TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 373/2023, posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 tra:
IM LO, elettivamente domiciliato in Terni via Fratini 5 assistito e difeso da sé medesimo, ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale Bramante 45/47, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avocati Giulia Renzetti e Manuela Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio
[...] di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Per_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 maggio 2023 LO IM, proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito dell' n. CP_1
40920210000101406000 e n. 40920210000087957000.
Lamentava il difetto di motivazione e/o indicazione delle ragioni poste alla base degli avvisi, nonché comunque vizi della notifica effettuata tramite messi comunali, presso la propria residenza a mani del proprio segretario che presta attività presso lo studio in via Fratini e non Persona_2 presso l'abitazione del ricorrente.
Concludeva chiedendo che, previa sospensiva dell'esecutorietà degli avvisi di addebito impugnati, venisse accolta l'opposizione e, per l'effetto, fossero annullati, revocati e dichiarati nulli e/o inefficaci gli opposti avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza dell'eccezione CP_1 di prescrizione della pretesa creditoria e nel merito deduceva la correttezza dell''operato dell'Istituto e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa di natura documentale sul deposito di note autorizzate viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Preliminarmente occorre precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.Lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
"anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2-ter del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie,
[...]
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in Controparte_2 giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618-bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
In merito alle modalità di notifica giova preliminarmente osservare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "costituisce jus receptum che la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (vd. Cass. 4275/2018; Cass.4567/2015; conf. 16949/2014). In tale sistema è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. cit.; conf.
6395/2014).
Opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass.(omissis); conf. 14327/2009).
Quanto poi alle questioni relative al “contenuto”, la Cassazione, pronunciandosi in generale in materia di atti ricettizi, con il suo orientamento largamente prevalente, ha ritenuto idonea a fornire prova della conoscenza dell'atto sia la lettera raccomandata che il telegramma, affermando che, in presenza della prova certa della spedizione, segue, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, “la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex articolo 1335 del codice civile dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera o contiene una lettera di contenuto diverso” (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20144;
Cass. 24 novembre 2004, n. 22133; Cass. 20 gennaio 2004, n. 771; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135; Cass. 3 luglio 2003, n. 10536 e numerose altre).
Nel caso di specie, tuttavia, l' ha depositato in giudizio copie CP_1 fotostatiche delle lettere raccomandate a/r, degli avvisi di ricevimento e degli avvisi di addebito oggetto di spedizione, spettando al destinatario provare che non sia stata notificata, unitamente alla cartolina, anche l'avviso di addebito, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
E' di tutta evidenza che nessun disconoscimento risulta essere stato validamente effettuato dall'odierno opponente alla prima udienza successiva alla produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento, non potendo attribuirsi efficacia alcuna alla generica ed assolutamente inadeguata dichiarazione sopra indicata di parte ricorrente che avrebbe dovuto, per contro, specificatamente indicare le ragioni del disconoscimento in particolare gli aspetti differenziali della fotocopia prodotta rispetto all'originale e non limitarsi - come, invece, ha fatto - a dedurre la mancata produzione dell'originale delle relate di notifica e la non conformità a quanto espressamente dedotto con la memoria difensiva.
Infine, si aggiunga che i documenti in esame non presentano elementi atti ad evocare una possibile non conformità fra la fotocopia e l'originale (quali abrasioni, estrapolazione di pezzi del documento, segni di fotomontaggi).
Contrariamente a quanto (genericamente) dedotto da parte ricorrente, infatti, gli avvisi di ricevimento evidenziano con palmare chiarezza la data di consegna e la data del timbro, indicando il nome del ricevente PE
.
[...]
In ogni caso quanto alle notifiche ricevute se ne conferma la validità ed efficacia alla stregua della consolidata giurisprudenza che ordine al rapporto esistente tra il destinatario ed il consegnatario dell'atto ha chiarito come: "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio i all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, oppure la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario" (v. Cass. nn.
