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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4219/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4219/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/11/2024; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Via Elio Vittorini n. 4, int. 3, elettivamente domiciliata in Floridia, C.so Vittorio Emanuele n.
518, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tata, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Floridia, Via E. Vittorini n. 4, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/g, presso lo studio dell'avv. Simona Castagnino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 27/10/2023);
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1166/2024, pubblicata il 13/5/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, attesa la concorde volontà delle stesse.
Con separata ordinanza il Giudice ha rigettato le prove testimoniali richieste dalle parti con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c, nonché la richiesta di mediazione familiare e ha rinviato all'udienza del 26/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
All'esito la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Ciò premesso, trascorsi i termini di legge, residua da decidere sulle ulteriori domande proposte dalle parti.
1. Domande reciproche di addebito
Le parti hanno entrambe formulato richiesta di addebito della separazione all'altro coniuge.
Domanda di addebito della ricorrente.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata.
La ricorrente ha lamentato che il marito ha adottato comportamenti di aggressività fisica e verbale nei propri confronti e di insensibilità verso le esigenze della famiglia. Il resistente, dal canto suo, ha negato l'assunto della moglie.
Ciò posto, nel corso del giudizio è emerso che con provvedimento del 21/7/2022, reso nel corso del giudizio ex art. 342 bis e ss c.c., R.G. 1639/2022, il Giudice ha ordinato al resistente la cessazione delle condotte aggressive nei confronti della moglie e l'allontanamento dalla casa familiare. Nello specifico, il predetto provvedimento dava atto che le accuse di violenza mosse dalla apparivano suffragate Pt_1
dalle dichiarazioni rese dalla sorella, la quale riferiva di aver appreso dalla ricorrente i Testimone_1
fatti a supporto della domanda precisando che la ricorrente le aveva anche narrato del diverbio avuto con il marito sfociato in sue lesioni. Quanto riferito dalla sorella della ricorrente, seppur de relato actoris, trovava conferma nel referto del 19.6.2022 della Guardia Medica di Floridia da cui risultava che la ricorrente in esito all'aggressione del marito riportava escoriazioni multiple.
Non è inoltre contestato che in quella stessa occasione siano intervenute anche le forze dell'ordine per sedare la lite in cui la ricorrente ha riportato lesioni, pertanto, le accuse della trovano riscontro Pt_1
negli elementi posti a base del provvedimento di applicazione delle misure sopradette del 21/7/2022 che costituisce prova atipica nel procedimento in oggetto.
Le suddette risultanze, inoltre, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del resistente con i conseguenti effetti sul piano probatorio di cui all'art. 115 c.p.c.. E tanto basta per ritenere fondata pagina 2 di 4 la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra deve infatti ritenersi che la condotta di offensiva della dignità e CP_1 dell'integrità della moglie, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale con efficacia del tutto assorbente di ogni altro eventuale concorrente elemento di disaccordo.
La separazione va quindi addebitata a CP_1
Domanda di addebito del resistente.
La domanda di addebito proposta del resistente - il quale ha dedotto che la crisi coniugale sia stata determinata dai comportamenti della , che con ingiurie ed insulti avrebbe indotto il marito ad Pt_1
abbandonare la casa coniugale - è manifestamente infondata.
Le acquisizioni processuali non valgono, infatti, a suffragare la tesi del resistente in ordine all'imputabilità alla ricorrente della crisi coniugale.
Regolamentazione della prole
Sul punto va rilevato che non v'è contrasto tra i genitori in merito al regime di affidamento condiviso dei minori, cosicché, non essendo emerse ragioni ostative, va confermata l'ordinanza presidenziale che ha disposto l'affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, in coerenza con la scelta preferenziale espressa dal legislatore.
Va parimenti confermata l'ordinanza presidenziale con riferimento alla collocazione dei minori presso la madre e all'assegnazione alla stessa della casa familiare che costituisce da sempre l'habitat domestico dei figli, i quali sono rimasti a vivere con la madre.
