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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 35962/2023 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott.ssa Vincenza Agnese Giudice dott.ssa Rosa Grippo Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via della Spiga n. Parte_1 P.IVA_1
1, presso lo studio degli avv.ti Margherita Nuzzo e Alessandra Palmisano, che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
Opponente contro
(C.F. ), in persona del COroparte_1 P.IVA_2
CURATORE dott. , elettivamente domiciliata in Milano, via Leopardi n. 1, presso lo studio COroparte_2 dell'avv. Angelo Castagnola, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
Opposto
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
Il presente giudizio trae origine dalla domanda di ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale suindicata per la somma di € 208.040,00 in via chirografaria presentata in data 22/02/2023 da PT
a titolo di contratti per l'utilizzo di spazi pubblicitari nel corso degli anni 2018, 2019 e
[...] Parte_1
2020.
A fondamento della domanda il ricorrente ha esposto quanto segue:
- è una società concessionaria di pubblicità, che vende spazi Parte_1 pubblicitari su schermi digitali a LED ubicati a Milano;
CO
- , a partire dal 2018, ha acquistato da spazi pubblicitari CP_1 COroparte_1 PT
per la promozione dei propri contenuti editoriali;
- in particolare le parti hanno sottoscritto in data 25 maggio 2018 un contratto di appalto di servizi
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CO e in ragione del servizio reso ha trasmesso a due fatture, la prima è stata PT parzialmente saldata e la seconda è rimasta insoluta;
- in data 5.02.2019 Gruppo Editoriale Gedi ha commissionato a la messa in onda di 500 PT spot al giorno;
anche in tal caso a fronte della prestazione effettuata, ha trasmesso le PT relative fatture, che sono rimaste tutte insolute;
- in data 24 giugno 2020 le parti hanno sottoscritto un nuovo “contratto di spazi pubblicitari in permuta” (all. 15), in forza del quale si è impegnata a mandare in onda sul proprio PT CO circuito di maxischermi a Milano “n. 8 quattordicine” e a sua volta si è impegnata a concedere alla controparte pagine a colori all'interno delle proprie riviste;
in esecuzione di tale accordo le parti hanno emesso rispettive fatture
- in data 27 maggio 2020 le parti hanno sottoscritto un nuovo “contratto di spazi pubblicitari “(all. CO 18), con il quale ha concesso, a titolo di acquisto, a “n. 6 quattordicine” sul PT circuito maxi schermi a Milano per il periodo 1.6.2020 -31.12.2020 e per tale servizio ha trasmesso alla controparte la fattura n. 67 del 30.12.2020;
- in data 30.12.2020 le parti, al fine di regolare le rispettive posizioni di dare/avere, hanno compensato i reciproci crediti commerciali sino all'ammontare di euro 610.000,00 euro, residuando in favore di un credito pari ad euro 208.040,00, ossia alla somma oggetto PT della presente domanda.
Il curatore, che inizialmente ha proposto l'ammissione del credito insinuato in quanto “l'importo richiesto risulta in linea con i documenti contabili consegnati dall'amministratore unico della società debitrice”, ha successivamente modificato il progetto di stato passivo, proponendo l'esclusione integrale del credito in seguito alle contestazioni a carico di e emerse in sede penale e tributaria. COroparte_1 PT
Il GD, con decreto del 12 settembre 2023, a seguito del rituale deposito di osservazioni da parte della ricorrente e in accoglimento della proposta del curatore, ha rigettato la domanda, motivando nei seguenti termini: “Trattasi di credito derivante da contratti di utilizzo di spazi pubblicitari. L'istante richiede
l'ammissione in via chirografaria di € 208.040,00, dando atto che tale somma è già al netto del credito vantato dalla di € 610.000,00, stante la compensazione delle posizioni creditorie tra le COroparte_1 parti come definito con la lettera di compensazione dei crediti commerciali del 30.12.2020 che produce.
L'istante produce: contratto di appalto di servizi del 25.05.2018, ordine di acquisto spazi pubblicitari del
5.02.2019, contratto di spazi pubblicitari in permuta del 25.05.2020, contratto per utilizzo di spazi pubblicitari del 27.05.2020, fatture, lettera di compensazione dei crediti commerciali del 30.12.2020, diffida del 12.05.2021.
