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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 624/24 RG, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n. 11/24, pubblicata il 3 Gennaio 2024, e notificata il 10 Gennaio 2024; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 30 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 13 Ottobre 2025 – causa pendente tra:
( e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Gennaro Simeone, con il quale sono elett.te dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe AM ( , C.F._3 con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
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1 Appellata
NONCHÉ
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Paolo Tortorano
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._4
PEC:
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Appellata
NONCHÉ
( ), rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti CP_3 C.F._5
LE RU ( , AR SA UO ( ) e C.F._6 C.F._7
OV AP ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti C.F._8 indirizzi di PEC:
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Email_5
Email_6
Appellata
NONCHÉ
(C.F.: , già , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 rapp.te p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Francesco Napolitano
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._9
PEC:
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Appellata
NONCHÉ
( ), rappresentato e difeso (giusta procura in atti) Controparte_6 C.F._10 dall'avv. Clarissa CC ( , con la quale è elettivamente dom.to C.F._11 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_8
Appellato
NONCHÉ
2 (C.F.: ), in persona del Controparte_7 P.IVA_4 legale rapp.te p.t.;
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 30 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori degli appellanti;
dell'appellata Parte_3 [...]
; dell'appellata ; dell'appellato e dell'appellata CP_8 CP_2 Controparte_6
, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché CP_3 chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 Ottobre 2017 nei confronti di , della CP_3 [...]
e di , i coniugi e Controparte_1 Controparte_6 Parte_1 Parte_2 deducevano che, nel Marzo 2013, la , primipara, si era sottoposta a visita Parte_1 ginecologica presso lo studio della specialista dott.ssa . Era stato fissato un diario di CP_3 controlli clinici, per le seguenti date: 13 Aprile, 8 Maggio, 21 Settembre e 4 Novembre.
In data 25 Luglio 2013 la gestante aveva effettuato l'esame ecografico di screening del secondo trimestre di gravidanza (cd. ecografia morfologica o strutturale), presso la Casa di
Cura “ ”, sita in Maddaloni. Il referto, a firma del radiologo dott. , così CP_1 CP_6 riportava:…i dati auxometrici rilevati depongono per un accrescimento fetale compatibile con l'epoca di amenorrea riferita. L'analisi della morfologia fetale ha compreso lo studio dei seguenti distretti: anatomia facciale: orbite, labbro superiore ed inferiore, naso…Risoluzione ecografica discreta….
In data 25 Novembre 2013, con intervento di parto cesareo, era venuta alla luce la piccola
, presso la Casa di Cura “Pineta Grande” di Castel Volturno. Subito dopo il parto, la Per_1 neonata era stata ricoverata presso l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale.
Quindi era stata dimessa il successivo 20 Dicembre 2013, con la seguente diagnosi di uscita:…arinia, microftalmia e leucoma corneale.
Fin dalle prime settimane di vita, la bambina aveva cominciato un impegnativo programma riabilitativo, finalizzato all'applicazione di una protesi oculare.
Le malformazioni diagnosticate post-parto alla piccola (assenza del naso e gravi Per_1 malformazioni dell'apparato visivo), qualora riscontrate correttamente durante le indagini ecografiche prenatali, avrebbero reso particolarmente severo il giudizio prognostico, tanto in relazione alla capacità di recupero funzionale degli organi malformati, quanto con riferimento all'aspettativa di vita del soggetto nascituro.
La condotta dei dottori e era affetta da inescusabile imperizia CP_3 Controparte_6 nello svolgimento delle indagini ecografiche….la più accreditata scienza medica evidenzia come già dall'undicesima settimana di gestazione le ecografie possano evidenziare
3 distintamente la struttura facciale (naso, labbra, mascella e mandibola) del feto…comunque un corretto svolgimento dello screening del secondo trimestre ed una conseguente analisi completa dell'anatomia fetale avrebbero sicuramente potuto e dovuto evidenziare le malformazioni che si andavano sviluppando nell'apparato facciale della piccola . Per_2
La signora fino al momento della nascita della piccola era all'oscuro Parte_1 Per_1 delle malformazioni da cui era affetta. Quindi era stato leso il suo diritto all'autodeterminazione. Infatti la corretta e tempestiva individuazione delle malformazioni congenite avrebbe consentito alla gestante di decidere per l'interruzione della gravidanza.
In ogni caso era stato compromesso il diritto ad una procreazione cosciente e responsabile;
vale a dire il diritto (in capo ad ambedue i genitori) di conoscere le condizion di salute del nascituro, e di prepararsi anche psicologicamente ad affrontare con serenità l'evento della nascita di un figlio affetto da malformazioni congenite.
I genitori della piccola , a causa del trauma psichico patito, soffrivano di disturbo Per_1 post-traumatico da stress, con deficit dell'adattamento psico-sociale, e con stato emotivo di forte allarme ed impegno psichico.
Quindi i coniugi e chiedevano di accogliersi la Parte_1 Parte_2 domanda nei confronti dei dottori e , nonché nei confronti CP_3 Controparte_6 della sulla base delle loro responsabilità di tipo contrattuale e/o Controparte_1 comunque extracontrattuale;
di conseguenza condannarsi i convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU medico-legale.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. CP_3
In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, la dott.ssa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria CP_3 compagnia assicuratrice (già ). CP_4 CP_5
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_6
In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, il dott. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la sua compagnia CP_6 assicuratrice, . Controparte_9
Si costituiva anche la convenuta , chiedendo di rigettarsi la Controparte_1 domanda, come proposta nei suoi confronti. Altresì la struttura sanitaria chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la sua compagnia assicuratrice, CP_7
[...]
Previa autorizzazione del G.I., si provvedeva alla notifica degli atti di chiamata in causa nei confronti delle compagnie assicuratrici.
4 Si costituiva la terza chiamata (già ), chiedendo di rigettarsi la CP_4 CP_5 domanda risarcitoria, come proposta nei confronti dell'assicurata ; per la CP_3 denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda risarcitoria, chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza invocata;
in subordine, dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di , nei limiti della polizza stipulata. CP_4
Si costituiva la terza chiamata , chiedendo di rigettarsi la domanda CP_2 risarcitoria, come proposta nei confronti dell'assicurato ; per la denegata Controparte_6 ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda risarcitoria, chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza;
in subordine, dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di nei limiti della polizza stipulata. CP_2
Si costituiva la terza chiamata , chiedendo rigettarsi la domanda Controparte_7 attorea. In subordine, chiedeva di essere condannata, solo in proporzione al grado di responsabilità eventualmente in concreto attribuito all'assicurata Controparte_1
.
[...]
All'udienza dell'8 Ottobre 2019 venivano sentite le testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Altresì, nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale collegiale, a mezzo di
Collegio composto da un medico legale, da un ginecologo e da uno psichiatra.
I risultati degli accertamenti peritali venivano condensati nell'elaborato depositato il 16
Febbraio 2022.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n.
11/24, pubblicata il 3 Gennaio 2024, e notificata il 10 Gennaio 2024.
Il G.M.:
A) In parziale accoglimento delle domande attoree, ha dichiarato la responsabilità della e del dott. ; per l'effetto, ha condannato in solido Controparte_1 Controparte_6
e al pagamento, in favore di , a Controparte_1 Controparte_6 Parte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di euro 59.763,84 (già comprensiva di interessi legali e rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza), oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza;
B) Ha rigettato le ulteriori domande attoree;
C) In ordine ai rapporti interni tra i condebitori, ha stabilito che e Controparte_1
sono responsabili, con quote pari al 50 % per ciascuno;
Controparte_6
D) Ha rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_1 di;
Controparte_6
5 E) Ha accolto per quanto di ragione la domanda di regresso proposta da Controparte_1
; per l'effetto, ha condannato a rifondere quanto sarà versato
[...] Controparte_6 dalla struttura sanitaria a parte attrice (in esecuzione della sentenza), in eccesso rispetto alla quota del 50 % dell'importo del danno;
F) Ha rigettato la domanda di manleva assicurativa, proposta da Controparte_1 nei confronti di Controparte_7
G) Ha accolto la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di Controparte_6
; per l'effetto, ha condannato a tenere indenne di CP_2 CP_2 Controparte_6 quanto dovrà versare in esecuzione della sentenza (nei limiti del risarcimento dovuto per la sua quota di responsabilità, pari al 50 %);
H) Ha dichiarato assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa, proposta da nei confronti di;
CP_3 Controparte_4
I) Ha condannato in solido al pagamento delle Controparte_10 spese del giudizio in favore di parte attrice – spese liquidate in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
L) Ha condannato parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_3
– spese liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per Legge;
M) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2 [...]