Quanto al regime di visita del padre può confermarsi, salvo diversi accordi tra le parti, la regolamentazione dell'ordinanza presidenziale non essendo emersi elementi che ne giustifichino la revisione.
Quanto agli ulteriori profili economici va rilevato che nel corso del giudizio non sono emersi elementi diversi da quelli esposti negli scritti introduttivi ed esposti all'udienza presidenziale.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta la conferma dell'ordinanza dell'1/2/2023 che ancora oggi deve ritenersi adeguata a regolare i rapporti derivanti dalla separazione delle parti e quelli genitoriali con riferimento ai figli minori.
Va quindi confermato a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma di €400,00 (€200,00 cadauno) oltre al pagamento delle spese straordinarie al
50% per ciascun genitore.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Resta da esaminare la domanda di mantenimento su cui la ha insistito negli scritti conclusivi. Pt_1
La stessa ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore adducendo di essere priva pagina 3 di 4 di reddito.
Osserva il collegio che –come già rilevato dal Presidente delegato - che la moglie non lavora né ha lavorato durante il matrimonio, di talché è evidente ch'ella non abbia adeguati redditi propri ed abbia quindi il diritto (che trova fondamento nel dovere di solidarietà economico-sociale sancito in via generale dall'art.2 Cost.) di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, in misura da relazionarsi alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta, anche in questo caso, la conferma dell'ordinanza dell'1/2/2023 e disporre quindi che versi a titolo di mantenimento per la moglie CP_1 la somma di €200,00 mensili.
Spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente rimasto soccombente sulla domanda di addebito.
Dette spese vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità),nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento in quanto più adeguati all'impegno defensionale richiesto dal caso.
Va precisato che la condanna alle spese va disposta in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, così provvede:
2. addebita la separazione a per i motivi sopra esposti;
Controparte_1
3. conferma l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre con regolamentazione del regime di visite padre come sopra;
4. conferma l'ordinanza dell'1/2/2023;
5. rigetta nel resto;
6. condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.900 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso, in Siracusa il 10.04.2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4219/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/11/2024; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Via Elio Vittorini n. 4, int. 3, elettivamente domiciliata in Floridia, C.so Vittorio Emanuele n.
518, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tata, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Floridia, Via E. Vittorini n. 4, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/g, presso lo studio dell'avv. Simona Castagnino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 27/10/2023);
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1166/2024, pubblicata il 13/5/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, attesa la concorde volontà delle stesse.
Con separata ordinanza il Giudice ha rigettato le prove testimoniali richieste dalle parti con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c, nonché la richiesta di mediazione familiare e ha rinviato all'udienza del 26/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
All'esito la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Ciò premesso, trascorsi i termini di legge, residua da decidere sulle ulteriori domande proposte dalle parti.
1. Domande reciproche di addebito
Le parti hanno entrambe formulato richiesta di addebito della separazione all'altro coniuge.
Domanda di addebito della ricorrente.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata.
La ricorrente ha lamentato che il marito ha adottato comportamenti di aggressività fisica e verbale nei propri confronti e di insensibilità verso le esigenze della famiglia. Il resistente, dal canto suo, ha negato l'assunto della moglie.
Ciò posto, nel corso del giudizio è emerso che con provvedimento del 21/7/2022, reso nel corso del giudizio ex art. 342 bis e ss c.c., R.G. 1639/2022, il Giudice ha ordinato al resistente la cessazione delle condotte aggressive nei confronti della moglie e l'allontanamento dalla casa familiare. Nello specifico, il predetto provvedimento dava atto che le accuse di violenza mosse dalla apparivano suffragate Pt_1
dalle dichiarazioni rese dalla sorella, la quale riferiva di aver appreso dalla ricorrente i Testimone_1
fatti a supporto della domanda precisando che la ricorrente le aveva anche narrato del diverbio avuto con il marito sfociato in sue lesioni. Quanto riferito dalla sorella della ricorrente, seppur de relato actoris, trovava conferma nel referto del 19.6.2022 della Guardia Medica di Floridia da cui risultava che la ricorrente in esito all'aggressione del marito riportava escoriazioni multiple.