Il G.D., preso atto della modifica della proposta formulata nel progetto di stato passivo dal Curatore, delle osservazioni presentate dall'istante in data 1.06.2023, richiamate integralmente le controdeduzioni del
Curatore, rilevato che (i) in data 21.3.2023 la curatela ha preso contezza del contenuto delle contestazioni di cui ai procedimenti penali n. 33849/2018 R.G.N.R. e n. 35528/2019 R.G.N.R. - PM dott. - e che (ii) in Tes_1
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data 23.3.2023 la curatela ha altresì preso contezza del contenuto del processo verbale di constatazione per gli anni 2018 - 2019 e 2020 (fino al 29 gennaio) emesso nei confronti del nel luglio COroparte_1
2020, secondo i quali il creditore ha partecipato - nel ruolo di concessionaria -, Parte_1 unitamente ad altre società, ad un'articolata serie di operazioni illecite aventi quale finalità principale
l'evasione dell'Iva creandosi un indebito credito Iva mediante fatture relative a operazioni inesistenti, considerato altresì che parte delle fatture allegate alla domanda di insinuazione al passivo, per la quale la società chiede l'ammissione del credito, sono riferite ad operazioni inesistenti come emerge dal processo verbale di constatazione per gli anni 2018 - 2019 e 2020 (fino al 29 gennaio) emesso nei confronti del
[...] nel luglio 2020 (cfr. pagg. 48 e segg. del succitato processo verbale di constatazione -) e COroparte_1 dall'ordinanza applicativa di misura cautelare ex artt.272 e segg. c.p.p., 12 bis D.Lvo 74/2000 del 8 aprile 2022
(cfr. pagg. 164 e segg. di detto documento) e che quindi, l'apparente regolarità formale della documentazione prodotta non è idonea a provare il credito, stanti gli artifizi di varia natura contestati dall'Agenzia delle Entrate di Milano e dalla Procura di Milano nell'ambito della indagine c.d. "Press Deal" ed il ruolo ricoperto dal creditore istante nel disegno fraudolento architettato. In considerazione di quanto sopra, l'inesistenza delle operazioni si riverbera direttamente sull'efficacia probatoria e l'attendibilità dei documenti dimostrativi prodotti dall'istante a prova dell'asserito credito. Ed infatti: - quanto ai n. 4 contratti prodotti dall'istante, gli stessi devono ritenersi meramente simulati e mai eseguiti;
- quanto alle fatture, esse debbono ritenersi viziate da falsità ideologica;
- quanto alla lettera di compensazione e al sollecito di pagamento, devono anch'essi intendersi fittizi, in ragione di quanto sopra;
- quanto alle e-mail volte ad attestare l'invio all'istante da parte di CO del materiale da pubblicizzare, esse devono ritenersi scambiate al solo fine di dare la parvenza CO dell'esecuzione delle prestazioni;
- quanto alle fotografie inviate a le stesse devono considerarsi riciclate a CO favore di distinti flussi di fatturazione (e, in particolare, a un ciclo di fatturazione intercorso fra e DE). In considerazione di tutto quanto sopra dedotto, esclude integralmente il credito atteso che l'istante: - non ha dato la prova del fatto costitutivo del suo asserito credito, e deve comunque ritenersi raggiunta la prova della sua inesistenza, sulla base dei documenti provenienti dai procedimenti penali e di quelli aventi natura tributaria;
- in ogni caso non ha fornito la prova dell'esecuzione delle proprie prestazioni”.
Avverso il predetto decreto, in data 13/10/2023, ha proposto opposizione ex Parte_1 artt. 206 e 207 CCII, lamentando il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'erroneità della decisione, evidenziando che:
− le contestazioni fiscali e penali poste alla base dell'esclusione del credito sono rivolte unicamente a e non a;
COroparte_1 PT
− le uniche contestazioni mosse direttamente nei confronti di circa l'inesistenza PT oggettiva delle operazioni, sono riferite al periodo d'imposta dell'anno 2016 e il giudizio con l'Agenzia delle Entrate si è concluso con la sottoscrizione di un accordo di conciliazione che ha previsto il versamento da parte di del solo differenziale IVA oltre interessi e sanzioni;
PT
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− inoltre, contrariamente da quanto dedotto dalla curatela, le fotografie e le e-mail prodotte (v. all. we transfer) dimostrano che “la pubblicità richiesta è stata effettivamente mandata in onda e che il quindi il servizio prestato dalla società istante è stato innegabilmente reso” e che “se la prestazione fosse stata fittizia tali richieste ed esercizi grafici, con evidente spendita di tempo, non avrebbero avuto alcun né alcun valore” (cfr. ricorso pagine 6 e ss.);
− alla luce di tale documentazione e dei fatti esposti, “le contestazioni mosse alla Società scrivente dall'Agenzia Entrate di Milano e dalla Procura di Milano, nell'ambito della indagine c.d. “Press
Deal”, sono state rideterminate in erronea applicazione dell'aliquota Iva agevolata in luogo di quella ordinaria” e che “la documentazione prodotta …è idonea a provare la certezza e
l'effettività del credito vantato” (cfr. ricorso pag. 11).
