CS
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9963 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05613/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09963 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05613/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Calogero Ingrillì, con domicilio eletto presso il suo studio in Capo D'Orlando, via A. Volta n. 34;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Federico, Paola Libbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Quarta) n. -OMISSIS- N. 05613/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'-OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. IA IA
NA e uditi per le parti gli avvocati Calogero Ingrillì e Giancarlo Federico anche in sostituzione dell'avvocato Paola Libbi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti hanno impugnato davanti al TAR per la Toscana il provvedimento della commissione disciplinare della Scuola Francese -OMISSIS- - Liceo -OMISSIS-, in data 14 gennaio 2025, di applicazione figlio minore -OMISSIS- della sanzione disciplinare, immediatamente esecutiva, dell'“esclusione definitiva dall'istituto o da uno dei suoi servizi accessori”. La sanzione era comminata per i seguenti motivi:
“Commenti fatti su thread di discussione di WhatsApp dalla classe di quinta -
OMISSIS-: Durante uno scambio su questo gruppo WhatsApp della classe, degli screenshots mostrano che l'alunno ha pronunciato insulti a carattere sessista.
Introduzione di un oggetto pericoloso all'interno dell'istituto (petardi)”.
Il T.A.R. adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sul rilievo che, trattandosi di atto adottato da una scuola gestita da un'associazione privata e non da un'amministrazione pubblica, la posizione giuridica azionata ha consistenza di diritto soggettivo, conoscibile dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Appellata la sentenza resiste l'-OMISSIS- -OMISSIS-.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa passava in decisione. N. 05613/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello.
1.1. La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, per giurisprudenza pacifica produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.” (tra le altre Cass.,
n. 3666 del 7 febbraio 2019). Nella specie la tempestiva costituzione dell'appellata ha sanato il vizio di notifica.
1.2. L'appellata, inoltre, eccepisce che l'atto di appello notificato, avendo natura non digitale ma analogica (cartacea), avrebbe dovuto essere sottoscritto di pugno e graficamente dal difensore il quale, tuttavia, si era limitato a sottoscrivere con tale modalità soltanto la relata di notifica con la quale ha attestato, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, L. 21 gennaio 1994, n. 53, che il ricorso in appello e le procure allegate erano conformi all'originale in suo possesso.
Anche questa eccezione deve essere disattesa.
La giurisprudenza di legittimità assegna all'elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, in modo tale che possa dirsi certa la paternità dell'atto processuale.
Dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso. Il suo difetto ne comporta l'inesistenza se non ne sia desumibile la paternità da altri elementi.
Nella specie la paternità dell'atto processuale non può essere messa in dubbio per la presenza della firma digitale perfettamente equivalente alla firma fisica, ai sensi dell'art. 65 del codice dell'amministrazione digitale. N. 05613/2025 REG.RIC.
1.3. Deve essere altresì respinta l'eccezione di nullità degli atti depositati il 26 luglio
2025 dalla parte resistente per essere il modulo di deposito degli atti e documenti nel fascicolo informatico sottoscritto dall'avv. Giancarlo Federico, all'epoca non cassazionista.
Il ricorso in appello è stato, infatti, sottoscritto da un avvocato abilitato presso le giurisdizioni superiori, rendendo irrilevante che l'adempimento del deposito sia stato effettuato dal codifensore non cassazionista.
2. Con il motivo di appello l'appellante deduce l'erroneità della statuizione sulla giurisdizione per non avere riconosciuto al -OMISSIS-di Firenze la valenza pubblicistica dell'attività svolta in quanto organismo culturale straniero operante in
Italia, sebbene gestito da una associazione di diritto privato.
Contesta l'affermazione che dal ricorso introduttivo non sarebbe dato capire se il -
OMISSIS-di Firenze segua il c.d. percorso “ESABAC” che permette di conseguire simultaneamente il diploma di esame di Stato italiano e il -OMISSIS- francese.
La censura è fondata.
2.1. I primi accordi in materia culturale e di istruzione tra Italia e Francia risalgono a una convenzione del 1949 allorché a Parigi, è stata siglata un'intesa volta a “rendere ancora più strette le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche, accademiche che da tanti secoli esistono fra i loro due popoli”. A tale scopo la convenzione prevede, tra le altre cose, di continuare ad “accordare ogni facilitazione agli Istituti d'istruzione secondaria francesi e italiani all'epoca esistenti in Italia e in Francia e cioè il Liceo
-OMISSIS- a Roma e il Liceo -OMISSIS- a Parigi”; di sviluppare e migliorare l'insegnamento delle rispettive lingue negli istituti di istruzione secondaria; nonché, di confermare “l'equivalenza teoricamente riconosciuta a favore dei cittadini delle due Nazioni fra il diploma di maturità e il baccalauréat”.