– spese liquidate in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi CP_6 professionali, oltre accessori come per Legge;
N) Ha compensato le spese del giudizio tra e , Controparte_1 Controparte_6 nonché con riferimento alla compagnia Controparte_7
O) Infine, ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU medico-legale, in via solidale, a carico di e . Controparte_1 Controparte_6
Il primo giudicante, in adesione alla CTU, ha evidenziato come la piccola Persona_3
sia venuta alla luce il 25 Novembre 2013, affetta da plurime malformazioni facciali:
[...] arinia (assenza del naso); microftalmia (diminuzione del volume degli occhi); leucoma corneale (opacizzazione della cornea).
I controlli imposti dalle linee-guida ratione temporis applicabili non consentivano la diagnosi delle malformazioni presentate alla nascita dalla piccola . Per_1
Quindi non si è ravvisata responsabilità in capo alla ginecologa dott.ssa . Secondo le CP_3 linee guida vigenti nel 2013, la ricerca di malformazioni fetali non era un obiettivo dell'ecografia del primo trimestre;
inoltre, nel terzo trimestre di gravidanza non erano previste scansioni, inerenti alle malformazioni facciali. Né la dott.ssa ha mai CP_3 affermato di avere esaminato il naso del feto. 6 Con riferimento alla arinia, i cc.tt.uu. evidenziano come il dott. – in sede di ecografia CP_6 strutturale del 25 Luglio 2013 – abbia deciso di visualizzare non solo le orbite ed il labbro superiore (come richiesto dalle linee guida), bensì di estendere l'analisi morfologica del feto anche al labbro inferiore ed al naso. Egli ha visualizzato e trovato normali, non solo il labbro superiore, ma anche il labbro inferiore ed il naso.
La diagnosi era erronea, poiché il naso non si era sviluppato. Ecco, dunque, l'errore tecnico del radiologo . CP_6
A fronte del controllo ecografico, era agevole verificare l'assenza del naso.
Ad avviso del Tribunale ci troviamo dinanzi ad una condotta colposa del dott. , per CP_6 avere erroneamente dato atto della presenza del naso.
Ecco quindi la responsabilità del dott. , nonché della , CP_6 Controparte_1 struttura in cui il predetto sanitario ha operato.
Appunto la si è avvalsa dell'operato del . Costui non era dipendente CP_1 CP_6 della struttura privata;
piuttosto, era stato stipulato un contratto di prestazione professionale.
Parte attrice deduce che l'omessa diagnosi abbia leso il diritto all'autodeterminazione e ad una procreazione cosciente (sarebbe stato precluso l'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza).
Così osserva il Tribunale: non ha assolto all'onere di provare che avrebbe Parte_1 esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza (ricorrendo le condizioni di Legge), ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale.
Il Giudice Monocratico – richiamati gli artt. 6 e 7 della L. 194/78 – ritiene non dimostrabile che la tempestiva diagnosi delle malformazioni avrebbe determinato un rischio per la salute psichica della gestante. L'attrice nulla ha provato, in ordine a sue Parte_1 pregresse manifestazioni di pensiero, propense all'opzione abortiva.
In definitiva, il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento alla , per la Parte_1 lesione dei diritti connessi alla facoltà di interrompere volontariamente la gravidanza.
Invece le sono stati riconosciuti danni jure proprio di natura psichica (ed invero tali danni sono stati riconosciuti alla sola , e non anche al ). Parte_1 Parte_2
In adesione alla CTU, per le conseguenze di natura psichica il danno biologico permanente
è stato determinato nella misura del 17 %.
Sono state applicate le tabelle milanesi, aggiornate al 2021 (vigenti all'epoca di emissione della sentenza di prime cure).
Ebbene, in base alle tabelle del 2021, ad un danno biologico permanente al 17 %, patito da soggetto avente 38 anni di età (quale la all'epoca della gravidanza), corrisponde Parte_1
7 l'importo di euro 54.714,00 (aumentato ad euro 59.763,84, in quanto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino alla data di emissione della sentenza).
Il G.M. sammaritano, altresì, ha formalmente denegato il danno morale.
Tuttavia, al riguardo si osserva come si addivenga all'importo di euro 54.714,00, sommando le due componenti del danno dinamico-relazionale (euro 41.138,00) e del danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno morale (euro 13.576,00).
Quindi, nella sostanza, l'adozione delle tabelle milanesi del 2021 ha comportato la liquidazione anche del danno morale.
Al contrario, non è stato liquidato alcun aumento per la personalizzazione.
Ancora – con riferimento alle quote di responsabilità dei condebitori Controparte_1
e – il Tribunale ha attribuito il 50 % per ciascuno, conformemente
[...] Controparte_6 alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 2055 cc..
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 con citazione notificata in data 9 Febbraio 2024 nei confronti di tutte le altre parti.
Innanzi tutto i coniugi si dolgono del fatto che la loro domanda sia Parte_3 stata rigettata, come proposta nei confronti della ginecologa . CP_3
Osservano gli impugnanti: è risultato come la abbia recepito acriticamente le CP_3 risultanze dell'ecografia strutturale del Luglio 2013, eseguita dal dott. . CP_6
Dunque, anche la deve essere dichiarata responsabile, per non essersi accorta delle CP_3 malformazioni facciali (emergenti dall'ecografia morfologica) – e ciò con particolare riferimento al mancato sviluppo del naso.
Scrivono gli appellanti:...la responsabilità della dott.ssa non è consistita in un errato CP_3 facere ma in un omesso facere, laddove si è limitata a prescrivere, a Settembre 2013, ossia dopo l'ecografia strutturale di Luglio 2013, esami di semplice routine, e senza accorgersi dell'errore madornale in cui era caduto il dott. . Per_4
Altresì gli appellanti insistono nella tesi esposta in primo grado, per cui sarebbe stato leso il diritto all'autodeterminazione, circa l'interruzione volontaria di gravidanza. Così scrive parte appellante:…la ed il marito non avevano dubbi sulle condizioni del feto, e Parte_1 non potevano averli, in quanto la scienza medica li aveva abbondantemente rassicurati, durante la gravidanza, sullo stato di salute della nascitura, come ricordato a pag. 6 della sentenza….
Parte appellante censura la sentenza di prime cure anche per un ulteriore aspetto: il G.M. sammaritano, in adesione alle conclusioni dei cc.tt.uu., ha riconosciuto il danno biologico per sindrome depressiva endo-reattiva alla sola , e non anche in favore di Parte_1
. Parte_2
8 Sostiene parte appellante: erroneamente è stato escluso il nesso eziologico tra l'errore diagnostico, l'omessa informazione alla gestante ed il danno psichico patito da Parte_2
. Infatti, con la nascita della piccola la vita quotidiana dell'attore si è
[...] Per_1 orientata in senso peggiorativo.
Il gravame consta di censure anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Parte appellante si duole, innanzi tutto, del fatto che il danno biologico permanente patito dalla sia stato liquidato nella misura insufficiente del 17 %, anziché il 25 %; per Parte_1 giunta, non si è provveduto ad alcuna personalizzazione, derivante dalle peculiarità del caso concreto.
Ancora, gli impugnanti sottolineano la mancata liquidazione delle spese per visite mediche specialistiche, per farmaci e per dispositivi medici non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale (spese da quantificarsi in euro 1.000,00 annui, per i dieci anni intercorsi tra la nascita della minore e la data di notifica del gravame).
In definitiva gli appellanti così concludono: Parte_3
Accogliersi l'appello per quanto riguarda l'an debeatur, con pedissequa condanna anche della dott.ssa , per avere cagionato, per omesso facere, unitamente al dott. CP_3
, danni all'integrità psico-fisica dei signori , a causa delle CP_6 Parte_3 omissioni e negligenze palesate in sede di lettura dei referti ecografici, omissioni causative: dell'indebita compressione del diritto della gestante ad interrompere la gravidanza;
dei gravi danni psichici riportati dai genitori della nascitura malformata, del tutto impreparati ed inconsapevoli (poiché non correttamente informati) a dover affrontare e gestire la nascita di una bambina malformata ed affetta da plurime e gravi patologie;
Sotto il profilo del quantum debeatur (anche previa rinnovazione della CTU medico-legale), accertarsi che la percentuale di danno biologico da riconoscersi a è Parte_1 superiore al 17 % riconosciuto in sentenza, e comunque non inferiore al 25 %; di conseguenza rideterminarsi in aumento il quantum condannatorio a carico non solo del dott. e della , ma anche a carico della dott.ssa ; CP_6 Controparte_1 CP_3 accertarsi, in favore della , una personalizzazione del danno pari al 42 % del Parte_1 danno biologico;
liquidarsi il danno da ingiusta compressione del diritto all'autodeterminazione alla interruzione volontaria della gravidanza;
liquidarsi, in favore della , spese mediche e di trasferimenti fuori della Regione Campania, in misura Parte_1 di euro 1.000,00 per ogni anno di vita della piccola (quindi complessivi euro Per_1
10.000,00); liquidarsi il danno biologico anche in favore di , nella Parte_2 misura del 15 %; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame Controparte_1
(quindi la struttura sanitaria non ha proposto impugnazione incidentale, avverso la
9 condanna risarcitoria a suo carico, in solido con , ed in favore di Controparte_6 Parte_1
né ha impugnato il capo della sentenza di prime cure, con cui la domanda di manleva
[...] assicurativa della medesima nei confronti della compagnia Controparte_1
è stata rigettata). Controparte_7
Si è costituita l'appellata (assicuratrice di ), chiedendo di CP_2 Controparte_6 rigettarsi il gravame (quindi la compagnia non ha proposto impugnazione CP_2 incidentale, avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui la medesima è CP_2 stata condannata a tenere indenne da quanto quest'ultimo dovrà versare, Controparte_6 in esecuzione della suddetta pronuncia).