In data 01/12/2023 si è costituita in giudizio la curatela, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
In particolare la procedura opposta ha precisato in fatto che:
- in seguito all'esame dell'insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per un importo superiore ai 45 milioni di euro, il curatore è venuto a conoscenza dell'esistenza sia di tre avvisi di CO accertamento emessi in seguito alla verifica fiscale condotta a carico di relativa agli anni di imposta 2018, 2019, 2020 (quest'ultimo sino al 29 gennaio), sia di un Processo Verbale di CO Constatazione del 29.06.2020 (PVC) sempre a carico di sia della pendenza di procedimenti penali a carico, tra gli altri, anche di esponenti della società in bonis;
- da tali atti è emersa la realizzazione di una frode ai danni dell'Erario, mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti;
- coinvolta nell'operazione fraudolenta realizzata da è anche;
CP_4 PT
- in particolare nell'ambito di un'operazione commerciale denominata Press Deal consistente nell'”organizzazione di campagne pubblicitarie a favore di determinate testate editoriali, costituite dalla produzione e diffusione del materiale cartaceo/digitale ad uso divulgativo, con CO relativa fruizione degli spazi pubblicitari” (PCV pag. 12, richiamato in comparsa pag. 3) in veste di publisher commissionava l'allestimento di campagne pubblicitarie per i propri prodotti editoriali alla concessionaria di turno, proprietaria degli spazi pubblicitari - tra le quali figura
[...]
-, la quale emetteva fatture passive con aliquota al 4%. La concessionaria subappaltava, PT poi, il servizio di service editor ad una terza società che emetteva fattura passiva con aliquota al CO 22%. Infine, il service editor stipulava, con contratti di bartering “per tali intendendosi i contratti atipici che prevedono lo scambio di beni e/o servizi tra due operatori commerciali senza
l'utilizzo di pagamenti monetari” (cfr. comparsa pag. 4);
- all'esito dell'operazione (i) la concessionaria maturava un credito IVA derivante dalla differenza tra IVA detraibile al 22% e IVA esigibile al 4% ed estingueva le obbligazioni contratte con il
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service editor in parte attraverso la cessione a titolo oneroso dei crediti vantati nei confronti di
CO e per il residuo con bonifico (liquidità attinta per il tramite di amministratori compiacenti);
CO (ii) maturava un debito di imposta che puntualmente disattendeva;
(iii) il service editor
CO otteneva da l'emissione di fatture al 22% con cui bilanciava le operazioni circolari ed estingueva le proprie obbligazioni cedendo i crediti appena acquistati dalla concessionaria, con
CO ciò realizzandosi una permuta e una confusione patrimoniale in capo a
- ll meccanismo di frode individuato “può essere rappresentato con la tipica struttura di un
“carosello chiuso”” (cfr. comparsa pag. 5)
- le società coinvolte in veste di publisher e di service editor erano tutte riconducibili alla medesima amministrazione di fatto di tra gli artefici del Press Deal insieme a P_
; Parte_2
- l'opponente figura fra le società che operavano nel ruolo di concessionarie nello schema CO fraudolento realizzato da
- l'istruttoria dell'Agenzia delle Entrate si è conclusa per l'oggettiva inesistenza delle operazioni inerenti al Press Deal, la simulazione del rapporto tra le parti e la falsità ideologica del materiale prodotto, abitualmente redatto ad hoc, riciclato o ritoccato e comunque insufficiente per giustificare l'enorme volume di affari;
- inoltre, sul piano penale, con ordinanza cautelare del 8 aprile 2022 sono stati disposti gli arresti domiciliari per e , oltre che il sequestro preventivo su alcuni loro beni;
il P_ Pt_2 procedimento a loro carico si è poi concluso con sentenza di patteggiamento.
In diritto la procedura opposta ha dedotto che:
- dalla documentazione prodotta e nello specifico da PVC, avvisi di accertamento e atti del CO procedimento penale a carico degli esponenti di emerge la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni poste alla base del credito riferibile alle fatture del 2018 e del 2019, con conseguente simulazione dei contratti e falsità ideologica delle fatture emesse. In particolare, si evince che: (i) la documentazione, tra cui anche le fatture e le e-mail, veniva predisposta ad hoc per dare una parvenza di effettività alle operazioni;
(ii) le fatture riferite al contratto del 25 maggio 2018 venivano emesse con aliquota al 4% ma poi i medesimi spazi venivano rifatturati con aliquota al 22% con indebito credito IVA in capo a (iii) le dieci fatture riferite al PT modulo d'ordine del 5.02.2019 si riferivano a spazi pubblicitari concessi per lo stesso periodo anche a DE (iv) le fotografie prodotte a dimostrazione dello svolgimento della prestazione venivano riciclate impiegando gli stessi file formalmente imputati anche ad altre campagne pubblicitarie, ovvero ritoccate o falsificate;
- con particolare riferimento alle operazioni di cui alle due fatture non menzionate (docc. ins. 16 e
19) negli accertamenti tributari e penali, “la dimostrazione dell'inesistenza non può essere
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ricavata in maniera diretta da PVC, Avvisi di accertamento e Ordinanza cautelare (che non se ne occupano, per una ovvia questione temporale: si tratta infatti di operazioni originanti da contratti in data 27 maggio 2020, e il periodo preso in considerazione dal PVC cessa il 29 gennaio 2020); ma essa può, in ogni caso, essere desunta, in via mediata, sulla base di quanto stabilito da tali fonti di prova in relazione alle operazioni da esse espressamente considerate.
