CA
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa MA Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 801\2018 R.G., vertente
TRA
in proprio e quale erede di nonché in qualità di Parte_1 Persona_1
procuratrice speciale del marito (proc. Reg. al n.191, foglio n.183 del Controparte_1
04/06/2008) e della figlia (proc. reg. al n.378, foglio 351 del Parte_2
10/07/2008), anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 58, Fabbr. L/2, Scala A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Concilio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTI
1 E
(già , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Roma, in persona del Procuratore Speciale e suo rappresentante legale pro tempore, dr.ssa
(procura per notar di Roma del 4\7\2018 rep. N. 88355 Controparte_4 Persona_2
racc. n. 25263), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 24,
presso lo studio dell'avv. Francesco Lembo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
(già , con sede in Mogliano Controparte_5 Controparte_6
Veneto (TV), quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, dr ( Controparte_7 [...]
e Procuratore) e dott. , quale Dirigente e Procuratore, Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti per notar del 14\10\2019 Persona_3
rep. 22644 racc. 7785, dall'avv. Mafalda Di Florio, con studio in Montecorvino EL (SA),
Viale della Repubblica n. 25;
e in P_ CP_11 CP_12 Controparte_13
proprio e quali eredi (moglie e figli) di rappresentatati e difesi, Persona_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salvatore e Angelo Cavallo,
elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3 Persona_5
nonché quale erede e madre di elettivamente Parte_4 Persona_4
domiciliati in Pompei (NA), alla via Lepanto n. 319, presso lo studio degli avv.ti MA RO
FA e NN FA del foro di Torre Annunziata, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
APPELLATI
2 Nonché nella causa di appello riunita n. 1148\2022 RG, vertente
TRA
quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3 Persona_5
nonché quale erede e madre di rappresentati Parte_4 Persona_4
e difesi dagli avv.ti MA RO FA e NN FA del foro di Torre Annunziata, con questi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via G. V. Quaranta n. 8, presso lo studio dell'avv. Sergio Frungillo, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
in proprio e quale erede di nonché in qualità di Parte_1 Persona_1
procuratrice speciale del marito (proc. Reg. al n.191, foglio n.183 del Controparte_1
04/06/2008) e della figlia (proc. reg. al n.378, foglio 351 del Parte_2
10/07/2008), anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 58, Fabbr. L/2, Scala A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Concilio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
(già , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Roma, in persona del Procuratore Speciale e suo rappresentante legale pro tempore, dr.ssa
(procura per notar di Roma del 4\7\2018 rep. N. 88355 Controparte_4 Persona_2
racc. n. 25263, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Lembo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
e in P_ CP_11 CP_12 Controparte_13
proprio e quali eredi (moglie e figli) di rappresentatati e difesi, Persona_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salvatore e Angelo Cavallo,
3 elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
(già , con sede in Mogliano Controparte_5 Controparte_6
Veneto (TV), quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, dr ( Controparte_7 [...]
e Procuratore) e dott. , quale Dirigente e Procuratore, Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti per notar del 14\10\2019 Persona_3
rep. 22644 racc. 7785, dall'avv. Mafalda Di Florio, con studio in Montecorvino EL (SA),
Viale della Repubblica n. 25;
APPELLATI
Nonché nella causa di appello riunita n. 1160\2022 RG, vertente
TRA
e in P_ CP_11 CP_12 Controparte_13
proprio e quali eredi (moglie e figli) di rappresentatati e difesi, Persona_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salvatore e Angelo Cavallo,
elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLANTI
E
in proprio e quale erede di nonché in qualità di Parte_1 Persona_1
procuratrice speciale del marito (proc. Reg. al n.191, foglio n.183 del Controparte_1
04/06/2008) e della figlia (proc. reg. al n.378, foglio 351 del Parte_2
10/07/2008), anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 58, Fabbr. L/2, Scala A, presso lo studio
4 dell'avv. Giovanni Concilio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
(già , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Roma, in persona del Procuratore Speciale e suo rappresentante legale pro tempore, dr.ssa
(procura per notar di Roma del 4\7\2018 rep. N. 88355 Controparte_4 Persona_2
racc. n. 25263, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Lembo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3 Persona_5
nonché quale erede e madre di elettivamente Parte_4 Persona_4
domiciliati in Pompei (NA), alla via Lepanto n. 319, presso lo studio degli avv.ti MA RO
FA e NN FA del foro di Torre Annunziata, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
(già , con sede in Mogliano Controparte_5 Controparte_6
Veneto (TV), quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, dr ( Controparte_7 [...]
e Procuratore) e dott. , quale Dirigente e Procuratore, Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti per notar del 14\10\2019 Persona_3
rep. 22644 racc. 7785, dall'avv. Mafalda Di Florio, con studio in Montecorvino EL (SA),
Viale della Repubblica n. 25;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4105\2022, resa in data 21-23\11\2022 dal Tribunale
di Salerno;
in materia di Responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 14\12\2023.
5 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 22\12\2022, (in Parte_1
proprio e quale erede del figlio deceduto, , anche in qualità di procuratrice Persona_1
speciale del marito e della figlia anch'essi in Controparte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di eredi di proponevano tempestivo appello avverso Persona_1
la sentenza n. 4105\2022, resa in data 21\11\2022 (pubblicata in data 23\11\2022 e notificata il
25\11\2022), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: A) accerta e dichiara la
responsabilità di per la morte di e, previo riconoscimento del P_ Persona_1
concorso di colpa di costui in misura del 30%, la condanna a risarcire agli attori i danni sofferti
in conseguenza dell'evento lesivo come descritto in motivazione, danni che liquida: 1) quanto
a , in €167.240,5; 2) quanto a così come Parte_1 Controparte_1
rappresentato da , sua procuratrice speciale, in €155.463,00; 3) quanto a Parte_1
così come rappresentato da , sua procuratrice Parte_2 Parte_1
speciale, in € 66.627,00 per tutti gli importi, oltre gli interessi compensativi sui predetti importi
devalutati dal verificarsi dell'evento di danno e rivalutati anno per anno agli indici Istat Foi ed
ulteriori interessi sugli importi così complessivamente determinati alla data di pubblicazione
della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta
– fino al saldo;
B) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di P_
, nelle qualità indicate, liquidate in € 348,00 per spese vive e in €15.719,90 Parte_1
(già al netto della riduzione del 30%), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei
compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi
antistatario; C) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
di liquidate in €22.457 per compenso d'avvocato, oltre Controparte_2
rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
D)
Condanna e tutti gli intervenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese P_
6 processuali in favore di liquidate in €22.457 per compenso d'avvocato, Controparte_5
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge. E)
pone le spese di c.t.u. per il 30% in capo alla parte attorea e per il restante 70% in capo a
e agli intervenuti, in solido tra loro>. P_
Invero, nell'atto introduttivo di primo grado - in proprio e quale Parte_1
procuratrice speciale del marito e della figlia Controparte_1 Parte_2
tutti in proprio e nella qualità di eredi di - rappresentava che in data Persona_1
10\5\2008 alle ore 14,00 circa, mentre viaggiava a bordo del suo Persona_1
ciclomotore 50 cc Aprilia tg. 2KH2B lungo la via S.P. 164, località Cetrangolo della frazione
Macchia di Montecorvino EL (SA), con direzione Bellizzi, veniva tamponato dal motociclo tipo Honda 1000 DE Tg. BC/96603, condotto da (di Persona_4
proprietà di e assicurato per la rca con la già P_ Controparte_14 [...]
, con polizza n.494/90/00027007); che a causa dell'elevata velocità la moto Controparte_3
investiva con il proprio fianco sinistro la parte posteriore del fianco destro del ciclomotore condotto dal che a seguito del violento impatto il ciclomotore del Persona_1
finiva la sua corsa sulla corsia opposta a margine della strada;
che, di contro, la Per_1
moto condotta dall' usciva dalla sede stradale e, dopo aver urtato violentemente su ER
due piante di ulivo, si fermava a circa 150 metri di distanza dal presumibile punto di impatto;
che in conseguenza della violenza dell'urto e delle gravissime lesioni personali riportate decedevano entrambi i conducenti;
che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della stazione di Montecorvino EL;
che il procedimento penale si chiudeva con l'archiviazione,
stante il decesso delle persone coinvolte nel sinistro;
che la CTP dell'ing. Persona_6
ipotizzava la probabile dinamica dell'evento, ossia l'esclusiva responsabilità dell' ER
che, sopraggiungendo ad elevata velocità, investiva il ciclomotore del che era già Per_1
uscito dalla proprietà privata del domicilio del Sig. e si era già immesso sulla Persona_7
SP 164 direzione Bellizzi;
che la morte di causava alla madre un'alterazione Persona_1
7 dell'equilibrio mentale, nonché una perdita di interesse e di iniziativa per le attività quotidiane nonché un grave danno alla propria integrità fisica e psichica in maniera permanente;
che le richieste di risarcimento erano rimaste inevase. Quindi, l'attrice chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell' la condanna dei convenuti, Persona_4 P_
e la al pagamento del danno biologico, da accertarsi in corso
[...] Controparte_14
di causa, e del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto (per la madre e il padre, €
250.000,00 ciascuno;
per la sorella, € 200.000,00). Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in proprio e quale erede del marito, P_
e contestava la dinamica del sinistro come esposto da parte attrice, Persona_4
affermando la presenza di un terzo veicolo rimasto ignoto, viaggiante con direzione Bellizzi ed a forte velocità come dimostravano le tracce di pneumatico rinvenute ad una distanza di oltre
50 mt. dall'ingresso del civico 4 della località Cetrangolo, il quale, nel sorpassare la moto condotta dall' , la urtava determinando una deviazione verso destra, uno ER
sbandamento e, infine la caduta. Per la convenuta, proprio dopo la caduta, la moto sarebbe rovinata contro il ciclomotore del finendo contro due piante di ulivo nell'adiacente Per_1
terreno, fuori dalla sede stradale. Di conseguenza, la chiedeva la chiamata in causa P_
della (già , quale impresa Controparte_15 Controparte_6
designata dal FGVS, per ottenere
comparente, a seguito del decesso del proprio marito, compreso morale patrimoniale biologico
e dagli aventi diritto e nel contempo, garantisca e manlevi da ogni pregiudizio economico e
conseguente condanna>.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di verificare la Controparte_14
proponibilità ed ammissibilità della domanda attorea e contestando, nel merito, sia la dinamica dell'incidente, da ascrivere in maniera esclusiva al che si era immesso nel flusso di Per_1
marcia repentinamente da una strada privata, sia il quantum richiesto. Comunque,
8 l'assicurazione convenuta chiedeva che l'eventuale risarcimento danni fosse contenuto nel limite del massimale.