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. La dott.ssa CP_3 CP_3
(per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda nei suoi confronti) in ogni caso ha reiterato la domanda di manleva assicurativa, nei confronti della sua assicuratrice . CP_4
Si è costituita l'appellata (assicuratrice di ), chiedendo di CP_8 CP_3 rigettarsi l'appello. Altresì nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda, come proposti nei confronti della ), con il pedissequo accoglimento della CP_3 domanda di manleva avanzata dall'assicurata , chiede di contenersi la manleva CP_3 assicurativa nei limiti di polizza.
Si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il gravame (quindi il dott. Controparte_6
non ha proposto impugnazione incidentale, avverso la condanna risarcitoria a suo CP_6 carico, in solido con , ed in favore di ). Controparte_1 Parte_1
Invece l'appellata è rimasta contumace (del resto si è già accennato Controparte_7 all'intervenuta irrevocabilità, per omessa impugnazione, del capo con cui la domanda di manleva di nei confronti della compagnia è stata Controparte_1 CP_7 rigettata).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 24 Maggio 2024, ha ritenuto la superfluità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado (rinnovazione invocata dagli appellanti); quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 30 Settembre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 30 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti costituite, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
10 Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 13 Ottobre 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come la sentenza di primo grado sia stata impugnata soltanto dai coniugi e . Parte_1 Parte_2
In particolare i convenuti e non hanno Controparte_1 Controparte_6 impugnato la condanna a loro carico;
dal canto suo non ha Controparte_1 impugnato la statuizione di rigetto della domanda di manleva nei confronti della compagnia;
ed ancora non ha impugnato la patita condanna Controparte_7 CP_2 alla manleva, in favore del suo assicurato . Infine, Controparte_6 Controparte_1 non ha neanche interposto appello, avverso il capo del dispositivo, con cui è stata respinta la sua domanda di manleva, nei confronti del co-obbligato . Controparte_6
Quindi il thema decidendum del presente gravame è dato dalla necessità di verificare la fondatezza della domanda degli attori , laddove essi chiedono che Parte_3 anche sia condannata al risarcimento dei danni, in solido con i già condannati CP_3
. Controparte_10
Altresì – sotto il profilo del quantum debeatur – gli attori chiedono il riconoscimento di somme più elevate, ed ancora invocano il riconoscimento del danno non patrimoniale jure proprio, non soltanto in favore di , ma anche in favore del di lei coniuge Parte_1
. Parte_2
A questo punto, non si può prescindere da alcune riflessioni sulla prospettazione degli attori , come emergente dalla citazione di primo grado. Parte_3
Gli attori pongono in evidenza la dedotta responsabilità della ginecologa e del CP_3 radiologo per l'omessa diagnosi di malformazione facciale del feto;
da tale omessa CP_6 diagnosi (e quindi omessa informazione ai genitori della nascitura) sarebbe derivata la nascita “indesiderata” – vale a dire, la carenza informativa avrebbe leso il diritto della gestante ad una libera scelta ed autodeterminazione, rispetto alla facoltà di Parte_1 interruzione volontaria della gravidanza, come disciplinata dalla Legge n. 194/78
(problematica dell'autodeterminazione e della consapevolezza che – nell'ottica attorea – coinvolge anche il padre della nascitura, sia pure in posizione ovviamente più defilata rispetto alla gestante); ecco quindi – sempre secondo la prospettazione attorea – una volta nata la piccola (caratterizzata dalle descritte malformazioni facciali), il determinarsi Per_1 dei danni psichici (sub specie di disturbo post-traumatico da stress), accusati sia dalla che da . Parte_1 Parte_2
Quindi, non può revocarsi in dubbio che, secondo la prospettazione attorea, tutti i danni patiti dai signori siano esclusivamente derivati dalla lesione del Parte_3
11 diritto, in capo alla , di esercitare la facoltà di interrompere volontariamente la Parte_1 gravidanza, laddove fosse stata tempestivamente informata delle anomalie fetali.
Come già accennato, il G.M. sammaritano ha ritenuto insussistente la dedotta lesione dei diritti connessi alla Legge n. 194/78 (cfr. fol. 9 della sentenza impugnata:…non sono stati forniti elementi di prova idonei a dimostrare che la avrebbe esercitato la facoltà Parte_1 di interrompere la gravidanza, ove fosse stata tempestivamente informata delle anomalie fetali;
sicchè alcun risarcimento per la lesione dei diritti in questione può essere riconosciuto..).
Tuttavia, il Tribunale ha egualmente liquidato i danni psichici patiti dalla , Parte_1 riconoscendo la responsabilità solidale della e del radiologo dott. Controparte_1
(il quale si occupò dell'ecografia strutturale del Luglio 2013). CP_6
A questo punto si deve sottolineare quanto sopra già accennato, e cioè che i condannati e non hanno impugnato la pronuncia di prime Controparte_1 Controparte_6 cure (peraltro, si è già dato conto dell'irrevocabilità della pronuncia di primo grado, anche in punto di rigetto della domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1
nonché dell'irrevocabilità in punto di accoglimento della domanda di Controparte_7 manleva di nei confronti di . Controparte_6 CP_2
Dunque, il thema decidendum è dato dalla necessità di accertare se la pronuncia di primo grado debba essere riformata o meno, nel senso auspicato dagli odierni appellanti
(vale a dire con il coinvolgimento anche della dott.ssa , quale Parte_3 CP_3 ulteriore condebitrice solidale, e con il riconoscimento degli ulteriori importi invocati).
Peraltro (come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo) gli impugnanti insistono nella tesi della sussistenza della lesione al diritto ad esercitare le facoltà previste dalla Legge n. 194/78 – sussistenza invece negata dal primo giudicante.
Orbene, non si può prescindere dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio medico- legale, svolta in primo grado (cfr. l'elaborato depositato il 16 Febbraio 2022, a firma del medico legale dott. , del ginecologo dott. e della psichiatra dott.ssa ). Per_5 Per_6 Per_7
Con riferimento all'ecografia strutturale del Luglio 2013, svolta dal radiologo dott. , CP_6 emerge come – in base alle linee guida internazionali all'epoca vigenti – l'ecografista fosse tenuto (per quel che concerne il volto del nascituro) a visualizzare soltanto le orbite ed il labbro superiore. Invece, il dott. ha ritenuto di visualizzare anche il labbro inferiore CP_6 ed il naso.
Nella sentenza di primo grado (sulla scorta delle conclusioni dei cc.tt.uu.) si è sottolineato come l'arinia congenita sia una condizione estremamente rara.
12 Si è ribadito come i controlli imposti dalle Linee Guida ratione temporis applicabili, non consentissero la diagnosi delle malformazioni facciali presentate alla nascita dalla piccola
. Per_1
Secondo le suddette Linee Guida, la ricerca delle malformazioni fetali non era un obiettivo dell'ecografia del primo trimestre;
inoltre, nel terzo trimestre di gravidanza, non erano previste scansioni, inerenti alle malformazioni facciali.
Dunque, non può revocarsi in dubbio che il dott. , in occasione dell'ecografia CP_6 strutturale del 25 Luglio 2013, abbia esteso gli approfondimenti oltre i limiti, imposti dalle Linee Guida dell'epoca.
In punto di diritto, gli approdi giurisprudenziali – in materia di domanda risarcitoria per il danno da “nascita indesiderata” – confortano la conclusione, per cui gli attori Parte_4
non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico.
[...]
Appunto, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da nascita indesiderata
(ricorrente quando la gestante, a causa del mancato rilievo di malformazioni congenite del feto, perda la possibilità di abortire), è onere della parte attrice allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) L. n. 194/78.
Dunque la gestante deve dare prova: che la conoscibilità dell'esistenza di rilevanti anomalie del feto avrebbe generato uno stato patologico, tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica (Cass. civ., n.