Entrambi i contratti del 27 maggio 2020 (cfr. docc. ins. 15 e 18) hanno infatti ad oggetto la concessione a di quegli stessi spazi pubblicitari siti a Milano – “p.zza Gae Aulenti, via CP_4
Montenapoleone, Alzaia Naviglio Grande, p.zza XXV Aprile e zona Isola Garibaldi” – che già formavano oggetto di concessione nel contratto del 5 febbraio 2019 (cfr. doc. ins. 4), sulla base del quale erano state emesse le n. 10 fatture del 2019: contratto che è stato espressamente considerato un'operazione inesistente da PVC, Avviso di accertamento 2019 e Ordinanza cautelare” (cfr. comparsa pag. 16 e ss);
- l'accordo conciliativo con Agenzia delle Entrate prodotto in giudizio da controparte come all.3, contrariamente da quanto sostenuto da , conferma il quadro emergente dal PVC e dagli PT altri documenti tributari e penali. In particolare quanto si evince dall'Avviso di accertamento in questione “mostra che le operazioni in tale sede contestate a non sono altro che PT
l'esatto calco di quanto è stato accertato nel PVC e negli altri accertamenti nei confronti di
[...] CP_
tant'è vero che, nella premessa del PVC, si dava atto che l'emersione dello schema fraudolento del Press Deal si era avuto proprio alle verifiche effettuate nei confronti di Edizioni
Adesso” (cfr. comparsa pag. 20);
- l'inesistenza delle operazioni “si riverbera direttamente sull'efficacia probatoria e l'attendibilità dei documenti dimostrativi prodotti da a prova del credito” (cfr. comparsa pag. 21); PT
- invece nessun dubbio “può nutrirsi circa l'efficacia probatoria dei documenti dai quali emerge la prova dell'inesistenza delle suddette operazioni” (cfr. comparsa pag. 24) in quanto PVC, avvisi di accertamento e atti del procedimento penale sono prove c.d. atipiche, ammissibili nel processo civile, e comunque dotati di alta attendibilità perché provenienti da soggetti pubblici;
- in ogni caso, qualora la documentazione penale e tributaria non venisse ritenuta idonea a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del credito di a fronte delle deduzioni PT svolte dal curatore nelle controdeduzioni “ e devono intendersi implicitamente valevoli anche quali eccezione di inadempimento (posto che la radicale inesistenza delle operazioni alla base del credito contiene in sé anche il fatto che esse non sono state eseguite)” (cfr. comparsa pag. 26)
l'esecuzione delle prestazioni non è comunque stata provata, in quanto i contratti sono privi di data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, quindi inopponibile alla procedura;
le fatture sono prive di efficacia probatoria perché documenti di formazione unilaterale e comunque inopponibili alla curatela stante l'inapplicabilità degli artt. 2709 e 2710 c.c.; la lettera
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di compensazione è anch'essa priva di data certa e comunque riconosce unicamente un debito di
610.000,00 non insinuato;
il sollecito di pagamento non è idoneo a fornire prova dello svolgimento della prestazione;
le e-mail prodotte non provano che le prestazioni siano state poi effettivamente eseguite;
le poche fotografie allegate si riferiscono al solo limitato periodo luglio- agosto 2020 e non contengono indicazioni di luogo da cui poter evincere che almeno le prestazioni riferite al contratto del 2020 siano state eseguite.
L'opponente, con memoria di replica, ha reiterato le difese già svolte, insistendo per l'ammissione del proprio credito. In particolare ha evidenziato di aver ampiamente provato l'esecuzione delle prestazioni e di essere totalmente estranea al meccanismo di falsificazione delle locandine avendo, invece, i contratti in essere CO con nicamente ad oggetto la pubblicità su schermi digitali.
La procedura opposta, con memoria di replica, ha eccepito la tardività delle produzioni documentali di controparte e nel merito ha reiterato le difese già svolte, contestando in particolare quanto affermato da controparte nella memoria di replica.
La causa, dopo il deposito di ulteriori memorie finali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Successivamente, ossia in data 28.10.2024, parte opposta ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
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1. I principi generali applicabili alla fattispecie
Il giudizio di opposizione, regolato dall'art. 206 CCII, ha natura impugnatoria ed è retto, quindi, dal principio dell'immutabilità della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 7278 del 22/03/2013, Cass. sez. 1, sentenza n. 22108 del 22/10/2007).
Tuttavia, altro aspetto qui rilevante, tale giudizio non può essere qualificato come giudizio di appello, con la conseguenza che la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nell'art. 207
CCII, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni.
Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può sia riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 22765 del 12/12/2012), sia proporre nuove eccezioni. Infatti, sotto tale ultimo profilo, non opera la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in quanto il riesame demandato al giudice dell'opposizione, a cognizione piena, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendole, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 8929 del04/06/2012).