12315/16, ove si è ritenuto che: "le circostanze dedotte dal ricorrente nel corso del giudizio... non toccano la circostanza del rinvenimento nell'abitazione del notificando del soggetto che ha ricevuto la notifica, nè hanno consentito di escludere, in base alla ricostruzione offerta in sentenza, in cui si legge di certificazioni anagrafiche e di atto notorio dai quali risulta che D.R.A. non fa parte del nucleo familiare del ricorrente, che costui sia comunque un parente, benchè non convivente, del contribuente"; conf. Cass. nn. 26501/14, 12181/13)" (Cass. civ. Sez. VI, 28/12/2016, n.27223).
A ciò si aggiunga che la normativa sulle notificazioni: "consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (ritenuta valida la notifica effettuata al cognato del destinatario che si trovava nel residenza del destinatario medesimo)" (Cass. civ., Sez. VI, 14/11/2017, n. 26928).
Orbene, in mancanza di deduzione e prova circa la occasionalità della presenza del soggetto sottoscrittore dell'atto, gli avvisi di addebito ricevuti dalla cognata dell'opponente devono ritenersi adeguatamente notificati;
allo stesso modo, in carenza di convincenti elementi di segno diverso,
l'attestazione del rapporto di parentela non risulta in discussione.
Per la notificazione degli avvisi di addebito espressamente l'art. 30
L.122/2010, al comma 4, statuisce : “ L'avviso di addebito è notificato invia prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultanze dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra
Comune ed , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. L , del tutto correttamente, CP_1 ha dapprima proceduto alla notifica degli avvisi di addebito presso l'indirizzo di residenza risultante da AN (e che controparte conferma essere il suo indirizzo di residenza), ovvero a Terni, Via dell'Ospedale 60.
Infondata e tardiva è l'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di addebito, nonché l'eccezione relativa agli asseriti vizi di notifica.
L'art. 30 del d.l. 78/2010, convertito nelle legge 122/2010, ha previsto che,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero CP_ delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il medesimo articolo, al comma 14, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall'istituto con valore di titolo esecutivo. In relazione a ciò, l'avviso di addebito può essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, del D.lgs 26/2/99 n.
46) dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui CP_ circoscrizione si trova la sede che ha emesso l'avviso stesso, per
“motivi inerenti al merito della pretesa contributiva”. Da ciò discende, come detto, che in caso di contestazione relativa a vizi di forma o di notifica dell'avviso di addebito, il rimedio esperibile, essendo per legge l'avviso di addebito titolo esecutivo, cui si applicano, in virtù del richiamo operato dall'art. 14 del D.L. 78/2000 le norme relative alla cartella di pagamento, è
l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella/ava. L'eccezione di invalidità o nullità dell'avviso di addebito per vizi formali dell'avviso medesimo, essendo un'eccezione che riguarda la regolarità o validità dell'atto esecutivo, integra un'azione di opposizione agli atti esecutivi.
Pertanto la stessa può essere proposta unicamente nel termine perentorio di
20 gg di cui all'art. 617 c.p.c.. Quindi l'eccezione è in primo luogo tardiva e inammissibile. L' eccezione è comunque infondata nel merito. CP_ Come evidenziato dalla difesa con riferimento all'asserito difetto di motivazione, gli avvisi di addebito indicano la causale: note di rettifica per uno e insoluti denunce contributive per l'altro, indica nel dettaglio i periodi cui si riferisce l'omissione contributiva e le relative sanzioni.
L'art. 30 del d.l. 78/2010 prevede che: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.
L'avviso ….. dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché' l'indicazione che, in mancanza del pagamento,
l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto”. L'avviso di addebito impugnato contiene tutti gli elementi di cui al comma II dell'art. 30, e pertanto l'atto risulta conforme alle prescrizioni di legge e non è generico.
L'art 3 L. 241/1990 non è disciplina applicabile per l'avviso di addebito
(cfr.. Cass. 8864/2013).
Il ricorso andrà dunque rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3) Condanna IM LO al pagamento delle spese di lite in favore CP_
in persona del direttore pro tempore che liquida in euro 1800,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e cpa di legge.