Il -OMISSIS-di Firenze è un organismo culturale straniero operante in Italia, omologato dal Ministero della Pubblica Istruzione francese, i cui titoli sono N. 05613/2025 REG.RIC.
riconosciuti dallo Stato Italiano in base: alla legge 25 aprile 1957, n. 357, di approvazione ed esecuzione dell'Annesso 1 all'Accordo culturale tra l'Italia e la
Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956, che confermava l'equivalenza tra il diploma di maturità italiano e il -OMISSIS- francese; al protocollo tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiano e il Ministero dell'Educazione nazionale francese del 17 luglio 2007; all'Accordo fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana relativo al doppio rilascio del diploma di -OMISSIS-e del diploma d'esame di Stato italiano del 24 febbraio 2009, che ha sancito l'avvio del cosiddetto “ESABAC”, ossia il rilascio dei titoli finali di scuola secondaria superiore francese ed italiano; diplomi che consentono l'accesso alla formazione dei due Paesi, offrendo agli alunni la possibilità di acquisire simultaneamente i due diplomi nazionali di fine studi secondari e di conferire, in tal modo, gli stessi diritti ai titolari dei predetti diplomi in Francia e in Italia, ossia l'accesso agli studi universitari, alla formazione superiore e all'attività professionale.
In particolare il percorso “ESABAC” consente di conseguire simultaneamente il baccalaurérat francese e l'Esame di maturità italiano
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che non è decisiva la qualità di ente privato dell'istituto d'istruzione, legalmente riconosciuto.
Con riferimento agli istituti legalmente riconosciuti la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'atto di riconoscimento ottenuto da enti privati che svolgono attività d'istruzione, costituisce una concessione e comporta la validità ad ogni effetto degli studi seguiti.
Il problema che si pone consiste allora nello stabilire se un soggetto privato, e che resta tale anche se titolare di un rapporto di concessione, possa porre in essere attività oggettivamente amministrativa, caratterizzata dall'esercizio di poteri anche discrezionali, cui corrispondono, in capo a soggetti qualificati, posizioni d'interesse legittimo. N. 05613/2025 REG.RIC.
Per quanto concerne gli istituti d'istruzione riconosciuti, non v'è dubbio che la parificazione ai fini della validità degli studi e, soprattutto, degli esami comporti l'attribuzione ad essi, sia pure nei limiti suindicati, di poteri analoghi a quelli esercitati dalla pubblica amministrazione nella stessa materia. Ciò non significa che l'istituto d'istruzione si trasformi in ente pubblico; esso resta privato per quanto concerne l'organizzazione della sua impresa ed i rapporti che non riguardano direttamente l'esercizio dell'attività pubblica di cui è investito. Da qui il carattere privato dei rapporti di lavoro dei dipendenti, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, oggetto della controversia è tuttavia l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli alunni, di cui i ricorrenti contestano la legittimità.
In un precedente in termini, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3359/1992 ha affermato che “la controversia concernente la legittimità del provvedimento di espulsione di un allievo di un istituto scolastico legalmente riconosciuto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, atteso che gli istituti d'istruzione riconosciuti, pur rimanendo privati, si configurano come organi indiretti della pubblica amministrazione e - in relazione all'attività oggettivamente pubblica che in virtù dell'atto di concessione (costituito dal riconoscimento) sono abilitati a svolgere ed ai fini del regolare svolgimento di tale attività - sono investiti di un potere disciplinare (nei confronti degli alunni) analogo a quello spettante agli istituti d'istruzione pubblici, a fronte del cui esercizio non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo”.
Ritiene il Collegio che tale potere, come quello esercitato dai competenti organi nei confronti degli allievi delle scuole statali, sia previsto in funzione del regolare svolgimento delle lezioni, dell'utilità degli studi e, quindi, in ultima analisi del rilascio del titolo, equiparato a quelli rilasciati dalle scuole pubbliche.
Pertanto, la disciplina attiene a quell'attività oggettivamente pubblica, che, in virtù dell'atto di concessione, l'istituto privato è abilitato a svolgere. E poiché in N. 05613/2025 REG.RIC.
correlazione a tale attività non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo, essendo esso regolato da norme di azione dirette a tutelare in via immediata interessi pubblici, la conseguenza è che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo di appello, con parziale annullamento della sentenza impugnata e rinvio, in parte qua, della causa al Tribunale amministrativo per la Toscana ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
In considerazione della novità e particolarità della questione trattata le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza rimettendo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la causa al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana;
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 05613/2025 REG.RIC.
AB RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
IA IA NA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA IA NA AB RO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09963 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05613/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Calogero Ingrillì, con domicilio eletto presso il suo studio in Capo D'Orlando, via A. Volta n. 34;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Federico, Paola Libbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Quarta) n. -OMISSIS- N. 05613/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'-OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. IA IA
NA e uditi per le parti gli avvocati Calogero Ingrillì e Giancarlo Federico anche in sostituzione dell'avvocato Paola Libbi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti hanno impugnato davanti al TAR per la Toscana il provvedimento della commissione disciplinare della Scuola Francese -OMISSIS- - Liceo -OMISSIS-, in data 14 gennaio 2025, di applicazione figlio minore -OMISSIS- della sanzione disciplinare, immediatamente esecutiva, dell'“esclusione definitiva dall'istituto o da uno dei suoi servizi accessori”. La sanzione era comminata per i seguenti motivi:
“Commenti fatti su thread di discussione di WhatsApp dalla classe di quinta -
OMISSIS-: Durante uno scambio su questo gruppo WhatsApp della classe, degli screenshots mostrano che l'alunno ha pronunciato insulti a carattere sessista.
Introduzione di un oggetto pericoloso all'interno dell'istituto (petardi)”.
Il T.A.R. adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sul rilievo che, trattandosi di atto adottato da una scuola gestita da un'associazione privata e non da un'amministrazione pubblica, la posizione giuridica azionata ha consistenza di diritto soggettivo, conoscibile dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Appellata la sentenza resiste l'-OMISSIS- -OMISSIS-.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa passava in decisione. N. 05613/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello.
1.1. La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, per giurisprudenza pacifica produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.” (tra le altre Cass.,
n. 3666 del 7 febbraio 2019). Nella specie la tempestiva costituzione dell'appellata ha sanato il vizio di notifica.
1.2. L'appellata, inoltre, eccepisce che l'atto di appello notificato, avendo natura non digitale ma analogica (cartacea), avrebbe dovuto essere sottoscritto di pugno e graficamente dal difensore il quale, tuttavia, si era limitato a sottoscrivere con tale modalità soltanto la relata di notifica con la quale ha attestato, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, L. 21 gennaio 1994, n. 53, che il ricorso in appello e le procure allegate erano conformi all'originale in suo possesso.
Anche questa eccezione deve essere disattesa.
La giurisprudenza di legittimità assegna all'elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, in modo tale che possa dirsi certa la paternità dell'atto processuale.
Dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso. Il suo difetto ne comporta l'inesistenza se non ne sia desumibile la paternità da altri elementi.
Nella specie la paternità dell'atto processuale non può essere messa in dubbio per la presenza della firma digitale perfettamente equivalente alla firma fisica, ai sensi dell'art. 65 del codice dell'amministrazione digitale. N. 05613/2025 REG.RIC.
1.3. Deve essere altresì respinta l'eccezione di nullità degli atti depositati il 26 luglio
2025 dalla parte resistente per essere il modulo di deposito degli atti e documenti nel fascicolo informatico sottoscritto dall'avv. Giancarlo Federico, all'epoca non cassazionista.
Il ricorso in appello è stato, infatti, sottoscritto da un avvocato abilitato presso le giurisdizioni superiori, rendendo irrilevante che l'adempimento del deposito sia stato effettuato dal codifensore non cassazionista.
2. Con il motivo di appello l'appellante deduce l'erroneità della statuizione sulla giurisdizione per non avere riconosciuto al -OMISSIS-di Firenze la valenza pubblicistica dell'attività svolta in quanto organismo culturale straniero operante in
Italia, sebbene gestito da una associazione di diritto privato.
Contesta l'affermazione che dal ricorso introduttivo non sarebbe dato capire se il -
OMISSIS-di Firenze segua il c.d. percorso “ESABAC” che permette di conseguire simultaneamente il diploma di esame di Stato italiano e il -OMISSIS- francese.
La censura è fondata.
2.1. I primi accordi in materia culturale e di istruzione tra Italia e Francia risalgono a una convenzione del 1949 allorché a Parigi, è stata siglata un'intesa volta a “rendere ancora più strette le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche, accademiche che da tanti secoli esistono fra i loro due popoli”. A tale scopo la convenzione prevede, tra le altre cose, di continuare ad “accordare ogni facilitazione agli Istituti d'istruzione secondaria francesi e italiani all'epoca esistenti in Italia e in Francia e cioè il Liceo
-OMISSIS- a Roma e il Liceo -OMISSIS- a Parigi”; di sviluppare e migliorare l'insegnamento delle rispettive lingue negli istituti di istruzione secondaria; nonché, di confermare “l'equivalenza teoricamente riconosciuta a favore dei cittadini delle due Nazioni fra il diploma di maturità e il baccalauréat”.