27528/13); che avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di Legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale (Cass., S.U., n.
25767/15).
In giurisprudenza non sussiste la presunzione per cui la mera conoscenza della malformazione comporterebbe, in automatico, la decisione di interrompere la gravidanza.
Né può trascurarsi l'elaborazione giurisprudenziale (cfr. ancora S.U. n. 25767/15, nonché
Cass. civ. n. 11123/20), in punto di accertamento del proposito della madre di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza (facoltà di interruzione prevista, dopo i primi 90 gg. di gestazione, dall'art. 6 della Legge n. 194/78).
Appunto, deve essere provata non soltanto la malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all'interruzione, ma anche la conforme volontà della madre di ricorrervi, rendendosi necessaria la raccolta di plurimi e distinti elementi fattuali: preesistenza di precarie od alterate condizioni di salute psico-fisica della donna;
pregresse manifestazioni di propositi abortivi in caso di malformazioni fetali.
13 Trattasi di elementi fattuali (senza carattere di esaustività), indispensabili per poter risalire induttivamente alla prova presuntiva semplice.
Nel caso di specie, è rimasta sfornita di prova la deduzione attorea, per cui , Parte_1 ove informata delle condizioni del feto, avrebbe certamente interrotto la gravidanza.
In punto di diritto, risulta opportuno precisare meglio i contorni della citata fattispecie normativa, di cui all'art. 6 della Legge n. 194/78.
Tale disposizione non affida alla mera autodeterminazione della donna l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 gg., ma la assoggetta all'accertamento di specifiche condizioni.
La norma dispone che l'interruzione volontaria può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Conclusivamente, in punto di onere probatorio a carico della pretesa danneggiata, la mera allegazione del “deficit informativo” (riguardo alla rilevante anomalia del nascituro) non è sufficiente a far presumere che la madre avrebbe optato per la scelta abortiva (ove messa al corrente del rischio di dare alla luce un figlio affetto da una notevole menomazione).
Parte attrice deve anche allegare circostanze concrete, da cui poter risalire induttivamente alla prova logica del “fatto psichico”, costituito dalla volontà di porre termine alla gravidanza, se tempestivamente informata delle condizioni di salute del feto.
Altresì la pretesa danneggiata deve dimostrare che, nel caso in esame, ricorresse il grave pericolo per la vita o per la sua salute fisica o psichica.
Nel caso di specie, è decisiva la mancanza di prova certa, in ordine alla volontà della di optare per la scelta abortiva. Parte_1
Né soccorrono le risultanze dell'espletata prova testimoniale;
infatti le testi Testimone_1
(madre dell'attore ) e (sorella dell'attrice) si sono limitate a Parte_2 Testimone_2 riferire, circa il dolore e la sofferenza dei genitori, per le condizioni di salute della loro figliuola.
Le osservazioni sin qui svolte sono conducenti, in punto di rigetto del gravame, laddove volto all'accoglimento della domanda risarcitoria, nei confronti della dott.ssa . CP_3
Appunto, l'insussistenza della dedotta lesione del diritto di autodeterminarsi ai sensi della
Legge n. 194/78, è assorbente, rispetto alla questione della verifica se l'omessa diagnosi e l'omessa comunicazione delle malformazioni facciali debbano imputarsi anche alla dott.ssa
. CP_3
14 Si è già evidenziato come – fin dalla citazione di primo grado – tutti i danni dedotti siano stati invocati in via esclusiva, come derivanti dal vulnus alle facoltà di scelta connesse alla
Legge n. 194/78.
Quindi – avuto riguardo alla prospettazione dei coniugi e come Parte_1 Parte_2 delineata nella citazione di primo grado – l'insussistenza della pretesa lesione alle facoltà ex Lege 194/78 determina l'infondatezza dell'interposto gravame (e ciò sia con riferimento alle pretese della per il profilo del quantum debeatur, sia con riferimento ai Parte_1 danni jure proprio invocati da ). Parte_2
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellata ha chiesto di condannarsi gli appellanti al risarcimento dei danni per CP_3 lite temeraria, ex art. 96 cpc. Ebbene tale pretesa risarcitoria va respinta, non emergendo che e abbiano agìto con dolo o colpa grave. Parte_1 Parte_2
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra gli appellanti da Parte_3 un lato e, dall'altro, l'appellata le spese del grado (liquidate Controparte_1 come in dispositivo) seguono la soccombenza degli appellanti;
pertanto, esse vengono poste a loro carico, in via solidale.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al valore della causa, la disputa processuale, nel presente grado, ha avuto ad oggetto gli importi ulteriori (invocati dagli originari attori), rispetto agli euro 59.763,84 liquidati dal Tribunale (si è già evidenziato come la convenuta , dal Controparte_1 canto suo, non abbia proposto impugnazione incidentale inerente all'an debeatur).
Nell'atto di gravame l'importo complessivo invocato è stato quantificato nella misura di euro 113.152,86; ergo, la disputa processuale nel presente grado ha avuto ad oggetto la differenza tra euro 113.152,86 ed euro 59.763,84 (pari ad euro 53.389,02).
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Infatti, ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; appunto, la mancata proposizione di gravame sull'an debeatur, da parte della CP_1
15 e del dott. , condannati in primo grado, ha ristretto la potenziale ampiezza del thema CP_6 decidendum del presente grado.
Per giunta, il valore si colloca sostanzialmente nei minimi, per quel che concerne lo scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compenso professionale per il presente grado si liquida, in favore dell'appellata , l'importo di euro 7.160,00. Controparte_1
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per tutte le fasi, e cioè non soltanto di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
AM (Difensore della ). Controparte_1
Per quel che concerne il rapporto processuale tra gli appellanti da un lato e, dall'altro,
l'appellato , è d'uopo ribadire le medesime osservazioni, già svolte con Controparte_6 riferimento al rapporto tra gli impugnanti e . Controparte_1
Dunque, anche in questo caso, a titolo di compensi professionali, si liquida l'importo di euro 7.160,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Clarissa
CC (Difensore di ). Controparte_6
Con riferimento al rapporto processuale tra gli appellanti da un lato e, dall'altro, CP_3
le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli
[...] odierni impugnanti. Appunto, trattasi di integrale e sostanziale soccombenza, non scalfita dal rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
Come già osservato, l'appello dei signori e viene rigettato, anche Parte_1 Parte_2 quale proposto nei confronti di (impugnazione, in questo caso, inerente innanzi CP_3 tutto all'an debeatur).
Per tale rapporto processuale, il valore della causa va parametrato all'importo riconosciuto in primo grado, a titolo di risarcimento danni, a carico della Controparte_10
(con statuizione ormai divenuta irrevocabile).
[...]
Quindi – avuto riguardo all'importo di euro 59.763,84 – anche in questo caso si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
16 In definitiva, anche per tale rapporto processuale risulta equo e congruo attenersi ai valori minimi (nell'ambito dello scaglione), e quindi si liquida l'importo di euro 7.160,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore degli avv.ti LE RU,
AR SA UO e OV AP (co-Difensori di ). CP_3
Con riferimento al rapporto processuale tra gli appellanti e tutte le altre parti, si impone, invece, l'integrale compensazione delle spese del presente grado (appunto, il gravame è stato proposto esclusivamente nei confronti di , CP_3 Controparte_10
). Più in generale è d'uopo compensare le spese del presente grado, per
[...] tutti i rapporti processuali che vedono il coinvolgimento degli originari convenuti e degli originari terzi chiamati (escluso, ovviamente, il rapporto tra i signori Parte_3
da un lato e, dall'altro, i convenuti , e
[...] Controparte_6 CP_3 Controparte_1
).
[...]
In altri termini, nel presente grado vi è stato contenzioso sostanziale soltanto tra gli appellanti e da un lato e, dall'altro, i convenuti Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, e .