Con comparsa depositata in data 10\5\2012 (e notificata il 7\9\2012 alla Controparte_5
quale Compagnia designata dal FGVS), spiegavano intervento
[...] Parte_4
e rispettivamente madre e fratelli di Parte_3 Controparte_13 ER
- chiedendo la condanna del Fondo al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e
[...]
quali eredi (patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, tanatologico, per perdita del congiunto, morale) sulla base della ricostruzione dei fatti come elaborate dalla difesa di
P_
Parimenti, con autonoma comparsa d'intervento volontario depositata in data 12\7\2013, si costituivano e in proprio e quali eredi di CP_11 CP_12 CP_13 ER
(figli), chiedendo la condanna della quale impresa
[...] Controparte_5
designata dal FGVS, al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e quali eredi (patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, tanatologico, per perdita del congiunto, morale) sulla base della ricostruzione dei fatti come elaborate dalla difesa di P_
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27\11\2012 si costituiva, infine, la eccependo la mancata dimostrazione della presenza e della Controparte_5
responsabilità del veicolo rimasto ignoto, essendovi certezza solo della collisione tra il ciclomotore e la moto;
l'eccessività del quantum debeatur richiesto, peraltro, non dimostrato;
l'esistenza del massimale di legge ex art 283, n. 3, D. Lgs. 209\2005.
Di poi, all'udienza del 18\7\2013 l'attrice, dichiarava espressamente Parte_1
di estendere la propria domanda risarcitoria nei confronti della se Controparte_16
accertata la presenza e la responsabilità del veicolo rimasto ignoto.
Quindi, rigettata l'istanza di provvisionale avanzata dall'attrice (cfr. ordinanza del 6-
24\9\2013), escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza dell'1-2\4\2014 e verbali di causa dell'8\1\16
per il teste;
verbale del 4\3\16 per il teste;
verbale Testimone_1 Testimone_2
9 del 27\5\16 per il teste;
verbale del 16\9\16 per il teste ), Testimone_3 Testimone_4
nonché espletata CTU sulla dinamica (cfr. ordinanza del 5\12\2016 e relazione del per. ind.
depositata in data 28\2\2018, integrazione dell'11\12\2021), il Tribunale di Persona_8
Salerno emetteva la sentenza qui appellata.
In particolare, il giudice di prime cure, ponendo al centro della propria decisione gli accertamenti e le conclusioni della CTU dinamica, sosteneva l'inattendibilità dei testi escussi
( , in quanto contrastanti tra loro e con i rilievi metrici e Testimone_2 Testimone_5
fotografici emergenti dagli atti in relazione al punto d'urto, alla posizione dei veicoli dopo lo scontro, alla frenata dell'auto pirata. Inoltre, il Tribunale addiveniva alla conclusione della non credibilità dei testi anche perchè non avrebbero indicato che erano insieme in auto, nonchè sulla base del rapporto dei CC intervenuti nell'immediatezza, nel quale era riportata l'assenza di testimoni oculari. Il primo giudice, di contro, escludeva la presenza e il coinvolgimento dell'auto rimasta sconosciuta – come invece il CTU aveva ipotizzato, benchè solo nella fase successiva all'incidente, per aver travolto il corpo del centauro già a terra - valorizzando sia le dichiarazioni testimoniali della teste , la quale riferiva di aver visto il Testimone_6
corpo del centauro rotolare verso la sua corsia, mentre gli altri passanti soccorrevano il conducente del motorino, sia l'esame esterno del corpo dell' Quindi, Persona_4
nella sentenza impugnata il Tribunale accertava la corresponsabilità nella causazione del sinistro dell' al 70% e del al 30%, applicando l'art. 1227, comma ER Per_1
primo, cc, ritenendo quest'ultima condotta connotata da un minor grado di colpa, considerata la diversa velocità dei due veicoli.
Per quanto riguarda, poi, la liquidazione dei danni, il giudice di prime cure applicava le Tabelle
di Milano e, tenuto conto dei parametri di riferimento (età vittima primaria, età vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza altri congiunti, qualità ed intensità della frequentazione), perveniva al riconoscimento del seguente danno non patrimoniale,
condannando al relativo pagamento, solo la € 167.240,50 in favore di P_
10 (madre); € 155.463,00 in favore di (padre); € Parte_1 Controparte_1
66.627,00 in favore di (sorella); oltre interessi compensativi sugli Parte_2
importi devalutati dal sinistro e rivalutati anno per anno agli indici ISTAT, nonché ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Di converso, il Tribunale rilevava l'inefficacia della copertura assicurativa della
[...]
(scaduta il 17\2\2008) e la non estensione da parte dell'attrice della domanda CP_14
risarcitoria nei confronti della quale FGVS, che comunque non Controparte_5
poteva subire alcuna condanna, essendo stato escluso il coinvolgimento dell'auto pirata.
Pertanto, condannava la al pagamento delle spese processuali di parte attrice;
l'attrice P_
al pagamento delle spese della e la , in solido con gli Controparte_14 P_
intervenuti, al pagamento delle spese della ponendo gli esborsi per Controparte_5
la CTU al 70% in capo a e per il 30% a carico di parte attrice. P_
Avverso detta pronuncia proponeva un primo appello, notificato in data 22\12\2022 (proc. n.
1139\2022 RG), (in proprio e quale erede del figlio deceduto, Parte_1
, nonché in qualità di procuratrice speciale del marito Persona_1 [...]
e della figlia anch'essi in proprio e nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di al fine di accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva Persona_1
in capo alla con la conseguente condanna in solido con Controparte_14 P_
al pagamento delle somme già liquidate in primo grado, in uno alle spese di lite, ovvero con compensazione delle stesse. Infatti, l'appellante rilevava, in violazione degli artt. 112, 115 1 163,
nn. 3-4, cpc, la tardiva contestazione del difetto di scopertura assicurativa della moto HONDA
dell' , sollevata solo in sede di osservazioni alla bozza di CTU, assumendo sia in fase ER
stragiudiziale che in sede processuale una difesa contrastante con detta eccezione, ingenerando nelle controparti l'apparenza dell'esistenza della situazione giuridica. Di conseguenza chiedeva anche la riforma della sentenza gravata in merito alla condanna alle spese della Controparte_14
11 Con separato atto notificato in data 27\12\2022, proponevano appello (proc. n. 1148\2022 RG)
in proprio e quali eredi di Parte_4 Controparte_13 Parte_3
(madre e germani), censurando la sentenza di primo grado per i seguenti Persona_4
motivi:
- Erronea ed apparente motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei testi, e ritenute inattendibili, benchè anche il CTU Testimone_2 Testimone_5
avvalorasse la presenza di un'auto ignota, giustificando la confusione dei due testi in merito alla frenata dell'auto e\o del motociclo (il segno rilevato sull'asfalto sarebbe quello dello scarrocciamento) ovvero alla dinamica stessa del sinistro per il trauma subito nell'assistere all'incidente. Per gli appellanti incidentali, inoltre, sarebbe del tutto irrilevante che un teste non abbia espressamente riferito dell'altro, pur essendo nella stessa auto. Così come irrilevante sarebbe la questione morale sollevata dal primo giudice, secondo il quale era inverosimile che dopo aver assistito a un incidente di tale portata i due testi non avessero sentito la necessità di rendere dichiarazioni alle autorità intervenute sul posto, che non ne rilevavano la presenza;
- Violazione dell'art. 253 cpc nella valutazione delle prove testimoniali, non avendo il primo giudice, da un lato, chiesto chiarimenti ai predetti testi durante la loro escussione e,
dall'altro, censurato la lacunosità delle loro dichiarazioni;
- Violazione degli artt. 254 e 257, secondo comma cpc, nella valutazione della testimonianza di , la quale pur dichiarando di essere a notevole distanza Testimone_6
dal luogo dell'incidente, affermava di vedere il corpo rotolare verso di lei e nello stesso tempo le persone fermarsi per prestare i primi soccorsi, ma di non ricordare se avesse incrociato o meno altre auto. Peraltro, a detta della parte appellante, in presenza di contraddizioni tra i testi escussi, il giudice di prime cure avrebbe potuto disporre la rinnovazione dell'escussione oppure il confronto;
- Errata e apparente motivazione, nella parte in cui il Tribunale affermava che il CTU
avrebbe rilevato l'inattendibilità dei testi, e , sulla ricostruzione della dinamica del Tes_2 Tes_5
12 sinistro, essendo di contro il CTU partito proprio dalle dichiarazioni dei testi per formulare l'ipotesi plausibile della dinamica;
- Violazione dell'art. 196 cpc, laddove il primo giudice, facendosi illegittimamente
peritus peritorum e contestando le stesse conclusioni del CTU, male interpretando alcuni fotogrammi della simulazione del sinistro, quando invece dalla CTU risulterebbe che senza l'urto con il veicolo pirata la traiettoria del corpo dell' sarebbe stata curvilinea e ER
che la ferita da taglio al cuoio capelluto doveva essere connessa al doppio investimento da parte dell'auto rimasta sconosciuta.
Di conseguenza, gli appellanti incidentali chiedevano la riforma della sentenza di primo grado,
con il riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'auto pirata ovvero, in subordine, del motociclo guidato da positivo alle sostanze stupefacenti che usciva da un Persona_1
luogo privato immettendosi su strada pubblica senza dare la necessaria precedenza, oppure, in via ulteriormente gradata, ridurre la percentuale di responsabilità dell' al 20-30%, ER
accogliendo la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della
[...]
spese del doppio grado vinte o compesate. CP_5
Avverso la sentenza del Tribunale di Salerno proponevano tempestivo appello – atto notificato in data 27\12\2022 (proc. n. 1160\2022 RG) – anche P_ CP_12
e in proprio e quali eredi di CP_11 Controparte_13 Persona_4
(moglie e figli), chiedendone la riforma per le stesse motivazioni di cui all'appello degli altri congiunti di concludendo per il riconoscimento della responsabilità Persona_4
esclusiva dell'auto pirata ovvero, in subordine, del motociclo guidato da Persona_1
positivo alle sostanze stupefacenti che usciva da un luogo privato immettendosi su strada pubblica senza dare la necessaria precedenza, oppure, in via ulteriormente gradata, con riduzione della percentuale di responsabilità dell' al 20-30%, accogliendo la ER
domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della spese del Controparte_5
doppio grado vinte. Inoltre, gli appellanti incidentali affermavano la validità della copertura
13 assicurativa della moto HONDA tra la e la mai contestato P_ Controparte_14
sia stragiudizialmente che in sede giudiziale, se non tardivamente solo durante l'espletamento della CTU e in seguito al cambio di difensore, così precludendo una efficace difesa alla controparte in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Spese del doppio grado vinte o, almeno compensate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano nei distinti appelli la Controparte_5
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto degli appelli, nonché la
[...]
, insistendo sull'inoperatività della polizza assicurativa, come accertato dal primo CP_14
giudice, trattandosi comunque di eccezione rilevabile ex ufficio anche in appello.
Si costituiva nei singoli appelli introdotti dagli eredi l'appellante principale, ER
(in proprio e quale erede del figlio deceduto, , Parte_1 Persona_1
nonché in qualità di procuratrice speciale del marito e della figlia Controparte_1
anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di Parte_2 Persona_1
aderendo al motivo di appello relativo all'efficacia della copertura assicurativa della ma chiedendo il rigetto degli appelli incidentali nel resto, ferma Controparte_14
l'attribuzione di una responsabilità maggioritaria nella produzione del sinistro in capo al defunto In via subordinata, poi, la chiedeva accertarsi la Persona_4 Parte_1
responsabilità dell'auto pirata, con conseguente condanna della al Controparte_5
risarcimento dei danni.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e riuniti i tre appelli (cfr. ordinanza del
9\5\2023), la causa, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12\12\2023, era riservata in decisione con provvedimento del
19\12\2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tuttavia, con ordinanza del 18\7\2024 la causa veniva rimessa sul ruolo, invitando la e la al deposito delle procure speciali, Controparte_5 Controparte_14
meramente enunciate nei propri scritti.
14 Infine, acquisite dette procure, la causa era definitivamente riservata in decisione con provvedimento 10\10\2024 sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3\10\2024, previa nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20).
A. Ammissibilità appello principale ed incidentali riuniti.
In via assolutamente preliminare, appare opportuno sottolineare la tempestività degli appelli incidentali proposti dagli eredi di e qui riuniti. Persona_4
E' noto, invero, che l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già
impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è
inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione,
ossia 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione a norma dell'art. 343 cpc (cfr.
Cass. n. 15687\2001; Cass. n. 16107 del 2013; Cass. n. 1671\2015; Cass., ordinanza n.
26811\2019).
E, nel caso che qui ci occupa, è evidente la tempestività degli appelli “incidentali”: l'appello principale proposto da infatti, fissava la prima udienza di comparizione Parte_1
per il giorno 20\4\2023, mentre l'appello autonomo proposto da Parte_4
risulta notificato in data 27\12\2022 e depositato Controparte_13 Parte_3
il 28\12\2022 (proc. n. 1148\2022 RG), così come l'appello incidentale proposto da P_
e è stato notificato in
[...] CP_12 CP_11 Controparte_13
data 27\12\2022 e depositato il 30\12\2022, ossia entrambi nei venti giorni antecedenti la prima udienza.
Ritiene, inoltre, questa Corte che sia ammissibile anche l'appello incidentale tardivo formulato dall'appellante principale, nella comparsa di costituzione negli appelli Parte_1
riuniti ed avente ad oggetto la richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente dell'auto pirata con condanna della al conseguente Controparte_5
risarcimento dei danni, perché appello volto a rivalutare il medesimo fatto storico.
15 B. Operatività polizza Controparte_14
Sempre in via preliminare, deve confermarsi la statuizione del primo giudice in merito alla rilevata inoperatività, nel caso di specie, della polizza contratta da con la P_
in relazione al motoveicolo Honda condotto dal defunto Controparte_14 ER
.
[...]
In primo luogo, infatti, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto,
non è soggetta ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto ed è deducibile anche per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 15228 del 03/07/2014;
Cass. n. 18742 del 12/07/2019).
Né rileva la circostanza che l'eccezione di inoperatività della polizza sia stata sollevata solo in sede di osservazioni alla CTU, perché il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è
subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, bastando che il fatto risulti documentato "ex actis" (cfr. Cass., ordinanza
n. 27998 del 31/10/2018; Cass., Se. Un. del 7\5\2013, n. 10531).
Parimenti priva di rilevanza è la circostanza che l'assicurazione convenuta non abbia nei primi atti difensivi di primo grado non contestato specificamente l'operatività della polizza invocata a garanzia dalla , in quanto l'effetto probatorio della non contestazione si produce P_
solo in riferimento ai fatti storici, sottesi ad una domanda e\o ad una eccezione. Peraltro, la non contestazione, pur attuando una cd. “relevatio ab onere probandi", tuttavia, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)
la circostanza non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, e ciò perché la sussistenza dei fatti costitutivi della
16 domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. sul punto, Cass.,
Sez. Un., n. 11377 del 2015 cit.).
Del tutto inconferente, per inciso, è il richiamo da parte dell'odierna appellante al principio dell'apparenza, come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24069\2017 indicata nell'atto di impugnazione. In realtà, detta sentenza è stata emessa nella diversa ipotesi di un sinistro verificatosi nel periodo di operatività della polizza come indicato nel certificato di contrassegno, della cui falsità di discuteva: per la Suprema Corte, infatti, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, secondo il principio dell'apparenza, a meno che non si accerti l'avvenuta falsificazione dello stesso.
Nel caso che qui ci occupa, di contro, ci troviamo di fronte ad un certificato di contrassegno valido, il quale fornisce esso stesso l'evidenza di una polizza già scaduta in data 17\2\2008,
ossia ben prima della data del sinistro (10\5\2008), con la conseguenza che non vi è alcuna
“apparenza” da tutelare.
C. Dinamica e responsabilità.
Con le impugnazioni in esame, gli appellanti contestavano la dinamica del sinistro come ricostruita dal primo giudice sulla base di una erronea valutazione delle emergenze istruttorie,
dalle quali risulterebbe la presenza e la responsabilità, quantomeno concorrente di un veicolo rimasto ignoto: in particolare, a detta di parte appellante, le dichiarazioni dei testi
[...]
e erano attendibili, visto che anche il CTU aveva indicato la Tes_2 Testimone_5
presenza di un'auto ignota, a nulla rilevando la confusione degli stessi in merito alla frenata dell'auto e\o del motociclo (il segno rilevato sull'asfalto sarebbe quello dello scarrocciamento)
ovvero alla dinamica stessa del sinistro, da giustificare per il trauma subito nell'assistere all'incidente, o ancora che un teste non avesse espressamente riferito dell'altro, pur essendo nella stessa auto;
di contro, dovevano reputarsi inattendibili le dichiarazioni testimoniali di la quale pur dichiarando di essere a notevole distanza dal luogo Testimone_1
17 dell'incidente, affermava di vedere il corpo rotolare verso di lei e nello stesso tempo le persone fermarsi per prestare i primi soccorsi, ma di non ricordare se aveva incrociato o meno altre auto.
Orbene, ritiene la Corte che i motivi di appello, così sintetizzati, non possano trovare accoglimento.
Invero, va rilevato che le dichiarazioni dei testi escussi in primo, pur concordando tra loro sui punti essenziali del sinistro, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risultano di dubbia attendibilità se lette in relazione alle ulteriori emergenze istruttorie.
In primo luogo, il teste riferiva di trovarsi a bordo dell'auto di un amico a Testimone_2
circa 50\60 mt dalla moto Honda dell' , in loc. Cetrangolo, con direzione Bellizzi, ER
quando improvvisamente venivano sorpassati da una Alfa Romeo scura, che viaggiava a forte velocità; che nel rientrare dal sorpasso l'Alfa Romeo urtava con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra della , che si trovava verso il centro della carreggiata;
che il CP_17
conducente della moto perdeva il controllo, cadeva ed urtava a sua volta uno scooter, condotto da un ragazzo straniero, il quale si era immesso nel flusso di marcia e aveva percorso una decina di metri sempre in direzione Bellizzi, mantenendo la destra;
che la moto impattava con la sua parte anteriore quella posteriore dello scooter;
che l'impatto tra moto e scooter avveniva verso il centro della loro corsia di marcia, in quanto la moto si era un poco allargata a seguito dell'immissione sulla strada del motorino (cfr. verbale di udienza del 4\3\2016). Stessa
dinamica veniva descritta dall'altro teste, , escusso all'udienza del 27\5\2016. Testimone_5
Le uniche imprecisioni tra le due deposizioni, stigmatizzate dal primo giudice e tratte dalla valutazione del CTU, si rinvengono esclusivamente in relazione al momento della frenata dell'auto pirata – per il l'auto frenava dopo l'impatto, mentre per il la frenata Tes_2 Tes_5
precedeva l'impatto – ed alla circostanza che nessuno dei due indicava chi fosse l'altra persona a bordo dell'auto sulla quale viaggiavano. Inoltre, per il Tribunale le dichiarazioni testimoniali sopra riportate sarebbero inattendibili, atteso che nessuno dei due riferiva di una frenata del
18 motociclo, riscontrata invece dai Carabinieri, nonché in merito alla loro stessa presenza sui luoghi, visto che nel rapporto dei CC veniva negata la presenza di testimoni oculari.
Premesso che sia il che il riferivano in maniera espressa quale fosse stato il punto Tes_2 Tes_5
d'urto tra la moto e lo scooter (parte anteriore moto e parte posteriore motociclo), così
smentendo la prima contestazione evidenziata dal giudice di prime cure (cfr. punto 1°, pag. 19),
la omessa dichiarazione da parte dei testi di essere insieme sull'auto, da dove avevano assistito al sinistro, non assume alcun rilievo probatorio. In contrario avviso rispetto a quanto argomentato dal primo giudice, ritiene la Corte che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, avendo il potere-dovere non solo di sondare la sua attendibilità, ma anche di acquisire dal teste, vuoi con le domande di chiarimento,
vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già
raccolte, tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass.,
ordinanza n. 17981\2020 del 2\7-28\8\2020; Cass. Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022).
Quindi, errava il primo giudice laddove, da un lato, non rivolgeva al testimone alcuna domanda di chiarimento e, dall'altro, riteneva la medesima testimonianza lacunosa o addirittura inattendibile, ben potendosi giustificare la contestata omissione con una mera dimenticanza.
Tuttavia, un primo velo di dubbio cala sulle deposizioni dei due testi sopra indicati se si guarda alla loro presenza sul luogo teatro dell'incidente.
Dal verbale dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza non risultano testi oculari - i
Carabinieri affermavano testualmente di poter solo ipotizzare la dinamica dell'incidente stradale non avendo il conforto delle dichiarazioni di potenziali testimoni oculari> (cfr.
comunicazione della notizia di reato prot. N. 26/3 del 10\5\2008) – ed infatti non sono riportati come presenti al momento del sinistro i due testi escussi in primo grado, così come entrambi non vengono nemmeno indicati come testimoni dell'accaduto nelle lettere di messa in mora inviate dalle assicurazioni dalle parti in causa (cfr. lettere di messa in mora per Parte_1
19 dell'1\4\2009, per ed i germani del defunto Pt_1 Parte_4 ER
del 4\5\2010, nonché della moglie e dei figli datata 15\2\2010).
[...]
A tal riguardo giova ricordare che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio,
da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (cfr. Cass., n. 9939 del 18/06/2012). Infatti,
in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_5
da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità
giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo,
senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse,
purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. 13\7\2011 n. 15367). In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19
20 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal , né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per Parte_5
identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21;
Cass. n. 23434 del 04/11/2014).
Riassumendo, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è maggiormente rigoroso.
Ulteriore elemento che gioca a favore del giudizio di inattendibilità dei testi e si Tes_2 Tes_5
rinviene nelle dichiarazioni testimoniali dell'unica testimone sentita dai CC (cfr. sit del
10\5\2008, allegate alla comunicazione della notizia di reato sopra citata) – oltre all'amico del defunto, che nulla aggiungono alla dinamica – la quale arrivava sui luoghi Persona_9
del sinistro mentre l'incidente accadeva ovvero era appena accaduto, tanto da notare un corpo umano rotolare velocemente verso di lei, ma non si accorgeva della presenza di un'auto proveniente nel senso opposto di marcia (cfr. verbale di udienza dell'8\1\2016). E la presenza del terzo veicolo, rimasto ignoto, non poteva passare inosservata alla teste , atteso che Tes_1
secondo la “Simulazione Dinamica” effettuata dal CTU (cfr. relazione del per. industriale in atti), il corpo del conducente del motociclo Honda, dopo essersi ribaltato Persona_8
insieme alla moto, finiva per essere travolto anche dal retrotreno dell'auto pirata nella fase di scarrocciamento sul fianco destro (pag. 53-54). Allora, se l' era travolto dall'auto ER
21 pirata, quest'ultima non poteva non essere avvistata dalla teste, mentre vedeva nitidamente il corpo del centauro rotolare verso di lei.