Non è inoltre contestato che in quella stessa occasione siano intervenute anche le forze dell'ordine per sedare la lite in cui la ricorrente ha riportato lesioni, pertanto, le accuse della trovano riscontro Pt_1
negli elementi posti a base del provvedimento di applicazione delle misure sopradette del 21/7/2022 che costituisce prova atipica nel procedimento in oggetto.
Le suddette risultanze, inoltre, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del resistente con i conseguenti effetti sul piano probatorio di cui all'art. 115 c.p.c.. E tanto basta per ritenere fondata pagina 2 di 4 la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra deve infatti ritenersi che la condotta di offensiva della dignità e CP_1 dell'integrità della moglie, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale con efficacia del tutto assorbente di ogni altro eventuale concorrente elemento di disaccordo.
La separazione va quindi addebitata a CP_1
Domanda di addebito del resistente.
La domanda di addebito proposta del resistente - il quale ha dedotto che la crisi coniugale sia stata determinata dai comportamenti della , che con ingiurie ed insulti avrebbe indotto il marito ad Pt_1
abbandonare la casa coniugale - è manifestamente infondata.
Le acquisizioni processuali non valgono, infatti, a suffragare la tesi del resistente in ordine all'imputabilità alla ricorrente della crisi coniugale.
Regolamentazione della prole
Sul punto va rilevato che non v'è contrasto tra i genitori in merito al regime di affidamento condiviso dei minori, cosicché, non essendo emerse ragioni ostative, va confermata l'ordinanza presidenziale che ha disposto l'affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, in coerenza con la scelta preferenziale espressa dal legislatore.
Va parimenti confermata l'ordinanza presidenziale con riferimento alla collocazione dei minori presso la madre e all'assegnazione alla stessa della casa familiare che costituisce da sempre l'habitat domestico dei figli, i quali sono rimasti a vivere con la madre.
Quanto al regime di visita del padre può confermarsi, salvo diversi accordi tra le parti, la regolamentazione dell'ordinanza presidenziale non essendo emersi elementi che ne giustifichino la revisione.
Quanto agli ulteriori profili economici va rilevato che nel corso del giudizio non sono emersi elementi diversi da quelli esposti negli scritti introduttivi ed esposti all'udienza presidenziale.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta la conferma dell'ordinanza dell'1/2/2023 che ancora oggi deve ritenersi adeguata a regolare i rapporti derivanti dalla separazione delle parti e quelli genitoriali con riferimento ai figli minori.
Va quindi confermato a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma di €400,00 (€200,00 cadauno) oltre al pagamento delle spese straordinarie al
50% per ciascun genitore.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Resta da esaminare la domanda di mantenimento su cui la ha insistito negli scritti conclusivi. Pt_1
La stessa ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore adducendo di essere priva pagina 3 di 4 di reddito.
Osserva il collegio che –come già rilevato dal Presidente delegato - che la moglie non lavora né ha lavorato durante il matrimonio, di talché è evidente ch'ella non abbia adeguati redditi propri ed abbia quindi il diritto (che trova fondamento nel dovere di solidarietà economico-sociale sancito in via generale dall'art.2 Cost.) di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, in misura da relazionarsi alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta, anche in questo caso, la conferma dell'ordinanza dell'1/2/2023 e disporre quindi che versi a titolo di mantenimento per la moglie CP_1 la somma di €200,00 mensili.
Spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente rimasto soccombente sulla domanda di addebito.
Dette spese vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità),nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento in quanto più adeguati all'impegno defensionale richiesto dal caso.
Va precisato che la condanna alle spese va disposta in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, così provvede:
2. addebita la separazione a per i motivi sopra esposti;
Controparte_1
3. conferma l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre con regolamentazione del regime di visite padre come sopra;
4. conferma l'ordinanza dell'1/2/2023;
5. rigetta nel resto;
6. condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.900 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso, in Siracusa il 10.04.2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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