[...] CP_3 Controparte_6
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte degli appellanti e ), dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
di e di (gravame notificato anche ad Controparte_1 CP_3 Controparte_6
, ad ed a ), Controparte_9 CP_8 Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n. 11/24, pubblicata il 3
Gennaio 2024, e notificata il 10 Gennaio 2024, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del presente grado in favore di – spese che liquida in euro Controparte_1
7.160,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe AM;
C) Condanna in solido e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del presente grado in favore di – spese che liquida in euro 7.160,00 per Controparte_6
17 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Clarissa CC;
D) Condanna in solido e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del presente grado in favore di – spese che liquida in euro 7.160,00 per compenso CP_3 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti LE RU, AR SA UO e OV AP;
E) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado, con riferimento a tutti i restanti rapporti processuali;
F) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti Parte_1
e ) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. Parte_2
Così deciso, nella camera di consiglio del 25 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 624/24 RG, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n. 11/24, pubblicata il 3 Gennaio 2024, e notificata il 10 Gennaio 2024; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 30 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 13 Ottobre 2025 – causa pendente tra:
( e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Gennaro Simeone, con il quale sono elett.te dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe AM ( , C.F._3 con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHÉ
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Paolo Tortorano
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._4
PEC:
Email_3
Appellata
NONCHÉ
( ), rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti CP_3 C.F._5
LE RU ( , AR SA UO ( ) e C.F._6 C.F._7
OV AP ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti C.F._8 indirizzi di PEC:
Email_4
Email_5
Email_6
Appellata
NONCHÉ
(C.F.: , già , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 rapp.te p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Francesco Napolitano
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._9
PEC:
Email_7
Appellata
NONCHÉ
( ), rappresentato e difeso (giusta procura in atti) Controparte_6 C.F._10 dall'avv. Clarissa CC ( , con la quale è elettivamente dom.to C.F._11 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_8
Appellato
NONCHÉ
2 (C.F.: ), in persona del Controparte_7 P.IVA_4 legale rapp.te p.t.;
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 30 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori degli appellanti;
dell'appellata Parte_3 [...]
; dell'appellata ; dell'appellato e dell'appellata CP_8 CP_2 Controparte_6
, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché CP_3 chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 Ottobre 2017 nei confronti di , della CP_3 [...]
e di , i coniugi e Controparte_1 Controparte_6 Parte_1 Parte_2 deducevano che, nel Marzo 2013, la , primipara, si era sottoposta a visita Parte_1 ginecologica presso lo studio della specialista dott.ssa . Era stato fissato un diario di CP_3 controlli clinici, per le seguenti date: 13 Aprile, 8 Maggio, 21 Settembre e 4 Novembre.
In data 25 Luglio 2013 la gestante aveva effettuato l'esame ecografico di screening del secondo trimestre di gravidanza (cd. ecografia morfologica o strutturale), presso la Casa di
Cura “ ”, sita in Maddaloni. Il referto, a firma del radiologo dott. , così CP_1 CP_6 riportava:…i dati auxometrici rilevati depongono per un accrescimento fetale compatibile con l'epoca di amenorrea riferita. L'analisi della morfologia fetale ha compreso lo studio dei seguenti distretti: anatomia facciale: orbite, labbro superiore ed inferiore, naso…Risoluzione ecografica discreta….
In data 25 Novembre 2013, con intervento di parto cesareo, era venuta alla luce la piccola
, presso la Casa di Cura “Pineta Grande” di Castel Volturno. Subito dopo il parto, la Per_1 neonata era stata ricoverata presso l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale.
Quindi era stata dimessa il successivo 20 Dicembre 2013, con la seguente diagnosi di uscita:…arinia, microftalmia e leucoma corneale.
Fin dalle prime settimane di vita, la bambina aveva cominciato un impegnativo programma riabilitativo, finalizzato all'applicazione di una protesi oculare.
Le malformazioni diagnosticate post-parto alla piccola (assenza del naso e gravi Per_1 malformazioni dell'apparato visivo), qualora riscontrate correttamente durante le indagini ecografiche prenatali, avrebbero reso particolarmente severo il giudizio prognostico, tanto in relazione alla capacità di recupero funzionale degli organi malformati, quanto con riferimento all'aspettativa di vita del soggetto nascituro.
La condotta dei dottori e era affetta da inescusabile imperizia CP_3 Controparte_6 nello svolgimento delle indagini ecografiche….la più accreditata scienza medica evidenzia come già dall'undicesima settimana di gestazione le ecografie possano evidenziare
3 distintamente la struttura facciale (naso, labbra, mascella e mandibola) del feto…comunque un corretto svolgimento dello screening del secondo trimestre ed una conseguente analisi completa dell'anatomia fetale avrebbero sicuramente potuto e dovuto evidenziare le malformazioni che si andavano sviluppando nell'apparato facciale della piccola . Per_2
La signora fino al momento della nascita della piccola era all'oscuro Parte_1 Per_1 delle malformazioni da cui era affetta. Quindi era stato leso il suo diritto all'autodeterminazione. Infatti la corretta e tempestiva individuazione delle malformazioni congenite avrebbe consentito alla gestante di decidere per l'interruzione della gravidanza.
In ogni caso era stato compromesso il diritto ad una procreazione cosciente e responsabile;
vale a dire il diritto (in capo ad ambedue i genitori) di conoscere le condizion di salute del nascituro, e di prepararsi anche psicologicamente ad affrontare con serenità l'evento della nascita di un figlio affetto da malformazioni congenite.
I genitori della piccola , a causa del trauma psichico patito, soffrivano di disturbo Per_1 post-traumatico da stress, con deficit dell'adattamento psico-sociale, e con stato emotivo di forte allarme ed impegno psichico.
Quindi i coniugi e chiedevano di accogliersi la Parte_1 Parte_2 domanda nei confronti dei dottori e , nonché nei confronti CP_3 Controparte_6 della sulla base delle loro responsabilità di tipo contrattuale e/o Controparte_1 comunque extracontrattuale;
di conseguenza condannarsi i convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU medico-legale.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. CP_3
In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, la dott.ssa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria CP_3 compagnia assicuratrice (già ). CP_4 CP_5
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_6
In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, il dott. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la sua compagnia CP_6 assicuratrice, . Controparte_9
Si costituiva anche la convenuta , chiedendo di rigettarsi la Controparte_1 domanda, come proposta nei suoi confronti. Altresì la struttura sanitaria chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la sua compagnia assicuratrice, CP_7
[...]
Previa autorizzazione del G.I., si provvedeva alla notifica degli atti di chiamata in causa nei confronti delle compagnie assicuratrici.
4 Si costituiva la terza chiamata (già ), chiedendo di rigettarsi la CP_4 CP_5 domanda risarcitoria, come proposta nei confronti dell'assicurata ; per la CP_3 denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda risarcitoria, chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza invocata;
in subordine, dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di , nei limiti della polizza stipulata. CP_4
Si costituiva la terza chiamata , chiedendo di rigettarsi la domanda CP_2 risarcitoria, come proposta nei confronti dell'assicurato ; per la denegata Controparte_6 ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda risarcitoria, chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza;
in subordine, dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di nei limiti della polizza stipulata. CP_2
Si costituiva la terza chiamata , chiedendo rigettarsi la domanda Controparte_7 attorea. In subordine, chiedeva di essere condannata, solo in proporzione al grado di responsabilità eventualmente in concreto attribuito all'assicurata Controparte_1
.
[...]
All'udienza dell'8 Ottobre 2019 venivano sentite le testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Altresì, nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale collegiale, a mezzo di
Collegio composto da un medico legale, da un ginecologo e da uno psichiatra.
I risultati degli accertamenti peritali venivano condensati nell'elaborato depositato il 16
Febbraio 2022.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n.
11/24, pubblicata il 3 Gennaio 2024, e notificata il 10 Gennaio 2024.
Il G.M.:
A) In parziale accoglimento delle domande attoree, ha dichiarato la responsabilità della e del dott. ; per l'effetto, ha condannato in solido Controparte_1 Controparte_6
e al pagamento, in favore di , a Controparte_1 Controparte_6 Parte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di euro 59.763,84 (già comprensiva di interessi legali e rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza), oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza;
B) Ha rigettato le ulteriori domande attoree;
C) In ordine ai rapporti interni tra i condebitori, ha stabilito che e Controparte_1
sono responsabili, con quote pari al 50 % per ciascuno;
Controparte_6
D) Ha rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_1 di;
Controparte_6
5 E) Ha accolto per quanto di ragione la domanda di regresso proposta da Controparte_1
; per l'effetto, ha condannato a rifondere quanto sarà versato
[...] Controparte_6 dalla struttura sanitaria a parte attrice (in esecuzione della sentenza), in eccesso rispetto alla quota del 50 % dell'importo del danno;
F) Ha rigettato la domanda di manleva assicurativa, proposta da Controparte_1 nei confronti di Controparte_7
G) Ha accolto la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di Controparte_6
; per l'effetto, ha condannato a tenere indenne di CP_2 CP_2 Controparte_6 quanto dovrà versare in esecuzione della sentenza (nei limiti del risarcimento dovuto per la sua quota di responsabilità, pari al 50 %);
H) Ha dichiarato assorbita la subordinata domanda di manleva assicurativa, proposta da nei confronti di;
CP_3 Controparte_4
I) Ha condannato in solido al pagamento delle Controparte_10 spese del giudizio in favore di parte attrice – spese liquidate in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
L) Ha condannato parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_3
– spese liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per Legge;
M) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_2 [...]