Inoltre, altro tema qui rilevante, è che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle
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regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. sez. I, 15 ottobre
1999, n. 11629; Cass. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass., sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cass., sez. II,
31 marzo 1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n.
2832).
Tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali.
Conseguentemente al curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr. da ultimo Cass. sez. unite 20.02.2013 n. 4213, Cass.
9.05.2011 n. 1008; Cass. 15.05.2005 n. 5582); al curatore non è applicabile nei suoi confronti l'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorché, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito) (Cass. Civ.
9.5.2013 n. 11017; Cass. civ., 9-5.2011 n.
10081; Cass. Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582;).
Inoltre, in sede di ammissione al passivo, al fine dell'accertamento dell'anteriorità del credito rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa
(nell'ipotesi, effetti cambiari emessi da una società successivamente fallita) è soggetta alle regole dettate dall'art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell'interesse della massa o debitore assoggettato a liquidazione giudiziale dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal debitore assoggettato a liquidazione giudiziale medesimo (
Cass. Sez. civ.
9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582; Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001,
n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 2000, n. 9539; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1370).
Infine, ma in questo caso si tratta di regola generale e non operante in via esclusiva per la liquidazione giudiziale, le fatture commerciali non accettate, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio;
ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. Sez. civ. 11.03.2011 n. 5915; Cass. Sez. civ.
3.3.2009 n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 29 novembre
2004, n. 22401; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2003, n. 12518; Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3188).
2. La fattispecie concreta
Preliminarmente, in ordine alle tempestività delle produzioni, giova osservare che è ammissibile il deposito dei documenti formatisi successivamente al maturare delle preclusioni, in virtù del principio secondo
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cui “la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico -locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018;
Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006)” (cfr. Corte d'appello di Napoli, Sentenza n. 474/2022 del 07-02-2022).
Va, tuttavia, rilevato che l'ammissibilità astratta della documentazione formatasi dopo lo scadere dei termini fissati per la produzione trova quale ultimo limite per il suo deposito quello dato dall'udienza di precisazione delle conclusioni (Così per Cass. civ. 25665/2014).
Ebbene, stante il fatto che nel presente procedimento parte opposta ha depositato in data 28 ottobre 2024 il doc. 15 “estratto avviso conclusione indagini” ex art. 415-bis c.p.p.”, successivamente, dunque all'udienza di discussione, questo Collegio non ne terrà conto ai fini della decisione.
Quanto invece all'ulteriore produzione documentale effettuata dalle parti, non vi è alcun dubbio in ordine all'ammissibilità, in quanto trattasi di documenti già allegati alla domanda di ammissione allo stato passivo e per quanto riguarda agli allegati 7,8 e 9 e all'allegato “scambio corrispondenza e accordo” vale il principio sopra esposto.
Delineato il perimento documentale oggetto della presente decisione, si passa ora ad esaminare la fondatezza della domanda. ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo della procedura di liquidazione PT giudiziale qui resistente per la somma di euro 208.040 in via chirografaria, quale corrispettivo a fronte CO dell'utilizzo dei propri spazi pubblicitari su schermi digitali ubicati a Milano da parte della società n bonis.
A sostegno della propria richiesta la ricorrente ha dedotto e documentato che tra le parti sono stati sottoscritti, a partire dal 2018, plurimi contratti (il contratto di appalto di servizi del 25 maggio 2018 all. 1, con riferimento al 2019 un ordine di acquisto di spazi pubblicitari del 5.2.2019 – doc. 4, il “contratto di spazi pubblicitari in permuta” del 25 maggio 2020 all. 15 e, infine, il “contratto di spazi pubblicitari” del 27 maggio
2020 all. 18), producendo le relative fatture emesse.
Ha altresì allegato la lettera di compensazione (doc. 20) e il sollecito di pagamento (doc. 21) in quanto le parti, al fine di regolare le rispettive posizioni di dare/avere, hanno compensato i reciproci crediti commerciali sino all'ammontare di euro 610.000,00 euro, residuando in favore di un credito pari ad euro PT
208.040,00, che è l'importo oggetto della presente domanda di insinuazione.
Invero dal raffronto della lettera di compensazione con le singole fatture emesse dalla e qui PT prodotte si evince che la somma di euro 208.040,00 asserisce unicamente al saldo della fattura n. 67 del
30.12.2020 (cfr. doc. 19), riferita all'ultimo dei contratti sopra citati, ossia al contratto per l'utilizzo di spazi pubblicitari a pagamento del 27.05.2020 (cfr. doc. 18).
Esaminando tale contratto emerge che in forza di esso si è obbligata a concedere, a titolo di PT CO acquisto, a n. 6 quattordicine” sul circuito maxi schermi a Milano per il periodo 1.6.2020 -31.12.2020.
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Così chiarita la posizione creditoria vantata dall'opponente, il ricorrente, contestando le eccezioni sollevate dalla curatela, ha altresì prodotto copia e-mail del 1/07/2020 (doc. 4), copia e-mail del 1/07/2020 (doc.
