Art. 10. Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici 1. I corsi e le attivita' inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.
2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresi', attivita' di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.
2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresi', attivita' di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.