– spese liquidate in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi CP_6 professionali, oltre accessori come per Legge;
N) Ha compensato le spese del giudizio tra e , Controparte_1 Controparte_6 nonché con riferimento alla compagnia Controparte_7
O) Infine, ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU medico-legale, in via solidale, a carico di e . Controparte_1 Controparte_6
Il primo giudicante, in adesione alla CTU, ha evidenziato come la piccola Persona_3
sia venuta alla luce il 25 Novembre 2013, affetta da plurime malformazioni facciali:
[...] arinia (assenza del naso); microftalmia (diminuzione del volume degli occhi); leucoma corneale (opacizzazione della cornea).
I controlli imposti dalle linee-guida ratione temporis applicabili non consentivano la diagnosi delle malformazioni presentate alla nascita dalla piccola . Per_1
Quindi non si è ravvisata responsabilità in capo alla ginecologa dott.ssa . Secondo le CP_3 linee guida vigenti nel 2013, la ricerca di malformazioni fetali non era un obiettivo dell'ecografia del primo trimestre;
inoltre, nel terzo trimestre di gravidanza non erano previste scansioni, inerenti alle malformazioni facciali. Né la dott.ssa ha mai CP_3 affermato di avere esaminato il naso del feto. 6 Con riferimento alla arinia, i cc.tt.uu. evidenziano come il dott. – in sede di ecografia CP_6 strutturale del 25 Luglio 2013 – abbia deciso di visualizzare non solo le orbite ed il labbro superiore (come richiesto dalle linee guida), bensì di estendere l'analisi morfologica del feto anche al labbro inferiore ed al naso. Egli ha visualizzato e trovato normali, non solo il labbro superiore, ma anche il labbro inferiore ed il naso.
La diagnosi era erronea, poiché il naso non si era sviluppato. Ecco, dunque, l'errore tecnico del radiologo . CP_6
A fronte del controllo ecografico, era agevole verificare l'assenza del naso.
Ad avviso del Tribunale ci troviamo dinanzi ad una condotta colposa del dott. , per CP_6 avere erroneamente dato atto della presenza del naso.
Ecco quindi la responsabilità del dott. , nonché della , CP_6 Controparte_1 struttura in cui il predetto sanitario ha operato.
Appunto la si è avvalsa dell'operato del . Costui non era dipendente CP_1 CP_6 della struttura privata;
piuttosto, era stato stipulato un contratto di prestazione professionale.
Parte attrice deduce che l'omessa diagnosi abbia leso il diritto all'autodeterminazione e ad una procreazione cosciente (sarebbe stato precluso l'esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza).
Così osserva il Tribunale: non ha assolto all'onere di provare che avrebbe Parte_1 esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza (ricorrendo le condizioni di Legge), ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale.
Il Giudice Monocratico – richiamati gli artt. 6 e 7 della L. 194/78 – ritiene non dimostrabile che la tempestiva diagnosi delle malformazioni avrebbe determinato un rischio per la salute psichica della gestante. L'attrice nulla ha provato, in ordine a sue Parte_1 pregresse manifestazioni di pensiero, propense all'opzione abortiva.
In definitiva, il Tribunale non ha riconosciuto alcun risarcimento alla , per la Parte_1 lesione dei diritti connessi alla facoltà di interrompere volontariamente la gravidanza.
Invece le sono stati riconosciuti danni jure proprio di natura psichica (ed invero tali danni sono stati riconosciuti alla sola , e non anche al ). Parte_1 Parte_2
In adesione alla CTU, per le conseguenze di natura psichica il danno biologico permanente
è stato determinato nella misura del 17 %.
Sono state applicate le tabelle milanesi, aggiornate al 2021 (vigenti all'epoca di emissione della sentenza di prime cure).
Ebbene, in base alle tabelle del 2021, ad un danno biologico permanente al 17 %, patito da soggetto avente 38 anni di età (quale la all'epoca della gravidanza), corrisponde Parte_1
7 l'importo di euro 54.714,00 (aumentato ad euro 59.763,84, in quanto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino alla data di emissione della sentenza).
Il G.M. sammaritano, altresì, ha formalmente denegato il danno morale.
Tuttavia, al riguardo si osserva come si addivenga all'importo di euro 54.714,00, sommando le due componenti del danno dinamico-relazionale (euro 41.138,00) e del danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno morale (euro 13.576,00).
Quindi, nella sostanza, l'adozione delle tabelle milanesi del 2021 ha comportato la liquidazione anche del danno morale.
Al contrario, non è stato liquidato alcun aumento per la personalizzazione.
Ancora – con riferimento alle quote di responsabilità dei condebitori Controparte_1
e – il Tribunale ha attribuito il 50 % per ciascuno, conformemente
[...] Controparte_6 alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 2055 cc..
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 con citazione notificata in data 9 Febbraio 2024 nei confronti di tutte le altre parti.
Innanzi tutto i coniugi si dolgono del fatto che la loro domanda sia Parte_3 stata rigettata, come proposta nei confronti della ginecologa . CP_3
Osservano gli impugnanti: è risultato come la abbia recepito acriticamente le CP_3 risultanze dell'ecografia strutturale del Luglio 2013, eseguita dal dott. . CP_6
Dunque, anche la deve essere dichiarata responsabile, per non essersi accorta delle CP_3 malformazioni facciali (emergenti dall'ecografia morfologica) – e ciò con particolare riferimento al mancato sviluppo del naso.
Scrivono gli appellanti:...la responsabilità della dott.ssa non è consistita in un errato CP_3 facere ma in un omesso facere, laddove si è limitata a prescrivere, a Settembre 2013, ossia dopo l'ecografia strutturale di Luglio 2013, esami di semplice routine, e senza accorgersi dell'errore madornale in cui era caduto il dott. . Per_4
Altresì gli appellanti insistono nella tesi esposta in primo grado, per cui sarebbe stato leso il diritto all'autodeterminazione, circa l'interruzione volontaria di gravidanza. Così scrive parte appellante:…la ed il marito non avevano dubbi sulle condizioni del feto, e Parte_1 non potevano averli, in quanto la scienza medica li aveva abbondantemente rassicurati, durante la gravidanza, sullo stato di salute della nascitura, come ricordato a pag. 6 della sentenza….
Parte appellante censura la sentenza di prime cure anche per un ulteriore aspetto: il G.M. sammaritano, in adesione alle conclusioni dei cc.tt.uu., ha riconosciuto il danno biologico per sindrome depressiva endo-reattiva alla sola , e non anche in favore di Parte_1
. Parte_2
8 Sostiene parte appellante: erroneamente è stato escluso il nesso eziologico tra l'errore diagnostico, l'omessa informazione alla gestante ed il danno psichico patito da Parte_2
. Infatti, con la nascita della piccola la vita quotidiana dell'attore si è
[...] Per_1 orientata in senso peggiorativo.
Il gravame consta di censure anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Parte appellante si duole, innanzi tutto, del fatto che il danno biologico permanente patito dalla sia stato liquidato nella misura insufficiente del 17 %, anziché il 25 %; per Parte_1 giunta, non si è provveduto ad alcuna personalizzazione, derivante dalle peculiarità del caso concreto.
Ancora, gli impugnanti sottolineano la mancata liquidazione delle spese per visite mediche specialistiche, per farmaci e per dispositivi medici non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale (spese da quantificarsi in euro 1.000,00 annui, per i dieci anni intercorsi tra la nascita della minore e la data di notifica del gravame).
In definitiva gli appellanti così concludono: Parte_3
Accogliersi l'appello per quanto riguarda l'an debeatur, con pedissequa condanna anche della dott.ssa , per avere cagionato, per omesso facere, unitamente al dott. CP_3
, danni all'integrità psico-fisica dei signori , a causa delle CP_6 Parte_3 omissioni e negligenze palesate in sede di lettura dei referti ecografici, omissioni causative: dell'indebita compressione del diritto della gestante ad interrompere la gravidanza;
dei gravi danni psichici riportati dai genitori della nascitura malformata, del tutto impreparati ed inconsapevoli (poiché non correttamente informati) a dover affrontare e gestire la nascita di una bambina malformata ed affetta da plurime e gravi patologie;
Sotto il profilo del quantum debeatur (anche previa rinnovazione della CTU medico-legale), accertarsi che la percentuale di danno biologico da riconoscersi a è Parte_1 superiore al 17 % riconosciuto in sentenza, e comunque non inferiore al 25 %; di conseguenza rideterminarsi in aumento il quantum condannatorio a carico non solo del dott. e della , ma anche a carico della dott.ssa ; CP_6 Controparte_1 CP_3 accertarsi, in favore della , una personalizzazione del danno pari al 42 % del Parte_1 danno biologico;
liquidarsi il danno da ingiusta compressione del diritto all'autodeterminazione alla interruzione volontaria della gravidanza;
liquidarsi, in favore della , spese mediche e di trasferimenti fuori della Regione Campania, in misura Parte_1 di euro 1.000,00 per ogni anno di vita della piccola (quindi complessivi euro Per_1
10.000,00); liquidarsi il danno biologico anche in favore di , nella Parte_2 misura del 15 %; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame Controparte_1
(quindi la struttura sanitaria non ha proposto impugnazione incidentale, avverso la
9 condanna risarcitoria a suo carico, in solido con , ed in favore di Controparte_6 Parte_1
né ha impugnato il capo della sentenza di prime cure, con cui la domanda di manleva
[...] assicurativa della medesima nei confronti della compagnia Controparte_1
è stata rigettata). Controparte_7
Si è costituita l'appellata (assicuratrice di ), chiedendo di CP_2 Controparte_6 rigettarsi il gravame (quindi la compagnia non ha proposto impugnazione CP_2 incidentale, avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui la medesima è CP_2 stata condannata a tenere indenne da quanto quest'ultimo dovrà versare, Controparte_6 in esecuzione della suddetta pronuncia).