Il -OMISSIS-di Firenze è un organismo culturale straniero operante in Italia, omologato dal Ministero della Pubblica Istruzione francese, i cui titoli sono N. 05613/2025 REG.RIC.
riconosciuti dallo Stato Italiano in base: alla legge 25 aprile 1957, n. 357, di approvazione ed esecuzione dell'Annesso 1 all'Accordo culturale tra l'Italia e la
Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956, che confermava l'equivalenza tra il diploma di maturità italiano e il -OMISSIS- francese; al protocollo tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiano e il Ministero dell'Educazione nazionale francese del 17 luglio 2007; all'Accordo fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana relativo al doppio rilascio del diploma di -OMISSIS-e del diploma d'esame di Stato italiano del 24 febbraio 2009, che ha sancito l'avvio del cosiddetto “ESABAC”, ossia il rilascio dei titoli finali di scuola secondaria superiore francese ed italiano; diplomi che consentono l'accesso alla formazione dei due Paesi, offrendo agli alunni la possibilità di acquisire simultaneamente i due diplomi nazionali di fine studi secondari e di conferire, in tal modo, gli stessi diritti ai titolari dei predetti diplomi in Francia e in Italia, ossia l'accesso agli studi universitari, alla formazione superiore e all'attività professionale.
In particolare il percorso “ESABAC” consente di conseguire simultaneamente il baccalaurérat francese e l'Esame di maturità italiano
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che non è decisiva la qualità di ente privato dell'istituto d'istruzione, legalmente riconosciuto.
Con riferimento agli istituti legalmente riconosciuti la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'atto di riconoscimento ottenuto da enti privati che svolgono attività d'istruzione, costituisce una concessione e comporta la validità ad ogni effetto degli studi seguiti.
Il problema che si pone consiste allora nello stabilire se un soggetto privato, e che resta tale anche se titolare di un rapporto di concessione, possa porre in essere attività oggettivamente amministrativa, caratterizzata dall'esercizio di poteri anche discrezionali, cui corrispondono, in capo a soggetti qualificati, posizioni d'interesse legittimo. N. 05613/2025 REG.RIC.
Per quanto concerne gli istituti d'istruzione riconosciuti, non v'è dubbio che la parificazione ai fini della validità degli studi e, soprattutto, degli esami comporti l'attribuzione ad essi, sia pure nei limiti suindicati, di poteri analoghi a quelli esercitati dalla pubblica amministrazione nella stessa materia. Ciò non significa che l'istituto d'istruzione si trasformi in ente pubblico; esso resta privato per quanto concerne l'organizzazione della sua impresa ed i rapporti che non riguardano direttamente l'esercizio dell'attività pubblica di cui è investito. Da qui il carattere privato dei rapporti di lavoro dei dipendenti, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, oggetto della controversia è tuttavia l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli alunni, di cui i ricorrenti contestano la legittimità.
In un precedente in termini, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3359/1992 ha affermato che “la controversia concernente la legittimità del provvedimento di espulsione di un allievo di un istituto scolastico legalmente riconosciuto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, atteso che gli istituti d'istruzione riconosciuti, pur rimanendo privati, si configurano come organi indiretti della pubblica amministrazione e - in relazione all'attività oggettivamente pubblica che in virtù dell'atto di concessione (costituito dal riconoscimento) sono abilitati a svolgere ed ai fini del regolare svolgimento di tale attività - sono investiti di un potere disciplinare (nei confronti degli alunni) analogo a quello spettante agli istituti d'istruzione pubblici, a fronte del cui esercizio non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo”.
Ritiene il Collegio che tale potere, come quello esercitato dai competenti organi nei confronti degli allievi delle scuole statali, sia previsto in funzione del regolare svolgimento delle lezioni, dell'utilità degli studi e, quindi, in ultima analisi del rilascio del titolo, equiparato a quelli rilasciati dalle scuole pubbliche.
Pertanto, la disciplina attiene a quell'attività oggettivamente pubblica, che, in virtù dell'atto di concessione, l'istituto privato è abilitato a svolgere. E poiché in N. 05613/2025 REG.RIC.
correlazione a tale attività non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo, essendo esso regolato da norme di azione dirette a tutelare in via immediata interessi pubblici, la conseguenza è che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo di appello, con parziale annullamento della sentenza impugnata e rinvio, in parte qua, della causa al Tribunale amministrativo per la Toscana ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
In considerazione della novità e particolarità della questione trattata le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza rimettendo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la causa al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana;
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 05613/2025 REG.RIC.
AB RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
IA IA NA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA IA NA AB RO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.