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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1758/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
CAMPAGNA, elettivamente domiciliato in VIA EPIFANIA n. 163 a CAPURSO, presso il difensore,
Appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. e (C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
) NELLA QUALITA' DI EREDI DEL DEFUNTO , con il C.F._5 Controparte_5 patrocinio dell'avv. FULVIO DE LUCA, elettivamente domiciliati in VIA DE VITI DE MARCO n.17 a BARI, presso il difensore,
Appellati nonché
con il patrocinio dell'avv. FABIO DI CAGNO, NELLA Controparte_6 QUALITA' DI EREDE DEL elettivamente domiciliata Parte_2 telematicamente presso l'indirizzi PEC del difensore, Altra appellata pagina 1 di 5 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del
D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 2231/2019 del 22.05.2019 il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 25.03.2013 nei confronti di Parte_1
e , quali eredi di , così CP_7 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 provvedeva: 1) Rigettava la domanda perché non provata;
2) Poneva a carico dell'attore le spese di C.T.U.; 3) Liquidava le spese di lite e le poneva per due terzi a carico dell'attore, compensandole per il residuo terzo.
Con atto di citazione notificato il 13.11.2019 proponeva appello , chiedendo di riformare la Parte_1 sentenza impugnata, stante l'accertata responsabilità del de cuius nella causazione del Controparte_5 sinistro per cui è causa, per l'effetto, di condannare gli appellati, in solido, al pagamento del c.d.
“danno differenziale” in favore dell'appellante a determinarsi a mezzo CTU, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria).
In subordine, stante l'accertata responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro Controparte_5 Con per cui è causa, per l'effetto, di condannare gli appellati in solido, al pagamento del danno da e Con
, nella misura complessiva di Euro 26.460,00 (Euro 17.640,00 + Euro 8.820,00), oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria).
In subordine, stante l'accertata responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro Controparte_5 per cui è causa, ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto, condannare i convenuti in solido, al pagamento del danno extrapatrimoniale e morale, nella misura di Euro 150.000,00, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria).
Condannare per l'effetto gli appellati, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi informative presso l' ed ammettersi CTU finalizzata alla CP_10 determinazione del danno differenziale a riconoscersi in favore di esso appellante.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.2.2020, depositata il giorno successivo, si costituivano e , quali eredi di , CP_7 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello perché affetto da nullità, inammissibilità, improcedibilità e, in ogni caso, perché infondato in fatto ed in diritto e carente di prova, con vittoria di spese anche del doppio grado.
Con ordinanza del 10.11.2021 a Corte interrompeva per la morte di il giudizio, che Controparte_2 veniva riassunto con ricorso del 13.1.2022.
Riservata la causa per la decisione, con ordinanza del 10.1.2024, sciogliendo la riserva, atteso che l'appellante aveva prodotto copia dell'atto di riassunzione e del relativo provvedimento notificati il 25.1.2022, collettivamente ed impersonalmente agli eredi di , nell'ultimo domicilio di Controparte_5
pagina 2 di 5 questi, rilevava la nullità della notifica e concedeva un ulteriore termine per regolarizzare il contraddittorio.
Rimetteva la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni, onerando l'appellante della rinotifica, entro i termini di legge, di copia dell'atto di riassunzione e dello stesso provvedimento alle controparti, nelle persone dei restanti eredi di , già costituiti, e negli eredi di Controparte_5 CP_2
deceduto nelle more del giudizio, da individuare singolarmente.
[...] L'appellante allegata a nota di deposito del 6.6.2024 produceva copia del ricorso per riassunzione e dell'ordinanza del 10.1.2024 notificata alla sola quale erede del defunto Controparte_6
ma non agli altri eredi di , come richiesto nell'ordinanza di rimessione Controparte_2 Controparte_5 della causa sul ruolo, che non comparivano nella fase successiva.
Si costituiva invece con comparsa depositata il 4.7.2024, e dichiarava Controparte_6 dopo essersi preliminarmente riservata ogni opportuna eccezione, deduzione e richiesta, anche in funzione dell'eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, a seguito della verifica circa la corretta esecuzione delle modalità di ri-notifica della riassunzione, così come disposta dalla Corte con l'ordinanza del 10.1.2024, eccependo sin da subito che la copia di tale ordinanza, notificata unitamente al ricorso in riassunzione, non era conforme a quella contenuta nel fascicolo telematico (contrariamente a quanto riportato nella attestazione di conformità), e nel merito, si riportava integralmente e faceva proprie le difese tutte già svolte dal proprio dante causa con particolare riferimento Controparte_2 alla comparsa di costituzione e risposta del 13.2.2020, concludendo ed insistendo per l'integrale rigetto dell'appello proposto da in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in Parte_1 fatto e in diritto, oltre che carente di prova, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Non vi sono dubbi che la prima notifica del ricorso per riassunzione depositato dalla parte appellante dopo l'interruzione del giudizio, a seguito della morte di dichiarata con ordinanza del Controparte_2 10.11.2021, fosse nulla in quanto eseguita non agli eredi di quest'ultimo ma a quelli di . Controparte_5
Il vizio da cui era colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza pur non comunicandosi alla riassunzione (oramai perfezionatasi), impone al giudice di ordinare (anche qualora sia già decorso il diverso termine di cui all'art. 305 c.p.c.) la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio.
Con ordinanza del 10-19.1.2024, rilevata la nullità della notifica, la Corte ne disponeva la rinnovazione sia agli eredi di che a quelli di da individuare singolarmente ai fini di Controparte_5 Controparte_2 poter disporre nei loro specifici confronti un'eventuale condanna.
In esecuzione della suddetta ordinanza l'appellante procedeva in data 21.03.2024 alla notifica del ricorso in riassunzione e dell'ordinanza ammissiva della rinotifica alla sola , Controparte_6 che, come risulta dalla denunzia di successione di presentata all'Agenzia delle Entrate Controparte_2 il 15.06.2021 e prodotta in giudizio, è solo una degli eredi di questi.
pagina 3 di 5 E' pertanto da ritenere che il contraddittorio non si sia correttamente ripristinato nemmeno dopo la concessione del termine per la rinotifica, risultando nuovamente violate le regole proprie della “vocatio in ius”.
Né può essere concesso un ulteriore termine per rinnovare, nuovamente, la notificazione.
La Suprema Corte ha infatti anche recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui: “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Cass. n. 9541 del 7.4.2023 e in precedenza Cass. n.
14042/2005, Cass. n. 14042/2005, Cass. n. 22113/2005 e Cass. n. 1180/2006)
Ciò in quanto, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini. (Cass. n. 19218 del 17.7.2019)
Il mancato rispetto del quale perciò determina l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dell'art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. (Cass. n. 2526/2021 e in prec. Conf.
Cass. n. 9819/2018)
In merito alla statuizione sulle spese di lite di questo grado di giudizio le stesse vengono attribuite sulla scorta dell'insegnamento del Supremo Collegio che ha ripetutamente sancito che “Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza. (Cass. n. 20073 del 14.07.2021 e, in precedenza, conformi
Cass. n. 533/2016 e Cass. n. 13736/2005)
Le stesse vengono liquidate, in considerazione delle questioni trattate, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 e compensi tra minimi e medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 13.11.2019 nei confronti di e CP_7 Controparte_2 CP_3
, quali eredi di , nonché di quale erede di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
avverso la sentenza n.2231/19 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione
[...]
pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara estinto il giudizio e ne ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1 sola appellata che liquida in complessivi € 6.200,00 per compensi, Controparte_6 oltre r.s.g., iva e cap. come per legge;
3) Nulla per le spese tra le altre parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 11.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Emma MANZIONNA
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1758/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
CAMPAGNA, elettivamente domiciliato in VIA EPIFANIA n. 163 a CAPURSO, presso il difensore,
Appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. e (C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
) NELLA QUALITA' DI EREDI DEL DEFUNTO , con il C.F._5 Controparte_5 patrocinio dell'avv. FULVIO DE LUCA, elettivamente domiciliati in VIA DE VITI DE MARCO n.17 a BARI, presso il difensore,
Appellati nonché
con il patrocinio dell'avv. FABIO DI CAGNO, NELLA Controparte_6 QUALITA' DI EREDE DEL elettivamente domiciliata Parte_2 telematicamente presso l'indirizzi PEC del difensore, Altra appellata pagina 1 di 5 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del
D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 2231/2019 del 22.05.2019 il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 25.03.2013 nei confronti di Parte_1
e , quali eredi di , così CP_7 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 provvedeva: 1) Rigettava la domanda perché non provata;
2) Poneva a carico dell'attore le spese di C.T.U.; 3) Liquidava le spese di lite e le poneva per due terzi a carico dell'attore, compensandole per il residuo terzo.
Con atto di citazione notificato il 13.11.2019 proponeva appello , chiedendo di riformare la Parte_1 sentenza impugnata, stante l'accertata responsabilità del de cuius nella causazione del Controparte_5 sinistro per cui è causa, per l'effetto, di condannare gli appellati, in solido, al pagamento del c.d.
“danno differenziale” in favore dell'appellante a determinarsi a mezzo CTU, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria).
In subordine, stante l'accertata responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro Controparte_5 Con per cui è causa, per l'effetto, di condannare gli appellati in solido, al pagamento del danno da e Con
, nella misura complessiva di Euro 26.460,00 (Euro 17.640,00 + Euro 8.820,00), oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria).
In subordine, stante l'accertata responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro Controparte_5 per cui è causa, ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto, condannare i convenuti in solido, al pagamento del danno extrapatrimoniale e morale, nella misura di Euro 150.000,00, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria).
Condannare per l'effetto gli appellati, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi informative presso l' ed ammettersi CTU finalizzata alla CP_10 determinazione del danno differenziale a riconoscersi in favore di esso appellante.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.2.2020, depositata il giorno successivo, si costituivano e , quali eredi di , CP_7 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello perché affetto da nullità, inammissibilità, improcedibilità e, in ogni caso, perché infondato in fatto ed in diritto e carente di prova, con vittoria di spese anche del doppio grado.
Con ordinanza del 10.11.2021 a Corte interrompeva per la morte di il giudizio, che Controparte_2 veniva riassunto con ricorso del 13.1.2022.
Riservata la causa per la decisione, con ordinanza del 10.1.2024, sciogliendo la riserva, atteso che l'appellante aveva prodotto copia dell'atto di riassunzione e del relativo provvedimento notificati il 25.1.2022, collettivamente ed impersonalmente agli eredi di , nell'ultimo domicilio di Controparte_5
pagina 2 di 5 questi, rilevava la nullità della notifica e concedeva un ulteriore termine per regolarizzare il contraddittorio.
Rimetteva la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni, onerando l'appellante della rinotifica, entro i termini di legge, di copia dell'atto di riassunzione e dello stesso provvedimento alle controparti, nelle persone dei restanti eredi di , già costituiti, e negli eredi di Controparte_5 CP_2
deceduto nelle more del giudizio, da individuare singolarmente.
[...] L'appellante allegata a nota di deposito del 6.6.2024 produceva copia del ricorso per riassunzione e dell'ordinanza del 10.1.2024 notificata alla sola quale erede del defunto Controparte_6
ma non agli altri eredi di , come richiesto nell'ordinanza di rimessione Controparte_2 Controparte_5 della causa sul ruolo, che non comparivano nella fase successiva.