Ma vi è di più.
La stessa ricostruzione della dinamica da parte del CTU nominato si manifesta contraddittoria e confusa.
In primo luogo, il consulente d'ufficio pone la moto e il ciclomotore in una posizione invertita rispetto a quanto descritto proprio dai due testi, e : i testimoni, infatti, dichiaravano Tes_2 Tes_5
che il motorino col giovane straniero si immetteva nel flusso di marcia mantenendo la sua estrema destra, mentre la moto, che sopraggiungeva ad elevata velocità, cercava di sorpassarla sulla sinistra, senza oltrepassare la linea di mezzeria;
per il CTU, invece, la moto tentava il soprasso sulla destra del motociclo e il contatto si aveva tra la parte anteriore sinistra della ruota della moto Honda e il fianco destro del conducente del ciclomotore (cfr. figura pag. 56 della relazione peritale).
Inoltre, le tracce di frenata rilevate dai CC sull'asfalto al centro della carreggiata e che gli stessi attribuivano ad un'auto rimasta ignota, ma comunque senza alcun apporto causale nella determinazione dell'incidente, per il CTU sono certamente di un mezzo pesante1 e non di un'autovettura come riferito dai due testi.
Appare, infine, inverosimile che l'auto pirata, la quale per il CTU era già in fase di sorpasso,
addirittura affiancata ai due veicoli a due ruote (cfr. figura pag. 55 della relazione), abbia incrociato il corpo dell' a circa mt 63 dal punto di contatto “Y”, ma non abbia ER
intercettato il corpo di e il suo Aprilia 50, che si trovava di fianco all'auto. Persona_1 1 Cfr. relazione del CTU, pag. 19 veicolo: distanza tra i rispettivi centri delle due ruote dello stesso asse) è di circa 2 metri e lo spessore è circa 184 mm per quella nell'opposta corsia di marcia a quella impegnata dall' e circa 1 70 mm ER in quella nella corsia per Bellizzi. Orbene, le tracce di frenata non parrebbero rilasciate dagli pneumatici di un'autovettura né di un autocarro leggero, bensì da un mezzo pesante (autocarro, rimorchio, semirimorchio)>. 22 Infine, priva di alcun rilievo è per la Corte la valutazione delle lesioni riportate dall' ER
come argomentata dal CTU a supporto della presenza e dell'investimento dell'auto rimasta ignota, atteso che non vi è alcuna evidenza che il centauro indossasse il casco protettivo e che per la stessa simulazione effettuata del tecnico emergeva che il corpo del conducente del motociclo Honda si ribaltava insieme alla moto, battendo la testa a terra. D'altra parte, non sono state rinvenute tracce di pneumatico sul corpo dell' (cfr. esame esterno del ER
Per_1 cadavere a firma del dott. il quale peraltro giudica le lesioni riscontrate compatibili con lo sbalzo dalla moto e l'atterraggio sul lato destro del corpo).
Per inciso, infine, vale ricordare che la possibile dinamica dell'incidente come ipotizzata dal
CC nel più volte richiamato rapporto non assume alcuna valenza probatoria, nemmeno indiziaria: è noto, infatti, che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700,
cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese
'de relato', ovvero che frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto Pt_6
al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento [Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla 'probabile' dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica (cfr. Cass. n. 10128 del 25/06/2003; Cass. n. 13449 del 20/07/2004; in termini anche Cass. n. 18757 del 28/07/2017 e Cass. n. 19032 del 06/07/2021).
In conclusione, per codesta Corte va esclusa la presenza di qualsiasi veicolo ignoto e la sua incidenza nella determinazione del sinistro per cui è causa.
Di contro, proprio la descritta contraddizione delle risultanze probatorie sin qui riportate nella ricostruzione del sinistro, che sicuramente ha coinvolto la moto condotta da ER
23 il ciclomotore guidato da impone l'applicazione della ER Persona_1
presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma cc.
E' noto, infatti, che la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 II comma cod. civ.
ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire in concreto l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in maniera diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. sul punto Cass. 26\4\94 n. 3958; Cass. 28\5\96 n. 4909; Cass. 12\4\96 n. 3434;
Cass. 4\4\96 n. 3131; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 3\11\2004 n. 21056; ecc.). In caso di scontro fra veicoli, l'eventuale accertamento in concreto della responsabilità del conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (cfr. Cass. 18\12\98 n. 1269; Cass. 13\11\97 n.
11235; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 19\4\96 n. 3723). La presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma
II cc, può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficienza causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. 24\2\98 n. 2979; Cass. 19\4\94 n. 3726; Cass. 16\7\2003, n. 11143). Se per superare la presunzione di corresponsabilità si rende necessario l'accertamento in concreto ed in positivo che la condotta sia stata totalmente estranea alla causazione del sinistro, la prova liberatoria non può essere considerata raggiunta ove dalle risultanze processuali emergano ragioni di dubbio circa gli estremi della colpa afferenti alla condotta esaminata, né su tale specifico punto possono influire considerazioni relative al maggior grado di certezza già in concreto raggiunta in ordine alla responsabilità del conducente antagonista.
In altri termini, accertata l'esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario
24 della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 cod. civ., quando l'impossibilità
di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass.
n. 18479 del 21/09/2015; Cass. n. 2327 del 1\02\2011; Cass. n. 3434 del 12\04\1996; Cass.
2\03\1994, n. 2038).
E, nel caso di specie, ad entrambi i conducenti coinvolti deve essere imputata una condotta colposa, pur non essendo stato possibile la ricostruzione in concreto del loro specifico apporto causale: l' , infatti, viaggiava ad una velocità oltre il doppio rispetto al limite ivi ER
esistente di 50 kmh, mentre il giovane straniero si immetteva sulla strada principale da un accesso privato senza le dovute cautele e costituendo intralcio alla circolazione.
D. Quantificazione danni risarcibili.
Una volta ridotta al 50% la percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro imputabile all' , deve procedersi alla rideterminazione del danno risarcibile nei medesimi ER
termini.
Di conseguenza, ferma restando la liquidazione dei danni come operata dal primo giudice,
peraltro non oggetto di espressa censura, il risarcimento dei danni va così computato:
- (madre), € 119.457,50 (€ 238.915\2); Parte_1
- (padre), come rappresentato da sua Controparte_1 Parte_1
procuratrice speciale, € 111.045,00 (€ 222.090\2);
- (sorella), come rappresentata da sua Parte_2 Parte_1
procuratrice speciale, € 35.068,80 (€ 70.137,60\2).
Il tutto oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata (anno per anno) agli indici ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
25 In conclusione, sulla base delle motivazioni sin qui riportate, gli appelli riuniti vanno accolti per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, deve riconoscersi la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella determinazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 cc, con la rideterminazione del quantum risarcibile, come sopra ricalcolato, oltre rivalutazione ed interessi.
Al pagamento di dette somme va confermata la condanna della sola P_
proprietaria della moto HONDA DE condotta da Persona_4
E. Spese processuali.
Le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti in causa vanno compensate.
In via preliminare, giova ricordare che in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
In omaggio a tale principio, quindi, nel caso di specie, la riforma della sentenza di primo grado,
anche se solo per il quantum, consente la riforma anche del regolamento delle spese del precedente grado di giudizio, con la conseguenza che, avendo la controversia trovato soluzione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc, peraltro, a seguito di una complessa e particolarmente articolata motivazione in fatto, le spese sia del primo che del secondo grado, a giudizio di codesta Corte, devono essere compensate.
La compensazione trova ulteriore giustificazione in relazione alla posizione della nel comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa nella Controparte_14
gestione del sinistro in sede processuale: in violazione dei doveri di lealtà e buona fede,
infatti, la i è sempre difesa nel merito, senza mai avvisare la CP_14
controparte della inoperatività della polizza, rilevata dal CTU ed eccepita dalla parte solo nelle comparse conclusionali.
26 Sulla base dei medesimi ragionamenti, le spese di CTU, già liquidate dal primo giudice, vanno poste per il 50% a carico di (in proprio e quale erede del figlio deceduto, Parte_1
, nonché in qualità di procuratrice speciale del marito Persona_1 [...]
e della figlia anch'essi in proprio e nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di e per il restante 50% a carico di e dei congiunti del Persona_1 P_
defunto Persona_4
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da (in proprio e quale erede del figlio deceduto, Parte_1
, nonché in qualità di procuratrice speciale del marito Persona_1 [...]
e della figlia anch'essi in proprio e nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di nei confronti di (già Persona_1 Controparte_14 CP_3
), (già ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 P_
e in proprio e quali
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13
eredi (moglie e figli) di nonchè di Persona_4 Controparte_13 Pt_3
quali fratelli ed eredi di nonché quale
[...] Persona_5 Parte_4
erede e madre di (proc. n. 1139\2022 RG), sugli appelli incidentali Persona_4
proposti rispettivamente da e P_ CP_11 CP_12
in proprio e quali eredi (moglie e figli) di (proc. Controparte_13 Persona_4
n. 1160\22 RG) e quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3
e quale erede e madre di Persona_4 Parte_4 Persona_4
(proc. n.1148\22 RG), ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli riuniti e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 4105\2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 21-23\11\2022,
27 a) ACCERTA la pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc nella causazione del sinistro in esame tra la tg. BC96603 guidata da CP_17 Parte_7 Persona_4
e il ciclomotore Aprilia tg. 2KH2B condotto da Persona_1
b) il danno da risarcire, oltre interessi al tasso legale sulla somma Parte_8
capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata (anno per anno) agli indici
ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo
- a (madre), € 119.457,50 (€ 238.915\2); Parte_1
- a (padre), come rappresentato da sua Controparte_1 Parte_1
procuratrice speciale, € 111.045,00 (€ 222.090\2);
- a (sorella), come rappresentata da sua Parte_2 Parte_1
procuratrice speciale, € 35.068,80 (€ 70.137,60\2);
2. CONFERMA la CONDANNA di al pagamento di dette somme;
P_
3. COMPENSA integralmente le spese processuali di primo e secondo grado tra tutte le parti in causa;
4. PONE in via definitiva le spese di CTU poste per il 50% a carico di Parte_1
(in proprio e quale erede del figlio deceduto, , nonché in qualità di
[...] Persona_1
procuratrice speciale del marito e della figlia Controparte_1 Parte_2
anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di e per il restante 50% a carico Persona_1
di e dei congiunti del defunto P_ Persona_4
Così deciso in Salerno, lì 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott.ssa Marilena Del Forno-
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa MA Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 801\2018 R.G., vertente
TRA
in proprio e quale erede di nonché in qualità di Parte_1 Persona_1
procuratrice speciale del marito (proc. Reg. al n.191, foglio n.183 del Controparte_1
04/06/2008) e della figlia (proc. reg. al n.378, foglio 351 del Parte_2
10/07/2008), anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 58, Fabbr. L/2, Scala A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Concilio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTI
1 E
(già , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Roma, in persona del Procuratore Speciale e suo rappresentante legale pro tempore, dr.ssa
(procura per notar di Roma del 4\7\2018 rep. N. 88355 Controparte_4 Persona_2
racc. n. 25263), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 24,
presso lo studio dell'avv. Francesco Lembo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
(già , con sede in Mogliano Controparte_5 Controparte_6
Veneto (TV), quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, dr ( Controparte_7 [...]