Terni. Il 2 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 373/2023, posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 tra:
IM LO, elettivamente domiciliato in Terni via Fratini 5 assistito e difeso da sé medesimo, ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale Bramante 45/47, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avocati Giulia Renzetti e Manuela Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio
[...] di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Per_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 maggio 2023 LO IM, proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito dell' n. CP_1
40920210000101406000 e n. 40920210000087957000.
Lamentava il difetto di motivazione e/o indicazione delle ragioni poste alla base degli avvisi, nonché comunque vizi della notifica effettuata tramite messi comunali, presso la propria residenza a mani del proprio segretario che presta attività presso lo studio in via Fratini e non Persona_2 presso l'abitazione del ricorrente.
Concludeva chiedendo che, previa sospensiva dell'esecutorietà degli avvisi di addebito impugnati, venisse accolta l'opposizione e, per l'effetto, fossero annullati, revocati e dichiarati nulli e/o inefficaci gli opposti avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza dell'eccezione CP_1 di prescrizione della pretesa creditoria e nel merito deduceva la correttezza dell''operato dell'Istituto e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa di natura documentale sul deposito di note autorizzate viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Preliminarmente occorre precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.Lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
"anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2-ter del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie,
[...]
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in Controparte_2 giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618-bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
In merito alle modalità di notifica giova preliminarmente osservare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "costituisce jus receptum che la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (vd. Cass. 4275/2018; Cass.4567/2015; conf. 16949/2014). In tale sistema è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. cit.; conf.
6395/2014).
Opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass.(omissis); conf. 14327/2009).
Quanto poi alle questioni relative al “contenuto”, la Cassazione, pronunciandosi in generale in materia di atti ricettizi, con il suo orientamento largamente prevalente, ha ritenuto idonea a fornire prova della conoscenza dell'atto sia la lettera raccomandata che il telegramma, affermando che, in presenza della prova certa della spedizione, segue, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, “la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex articolo 1335 del codice civile dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera o contiene una lettera di contenuto diverso” (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20144;
Cass. 24 novembre 2004, n. 22133; Cass. 20 gennaio 2004, n. 771; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135; Cass. 3 luglio 2003, n. 10536 e numerose altre).
Nel caso di specie, tuttavia, l' ha depositato in giudizio copie CP_1 fotostatiche delle lettere raccomandate a/r, degli avvisi di ricevimento e degli avvisi di addebito oggetto di spedizione, spettando al destinatario provare che non sia stata notificata, unitamente alla cartolina, anche l'avviso di addebito, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
E' di tutta evidenza che nessun disconoscimento risulta essere stato validamente effettuato dall'odierno opponente alla prima udienza successiva alla produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento, non potendo attribuirsi efficacia alcuna alla generica ed assolutamente inadeguata dichiarazione sopra indicata di parte ricorrente che avrebbe dovuto, per contro, specificatamente indicare le ragioni del disconoscimento in particolare gli aspetti differenziali della fotocopia prodotta rispetto all'originale e non limitarsi - come, invece, ha fatto - a dedurre la mancata produzione dell'originale delle relate di notifica e la non conformità a quanto espressamente dedotto con la memoria difensiva.
Infine, si aggiunga che i documenti in esame non presentano elementi atti ad evocare una possibile non conformità fra la fotocopia e l'originale (quali abrasioni, estrapolazione di pezzi del documento, segni di fotomontaggi).
Contrariamente a quanto (genericamente) dedotto da parte ricorrente, infatti, gli avvisi di ricevimento evidenziano con palmare chiarezza la data di consegna e la data del timbro, indicando il nome del ricevente PE
.
[...]
In ogni caso quanto alle notifiche ricevute se ne conferma la validità ed efficacia alla stregua della consolidata giurisprudenza che ordine al rapporto esistente tra il destinatario ed il consegnatario dell'atto ha chiarito come: "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio i all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, oppure la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario" (v. Cass. nn.
