposto da
[...]
, per le ragioni appena esposte, con liquidazione alla st Parte_1 dell'importo di cui al capo che precede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, nel doppio grado. Per parte appellata-appellante incidentale: affinché la Corte di Appello adita Voglia, contrariis rejectis, − accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348-bis c.p.c.; − in subordine, accertata la mancata impugnazione da parte della IG.ra dei capi Parte_1 della sentenza n. 1113/2022 ove il Giudi statuito relativamente i) all'estraneità di rispetto al contratto di Controparte_1 vendita, ii) alla carenza dei requisi del codice del consumo, iii) al parziale difetto di legittimazione attiva della IG.ra , iv) al Pt_1 rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimo fermare l'acquiescenza dell'appellante a tali capi e, per l'effetto, dichiarare la formazione del giudicato in relazione a tali capi;
− respingere l'appello così come proposto per i motivi sopra illustrati e, per l'effetto, confermare la
1 sentenza impugnata del Tribunale di Sassari n. 1113/2022 laddove rigetta le domande proposte dalla IG.ra per difetto di allegazione Parte_1
e prova del danno;
− riforma rte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità di per l'incendio della vettura CP_1
Lancia Nuova Y 1300 multijet targata FH233YF nel senso di escludere la predetta responsabilità per i motivi esposti in atti;
− in ogni caso, accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree per quanto esposto in atti e, per l'effetto, rigettare le domande attoree;
− con vittoria di onorari e spese del doppio grado come per legge. Svoglimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 seguito ad un incendio intervenuto il 26.5.2018 nell'autovettura targata FH233YF, modello Lancia Y 1300 Multijet, acquistata nel febbraio del 2018, sul presupposto che l'evento dannoso doveva essere ricondotto al cattivo funzionamento dell'impianto elettrico, come indicato nella relazione predisposta dai vigili del fuoco accorsi sul posto al momento del sinistro. Per tale ragione la chiedeva che la convenuta, in quanto produttrice Pt_1 del mezzo, fosse dichiarata tenuta al risarcimento di tutti i danni patiti. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1 in quanto infondata in fat eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che nelle vendite a catena l'azione contrattuale per i vizi della cosa venduta poteva essere esercitata solo nei confronti del diretto venditore del mezzo, neppure indicato, e non anche nei confronti del produttore dello stesso. Nel caso l'azione fosse invece qualificata di natura extracontrattuale, il produttore, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 206/2005, rispondeva esclusivamente per il danno cagionato da morte o lesioni personali o dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, fattispecie che non si erano verificate nel caso in esame. Cont La società rilevava, inoltre, come non vi fosse prova né della causa dell'incendio e né del danno patrimoniale subito, stante altresì la genericità del pregiudizio lamentato dall'attrice connesso all'indisponibilità del mezzo. Con la prima memoria ex art. 183 cpc, la precisava di agire nei Pt_1 confronti del produttore a titolo di responsabilità extracontrattuale (vedi memoria n. 1: “Si agisce allora nei confronti di , a titolo della CP_1 relativa responsabilità extracontrattuale e si domanda così come si evince dal capo primo delle conclusioni un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale: valore dell'autovettura ed impossibilità di disporre per un lungo periodo di tempo con evidente ricaduta sul diritto alla mobilità della signora e Pt_1 collegato danno psicologico”). La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 1113/2022, pubblicata in data 3.11.2022, con la quale il tribunale rigettava la domanda di parte attrice compensando le spese di lite.
2 In particolare, il giudice di prime cure - premesso che il produttore risponde del prodotto difettoso anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed accertata la sussistenza del nesso causale fra il malfunzionamento dell'impianto elettrico e l'evento dannoso in forza delle dichiarazioni testimoniali e del verbale dei VV.FF. - rigettava la domanda in quanto risultava preclusa ogni quantificazione del pregiudizio economico lamentato dalla . Il tribunale gravato Pt_1 precisava, infatti, che a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta sul punto, l'attrice non produceva alcuna documentazione riconducibile all'acquisto del mezzo e, in specie, “né il contratto con cui il mezzo è stato acquistato né il contratto di finanziamento con cui parrebbe essere stato pagato il prezzo di vendita“, tenuto anche conto che il veicolo risultava essere cointestato anche al figlio della . Pt_1
Il tribunale, invero, dato atto che la nella prima memoria ex art. 183 Pt_1
VI co. c.p.c. chiariva di agire solo i responsabilità extracontrattuale per ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale, pari al valore della vettura, che del danno non patrimoniale che è derivato dall'impossibilità di disporre del veicolo per un significativo arco di tempo e si è tradotto in un pregiudizio psicologico”, riteneva superata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta, la quale non era “stata parte del contratto di vendita del veicolo” ed escludeva la sussistenza di alcuna “delle ipotesi previste dall'art. 123 del codice del consumo (che contempla la risarcibilità del solo danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso)”, qualificando la domanda ex art. 2043 c.c., con onere di prova in capo
“all'istante di una condotta colposa, dell'evento fonte del danno e del nesso causale tra la prima e il secondo”. Infine, dato l'esito del giudizio, compensava le spese di lite.