e Procuratore) e dott. , quale Dirigente e Procuratore, Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti per notar del 14\10\2019 Persona_3
rep. 22644 racc. 7785, dall'avv. Mafalda Di Florio, con studio in Montecorvino EL (SA),
Viale della Repubblica n. 25;
e in P_ CP_11 CP_12 Controparte_13
proprio e quali eredi (moglie e figli) di rappresentatati e difesi, Persona_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salvatore e Angelo Cavallo,
elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3 Persona_5
nonché quale erede e madre di elettivamente Parte_4 Persona_4
domiciliati in Pompei (NA), alla via Lepanto n. 319, presso lo studio degli avv.ti MA RO
FA e NN FA del foro di Torre Annunziata, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
APPELLATI
2 Nonché nella causa di appello riunita n. 1148\2022 RG, vertente
TRA
quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3 Persona_5
nonché quale erede e madre di rappresentati Parte_4 Persona_4
e difesi dagli avv.ti MA RO FA e NN FA del foro di Torre Annunziata, con questi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via G. V. Quaranta n. 8, presso lo studio dell'avv. Sergio Frungillo, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
in proprio e quale erede di nonché in qualità di Parte_1 Persona_1
procuratrice speciale del marito (proc. Reg. al n.191, foglio n.183 del Controparte_1
04/06/2008) e della figlia (proc. reg. al n.378, foglio 351 del Parte_2
10/07/2008), anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 58, Fabbr. L/2, Scala A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Concilio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
(già , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Roma, in persona del Procuratore Speciale e suo rappresentante legale pro tempore, dr.ssa
(procura per notar di Roma del 4\7\2018 rep. N. 88355 Controparte_4 Persona_2
racc. n. 25263, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Lembo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
e in P_ CP_11 CP_12 Controparte_13
proprio e quali eredi (moglie e figli) di rappresentatati e difesi, Persona_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salvatore e Angelo Cavallo,
3 elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
(già , con sede in Mogliano Controparte_5 Controparte_6
Veneto (TV), quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, dr ( Controparte_7 [...]
e Procuratore) e dott. , quale Dirigente e Procuratore, Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti per notar del 14\10\2019 Persona_3
rep. 22644 racc. 7785, dall'avv. Mafalda Di Florio, con studio in Montecorvino EL (SA),
Viale della Repubblica n. 25;
APPELLATI
Nonché nella causa di appello riunita n. 1160\2022 RG, vertente
TRA
e in P_ CP_11 CP_12 Controparte_13
proprio e quali eredi (moglie e figli) di rappresentatati e difesi, Persona_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salvatore e Angelo Cavallo,
elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA), alla via Nino Bixio n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLANTI
E
in proprio e quale erede di nonché in qualità di Parte_1 Persona_1
procuratrice speciale del marito (proc. Reg. al n.191, foglio n.183 del Controparte_1
04/06/2008) e della figlia (proc. reg. al n.378, foglio 351 del Parte_2
10/07/2008), anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 58, Fabbr. L/2, Scala A, presso lo studio
4 dell'avv. Giovanni Concilio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
(già , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Roma, in persona del Procuratore Speciale e suo rappresentante legale pro tempore, dr.ssa
(procura per notar di Roma del 4\7\2018 rep. N. 88355 Controparte_4 Persona_2
racc. n. 25263, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Lembo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3 Persona_5
nonché quale erede e madre di elettivamente Parte_4 Persona_4
domiciliati in Pompei (NA), alla via Lepanto n. 319, presso lo studio degli avv.ti MA RO
FA e NN FA del foro di Torre Annunziata, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
(già , con sede in Mogliano Controparte_5 Controparte_6
Veneto (TV), quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, dr ( Controparte_7 [...]
e Procuratore) e dott. , quale Dirigente e Procuratore, Controparte_8 Controparte_9
rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti per notar del 14\10\2019 Persona_3
rep. 22644 racc. 7785, dall'avv. Mafalda Di Florio, con studio in Montecorvino EL (SA),
Viale della Repubblica n. 25;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4105\2022, resa in data 21-23\11\2022 dal Tribunale
di Salerno;
in materia di Responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 14\12\2023.
5 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 22\12\2022, (in Parte_1
proprio e quale erede del figlio deceduto, , anche in qualità di procuratrice Persona_1
speciale del marito e della figlia anch'essi in Controparte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di eredi di proponevano tempestivo appello avverso Persona_1
la sentenza n. 4105\2022, resa in data 21\11\2022 (pubblicata in data 23\11\2022 e notificata il
25\11\2022), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: A) accerta e dichiara la
responsabilità di per la morte di e, previo riconoscimento del P_ Persona_1
concorso di colpa di costui in misura del 30%, la condanna a risarcire agli attori i danni sofferti
in conseguenza dell'evento lesivo come descritto in motivazione, danni che liquida: 1) quanto
a , in €167.240,5; 2) quanto a così come Parte_1 Controparte_1
rappresentato da , sua procuratrice speciale, in €155.463,00; 3) quanto a Parte_1
così come rappresentato da , sua procuratrice Parte_2 Parte_1
speciale, in € 66.627,00 per tutti gli importi, oltre gli interessi compensativi sui predetti importi
devalutati dal verificarsi dell'evento di danno e rivalutati anno per anno agli indici Istat Foi ed
ulteriori interessi sugli importi così complessivamente determinati alla data di pubblicazione
della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta
– fino al saldo;
B) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di P_
, nelle qualità indicate, liquidate in € 348,00 per spese vive e in €15.719,90 Parte_1
(già al netto della riduzione del 30%), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei
compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi
antistatario; C) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
di liquidate in €22.457 per compenso d'avvocato, oltre Controparte_2
rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
D)
Condanna e tutti gli intervenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese P_
6 processuali in favore di liquidate in €22.457 per compenso d'avvocato, Controparte_5
oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge. E)
pone le spese di c.t.u. per il 30% in capo alla parte attorea e per il restante 70% in capo a
e agli intervenuti, in solido tra loro>. P_
Invero, nell'atto introduttivo di primo grado - in proprio e quale Parte_1
procuratrice speciale del marito e della figlia Controparte_1 Parte_2
tutti in proprio e nella qualità di eredi di - rappresentava che in data Persona_1
10\5\2008 alle ore 14,00 circa, mentre viaggiava a bordo del suo Persona_1
ciclomotore 50 cc Aprilia tg. 2KH2B lungo la via S.P. 164, località Cetrangolo della frazione
Macchia di Montecorvino EL (SA), con direzione Bellizzi, veniva tamponato dal motociclo tipo Honda 1000 DE Tg. BC/96603, condotto da (di Persona_4
proprietà di e assicurato per la rca con la già P_ Controparte_14 [...]
, con polizza n.494/90/00027007); che a causa dell'elevata velocità la moto Controparte_3
investiva con il proprio fianco sinistro la parte posteriore del fianco destro del ciclomotore condotto dal che a seguito del violento impatto il ciclomotore del Persona_1
finiva la sua corsa sulla corsia opposta a margine della strada;
che, di contro, la Per_1
moto condotta dall' usciva dalla sede stradale e, dopo aver urtato violentemente su ER
due piante di ulivo, si fermava a circa 150 metri di distanza dal presumibile punto di impatto;
che in conseguenza della violenza dell'urto e delle gravissime lesioni personali riportate decedevano entrambi i conducenti;
che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della stazione di Montecorvino EL;
che il procedimento penale si chiudeva con l'archiviazione,
stante il decesso delle persone coinvolte nel sinistro;
che la CTP dell'ing. Persona_6
ipotizzava la probabile dinamica dell'evento, ossia l'esclusiva responsabilità dell' ER
che, sopraggiungendo ad elevata velocità, investiva il ciclomotore del che era già Per_1
uscito dalla proprietà privata del domicilio del Sig. e si era già immesso sulla Persona_7
SP 164 direzione Bellizzi;
che la morte di causava alla madre un'alterazione Persona_1
7 dell'equilibrio mentale, nonché una perdita di interesse e di iniziativa per le attività quotidiane nonché un grave danno alla propria integrità fisica e psichica in maniera permanente;
che le richieste di risarcimento erano rimaste inevase. Quindi, l'attrice chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell' la condanna dei convenuti, Persona_4 P_
e la al pagamento del danno biologico, da accertarsi in corso
[...] Controparte_14
di causa, e del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto (per la madre e il padre, €
250.000,00 ciascuno;
per la sorella, € 200.000,00). Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in proprio e quale erede del marito, P_
e contestava la dinamica del sinistro come esposto da parte attrice, Persona_4
affermando la presenza di un terzo veicolo rimasto ignoto, viaggiante con direzione Bellizzi ed a forte velocità come dimostravano le tracce di pneumatico rinvenute ad una distanza di oltre
50 mt. dall'ingresso del civico 4 della località Cetrangolo, il quale, nel sorpassare la moto condotta dall' , la urtava determinando una deviazione verso destra, uno ER
sbandamento e, infine la caduta. Per la convenuta, proprio dopo la caduta, la moto sarebbe rovinata contro il ciclomotore del finendo contro due piante di ulivo nell'adiacente Per_1
terreno, fuori dalla sede stradale. Di conseguenza, la chiedeva la chiamata in causa P_
della (già , quale impresa Controparte_15 Controparte_6
designata dal FGVS, per ottenere
comparente, a seguito del decesso del proprio marito, compreso morale patrimoniale biologico
e dagli aventi diritto e nel contempo, garantisca e manlevi da ogni pregiudizio economico e
conseguente condanna>.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di verificare la Controparte_14
proponibilità ed ammissibilità della domanda attorea e contestando, nel merito, sia la dinamica dell'incidente, da ascrivere in maniera esclusiva al che si era immesso nel flusso di Per_1
marcia repentinamente da una strada privata, sia il quantum richiesto. Comunque,
8 l'assicurazione convenuta chiedeva che l'eventuale risarcimento danni fosse contenuto nel limite del massimale.