12315/16, ove si è ritenuto che: "le circostanze dedotte dal ricorrente nel corso del giudizio... non toccano la circostanza del rinvenimento nell'abitazione del notificando del soggetto che ha ricevuto la notifica, nè hanno consentito di escludere, in base alla ricostruzione offerta in sentenza, in cui si legge di certificazioni anagrafiche e di atto notorio dai quali risulta che D.R.A. non fa parte del nucleo familiare del ricorrente, che costui sia comunque un parente, benchè non convivente, del contribuente"; conf. Cass. nn. 26501/14, 12181/13)" (Cass. civ. Sez. VI, 28/12/2016, n.27223).
A ciò si aggiunga che la normativa sulle notificazioni: "consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (ritenuta valida la notifica effettuata al cognato del destinatario che si trovava nel residenza del destinatario medesimo)" (Cass. civ., Sez. VI, 14/11/2017, n. 26928).
Orbene, in mancanza di deduzione e prova circa la occasionalità della presenza del soggetto sottoscrittore dell'atto, gli avvisi di addebito ricevuti dalla cognata dell'opponente devono ritenersi adeguatamente notificati;
allo stesso modo, in carenza di convincenti elementi di segno diverso,
l'attestazione del rapporto di parentela non risulta in discussione.
Per la notificazione degli avvisi di addebito espressamente l'art. 30
L.122/2010, al comma 4, statuisce : “ L'avviso di addebito è notificato invia prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultanze dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra
Comune ed , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. L , del tutto correttamente, CP_1 ha dapprima proceduto alla notifica degli avvisi di addebito presso l'indirizzo di residenza risultante da AN (e che controparte conferma essere il suo indirizzo di residenza), ovvero a Terni, Via dell'Ospedale 60.
Infondata e tardiva è l'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di addebito, nonché l'eccezione relativa agli asseriti vizi di notifica.
L'art. 30 del d.l. 78/2010, convertito nelle legge 122/2010, ha previsto che,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero CP_ delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il medesimo articolo, al comma 14, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall'istituto con valore di titolo esecutivo. In relazione a ciò, l'avviso di addebito può essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, del D.lgs 26/2/99 n.
46) dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui CP_ circoscrizione si trova la sede che ha emesso l'avviso stesso, per
“motivi inerenti al merito della pretesa contributiva”. Da ciò discende, come detto, che in caso di contestazione relativa a vizi di forma o di notifica dell'avviso di addebito, il rimedio esperibile, essendo per legge l'avviso di addebito titolo esecutivo, cui si applicano, in virtù del richiamo operato dall'art. 14 del D.L. 78/2000 le norme relative alla cartella di pagamento, è
l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella/ava. L'eccezione di invalidità o nullità dell'avviso di addebito per vizi formali dell'avviso medesimo, essendo un'eccezione che riguarda la regolarità o validità dell'atto esecutivo, integra un'azione di opposizione agli atti esecutivi.
Pertanto la stessa può essere proposta unicamente nel termine perentorio di
20 gg di cui all'art. 617 c.p.c.. Quindi l'eccezione è in primo luogo tardiva e inammissibile. L' eccezione è comunque infondata nel merito. CP_ Come evidenziato dalla difesa con riferimento all'asserito difetto di motivazione, gli avvisi di addebito indicano la causale: note di rettifica per uno e insoluti denunce contributive per l'altro, indica nel dettaglio i periodi cui si riferisce l'omissione contributiva e le relative sanzioni.
L'art. 30 del d.l. 78/2010 prevede che: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.
L'avviso ….. dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché' l'indicazione che, in mancanza del pagamento,
l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto”. L'avviso di addebito impugnato contiene tutti gli elementi di cui al comma II dell'art. 30, e pertanto l'atto risulta conforme alle prescrizioni di legge e non è generico.
L'art 3 L. 241/1990 non è disciplina applicabile per l'avviso di addebito
(cfr.. Cass. 8864/2013).
Il ricorso andrà dunque rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3) Condanna IM LO al pagamento delle spese di lite in favore CP_
in persona del direttore pro tempore che liquida in euro 1800,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e cpa di legge.
Terni. Il 2 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi