TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14345/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTRICE in riassunzione e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per l'Avv. CLOTILDE SARACENO la quale dà atto che parte attrice ha mutato la CP_2 propria denominazione da ad come da visura che si riserva di depositare in CP_2 Pt_1
PCT e personalmente con l'Avv. TIRTZA MEUCCI presente anche per Parte_2
. Controparte_1
L'Avv. SARACENO dà atto che pur non essendo la sua cliente comparsa in persona del legale rappresentante, ove dalla controparte vi fosse una proposta conciliativa avrebbe i poteri per valutarla.
L'Avv. MEUCCI e la signora dichiarano di ritenere di non avere alcuna Parte_2 responsabilità per quanto accaduto alla controparte.
L'Avv. SARACENO insiste allora nelle richieste istruttorie formulate.
Il Giudice, ritenute le richieste istruttorie formulate da parte attrice superflue ai fini del decidere, le
RIGETTA e invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. SARACENO precisa le conclusioni come nella memoria integrativa autorizzata del 27.3.2025 e l'Avv. MEUCCI come da propria memoria integrativa.
Entrambi i Difensori discutono la causa riportandosi a dette memorie e rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 14345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
SENTENZA in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 420 e 447 bis c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta da:
C.F./P. IVA ), già con sede in Firenze, Via de' Macci Parte_1 P.IVA_1 CP_2
n. 71/r, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
CLOTILDE SARACENO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze;
-attrice in riassunzione- contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TIRTZA MEUCCI, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze;
-convenuti-
Conclusioni per l'attrice:
1. in via principale: accertare e dichiarare tenuti, per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice, che si quantificano nella somma di €. 2.331,42, o nella maggiore o minore somma che sarà reputata di giustizia tenuto conto del minor vantaggio o maggior aggravio economico patito;
2. in via subordinata: accertare e dichiarare tenuti, per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice, ai sensi dell'art.
1223 c.c., che si quantificano nella somma di €. 2.331,42, o nella maggiore o minore misura che verrà
pagina 2 di 5 accertata in corso di causa;
3. in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e succ. mod., oltre spese forfettarie e CAP come per legge;
per i convenuti: rigettare le domande attrici in quante destituite di fondamento in fatto e in diritto per
i motivi sopra dedotti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze e con condanna della parte attrice per lite temeraria, con liquidazione delle somme anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con comparsa di riassunzione, a seguito della sentenza n. 1878/2024 con la quale il Giudice di Pace di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, la poi divenuta CP_2 [...]
come da visura camerale depositata oggi, conveniva davanti a questo Tribunale i signori Pt_1
e deducendo che il 26.5.2022 aveva concluso con questi Controparte_1 Parte_2
ultimi un contratto di locazione -regolarmente registrato, con decorrenza dal 1.6.2022 della durata di un anno, prorogabile di anno in anno salvo disdetta, al canone annuo di € 1.560,00- avente ad oggetto lo stallo n. 100, adibito ad autorimessa privata/posto auto, situato a Firenze, al 2° piano interrato del
Parcheggio di Piazza Alberti nn. 47/85; che in virtù di tale contratto, essa parcheggiava all'interno del posto auto un triciclo modello Gladiator;
che nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2022 detto triciclo era stato oggetto di atti vandalici da parte di ignoti, che comportavano ingenti danni al veicolo (quantificati, in base alle spese sostenute per la riparazione, in € 2.331,42, come da doc. 7); che a seguito dell'accaduto le parti decidevano di comune accordo di risolvere il contratto. Concludeva proponendo nei confronti dei convenuti domanda di risarcimento dei danni patiti: in via principale per malafede contrattuale, in quanto i locatori avevano taciuto l'esistenza di un divieto di accesso al parcheggio per i velocipedi
(categoria nella quale rientrerebbe anche il triciclo de quo), circostanza che, se nota, avrebbe fatto desistere la società dalla stipula del contratto, sicché il triciclo non si sarebbe trovato nello stallo ove era stato danneggiato;
e, in via subordinata, perché gli stessi si sarebbero resi inadempienti rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 1575 n. 3 c.c., di garantire il pacifico godimento della cosa locata.
2. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando integralmente le conclusioni di parte attrice, stante l'insussistenza sia dei lamentati adempimenti, sia soprattutto di un nesso causale tra questi ed il danno arrecato al triciclo da parte di ignoti. Chiedevano pertanto il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate, nonché la condanna della controparte per lite temeraria.
3. Con decreto del 31.1.2025, il Giudice, rilevato che la causa verteva in materia locatizia, disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti.
pagina 3 di 5 4. All'udienza del 10.4.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa e sulle conclusioni sopra riportate si ritirava in camera di consiglio emettendo poi la presente sentenza.
*******
5. Le domande proposte dalla società attrice sono infondate e vanno pertanto respinte.
6. La domanda di risarcimento del danno avanzata in via principale trova causa nel preteso inadempimento, da parte dei locatori, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto (artt. 1337 e 1375 c.c.), obbligo che, a detta di parte attrice, non sarebbe stato correttamente adempiuto dai locatori, stante la mancata tempestiva comunicazione dell'esistenza, per i velocipedi, di un divieto di accesso al parcheggio.
Bisogna tuttavia rilevare come l'effettiva esistenza di tale divieto, come pure la conformità o meno del comportamento dei locatori al canone della buona fede, risultino, di fatto, questioni irrilevanti ai fini del decidere. È infatti di tutta evidenza come, anche a volere, per mera ipotesi (visto che il divieto non risultava né dal contratto, né dal regolamento Condominiale), ammettere l'esistenza di un tale inadempimento in capo ai convenuti, la fattispecie risarcitoria mancherebbe comunque di un suo imprescindibile elemento costitutivo, dato dalla sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, nesso, che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., può configurarsi solo laddove il danno risulti conseguenza “immediata e diretta” dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, invece, il danno è conseguenza immediata e diretta solo dell'azione vandalica di terzi ignoti e non dell'asserito inadempimento dei locatori, inquadrabile -al più- nel rango della mera occasione.
7. Del pari infondata è la domanda risarcitoria proposta in via subordinata, per l'asserito inadempimento da parte dei locatori dell'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata
(art. 1575 n. 3). Diversamente da quanto affermato dall'attrice, infatti, il locatore non è tenuto a garantire il conduttore sia dalle molestie di diritto che da quelle di fatto, ma unicamente dalle prime
(art. 1585 c.c.) e con la stipula del contratto di locazione i locatori non hanno assunto alcun obbligo di custodia dei veicoli parcheggiati nello stallo locato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del paragrafo
2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00.
9. In considerazione della grave infondatezza della domanda attorea, ascrivibile a colpa grave, la
[...]
deve essere condannata a pagare ai convenuti anche l'importo di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, Pt_1
comma 3, c.p.c. Da detta condanna non consegue anche quella di cui all'ultimo comma dell'art. 96
c.p.c. attualmente vigente, essendo lo stesso applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il 30 giugno pagina 4 di 5 2023, data alla quale esso era già pendente davanti al Giudice di pace ed è poi proseguito davanti a questo Tribunale (art. 50 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
RIGETTA le domande di parte attrice;
CONDANNA a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 per onorari, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge e a pagare loro la somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTRICE in riassunzione e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per l'Avv. CLOTILDE SARACENO la quale dà atto che parte attrice ha mutato la CP_2 propria denominazione da ad come da visura che si riserva di depositare in CP_2 Pt_1
PCT e personalmente con l'Avv. TIRTZA MEUCCI presente anche per Parte_2
. Controparte_1
L'Avv. SARACENO dà atto che pur non essendo la sua cliente comparsa in persona del legale rappresentante, ove dalla controparte vi fosse una proposta conciliativa avrebbe i poteri per valutarla.
L'Avv. MEUCCI e la signora dichiarano di ritenere di non avere alcuna Parte_2 responsabilità per quanto accaduto alla controparte.
L'Avv. SARACENO insiste allora nelle richieste istruttorie formulate.
Il Giudice, ritenute le richieste istruttorie formulate da parte attrice superflue ai fini del decidere, le
RIGETTA e invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. SARACENO precisa le conclusioni come nella memoria integrativa autorizzata del 27.3.2025 e l'Avv. MEUCCI come da propria memoria integrativa.