5) e copia e-mail del 29/06/2020 (doc. 6), nonché a campione l“allegato wetransfer..creatività e relative fotografie inviate a a ”, già prodotto con la domanda di ammissione, COroparte_1 Parte_1 nonchè “pagamenti fatture per utilizzo piattaforma digitale PlayComm”(doc. 7), “fattura emessa dalla piattaforma digitale PlayComm “ (doc. 8), “giustificativi inviati dalla piattaforma digitale PlayComm con registrazione di tutti gli spot pubblicitari mandati in onda” (doc. 9) al fine di dimostrare l'esecuzione delle prestazioni.
La procedura, qui costituitasi, ribadendo quanto motivato dal GD nel proprio decreto di esclusione del credito e ulteriormente specificandolo, ha contestato in primo luogo la genuinità di tale documentazione a fronte dell'inesistenza delle operazioni alla base del credito insinuato e, in secondo luogo, la non idoneità di tale documentazione a fornire piena prova dell'esecuzione delle prestazioni.
Sotto il primo profilo, il Collegio ritiene rilevante esaminare sia le risultanze degli atti tributari e penali prodotti dalla resistente sia la produzione documentale effettuata dall'opponente e di seguito citata.
Ebbene, dalle verifiche effettuate e traposte nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) a carico di CO emerge che, nell'ambito di un'operazione commerciale denominata Press Deal avente ad oggetto la pubblicizzazione di testate editoriali, le numerose società coinvolte si accordavano per emettere fatture per operazioni inesistenti in modo da generare un indebito credito IVA, dato dalla differenza tra l'aliquota IVA al
4% applicata alle vendite e l'aliquota IVA al 22% applicata sugli acquisti dalla società concessionaria degli spazi pubblicitari (cd. operazione frode carosello)
In particolare, contrariamente da quanto sostenuto dall'opponente in ordine alla propria estraneità, nel
PCV vi è un apposito paragrafo “4.3.3. – Relazioni Press Deal con la società el ruolo di Parte_1 concessionaria della pubblicità” (all. 1 comparsa pag. 48), che riguarda proprio la partecipazione di PT alla fraudolenta partecipazione nel ruolo di concessionaria e l'ammontare del credito IVA generato a favore della stessa dall'operazione posta in essere, quale vantaggio della frode.
Nello specifico, per quanto attiene al contratto di appalto di servizi concluso il 25.05.2018, emerge che CO si era impegnata a fornire a (in veste pubblisher o editor) il servizio di pubblicizzazione della PT testata bisettimanale Di Tutto per il periodo compreso tra il 28.05.2018 e il 31.12.2018 e che l'opponente emetteva fatture con aliquota al 4% sub-affidando poi le stesse prestazioni a ME RK (nel ruolo di service editor), la quale emetteva invece fattura con aliquota ordinaria al 22%.
Tale operazione, come predetto, ingenerava un indebito credito IVA in capo a la quale PT CO estingueva completamente il debito con ME RK cedendo il credito vantato nei confronti di Inoltre, per quanto attiene al periodo d'imposta 2018, emetteva ulteriori fatture al 22% nei confronti della PT pubblisher JE GE (aventi ad oggetto la concessione di ulteriori spazi pubblicitari non previsti nel contratto), generando così un ulteriore credito verso quest'ultima.
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Il PVC ha riscontrato, quale ulteriore criticità, la prassi tra le parti volta alla rifatturazione dei medesimi spazi pubblicitari, appartenenti a contemporaneamente anche ad altre società coinvolte nel Press PT
Deal, con ciò facendo presumere “l'esistenza di flussi di fatturazione generalmente sovrapposti a partire dalle CO relazioni tra e le service editor favoriti da prestazioni in fatture descritte in modo vago e non idoneo ad CO identificare con certezza gli spazi pubblicitari concessi”. La stessa interposizione di stata reputata fittizia e unicamente utile a realizzare le prerogative illecite (cfr. p. 49-50 PVC). CO Per il 2019 tale prassi si ripeteva, in quanto dapprima cquistava gli spazi pubblicitari da PT per 160.000,00 euro oltre iva ordinaria, per poi cederli nel corso dell'anno a ME RK al prezzo di
2.334.100 euro oltre iva al 22%. Il PVC evidenzia come tale sproporzione tra imponibili attivi e passivi sia stata adeguata dalle parti al fine di equilibrare la situazione contabile e fiscale delle service editor sulle quali si concentrava la fatturazione attiva generata nei confronti delle concessionarie. Come già accaduto per il 2018, CO anche nel 2019, gli stessi spazi fatturati da a venivano rifatturati da quest'ultima anche a DE PT
Italia, altra società coinvolta nell'operazione illecita.
