Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00928/2026REG.PROV.COLL.
N. 01702/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2025, proposto da Energy Save S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Falcone, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via del Corso n. 509;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, 17 luglio 2024, n. 14543, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale depositate dalle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il cons. FR AC, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto che l’appello vada dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a) del c.p.a., poiché la sentenza impugnata è stata notificata il 22 luglio 2024, come eccepito e dimostrato dall’appellato G.S.E. con i documenti depositati in giudizio il 23 dicembre 2025, mentre il ricorso in appello è stato notificato in data 8 febbraio 2025, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 92, co. 1, c.p.a.;
Ravvisati nella specie, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del grado;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) dichiara irricevibile l’appello.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN OR, Presidente
FR Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
FR AC, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AC | AN OR |
IL SEGRETARIO