Con comparsa depositata in data 10\5\2012 (e notificata il 7\9\2012 alla Controparte_5
quale Compagnia designata dal FGVS), spiegavano intervento
[...] Parte_4
e rispettivamente madre e fratelli di Parte_3 Controparte_13 ER
- chiedendo la condanna del Fondo al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e
[...]
quali eredi (patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, tanatologico, per perdita del congiunto, morale) sulla base della ricostruzione dei fatti come elaborate dalla difesa di
P_
Parimenti, con autonoma comparsa d'intervento volontario depositata in data 12\7\2013, si costituivano e in proprio e quali eredi di CP_11 CP_12 CP_13 ER
(figli), chiedendo la condanna della quale impresa
[...] Controparte_5
designata dal FGVS, al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e quali eredi (patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, tanatologico, per perdita del congiunto, morale) sulla base della ricostruzione dei fatti come elaborate dalla difesa di P_
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27\11\2012 si costituiva, infine, la eccependo la mancata dimostrazione della presenza e della Controparte_5
responsabilità del veicolo rimasto ignoto, essendovi certezza solo della collisione tra il ciclomotore e la moto;
l'eccessività del quantum debeatur richiesto, peraltro, non dimostrato;
l'esistenza del massimale di legge ex art 283, n. 3, D. Lgs. 209\2005.
Di poi, all'udienza del 18\7\2013 l'attrice, dichiarava espressamente Parte_1
di estendere la propria domanda risarcitoria nei confronti della se Controparte_16
accertata la presenza e la responsabilità del veicolo rimasto ignoto.
Quindi, rigettata l'istanza di provvisionale avanzata dall'attrice (cfr. ordinanza del 6-
24\9\2013), escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza dell'1-2\4\2014 e verbali di causa dell'8\1\16
per il teste;
verbale del 4\3\16 per il teste;
verbale Testimone_1 Testimone_2
9 del 27\5\16 per il teste;
verbale del 16\9\16 per il teste ), Testimone_3 Testimone_4
nonché espletata CTU sulla dinamica (cfr. ordinanza del 5\12\2016 e relazione del per. ind.
depositata in data 28\2\2018, integrazione dell'11\12\2021), il Tribunale di Persona_8
Salerno emetteva la sentenza qui appellata.
In particolare, il giudice di prime cure, ponendo al centro della propria decisione gli accertamenti e le conclusioni della CTU dinamica, sosteneva l'inattendibilità dei testi escussi
( , in quanto contrastanti tra loro e con i rilievi metrici e Testimone_2 Testimone_5
fotografici emergenti dagli atti in relazione al punto d'urto, alla posizione dei veicoli dopo lo scontro, alla frenata dell'auto pirata. Inoltre, il Tribunale addiveniva alla conclusione della non credibilità dei testi anche perchè non avrebbero indicato che erano insieme in auto, nonchè sulla base del rapporto dei CC intervenuti nell'immediatezza, nel quale era riportata l'assenza di testimoni oculari. Il primo giudice, di contro, escludeva la presenza e il coinvolgimento dell'auto rimasta sconosciuta – come invece il CTU aveva ipotizzato, benchè solo nella fase successiva all'incidente, per aver travolto il corpo del centauro già a terra - valorizzando sia le dichiarazioni testimoniali della teste , la quale riferiva di aver visto il Testimone_6
corpo del centauro rotolare verso la sua corsia, mentre gli altri passanti soccorrevano il conducente del motorino, sia l'esame esterno del corpo dell' Quindi, Persona_4
nella sentenza impugnata il Tribunale accertava la corresponsabilità nella causazione del sinistro dell' al 70% e del al 30%, applicando l'art. 1227, comma ER Per_1
primo, cc, ritenendo quest'ultima condotta connotata da un minor grado di colpa, considerata la diversa velocità dei due veicoli.
Per quanto riguarda, poi, la liquidazione dei danni, il giudice di prime cure applicava le Tabelle
di Milano e, tenuto conto dei parametri di riferimento (età vittima primaria, età vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza altri congiunti, qualità ed intensità della frequentazione), perveniva al riconoscimento del seguente danno non patrimoniale,
condannando al relativo pagamento, solo la € 167.240,50 in favore di P_
10 (madre); € 155.463,00 in favore di (padre); € Parte_1 Controparte_1
66.627,00 in favore di (sorella); oltre interessi compensativi sugli Parte_2
importi devalutati dal sinistro e rivalutati anno per anno agli indici ISTAT, nonché ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Di converso, il Tribunale rilevava l'inefficacia della copertura assicurativa della
[...]
(scaduta il 17\2\2008) e la non estensione da parte dell'attrice della domanda CP_14
risarcitoria nei confronti della quale FGVS, che comunque non Controparte_5
poteva subire alcuna condanna, essendo stato escluso il coinvolgimento dell'auto pirata.
Pertanto, condannava la al pagamento delle spese processuali di parte attrice;
l'attrice P_
al pagamento delle spese della e la , in solido con gli Controparte_14 P_
intervenuti, al pagamento delle spese della ponendo gli esborsi per Controparte_5
la CTU al 70% in capo a e per il 30% a carico di parte attrice. P_
Avverso detta pronuncia proponeva un primo appello, notificato in data 22\12\2022 (proc. n.
1139\2022 RG), (in proprio e quale erede del figlio deceduto, Parte_1
, nonché in qualità di procuratrice speciale del marito Persona_1 [...]
e della figlia anch'essi in proprio e nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di al fine di accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva Persona_1
in capo alla con la conseguente condanna in solido con Controparte_14 P_
al pagamento delle somme già liquidate in primo grado, in uno alle spese di lite, ovvero con compensazione delle stesse. Infatti, l'appellante rilevava, in violazione degli artt. 112, 115 1 163,
nn. 3-4, cpc, la tardiva contestazione del difetto di scopertura assicurativa della moto HONDA
dell' , sollevata solo in sede di osservazioni alla bozza di CTU, assumendo sia in fase ER
stragiudiziale che in sede processuale una difesa contrastante con detta eccezione, ingenerando nelle controparti l'apparenza dell'esistenza della situazione giuridica. Di conseguenza chiedeva anche la riforma della sentenza gravata in merito alla condanna alle spese della Controparte_14
11 Con separato atto notificato in data 27\12\2022, proponevano appello (proc. n. 1148\2022 RG)
in proprio e quali eredi di Parte_4 Controparte_13 Parte_3
(madre e germani), censurando la sentenza di primo grado per i seguenti Persona_4
motivi:
- Erronea ed apparente motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei testi, e ritenute inattendibili, benchè anche il CTU Testimone_2 Testimone_5
avvalorasse la presenza di un'auto ignota, giustificando la confusione dei due testi in merito alla frenata dell'auto e\o del motociclo (il segno rilevato sull'asfalto sarebbe quello dello scarrocciamento) ovvero alla dinamica stessa del sinistro per il trauma subito nell'assistere all'incidente. Per gli appellanti incidentali, inoltre, sarebbe del tutto irrilevante che un teste non abbia espressamente riferito dell'altro, pur essendo nella stessa auto. Così come irrilevante sarebbe la questione morale sollevata dal primo giudice, secondo il quale era inverosimile che dopo aver assistito a un incidente di tale portata i due testi non avessero sentito la necessità di rendere dichiarazioni alle autorità intervenute sul posto, che non ne rilevavano la presenza;
- Violazione dell'art. 253 cpc nella valutazione delle prove testimoniali, non avendo il primo giudice, da un lato, chiesto chiarimenti ai predetti testi durante la loro escussione e,
dall'altro, censurato la lacunosità delle loro dichiarazioni;
- Violazione degli artt. 254 e 257, secondo comma cpc, nella valutazione della testimonianza di , la quale pur dichiarando di essere a notevole distanza Testimone_6
dal luogo dell'incidente, affermava di vedere il corpo rotolare verso di lei e nello stesso tempo le persone fermarsi per prestare i primi soccorsi, ma di non ricordare se avesse incrociato o meno altre auto. Peraltro, a detta della parte appellante, in presenza di contraddizioni tra i testi escussi, il giudice di prime cure avrebbe potuto disporre la rinnovazione dell'escussione oppure il confronto;
- Errata e apparente motivazione, nella parte in cui il Tribunale affermava che il CTU
avrebbe rilevato l'inattendibilità dei testi, e , sulla ricostruzione della dinamica del Tes_2 Tes_5
12 sinistro, essendo di contro il CTU partito proprio dalle dichiarazioni dei testi per formulare l'ipotesi plausibile della dinamica;
- Violazione dell'art. 196 cpc, laddove il primo giudice, facendosi illegittimamente
peritus peritorum e contestando le stesse conclusioni del CTU, male interpretando alcuni fotogrammi della simulazione del sinistro, quando invece dalla CTU risulterebbe che senza l'urto con il veicolo pirata la traiettoria del corpo dell' sarebbe stata curvilinea e ER
che la ferita da taglio al cuoio capelluto doveva essere connessa al doppio investimento da parte dell'auto rimasta sconosciuta.
Di conseguenza, gli appellanti incidentali chiedevano la riforma della sentenza di primo grado,
con il riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'auto pirata ovvero, in subordine, del motociclo guidato da positivo alle sostanze stupefacenti che usciva da un Persona_1
luogo privato immettendosi su strada pubblica senza dare la necessaria precedenza, oppure, in via ulteriormente gradata, ridurre la percentuale di responsabilità dell' al 20-30%, ER
accogliendo la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della
[...]
spese del doppio grado vinte o compesate. CP_5
Avverso la sentenza del Tribunale di Salerno proponevano tempestivo appello – atto notificato in data 27\12\2022 (proc. n. 1160\2022 RG) – anche P_ CP_12
e in proprio e quali eredi di CP_11 Controparte_13 Persona_4
(moglie e figli), chiedendone la riforma per le stesse motivazioni di cui all'appello degli altri congiunti di concludendo per il riconoscimento della responsabilità Persona_4
esclusiva dell'auto pirata ovvero, in subordine, del motociclo guidato da Persona_1
positivo alle sostanze stupefacenti che usciva da un luogo privato immettendosi su strada pubblica senza dare la necessaria precedenza, oppure, in via ulteriormente gradata, con riduzione della percentuale di responsabilità dell' al 20-30%, accogliendo la ER
domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della spese del Controparte_5
doppio grado vinte. Inoltre, gli appellanti incidentali affermavano la validità della copertura
13 assicurativa della moto HONDA tra la e la mai contestato P_ Controparte_14
sia stragiudizialmente che in sede giudiziale, se non tardivamente solo durante l'espletamento della CTU e in seguito al cambio di difensore, così precludendo una efficace difesa alla controparte in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Spese del doppio grado vinte o, almeno compensate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano nei distinti appelli la Controparte_5
contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto degli appelli, nonché la
[...]
, insistendo sull'inoperatività della polizza assicurativa, come accertato dal primo CP_14
giudice, trattandosi comunque di eccezione rilevabile ex ufficio anche in appello.
Si costituiva nei singoli appelli introdotti dagli eredi l'appellante principale, ER
(in proprio e quale erede del figlio deceduto, , Parte_1 Persona_1
nonché in qualità di procuratrice speciale del marito e della figlia Controparte_1
anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di Parte_2 Persona_1
aderendo al motivo di appello relativo all'efficacia della copertura assicurativa della ma chiedendo il rigetto degli appelli incidentali nel resto, ferma Controparte_14
l'attribuzione di una responsabilità maggioritaria nella produzione del sinistro in capo al defunto In via subordinata, poi, la chiedeva accertarsi la Persona_4 Parte_1
responsabilità dell'auto pirata, con conseguente condanna della al Controparte_5
risarcimento dei danni.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e riuniti i tre appelli (cfr. ordinanza del
9\5\2023), la causa, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12\12\2023, era riservata in decisione con provvedimento del
19\12\2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tuttavia, con ordinanza del 18\7\2024 la causa veniva rimessa sul ruolo, invitando la e la al deposito delle procure speciali, Controparte_5 Controparte_14
meramente enunciate nei propri scritti.