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. La dott.ssa CP_3 CP_3
(per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda nei suoi confronti) in ogni caso ha reiterato la domanda di manleva assicurativa, nei confronti della sua assicuratrice . CP_4
Si è costituita l'appellata (assicuratrice di ), chiedendo di CP_8 CP_3 rigettarsi l'appello. Altresì nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda, come proposti nei confronti della ), con il pedissequo accoglimento della CP_3 domanda di manleva avanzata dall'assicurata , chiede di contenersi la manleva CP_3 assicurativa nei limiti di polizza.
Si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il gravame (quindi il dott. Controparte_6
non ha proposto impugnazione incidentale, avverso la condanna risarcitoria a suo CP_6 carico, in solido con , ed in favore di ). Controparte_1 Parte_1
Invece l'appellata è rimasta contumace (del resto si è già accennato Controparte_7 all'intervenuta irrevocabilità, per omessa impugnazione, del capo con cui la domanda di manleva di nei confronti della compagnia è stata Controparte_1 CP_7 rigettata).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 24 Maggio 2024, ha ritenuto la superfluità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado (rinnovazione invocata dagli appellanti); quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 30 Settembre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 30 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti costituite, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
10 Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 13 Ottobre 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come la sentenza di primo grado sia stata impugnata soltanto dai coniugi e . Parte_1 Parte_2
In particolare i convenuti e non hanno Controparte_1 Controparte_6 impugnato la condanna a loro carico;
dal canto suo non ha Controparte_1 impugnato la statuizione di rigetto della domanda di manleva nei confronti della compagnia;
ed ancora non ha impugnato la patita condanna Controparte_7 CP_2 alla manleva, in favore del suo assicurato . Infine, Controparte_6 Controparte_1 non ha neanche interposto appello, avverso il capo del dispositivo, con cui è stata respinta la sua domanda di manleva, nei confronti del co-obbligato . Controparte_6
Quindi il thema decidendum del presente gravame è dato dalla necessità di verificare la fondatezza della domanda degli attori , laddove essi chiedono che Parte_3 anche sia condannata al risarcimento dei danni, in solido con i già condannati CP_3
. Controparte_10
Altresì – sotto il profilo del quantum debeatur – gli attori chiedono il riconoscimento di somme più elevate, ed ancora invocano il riconoscimento del danno non patrimoniale jure proprio, non soltanto in favore di , ma anche in favore del di lei coniuge Parte_1
. Parte_2
A questo punto, non si può prescindere da alcune riflessioni sulla prospettazione degli attori , come emergente dalla citazione di primo grado. Parte_3
Gli attori pongono in evidenza la dedotta responsabilità della ginecologa e del CP_3 radiologo per l'omessa diagnosi di malformazione facciale del feto;
da tale omessa CP_6 diagnosi (e quindi omessa informazione ai genitori della nascitura) sarebbe derivata la nascita “indesiderata” – vale a dire, la carenza informativa avrebbe leso il diritto della gestante ad una libera scelta ed autodeterminazione, rispetto alla facoltà di Parte_1 interruzione volontaria della gravidanza, come disciplinata dalla Legge n. 194/78
(problematica dell'autodeterminazione e della consapevolezza che – nell'ottica attorea – coinvolge anche il padre della nascitura, sia pure in posizione ovviamente più defilata rispetto alla gestante); ecco quindi – sempre secondo la prospettazione attorea – una volta nata la piccola (caratterizzata dalle descritte malformazioni facciali), il determinarsi Per_1 dei danni psichici (sub specie di disturbo post-traumatico da stress), accusati sia dalla che da . Parte_1 Parte_2
Quindi, non può revocarsi in dubbio che, secondo la prospettazione attorea, tutti i danni patiti dai signori siano esclusivamente derivati dalla lesione del Parte_3
11 diritto, in capo alla , di esercitare la facoltà di interrompere volontariamente la Parte_1 gravidanza, laddove fosse stata tempestivamente informata delle anomalie fetali.
Come già accennato, il G.M. sammaritano ha ritenuto insussistente la dedotta lesione dei diritti connessi alla Legge n. 194/78 (cfr. fol. 9 della sentenza impugnata:…non sono stati forniti elementi di prova idonei a dimostrare che la avrebbe esercitato la facoltà Parte_1 di interrompere la gravidanza, ove fosse stata tempestivamente informata delle anomalie fetali;
sicchè alcun risarcimento per la lesione dei diritti in questione può essere riconosciuto..).
Tuttavia, il Tribunale ha egualmente liquidato i danni psichici patiti dalla , Parte_1 riconoscendo la responsabilità solidale della e del radiologo dott. Controparte_1
(il quale si occupò dell'ecografia strutturale del Luglio 2013). CP_6
A questo punto si deve sottolineare quanto sopra già accennato, e cioè che i condannati e non hanno impugnato la pronuncia di prime Controparte_1 Controparte_6 cure (peraltro, si è già dato conto dell'irrevocabilità della pronuncia di primo grado, anche in punto di rigetto della domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1
nonché dell'irrevocabilità in punto di accoglimento della domanda di Controparte_7 manleva di nei confronti di . Controparte_6 CP_2
Dunque, il thema decidendum è dato dalla necessità di accertare se la pronuncia di primo grado debba essere riformata o meno, nel senso auspicato dagli odierni appellanti
(vale a dire con il coinvolgimento anche della dott.ssa , quale Parte_3 CP_3 ulteriore condebitrice solidale, e con il riconoscimento degli ulteriori importi invocati).
Peraltro (come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo) gli impugnanti insistono nella tesi della sussistenza della lesione al diritto ad esercitare le facoltà previste dalla Legge n. 194/78 – sussistenza invece negata dal primo giudicante.
Orbene, non si può prescindere dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio medico- legale, svolta in primo grado (cfr. l'elaborato depositato il 16 Febbraio 2022, a firma del medico legale dott. , del ginecologo dott. e della psichiatra dott.ssa ). Per_5 Per_6 Per_7
Con riferimento all'ecografia strutturale del Luglio 2013, svolta dal radiologo dott. , CP_6 emerge come – in base alle linee guida internazionali all'epoca vigenti – l'ecografista fosse tenuto (per quel che concerne il volto del nascituro) a visualizzare soltanto le orbite ed il labbro superiore. Invece, il dott. ha ritenuto di visualizzare anche il labbro inferiore CP_6 ed il naso.
Nella sentenza di primo grado (sulla scorta delle conclusioni dei cc.tt.uu.) si è sottolineato come l'arinia congenita sia una condizione estremamente rara.
12 Si è ribadito come i controlli imposti dalle Linee Guida ratione temporis applicabili, non consentissero la diagnosi delle malformazioni facciali presentate alla nascita dalla piccola
. Per_1
Secondo le suddette Linee Guida, la ricerca delle malformazioni fetali non era un obiettivo dell'ecografia del primo trimestre;
inoltre, nel terzo trimestre di gravidanza, non erano previste scansioni, inerenti alle malformazioni facciali.
Dunque, non può revocarsi in dubbio che il dott. , in occasione dell'ecografia CP_6 strutturale del 25 Luglio 2013, abbia esteso gli approfondimenti oltre i limiti, imposti dalle Linee Guida dell'epoca.
In punto di diritto, gli approdi giurisprudenziali – in materia di domanda risarcitoria per il danno da “nascita indesiderata” – confortano la conclusione, per cui gli attori Parte_4
non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico.
[...]
Appunto, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da nascita indesiderata
(ricorrente quando la gestante, a causa del mancato rilievo di malformazioni congenite del feto, perda la possibilità di abortire), è onere della parte attrice allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) L. n. 194/78.
Dunque la gestante deve dare prova: che la conoscibilità dell'esistenza di rilevanti anomalie del feto avrebbe generato uno stato patologico, tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica (Cass. civ., n.
