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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3243/2019
TRA
, , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cariati (CS) alla Via S.
D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. Roberto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta, in virtù di procura alle liti rep. n. 80974, rogito n. 21569, del 21.07.2015 per atti notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Castrovillari in Corso Calabria, Persona_1 presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2019, la ricorrente in epigrafe, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2018 per n. 106 giornate annue;
lamentando l'illegittimità della liquidazione parziale dell'indennità di malattia per evento compreso tra il 4.2.2019 e il 7.4.2019, previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato Tribunale per l'erogazione integrale della provvidenza e per la condanna dell'ente di previdenza al pagamento della trattenuta pari ad € 272,08.
Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione CP_2 dell'avvenuto pagamento della somma erroneamente trattenuta in compensazione con credito vantato in ordine all'indennità di malattia per evento del 2014.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Alla luce dell'art. 5, comma 6 d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella l. n. 638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
• iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
• prestazione di lavoro in agricoltura per almeno n. 51 giorni nell'anno precedente.
Questa è dato inferire dalla disposizione appena sopra richiamata che di seguito si riporta:
<< I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.>>.
Ebbene, risultano documentalmente accertati tanto l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli nell'anno 2018 per n. 106 giorni (cfr. certificato di iscrizione e copia dell'estratto conto contributivo, aggiornato alla data del 24.9.2019 in allegati ricorrente), tanto lo stato di malattia per il periodo compreso tra il 4.2.2019 e il 7.4.2019 (cfr. certificati medici in atti).
D'altro canto, il diritto della ricorrente al trattamento economico previdenziale di malattia non risulta in contestazione, in quanto l' , omettendo qualunque censura in ordine alla fondatezza della CP_2
pretesa ha, al contrario, riconosciuto di averlo già corrisposto e, di conseguenza, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
Tuttavia, parte resistente non ha documentalmente provato il proprio assunto posto che il prospetto di liquidazione, allegato alla comparsa di costituzione, afferisce unicamente all'indennità di malattia erogata per evento dal 18.9.014 al 10.10.2014 e ne indica il relativo importo (€ 271,64) al netto della trattenuta fiscale (€ 81,13 da sottrarre all'ammontare lordo di € 352,74).
Né è stata in qualche modo argomentato il collegamento funzionale tra la trattenuta operata sulla prestazione per cui è causa e altro credito vantato in compensazione.
Mancando la prova del pagamento e in assenza di ragioni giustificative alla base dell'operata trattenuta, occorre affermare la fondatezza della domanda diretta alla liquidazione integrale dell'indennità di malattia per l'anno 2019 con condanna dell'istituto alla corresponsione della differenza spettante nella incontestata misura che rivendica di € 272,08.
L'importo dovrà essere maggiorato, ex art. 16, c. 6, l. 412/91, degli interessi legali maturati dal 121° giorno successivo alla data in cui ne ha fatto domanda in via amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (applicando i valori minimi dello scaglione fino ad
€1.100) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2 della somma di € 272,08 ad integrazione della indennità di malattia per evento compreso tra il 4.2.2019 e il 7.4.2019, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 251,00, oltre iva e cpa come CP_2 per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Parise.
Castrovillari, 12 marzo 2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3243/2019
TRA
, , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cariati (CS) alla Via S.
D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. Roberto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta, in virtù di procura alle liti rep. n. 80974, rogito n. 21569, del 21.07.2015 per atti notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Castrovillari in Corso Calabria, Persona_1 presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2019, la ricorrente in epigrafe, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2018 per n. 106 giornate annue;
lamentando l'illegittimità della liquidazione parziale dell'indennità di malattia per evento compreso tra il 4.2.2019 e il 7.4.2019, previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato Tribunale per l'erogazione integrale della provvidenza e per la condanna dell'ente di previdenza al pagamento della trattenuta pari ad € 272,08.
Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione CP_2 dell'avvenuto pagamento della somma erroneamente trattenuta in compensazione con credito vantato in ordine all'indennità di malattia per evento del 2014.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Alla luce dell'art. 5, comma 6 d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella l. n. 638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
• iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
• prestazione di lavoro in agricoltura per almeno n. 51 giorni nell'anno precedente.
Questa è dato inferire dalla disposizione appena sopra richiamata che di seguito si riporta:
<< I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.>>.
Ebbene, risultano documentalmente accertati tanto l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli nell'anno 2018 per n. 106 giorni (cfr. certificato di iscrizione e copia dell'estratto conto contributivo, aggiornato alla data del 24.9.2019 in allegati ricorrente), tanto lo stato di malattia per il periodo compreso tra il 4.2.2019 e il 7.4.2019 (cfr. certificati medici in atti).
D'altro canto, il diritto della ricorrente al trattamento economico previdenziale di malattia non risulta in contestazione, in quanto l' , omettendo qualunque censura in ordine alla fondatezza della CP_2
pretesa ha, al contrario, riconosciuto di averlo già corrisposto e, di conseguenza, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
Tuttavia, parte resistente non ha documentalmente provato il proprio assunto posto che il prospetto di liquidazione, allegato alla comparsa di costituzione, afferisce unicamente all'indennità di malattia erogata per evento dal 18.9.014 al 10.10.2014 e ne indica il relativo importo (€ 271,64) al netto della trattenuta fiscale (€ 81,13 da sottrarre all'ammontare lordo di € 352,74).
Né è stata in qualche modo argomentato il collegamento funzionale tra la trattenuta operata sulla prestazione per cui è causa e altro credito vantato in compensazione.
Mancando la prova del pagamento e in assenza di ragioni giustificative alla base dell'operata trattenuta, occorre affermare la fondatezza della domanda diretta alla liquidazione integrale dell'indennità di malattia per l'anno 2019 con condanna dell'istituto alla corresponsione della differenza spettante nella incontestata misura che rivendica di € 272,08.
L'importo dovrà essere maggiorato, ex art. 16, c. 6, l. 412/91, degli interessi legali maturati dal 121° giorno successivo alla data in cui ne ha fatto domanda in via amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (applicando i valori minimi dello scaglione fino ad
€1.100) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2 della somma di € 272,08 ad integrazione della indennità di malattia per evento compreso tra il 4.2.2019 e il 7.4.2019, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 251,00, oltre iva e cpa come CP_2 per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Parise.
Castrovillari, 12 marzo 2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.