14 Infine, acquisite dette procure, la causa era definitivamente riservata in decisione con provvedimento 10\10\2024 sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3\10\2024, previa nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20).
A. Ammissibilità appello principale ed incidentali riuniti.
In via assolutamente preliminare, appare opportuno sottolineare la tempestività degli appelli incidentali proposti dagli eredi di e qui riuniti. Persona_4
E' noto, invero, che l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già
impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è
inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione,
ossia 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione a norma dell'art. 343 cpc (cfr.
Cass. n. 15687\2001; Cass. n. 16107 del 2013; Cass. n. 1671\2015; Cass., ordinanza n.
26811\2019).
E, nel caso che qui ci occupa, è evidente la tempestività degli appelli “incidentali”: l'appello principale proposto da infatti, fissava la prima udienza di comparizione Parte_1
per il giorno 20\4\2023, mentre l'appello autonomo proposto da Parte_4
risulta notificato in data 27\12\2022 e depositato Controparte_13 Parte_3
il 28\12\2022 (proc. n. 1148\2022 RG), così come l'appello incidentale proposto da P_
e è stato notificato in
[...] CP_12 CP_11 Controparte_13
data 27\12\2022 e depositato il 30\12\2022, ossia entrambi nei venti giorni antecedenti la prima udienza.
Ritiene, inoltre, questa Corte che sia ammissibile anche l'appello incidentale tardivo formulato dall'appellante principale, nella comparsa di costituzione negli appelli Parte_1
riuniti ed avente ad oggetto la richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente dell'auto pirata con condanna della al conseguente Controparte_5
risarcimento dei danni, perché appello volto a rivalutare il medesimo fatto storico.
15 B. Operatività polizza Controparte_14
Sempre in via preliminare, deve confermarsi la statuizione del primo giudice in merito alla rilevata inoperatività, nel caso di specie, della polizza contratta da con la P_
in relazione al motoveicolo Honda condotto dal defunto Controparte_14 ER
.
[...]
In primo luogo, infatti, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto,
non è soggetta ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto ed è deducibile anche per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 15228 del 03/07/2014;
Cass. n. 18742 del 12/07/2019).
Né rileva la circostanza che l'eccezione di inoperatività della polizza sia stata sollevata solo in sede di osservazioni alla CTU, perché il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è
subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, bastando che il fatto risulti documentato "ex actis" (cfr. Cass., ordinanza
n. 27998 del 31/10/2018; Cass., Se. Un. del 7\5\2013, n. 10531).
Parimenti priva di rilevanza è la circostanza che l'assicurazione convenuta non abbia nei primi atti difensivi di primo grado non contestato specificamente l'operatività della polizza invocata a garanzia dalla , in quanto l'effetto probatorio della non contestazione si produce P_
solo in riferimento ai fatti storici, sottesi ad una domanda e\o ad una eccezione. Peraltro, la non contestazione, pur attuando una cd. “relevatio ab onere probandi", tuttavia, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)
la circostanza non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, e ciò perché la sussistenza dei fatti costitutivi della
16 domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. sul punto, Cass.,
Sez. Un., n. 11377 del 2015 cit.).
Del tutto inconferente, per inciso, è il richiamo da parte dell'odierna appellante al principio dell'apparenza, come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24069\2017 indicata nell'atto di impugnazione. In realtà, detta sentenza è stata emessa nella diversa ipotesi di un sinistro verificatosi nel periodo di operatività della polizza come indicato nel certificato di contrassegno, della cui falsità di discuteva: per la Suprema Corte, infatti, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, secondo il principio dell'apparenza, a meno che non si accerti l'avvenuta falsificazione dello stesso.
Nel caso che qui ci occupa, di contro, ci troviamo di fronte ad un certificato di contrassegno valido, il quale fornisce esso stesso l'evidenza di una polizza già scaduta in data 17\2\2008,
ossia ben prima della data del sinistro (10\5\2008), con la conseguenza che non vi è alcuna
“apparenza” da tutelare.
C. Dinamica e responsabilità.
Con le impugnazioni in esame, gli appellanti contestavano la dinamica del sinistro come ricostruita dal primo giudice sulla base di una erronea valutazione delle emergenze istruttorie,
dalle quali risulterebbe la presenza e la responsabilità, quantomeno concorrente di un veicolo rimasto ignoto: in particolare, a detta di parte appellante, le dichiarazioni dei testi
[...]
e erano attendibili, visto che anche il CTU aveva indicato la Tes_2 Testimone_5
presenza di un'auto ignota, a nulla rilevando la confusione degli stessi in merito alla frenata dell'auto e\o del motociclo (il segno rilevato sull'asfalto sarebbe quello dello scarrocciamento)
ovvero alla dinamica stessa del sinistro, da giustificare per il trauma subito nell'assistere all'incidente, o ancora che un teste non avesse espressamente riferito dell'altro, pur essendo nella stessa auto;
di contro, dovevano reputarsi inattendibili le dichiarazioni testimoniali di la quale pur dichiarando di essere a notevole distanza dal luogo Testimone_1
17 dell'incidente, affermava di vedere il corpo rotolare verso di lei e nello stesso tempo le persone fermarsi per prestare i primi soccorsi, ma di non ricordare se aveva incrociato o meno altre auto.
Orbene, ritiene la Corte che i motivi di appello, così sintetizzati, non possano trovare accoglimento.
Invero, va rilevato che le dichiarazioni dei testi escussi in primo, pur concordando tra loro sui punti essenziali del sinistro, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risultano di dubbia attendibilità se lette in relazione alle ulteriori emergenze istruttorie.
In primo luogo, il teste riferiva di trovarsi a bordo dell'auto di un amico a Testimone_2
circa 50\60 mt dalla moto Honda dell' , in loc. Cetrangolo, con direzione Bellizzi, ER
quando improvvisamente venivano sorpassati da una Alfa Romeo scura, che viaggiava a forte velocità; che nel rientrare dal sorpasso l'Alfa Romeo urtava con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra della , che si trovava verso il centro della carreggiata;
che il CP_17
conducente della moto perdeva il controllo, cadeva ed urtava a sua volta uno scooter, condotto da un ragazzo straniero, il quale si era immesso nel flusso di marcia e aveva percorso una decina di metri sempre in direzione Bellizzi, mantenendo la destra;
che la moto impattava con la sua parte anteriore quella posteriore dello scooter;
che l'impatto tra moto e scooter avveniva verso il centro della loro corsia di marcia, in quanto la moto si era un poco allargata a seguito dell'immissione sulla strada del motorino (cfr. verbale di udienza del 4\3\2016). Stessa
dinamica veniva descritta dall'altro teste, , escusso all'udienza del 27\5\2016. Testimone_5
Le uniche imprecisioni tra le due deposizioni, stigmatizzate dal primo giudice e tratte dalla valutazione del CTU, si rinvengono esclusivamente in relazione al momento della frenata dell'auto pirata – per il l'auto frenava dopo l'impatto, mentre per il la frenata Tes_2 Tes_5
precedeva l'impatto – ed alla circostanza che nessuno dei due indicava chi fosse l'altra persona a bordo dell'auto sulla quale viaggiavano. Inoltre, per il Tribunale le dichiarazioni testimoniali sopra riportate sarebbero inattendibili, atteso che nessuno dei due riferiva di una frenata del
18 motociclo, riscontrata invece dai Carabinieri, nonché in merito alla loro stessa presenza sui luoghi, visto che nel rapporto dei CC veniva negata la presenza di testimoni oculari.
Premesso che sia il che il riferivano in maniera espressa quale fosse stato il punto Tes_2 Tes_5
d'urto tra la moto e lo scooter (parte anteriore moto e parte posteriore motociclo), così
smentendo la prima contestazione evidenziata dal giudice di prime cure (cfr. punto 1°, pag. 19),
la omessa dichiarazione da parte dei testi di essere insieme sull'auto, da dove avevano assistito al sinistro, non assume alcun rilievo probatorio. In contrario avviso rispetto a quanto argomentato dal primo giudice, ritiene la Corte che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, avendo il potere-dovere non solo di sondare la sua attendibilità, ma anche di acquisire dal teste, vuoi con le domande di chiarimento,
vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già
raccolte, tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass.,
ordinanza n. 17981\2020 del 2\7-28\8\2020; Cass. Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022).
Quindi, errava il primo giudice laddove, da un lato, non rivolgeva al testimone alcuna domanda di chiarimento e, dall'altro, riteneva la medesima testimonianza lacunosa o addirittura inattendibile, ben potendosi giustificare la contestata omissione con una mera dimenticanza.
Tuttavia, un primo velo di dubbio cala sulle deposizioni dei due testi sopra indicati se si guarda alla loro presenza sul luogo teatro dell'incidente.
Dal verbale dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza non risultano testi oculari - i
Carabinieri affermavano testualmente di poter solo ipotizzare la dinamica dell'incidente stradale non avendo il conforto delle dichiarazioni di potenziali testimoni oculari> (cfr.
comunicazione della notizia di reato prot. N. 26/3 del 10\5\2008) – ed infatti non sono riportati come presenti al momento del sinistro i due testi escussi in primo grado, così come entrambi non vengono nemmeno indicati come testimoni dell'accaduto nelle lettere di messa in mora inviate dalle assicurazioni dalle parti in causa (cfr. lettere di messa in mora per Parte_1
19 dell'1\4\2009, per ed i germani del defunto Pt_1 Parte_4 ER
del 4\5\2010, nonché della moglie e dei figli datata 15\2\2010).
[...]
A tal riguardo giova ricordare che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio,
da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (cfr. Cass., n. 9939 del 18/06/2012). Infatti,
in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_5
da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità
giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo,
senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse,
purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. 13\7\2011 n. 15367). In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19
20 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal , né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per Parte_5
identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21;
Cass. n. 23434 del 04/11/2014).
Riassumendo, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è maggiormente rigoroso.
Ulteriore elemento che gioca a favore del giudizio di inattendibilità dei testi e si Tes_2 Tes_5
rinviene nelle dichiarazioni testimoniali dell'unica testimone sentita dai CC (cfr. sit del
10\5\2008, allegate alla comunicazione della notizia di reato sopra citata) – oltre all'amico del defunto, che nulla aggiungono alla dinamica – la quale arrivava sui luoghi Persona_9
del sinistro mentre l'incidente accadeva ovvero era appena accaduto, tanto da notare un corpo umano rotolare velocemente verso di lei, ma non si accorgeva della presenza di un'auto proveniente nel senso opposto di marcia (cfr. verbale di udienza dell'8\1\2016). E la presenza del terzo veicolo, rimasto ignoto, non poteva passare inosservata alla teste , atteso che Tes_1
secondo la “Simulazione Dinamica” effettuata dal CTU (cfr. relazione del per. industriale in atti), il corpo del conducente del motociclo Honda, dopo essersi ribaltato Persona_8
insieme alla moto, finiva per essere travolto anche dal retrotreno dell'auto pirata nella fase di scarrocciamento sul fianco destro (pag. 53-54). Allora, se l' era travolto dall'auto ER
21 pirata, quest'ultima non poteva non essere avvistata dalla teste, mentre vedeva nitidamente il corpo del centauro rotolare verso di lei.