Si costituiva invece con comparsa depositata il 4.7.2024, e dichiarava Controparte_6 dopo essersi preliminarmente riservata ogni opportuna eccezione, deduzione e richiesta, anche in funzione dell'eventuale declaratoria di estinzione del giudizio, a seguito della verifica circa la corretta esecuzione delle modalità di ri-notifica della riassunzione, così come disposta dalla Corte con l'ordinanza del 10.1.2024, eccependo sin da subito che la copia di tale ordinanza, notificata unitamente al ricorso in riassunzione, non era conforme a quella contenuta nel fascicolo telematico (contrariamente a quanto riportato nella attestazione di conformità), e nel merito, si riportava integralmente e faceva proprie le difese tutte già svolte dal proprio dante causa con particolare riferimento Controparte_2 alla comparsa di costituzione e risposta del 13.2.2020, concludendo ed insistendo per l'integrale rigetto dell'appello proposto da in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in Parte_1 fatto e in diritto, oltre che carente di prova, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Non vi sono dubbi che la prima notifica del ricorso per riassunzione depositato dalla parte appellante dopo l'interruzione del giudizio, a seguito della morte di dichiarata con ordinanza del Controparte_2 10.11.2021, fosse nulla in quanto eseguita non agli eredi di quest'ultimo ma a quelli di . Controparte_5
Il vizio da cui era colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza pur non comunicandosi alla riassunzione (oramai perfezionatasi), impone al giudice di ordinare (anche qualora sia già decorso il diverso termine di cui all'art. 305 c.p.c.) la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio.
Con ordinanza del 10-19.1.2024, rilevata la nullità della notifica, la Corte ne disponeva la rinnovazione sia agli eredi di che a quelli di da individuare singolarmente ai fini di Controparte_5 Controparte_2 poter disporre nei loro specifici confronti un'eventuale condanna.
In esecuzione della suddetta ordinanza l'appellante procedeva in data 21.03.2024 alla notifica del ricorso in riassunzione e dell'ordinanza ammissiva della rinotifica alla sola , Controparte_6 che, come risulta dalla denunzia di successione di presentata all'Agenzia delle Entrate Controparte_2 il 15.06.2021 e prodotta in giudizio, è solo una degli eredi di questi.
pagina 3 di 5 E' pertanto da ritenere che il contraddittorio non si sia correttamente ripristinato nemmeno dopo la concessione del termine per la rinotifica, risultando nuovamente violate le regole proprie della “vocatio in ius”.
Né può essere concesso un ulteriore termine per rinnovare, nuovamente, la notificazione.
La Suprema Corte ha infatti anche recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui: “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Cass. n. 9541 del 7.4.2023 e in precedenza Cass. n.
14042/2005, Cass. n. 14042/2005, Cass. n. 22113/2005 e Cass. n. 1180/2006)
Ciò in quanto, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini. (Cass. n. 19218 del 17.7.2019)
Il mancato rispetto del quale perciò determina l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dell'art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. (Cass. n. 2526/2021 e in prec. Conf.
Cass. n. 9819/2018)
In merito alla statuizione sulle spese di lite di questo grado di giudizio le stesse vengono attribuite sulla scorta dell'insegnamento del Supremo Collegio che ha ripetutamente sancito che “Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza. (Cass. n. 20073 del 14.07.2021 e, in precedenza, conformi
Cass. n. 533/2016 e Cass. n. 13736/2005)
Le stesse vengono liquidate, in considerazione delle questioni trattate, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 e compensi tra minimi e medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 13.11.2019 nei confronti di e CP_7 Controparte_2 CP_3
, quali eredi di , nonché di quale erede di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
avverso la sentenza n.2231/19 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione
[...]
pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara estinto il giudizio e ne ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1 sola appellata che liquida in complessivi € 6.200,00 per compensi, Controparte_6 oltre r.s.g., iva e cap. come per legge;
3) Nulla per le spese tra le altre parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 11.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Emma MANZIONNA
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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