In relazione alla fitta rete di rapporti inerenti al Press Deal, il PVC ha ritenuto oggettivamente inesistenti le fatture, le operazioni ivi descritte e simulati i rapporti commerciali tra le parti. Infatti, l'illiceità del meccanismo emerge non solo dall'analisi economica e finanziaria dei circuiti di fatturazione ma anche dall'abituale utilizzo di materiale pubblicitario, oltre che insufficiente rispetto agli enormi quantitativi fatturati, anche redatto ad hoc, riciclato per più flussi pubblicitari, falsificato o ritoccato al fine di dare una parvenza di esistenza delle prestazioni (cfr. p. 136 e 137 PVC).
Non solo, ma dalla documentazione prodotta dalla curatela, si evince che quanto emerso nel PVC trova CO piena corrispondenza nei tre avvisi di accertamento emessi contro e non impugnati, nei quali vengono ritenute oggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture prodotte in giudizio da in PT riferimento ai contratti del 2018 e del 2019 (in particolare nell'avviso di accertamento di cui al doc. 3, p. 17 di parte opposta sono espressamente menzionate tutte le fatture del 2019 qui prodotte). In aggiunta, a conferma di tale articolata operazione fraudolente, viene in rilievo sia l'ordinanza cautelare emessa dal pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano in data 8.4.2022 sia la successiva sentenza di patteggiamento pronunciata dal GIP del
Tribunale di Milano il 05.11.2022, a carico, tra gli altri, di e P_ Parte_3 in cui compare tra le società che - nell'ambito della frode - emettevano fatture per operazioni
[...] PT inesistenti (cfr. p. 8, 9 e 10 doc. 6 – parte opposta).
Se è vero che il PVC e i relativi tre avvisi di accertamento, nonché gli atti penali, si riferiscono unicamente alle operazioni compiute negli anni 2018,2019, 2020 (sino al 29.1.2020), tuttavia si può ritenere che anche le operazioni sottese alle fatture non ivi menzionate e riguardanti operazioni originanti dal contratto stipulato in data 27.5.2020 (di cui la fattura n. 67 qui in oggetto), siano state fraudolenti e ciò per una pluralità di ragioni.
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La prima risiede nella circostanza fattuale dedotta dalla stessa curatela ossia che il contratto del 27.5.20 ha ad oggetto la concessione a di quegli stessi spazi pubblicitari siti a Milano – “p.zza Gae Aulenti, via CP_4
Montenapoleone, Alzaia Naviglio Grande, p.zza XXV Aprile e zona Isola Garibaldi” – che già formavano oggetto di concessione nel contratto del 5 febbraio 2019 (doc. 4 fasc. ricorrente), che è stato espressamente considerato un'operazione inesistente nel PVC, nell'avviso di accertamento 2019 e nell'ordinanza cautelare.
La seconda risiede nella considerazione che trattandosi di un'articolata operazione fraudolenta posta in essere con le medesime modalità nell'ambito della Press Deal (stipulazione di contratti di utilizzo
(vendita/permuta di spazi pubblicitari, fatturazione, fotografie ritoccate o falsificate), vi rientrano anche i CO rapporti commerciali tra e n bonis continuati nel 2020. PT
La terza emerge ancora dal PVC, laddove si legge che “ …è una società che negli anni PT precedenti ha partecipato attivamente alla fattispecie ..atteggiandosi quale concessionaria che incamerava il tradizionale credito IVA indebitamente maturato;
pertanto è probabile che essendo titolare di numerosi impianti digitali abitualmente oggetto dei flussi illeciti, avesse contribuito ad agevolare le complesse manovre anche tramite ulteriore condotte di ui gli autori del business hanno profittato” (pag. 50 ). Ne emerge quindi una sistematicità della condotta tenuta da che verosimilmente ha tenuto anche nel 2020, stante il PT medesimo modus operandi.
A fronte di tale quadro probatorio, rammentando che in ogni caso tali elementi configurano qui indizi gravi, precisi e concordanti idonei quindi a fondare una prova per presunzioni, non è rilevante la circostanza dedotta e allegata dall'opponente, ossia che le uniche contestazioni mosse direttamente nei confronti di
[...]
, circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni, sono riferite al periodo d'imposta dell'anno 2016 e che il PT giudizio con l'Agenzia delle Entrate si è concluso con la sottoscrizione di un accordo di conciliazione (doc. 3 fasc. ricorrente) in quanto come visto sopra si tratta di contestazioni mosse in via diretta anche per gli anni 2018
e 2019.
Non solo, ma come noto, l'accordo conciliativo di una controversia tributaria non fa venir meno l'illeceità della condotta, anzi, come osservato dalla curatela, conferma il quadro emergente dal PVC e dagli avvisi di accertamento.
Parimenti, alcuna rilevanza ha la produzione documentale effettuata dall'opponente con nota del 5.4.24
e ivi indicata “scambio di corrispondenza intercorso con l'Agenzia delle Entrate, da cui emergono gli importi concordati con l'Ufficio e che il contribuente avrebbe dovuto versare, a titolo di ravvedimento speciale, per gli anni di imposta 2017-2018-2019-2020”.