Ma vi è di più.
La stessa ricostruzione della dinamica da parte del CTU nominato si manifesta contraddittoria e confusa.
In primo luogo, il consulente d'ufficio pone la moto e il ciclomotore in una posizione invertita rispetto a quanto descritto proprio dai due testi, e : i testimoni, infatti, dichiaravano Tes_2 Tes_5
che il motorino col giovane straniero si immetteva nel flusso di marcia mantenendo la sua estrema destra, mentre la moto, che sopraggiungeva ad elevata velocità, cercava di sorpassarla sulla sinistra, senza oltrepassare la linea di mezzeria;
per il CTU, invece, la moto tentava il soprasso sulla destra del motociclo e il contatto si aveva tra la parte anteriore sinistra della ruota della moto Honda e il fianco destro del conducente del ciclomotore (cfr. figura pag. 56 della relazione peritale).
Inoltre, le tracce di frenata rilevate dai CC sull'asfalto al centro della carreggiata e che gli stessi attribuivano ad un'auto rimasta ignota, ma comunque senza alcun apporto causale nella determinazione dell'incidente, per il CTU sono certamente di un mezzo pesante1 e non di un'autovettura come riferito dai due testi.
Appare, infine, inverosimile che l'auto pirata, la quale per il CTU era già in fase di sorpasso,
addirittura affiancata ai due veicoli a due ruote (cfr. figura pag. 55 della relazione), abbia incrociato il corpo dell' a circa mt 63 dal punto di contatto “Y”, ma non abbia ER
intercettato il corpo di e il suo Aprilia 50, che si trovava di fianco all'auto. Persona_1 1 Cfr. relazione del CTU, pag. 19 veicolo: distanza tra i rispettivi centri delle due ruote dello stesso asse) è di circa 2 metri e lo spessore è circa 184 mm per quella nell'opposta corsia di marcia a quella impegnata dall' e circa 1 70 mm ER in quella nella corsia per Bellizzi. Orbene, le tracce di frenata non parrebbero rilasciate dagli pneumatici di un'autovettura né di un autocarro leggero, bensì da un mezzo pesante (autocarro, rimorchio, semirimorchio)>. 22 Infine, priva di alcun rilievo è per la Corte la valutazione delle lesioni riportate dall' ER
come argomentata dal CTU a supporto della presenza e dell'investimento dell'auto rimasta ignota, atteso che non vi è alcuna evidenza che il centauro indossasse il casco protettivo e che per la stessa simulazione effettuata del tecnico emergeva che il corpo del conducente del motociclo Honda si ribaltava insieme alla moto, battendo la testa a terra. D'altra parte, non sono state rinvenute tracce di pneumatico sul corpo dell' (cfr. esame esterno del ER
Per_1 cadavere a firma del dott. il quale peraltro giudica le lesioni riscontrate compatibili con lo sbalzo dalla moto e l'atterraggio sul lato destro del corpo).
Per inciso, infine, vale ricordare che la possibile dinamica dell'incidente come ipotizzata dal
CC nel più volte richiamato rapporto non assume alcuna valenza probatoria, nemmeno indiziaria: è noto, infatti, che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700,
cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese
'de relato', ovvero che frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto Pt_6
al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento [Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla 'probabile' dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica (cfr. Cass. n. 10128 del 25/06/2003; Cass. n. 13449 del 20/07/2004; in termini anche Cass. n. 18757 del 28/07/2017 e Cass. n. 19032 del 06/07/2021).
In conclusione, per codesta Corte va esclusa la presenza di qualsiasi veicolo ignoto e la sua incidenza nella determinazione del sinistro per cui è causa.
Di contro, proprio la descritta contraddizione delle risultanze probatorie sin qui riportate nella ricostruzione del sinistro, che sicuramente ha coinvolto la moto condotta da ER
23 il ciclomotore guidato da impone l'applicazione della ER Persona_1
presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma cc.
E' noto, infatti, che la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 II comma cod. civ.
ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire in concreto l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in maniera diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. sul punto Cass. 26\4\94 n. 3958; Cass. 28\5\96 n. 4909; Cass. 12\4\96 n. 3434;
Cass. 4\4\96 n. 3131; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 3\11\2004 n. 21056; ecc.). In caso di scontro fra veicoli, l'eventuale accertamento in concreto della responsabilità del conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (cfr. Cass. 18\12\98 n. 1269; Cass. 13\11\97 n.
11235; Cass. 7\2\97 n. 1198; Cass. 19\4\96 n. 3723). La presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma
II cc, può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficienza causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. 24\2\98 n. 2979; Cass. 19\4\94 n. 3726; Cass. 16\7\2003, n. 11143). Se per superare la presunzione di corresponsabilità si rende necessario l'accertamento in concreto ed in positivo che la condotta sia stata totalmente estranea alla causazione del sinistro, la prova liberatoria non può essere considerata raggiunta ove dalle risultanze processuali emergano ragioni di dubbio circa gli estremi della colpa afferenti alla condotta esaminata, né su tale specifico punto possono influire considerazioni relative al maggior grado di certezza già in concreto raggiunta in ordine alla responsabilità del conducente antagonista.
In altri termini, accertata l'esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario
24 della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 cod. civ., quando l'impossibilità
di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass.
n. 18479 del 21/09/2015; Cass. n. 2327 del 1\02\2011; Cass. n. 3434 del 12\04\1996; Cass.
2\03\1994, n. 2038).
E, nel caso di specie, ad entrambi i conducenti coinvolti deve essere imputata una condotta colposa, pur non essendo stato possibile la ricostruzione in concreto del loro specifico apporto causale: l' , infatti, viaggiava ad una velocità oltre il doppio rispetto al limite ivi ER
esistente di 50 kmh, mentre il giovane straniero si immetteva sulla strada principale da un accesso privato senza le dovute cautele e costituendo intralcio alla circolazione.
D. Quantificazione danni risarcibili.
Una volta ridotta al 50% la percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro imputabile all' , deve procedersi alla rideterminazione del danno risarcibile nei medesimi ER
termini.
Di conseguenza, ferma restando la liquidazione dei danni come operata dal primo giudice,
peraltro non oggetto di espressa censura, il risarcimento dei danni va così computato:
- (madre), € 119.457,50 (€ 238.915\2); Parte_1
- (padre), come rappresentato da sua Controparte_1 Parte_1
procuratrice speciale, € 111.045,00 (€ 222.090\2);
- (sorella), come rappresentata da sua Parte_2 Parte_1
procuratrice speciale, € 35.068,80 (€ 70.137,60\2).
Il tutto oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata (anno per anno) agli indici ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
25 In conclusione, sulla base delle motivazioni sin qui riportate, gli appelli riuniti vanno accolti per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, deve riconoscersi la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella determinazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 cc, con la rideterminazione del quantum risarcibile, come sopra ricalcolato, oltre rivalutazione ed interessi.
Al pagamento di dette somme va confermata la condanna della sola P_
proprietaria della moto HONDA DE condotta da Persona_4
E. Spese processuali.
Le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti in causa vanno compensate.
In via preliminare, giova ricordare che in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
In omaggio a tale principio, quindi, nel caso di specie, la riforma della sentenza di primo grado,
anche se solo per il quantum, consente la riforma anche del regolamento delle spese del precedente grado di giudizio, con la conseguenza che, avendo la controversia trovato soluzione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc, peraltro, a seguito di una complessa e particolarmente articolata motivazione in fatto, le spese sia del primo che del secondo grado, a giudizio di codesta Corte, devono essere compensate.
La compensazione trova ulteriore giustificazione in relazione alla posizione della nel comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa nella Controparte_14
gestione del sinistro in sede processuale: in violazione dei doveri di lealtà e buona fede,
infatti, la i è sempre difesa nel merito, senza mai avvisare la CP_14
controparte della inoperatività della polizza, rilevata dal CTU ed eccepita dalla parte solo nelle comparse conclusionali.
26 Sulla base dei medesimi ragionamenti, le spese di CTU, già liquidate dal primo giudice, vanno poste per il 50% a carico di (in proprio e quale erede del figlio deceduto, Parte_1
, nonché in qualità di procuratrice speciale del marito Persona_1 [...]
e della figlia anch'essi in proprio e nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di e per il restante 50% a carico di e dei congiunti del Persona_1 P_
defunto Persona_4
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da (in proprio e quale erede del figlio deceduto, Parte_1
, nonché in qualità di procuratrice speciale del marito Persona_1 [...]
e della figlia anch'essi in proprio e nella qualità di eredi CP_1 Parte_2
di nei confronti di (già Persona_1 Controparte_14 CP_3
), (già ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 P_
e in proprio e quali
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13
eredi (moglie e figli) di nonchè di Persona_4 Controparte_13 Pt_3
quali fratelli ed eredi di nonché quale
[...] Persona_5 Parte_4
erede e madre di (proc. n. 1139\2022 RG), sugli appelli incidentali Persona_4
proposti rispettivamente da e P_ CP_11 CP_12
in proprio e quali eredi (moglie e figli) di (proc. Controparte_13 Persona_4
n. 1160\22 RG) e quali fratelli ed eredi di Controparte_13 Parte_3
e quale erede e madre di Persona_4 Parte_4 Persona_4
(proc. n.1148\22 RG), ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli riuniti e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 4105\2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 21-23\11\2022,
27 a) ACCERTA la pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc nella causazione del sinistro in esame tra la tg. BC96603 guidata da CP_17 Parte_7 Persona_4
e il ciclomotore Aprilia tg. 2KH2B condotto da Persona_1
b) il danno da risarcire, oltre interessi al tasso legale sulla somma Parte_8
capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata (anno per anno) agli indici
ISTAT fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo
- a (madre), € 119.457,50 (€ 238.915\2); Parte_1
- a (padre), come rappresentato da sua Controparte_1 Parte_1
procuratrice speciale, € 111.045,00 (€ 222.090\2);
- a (sorella), come rappresentata da sua Parte_2 Parte_1
procuratrice speciale, € 35.068,80 (€ 70.137,60\2);
2. CONFERMA la CONDANNA di al pagamento di dette somme;
P_
3. COMPENSA integralmente le spese processuali di primo e secondo grado tra tutte le parti in causa;
4. PONE in via definitiva le spese di CTU poste per il 50% a carico di Parte_1
(in proprio e quale erede del figlio deceduto, , nonché in qualità di
[...] Persona_1
procuratrice speciale del marito e della figlia Controparte_1 Parte_2
anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di e per il restante 50% a carico Persona_1
di e dei congiunti del defunto P_ Persona_4
Così deciso in Salerno, lì 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott.ssa Marilena Del Forno-
28