Articolo 4 della Legge 15 ottobre 1986, n. 664
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31 ottobre 1986
Art. 4. Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato 1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all' articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520 , ed all' articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284 , e' presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed e' composto:
a) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
b) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;
c) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale piu' elevata con maggiore anzianita' in tale qualifica;
d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.
3. I componenti di cui alle lettere b), e) e d) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplementi.
4. Per la validita' delle deliberazioni del comitato permanente e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parita', prevale il voto del presidente.
6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 .
Note all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 520/1960 (Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato) e' il seguente:
"Art. 8. - Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al consiglio di amministrazione ed alla commissione di disciplina, sono esercitate, nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, da una commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:
1) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
2) da due sostituti avvocati generali dello Stato;
3) da un rappresentante personale delle carriere suindicate;
4) da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Venendo taluni di essi a cessare dall'incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio.
Per la validita' delle deliberazioni della commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente".
- Il testo dell' art. 32 della legge n. 284/1964 (Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato) e' il seguente:
"Art. 32 (Comitato permanente). - La composizione del Comitato permanente considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall' art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520 ".
- Il primo comma dell'art. 146 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) cosi' come modificato dall' art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , dall' art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall' art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8 , indica la composizione dei consigli di amministrazione costituiti presso ciascun Ministero, Alto Commissariato o altra amministrazione centrale, il testo della lettera d) del predetto primo comma e' il seguente:
"d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 . I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali di lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo".

Nota all'art. 4, comma 6:
Il testo dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 103/1979 (Modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' il seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:
a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall' art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al Comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986