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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/12/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1775/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 4.7.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Valentina Iaiza
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
1 Oggetto: affido e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 473bis
12 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore;
Per_1
-disporre che le visite padre/figlio avvengano senza pernotto e presso la casa ed alla presenza dei nonni paterni, una o due volte alla settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del minore;
-disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, in forma tracciabile, un contributo per il mantenimento ordinario del figlio di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore come da Protocollo in uso al Tribunale di NE: decorrenza dell'assegno dalla data della domanda (4.7.2025);
-disporre che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico universale a favore del figlio;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (14.1.2020), nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, Per_1 presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
-rilevato che la ricorrente ha dedotto che la convivenza con il ricorrente, iniziata nell'anno 2017, è terminata il 23 marzo 2025 durante una delle innumerevoli liti, a seguito della quale ella ha abbandonato la casa familiare con il figlio per trasferirsi a casa dei genitori;
-rilevato che la ricorrente ha altresì affermato che il resistente non le ha mai versato nulla per il mantenimento del minore sin dal mese di marzo 2025; che il padre incontra il figlio saltuariamente, a casa dei di lui genitori, solo per poche ore e senza pernotto;
che l'assegno unico universale da lei integralmente percepito ammonta ad euro 60,00 mensili circa in quanto vive assieme al figlio a casa dei propri genitori;
che il resistente abita in casa di sua proprietà, attualmente lavora come idraulico
-probabilmente in nero- e percepisce una NASPI pari ad euro 1.000,00 circa;
-considerato che il padre non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente in udienza davanti al G.D. per far valere le sue ragioni, sicché ne è stata dunque dichiarata la contumacia;
2 -ritenuto che sussistono le condizioni per l'affidamento esclusivo del minore alla madre: infatti, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace in giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per il minore (cfr. Tribunale Milano n. 6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni del figlio nel superiore interesse di quest'ultimo ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento”
(cfr. Tribunale Milano 20.3.2014)
-ritenuto che, atteso il totale disinteresse paterno ai bisogni del minore, le visite padre/figlio dovranno avvenire come attualmente avvengono, senza pernotto e presso la casa ed alla presenza dei nonni paterni, una o due volte alla settimana, ma previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del minore;
-rilevato che la madre ha chiesto un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, secondo le modalità suggerite dal Protocollo in uso al Tribunale di NE: tale richiesta può essere accolta in ragione della permanenza di con la madre senza soluzione di continuità, la sicura piena capacità Per_1 lavorativa del padre, idraulico, con casa in proprietà e molto giovane (29 anni);
-considerato che alla madre spetta anche l'intero assegno unico universale per il figlio in ragione dell'affido esclusivo del minore;
-che non vi è richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali e le stesse possono dunque venire integralmente compensate tra le parti;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.12.2025, nella quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone l'affidamento esclusivo alla madre del minore;
Per_1
-dispone che le visite padre/figlio avvengano senza pernotto e presso la casa ed alla presenza dei nonni paterni, una o due volte alla settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e di riposo del minore;
3 -dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, in forma tracciabile, un contributo per il mantenimento ordinario del figlio di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore come da Protocollo in uso al Tribunale di NE: decorrenza dell'assegno dalla data della domanda (4.7.2025);
-dispone che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico universale a favore del figlio;
-spese compensate.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 16.12.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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