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte Parte_1
e cure riteneva erroneamente non provato il pregiudizio patito dalla stessa, assumendo che il valore di una autovettura costituisce “un fatto notorio non abbisognevole di prova”. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 di cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 cpc per difetto di specificità, e proponendo appello incidentale nella parte in cui il tribunale Cont riteneva sussistere un difetto di fabbricazione imputabile a . La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisi sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello,
3 esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'errata valutazione sulla mancanza di dimostrazione del quantum della pretesa, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Inoltre, giova rilevare che, come correttamente evidenziato dalla parte appellata, la non ha contestato la sentenza nella parte in cui: Pt_1
- era es nfigurabilità di una delle ipotesi previste dall'art. 123 del codice del consumo;
- la domanda era qualificata quale generale azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.;
- era rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Tanto premesso, l'appello principale va rigettato perché infondato. L'art. 115 c.p.c. prevede che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". Premesso che la norma configura solo una mera facoltà per il giudice di avvalersi delle regole di comune esperienza, censurabile in sede di legittimità solo ove sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (cfr. Cass. Civ. n. 4428/20), la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito sul punto che “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Non possono, di conseguenza, rientrare in tale nozione quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie” (cfr. Cass. Civ. n. 36309/22). Nel caso di specie, parte appellante ha lamentato che il giudice di prime cure, accertato il nesso causale fra il mal funzionamento dell'impianto elettrico dell'autovettura e l'evento dannoso, avrebbe dovuto riconoscerle, a titolo di danno patrimoniale, il valore del veicolo “rientrante nella comune esperienza,
4 ciò per la notevole estensione che hanno assunto nella vita quotidiana gli scambi di autovetture, tanto che, detti valori di mercato vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa, tutte a larga diffusione, di tal ché possono ritenersi oggetto dell'osservazione e delle percezione della collettività e come tali appartenenti alle cognizioni comuni e generali”. Orbene, ferma la premessa, il giudice di prime cure non poteva fare ricorso al fatto notorio per determinare con incontestabile certezza il valore del veicolo oggetto di causa, in quanto, dal compendio probatorio acquisito, non era neppure possibile risalire con precisione alle caratteristiche dell'autovettura per cui è causa. In particolare, la chiedeva il risarcimento del danno di un'autovettura Pt_1 asseritamente nuova perchè appena comprata evidenziando che la stessa, a soli due mesi dall'acquisto avvenuto nel mese di febbraio 2018, era andata completamente distrutta. Tuttavia, dalla carta di circolazione emerge che l'autovettura era stata immatricolata il 28 febbraio 2017 ed era stata trasferita all'appellante il 9 agosto 2017 (doc. 3 atto di citazione). Pertanto, contrariamente a quanto allegato da quest'ultima, alla data dell'evento, maggio 2018, il mezzo aveva più di un anno di vita. Oltre a tale non trascurabile circostanza, dalla documentazione allegata non sarebbe possibile determinare il valore del mezzo neanche tramite c.t.u., in quanto, senza più la disponibilità del mezzo, non è dato sapere quali fossero le dotazioni di base e gli eventuali optional presenti nella Lancia Y, e soprattutto i chilometri complessivamente percorsi dalla stessa ed il suo stato di manutenzione, neppure indicati approssimativamente dalla proprietaria. Le riviste specializzate del settore evidentemente indicano quotazioni standard in relazione ad una deteminata auto con un numero medio di Km ed in buone condizioni. In difetto di allegazione e prova delle reali condizioni del mezzo, è evidente che da sole tali riviste non sono sufficienti a dimostrare alcunchè. Sul punto, giova peraltro evidenziare come la abbia agito in giudizio Pt_1 solo dopo oltre tre anni dal fatto e senza prima procedere ad una perizia sul mezzo, anche di parte, ovvero mediante un accertamento tecnico preventivo. Inoltre, la non allegava nemmeno quale era stato il prezzo Pt_1 corrisposto al momento dell'acquisto, dato che, come correttamente rilevato dal tribunale, non era prodotto il relativo contratto di acquisto e/o di finanziamento mentre le ricevute di pagamento allegate alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. sono del tutto prive di causale, talchè è impossibile ricondurle all'acquisto del mezzo. Per tali motivi, l'appello principale va rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale relativo al nesso causale tra difetto e danno, anche in considerazione del principio della ragione più liquida (vedi sul punto Cass. n. 363/19: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
5 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”). Le spese processuali del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del minimo dello scaglione di valore della causa avuto riguardo alla non complessità della stessa e senza la fase istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 1113/2022, pubblicata in data 03.11.2022; condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che liquida in euro 1.984,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, il 4.4.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
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