27528/13); che avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di Legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale (Cass., S.U., n.
25767/15).
In giurisprudenza non sussiste la presunzione per cui la mera conoscenza della malformazione comporterebbe, in automatico, la decisione di interrompere la gravidanza.
Né può trascurarsi l'elaborazione giurisprudenziale (cfr. ancora S.U. n. 25767/15, nonché
Cass. civ. n. 11123/20), in punto di accertamento del proposito della madre di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza (facoltà di interruzione prevista, dopo i primi 90 gg. di gestazione, dall'art. 6 della Legge n. 194/78).
Appunto, deve essere provata non soltanto la malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all'interruzione, ma anche la conforme volontà della madre di ricorrervi, rendendosi necessaria la raccolta di plurimi e distinti elementi fattuali: preesistenza di precarie od alterate condizioni di salute psico-fisica della donna;
pregresse manifestazioni di propositi abortivi in caso di malformazioni fetali.
13 Trattasi di elementi fattuali (senza carattere di esaustività), indispensabili per poter risalire induttivamente alla prova presuntiva semplice.
Nel caso di specie, è rimasta sfornita di prova la deduzione attorea, per cui , Parte_1 ove informata delle condizioni del feto, avrebbe certamente interrotto la gravidanza.
In punto di diritto, risulta opportuno precisare meglio i contorni della citata fattispecie normativa, di cui all'art. 6 della Legge n. 194/78.
Tale disposizione non affida alla mera autodeterminazione della donna l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 gg., ma la assoggetta all'accertamento di specifiche condizioni.
La norma dispone che l'interruzione volontaria può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Conclusivamente, in punto di onere probatorio a carico della pretesa danneggiata, la mera allegazione del “deficit informativo” (riguardo alla rilevante anomalia del nascituro) non è sufficiente a far presumere che la madre avrebbe optato per la scelta abortiva (ove messa al corrente del rischio di dare alla luce un figlio affetto da una notevole menomazione).
Parte attrice deve anche allegare circostanze concrete, da cui poter risalire induttivamente alla prova logica del “fatto psichico”, costituito dalla volontà di porre termine alla gravidanza, se tempestivamente informata delle condizioni di salute del feto.
Altresì la pretesa danneggiata deve dimostrare che, nel caso in esame, ricorresse il grave pericolo per la vita o per la sua salute fisica o psichica.
Nel caso di specie, è decisiva la mancanza di prova certa, in ordine alla volontà della di optare per la scelta abortiva. Parte_1
Né soccorrono le risultanze dell'espletata prova testimoniale;
infatti le testi Testimone_1
(madre dell'attore ) e (sorella dell'attrice) si sono limitate a Parte_2 Testimone_2 riferire, circa il dolore e la sofferenza dei genitori, per le condizioni di salute della loro figliuola.
Le osservazioni sin qui svolte sono conducenti, in punto di rigetto del gravame, laddove volto all'accoglimento della domanda risarcitoria, nei confronti della dott.ssa . CP_3
Appunto, l'insussistenza della dedotta lesione del diritto di autodeterminarsi ai sensi della
Legge n. 194/78, è assorbente, rispetto alla questione della verifica se l'omessa diagnosi e l'omessa comunicazione delle malformazioni facciali debbano imputarsi anche alla dott.ssa
. CP_3
14 Si è già evidenziato come – fin dalla citazione di primo grado – tutti i danni dedotti siano stati invocati in via esclusiva, come derivanti dal vulnus alle facoltà di scelta connesse alla
Legge n. 194/78.
Quindi – avuto riguardo alla prospettazione dei coniugi e come Parte_1 Parte_2 delineata nella citazione di primo grado – l'insussistenza della pretesa lesione alle facoltà ex Lege 194/78 determina l'infondatezza dell'interposto gravame (e ciò sia con riferimento alle pretese della per il profilo del quantum debeatur, sia con riferimento ai Parte_1 danni jure proprio invocati da ). Parte_2
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellata ha chiesto di condannarsi gli appellanti al risarcimento dei danni per CP_3 lite temeraria, ex art. 96 cpc. Ebbene tale pretesa risarcitoria va respinta, non emergendo che e abbiano agìto con dolo o colpa grave. Parte_1 Parte_2
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra gli appellanti da Parte_3 un lato e, dall'altro, l'appellata le spese del grado (liquidate Controparte_1 come in dispositivo) seguono la soccombenza degli appellanti;
pertanto, esse vengono poste a loro carico, in via solidale.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al valore della causa, la disputa processuale, nel presente grado, ha avuto ad oggetto gli importi ulteriori (invocati dagli originari attori), rispetto agli euro 59.763,84 liquidati dal Tribunale (si è già evidenziato come la convenuta , dal Controparte_1 canto suo, non abbia proposto impugnazione incidentale inerente all'an debeatur).
Nell'atto di gravame l'importo complessivo invocato è stato quantificato nella misura di euro 113.152,86; ergo, la disputa processuale nel presente grado ha avuto ad oggetto la differenza tra euro 113.152,86 ed euro 59.763,84 (pari ad euro 53.389,02).
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Infatti, ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; appunto, la mancata proposizione di gravame sull'an debeatur, da parte della CP_1
15 e del dott. , condannati in primo grado, ha ristretto la potenziale ampiezza del thema CP_6 decidendum del presente grado.
Per giunta, il valore si colloca sostanzialmente nei minimi, per quel che concerne lo scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compenso professionale per il presente grado si liquida, in favore dell'appellata , l'importo di euro 7.160,00. Controparte_1
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per tutte le fasi, e cioè non soltanto di studio, introduttiva e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
AM (Difensore della ). Controparte_1
Per quel che concerne il rapporto processuale tra gli appellanti da un lato e, dall'altro,
l'appellato , è d'uopo ribadire le medesime osservazioni, già svolte con Controparte_6 riferimento al rapporto tra gli impugnanti e . Controparte_1
Dunque, anche in questo caso, a titolo di compensi professionali, si liquida l'importo di euro 7.160,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Clarissa
CC (Difensore di ). Controparte_6
Con riferimento al rapporto processuale tra gli appellanti da un lato e, dall'altro, CP_3
le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli
[...] odierni impugnanti. Appunto, trattasi di integrale e sostanziale soccombenza, non scalfita dal rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
Come già osservato, l'appello dei signori e viene rigettato, anche Parte_1 Parte_2 quale proposto nei confronti di (impugnazione, in questo caso, inerente innanzi CP_3 tutto all'an debeatur).
Per tale rapporto processuale, il valore della causa va parametrato all'importo riconosciuto in primo grado, a titolo di risarcimento danni, a carico della Controparte_10
(con statuizione ormai divenuta irrevocabile).
[...]
Quindi – avuto riguardo all'importo di euro 59.763,84 – anche in questo caso si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
16 In definitiva, anche per tale rapporto processuale risulta equo e congruo attenersi ai valori minimi (nell'ambito dello scaglione), e quindi si liquida l'importo di euro 7.160,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore degli avv.ti LE RU,
AR SA UO e OV AP (co-Difensori di ). CP_3
Con riferimento al rapporto processuale tra gli appellanti e tutte le altre parti, si impone, invece, l'integrale compensazione delle spese del presente grado (appunto, il gravame è stato proposto esclusivamente nei confronti di , CP_3 Controparte_10
). Più in generale è d'uopo compensare le spese del presente grado, per
[...] tutti i rapporti processuali che vedono il coinvolgimento degli originari convenuti e degli originari terzi chiamati (escluso, ovviamente, il rapporto tra i signori Parte_3
da un lato e, dall'altro, i convenuti , e
[...] Controparte_6 CP_3 Controparte_1
).
[...]
In altri termini, nel presente grado vi è stato contenzioso sostanziale soltanto tra gli appellanti e da un lato e, dall'altro, i convenuti Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, e .
[...] CP_3 Controparte_6
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte degli appellanti e ), dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
di e di (gravame notificato anche ad Controparte_1 CP_3 Controparte_6
, ad ed a ), Controparte_9 CP_8 Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere n. 11/24, pubblicata il 3
Gennaio 2024, e notificata il 10 Gennaio 2024, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del presente grado in favore di – spese che liquida in euro Controparte_1
7.160,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe AM;
C) Condanna in solido e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del presente grado in favore di – spese che liquida in euro 7.160,00 per Controparte_6
17 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Clarissa CC;
D) Condanna in solido e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del presente grado in favore di – spese che liquida in euro 7.160,00 per compenso CP_3 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti LE RU, AR SA UO e OV AP;
E) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado, con riferimento a tutti i restanti rapporti processuali;
F) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti Parte_1
e ) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. Parte_2
Così deciso, nella camera di consiglio del 25 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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