Infatti, come contestato dalla curatela, trattasi invero solo di corrispondenza e non di accordo;
non solo ma come si legge nel secondo “foglio” nell'oggetto della mail inviata da AE al legale di si fa PT riferimento soltanto al “ravvedimento speciale anno d'imposta 2017 e pvc 2019”; in ogni caso, come noto, il ravvedimento, pur comportando dei benefici e degli effetti sul piano fiscale e penale, presuppone il
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riconoscimento della coscienza e della volontarietà della condotta sottesa alla contestazione, emessa a seguito di verifiche, accessi ed ispezioni.
Passando ad esaminare il secondo profilo delle contestazioni sollevare dalla procedura opposta, ossia la non idoneità della documentazione prodotta dall'opponente a fornire piena prova dell'esecuzione delle prestazioni, il Collegio osserva quanto segue.
Alla luce dei principi sopra enunciati, va innanzitutto rilevato che, a fronte dell'eccezione del curatore, che come sopra detto è da considerare come “terzo”, tutti i contratti prodotti dall'opponente ed in particolare il contratto del 27.5.20 (di cui la fattura n. 67 qui in oggetto) sono privi di data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale;
altrettanto sono privi di data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale la lettera di compensazione, le fatture e il materiale delle fotografie/immagini pubblicati su digital wall.
Non solo, ma a ben vedere l'opponente, a fronte delle contestazioni mosse dalla curatela in ordine all'inesistenza delle operazioni commerciali cui sono ricondotte le prestazioni di qui vantate, non ha PT fornito la prova dell'esecuzione di tali prestazioni. Sul punto giova rammentare che il procedimento di opposizione allo stato passivo si configura come un vero giudizio ordinario di cognizione, in cui trovano applicazione le ordinarie regole in tema di onere probatorio;
da ciò consegue che di fronte all'onere probatorio gravante sul curatore di allegare fatti modificativi, estintivi, impeditivi del diritto di credito fatta valere dal creditore e delle circostanze sulle quali esso si fonda, l'opponente ha l'onere di provare l'esattezza delle prestazioni asserite dalle quali esso è sorto.
Ebbene, tale onere non risulta essere stato assolto dalla ricorrente, essendosi la stessa limitata, da un CO lato, ad allegare genericamente la propria estraneità ai provvedimenti tributari e penali emessi a carico di prodotti dal Curatore, come sopra già esaminato, e dall'altro a dedurre la legittimità delle operazioni commerciali effettuate e a produrre materiale fotografico.
Con riferimento a tale materiale, va ribadito che esso non può essere considerato attendibile. Per un verso, infatti, come contestato dalla curatela, tali immagini non contengono indicazioni di luogo tali da consentire di verificare se la pubblicazione sia effettivamente avvenuta negli spazi pubblicitari collocati nei luoghi della città di Milano previsti dai medesimi contratti ed in particolare nel contratto del 2020.
Per altro verso, come già emerso nel PVC allegato, anche le immagini su digital wall venivano predisposte ad hoc al fine di dare una parvenza di esistenza al rapporto tra le parti e ciò si ribadisce, seppur sia stato verificato per il periodo immediatamente precedente a quello oggetto del contratto qui indicato dalla ricorrente quale fonte del proprio credito, non può non essere utilizzato anche con riferimento alla continuazione del rapporto nel 2020, stante le medesime modalità operative poste di essere di cui sopra si è ampiamente detto.
Infine, dall'esame di tale materiale, si evincono ictu oculi elementi di diversità e di grossolana contraffazione delle immagini, tali da inficiare la genuinità dell'intera documentazione prodotta.
A ciò si aggiunge, che, a ben vedere, contrariamente da quanto sostenuto dall'opponente, anche l'ulteriore produzione (mail) non dimostra affatto l'esecuzione della prestazione, in quanto, per un verso,
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trattasi di un numero di mail insufficiente rispetto alla mole di prestazioni formalmente fatturate e alla durata del contratto (nel contratto del 27.05.2020 è, infatti, prevista la prestazione di “N. 6 14ne a pagamento di N.
1.440 spot da 10” al giorno per cadauno maxi schermo” al prezzo di 210.000,00 oltre IVA al 22%), per altro verso, a fronte di quanto sopra motivato, costituisce verosimilmente anche tale corrispondenza una predisposizione ad hoc per dare parvenza dell'esistenza del rapporto.
In conclusione, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione debba essere rigettata, con conferma del provvedimento di esclusione del credito emesso dal GD.
3. Le spese di lite
Le spese del presente giudizio sono regolate dal principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese legali sostenute, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 147/2022 (valore della controversia 208.040,00, valori medi).
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione proposta da ei confronti del Parte_1 [...]
N. 62/2022 RG e per l'effetto conferma l'esclusione del credito;
COroparte_6
2. condanna a rimborsare a N. Parte_1 COroparte_6
62/2022 RG le spese del presente giudizio che liquida in € 14.103,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.05.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile
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