Entrambi i Difensori discutono la causa riportandosi a dette memorie e rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 14345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
SENTENZA in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 420 e 447 bis c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta da:
C.F./P. IVA ), già con sede in Firenze, Via de' Macci Parte_1 P.IVA_1 CP_2
n. 71/r, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
CLOTILDE SARACENO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze;
-attrice in riassunzione- contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TIRTZA MEUCCI, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze;
-convenuti-
Conclusioni per l'attrice:
1. in via principale: accertare e dichiarare tenuti, per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice, che si quantificano nella somma di €. 2.331,42, o nella maggiore o minore somma che sarà reputata di giustizia tenuto conto del minor vantaggio o maggior aggravio economico patito;
2. in via subordinata: accertare e dichiarare tenuti, per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice, ai sensi dell'art.
1223 c.c., che si quantificano nella somma di €. 2.331,42, o nella maggiore o minore misura che verrà
pagina 2 di 5 accertata in corso di causa;
3. in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e succ. mod., oltre spese forfettarie e CAP come per legge;
per i convenuti: rigettare le domande attrici in quante destituite di fondamento in fatto e in diritto per
i motivi sopra dedotti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze e con condanna della parte attrice per lite temeraria, con liquidazione delle somme anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con comparsa di riassunzione, a seguito della sentenza n. 1878/2024 con la quale il Giudice di Pace di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, la poi divenuta CP_2 [...]
come da visura camerale depositata oggi, conveniva davanti a questo Tribunale i signori Pt_1
e deducendo che il 26.5.2022 aveva concluso con questi Controparte_1 Parte_2
ultimi un contratto di locazione -regolarmente registrato, con decorrenza dal 1.6.2022 della durata di un anno, prorogabile di anno in anno salvo disdetta, al canone annuo di € 1.560,00- avente ad oggetto lo stallo n. 100, adibito ad autorimessa privata/posto auto, situato a Firenze, al 2° piano interrato del
Parcheggio di Piazza Alberti nn. 47/85; che in virtù di tale contratto, essa parcheggiava all'interno del posto auto un triciclo modello Gladiator;
che nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2022 detto triciclo era stato oggetto di atti vandalici da parte di ignoti, che comportavano ingenti danni al veicolo (quantificati, in base alle spese sostenute per la riparazione, in € 2.331,42, come da doc. 7); che a seguito dell'accaduto le parti decidevano di comune accordo di risolvere il contratto. Concludeva proponendo nei confronti dei convenuti domanda di risarcimento dei danni patiti: in via principale per malafede contrattuale, in quanto i locatori avevano taciuto l'esistenza di un divieto di accesso al parcheggio per i velocipedi
(categoria nella quale rientrerebbe anche il triciclo de quo), circostanza che, se nota, avrebbe fatto desistere la società dalla stipula del contratto, sicché il triciclo non si sarebbe trovato nello stallo ove era stato danneggiato;
e, in via subordinata, perché gli stessi si sarebbero resi inadempienti rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 1575 n. 3 c.c., di garantire il pacifico godimento della cosa locata.
2. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando integralmente le conclusioni di parte attrice, stante l'insussistenza sia dei lamentati adempimenti, sia soprattutto di un nesso causale tra questi ed il danno arrecato al triciclo da parte di ignoti. Chiedevano pertanto il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate, nonché la condanna della controparte per lite temeraria.
3. Con decreto del 31.1.2025, il Giudice, rilevato che la causa verteva in materia locatizia, disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti.
pagina 3 di 5 4. All'udienza del 10.4.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa e sulle conclusioni sopra riportate si ritirava in camera di consiglio emettendo poi la presente sentenza.
*******
5. Le domande proposte dalla società attrice sono infondate e vanno pertanto respinte.
6. La domanda di risarcimento del danno avanzata in via principale trova causa nel preteso inadempimento, da parte dei locatori, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto (artt. 1337 e 1375 c.c.), obbligo che, a detta di parte attrice, non sarebbe stato correttamente adempiuto dai locatori, stante la mancata tempestiva comunicazione dell'esistenza, per i velocipedi, di un divieto di accesso al parcheggio.
Bisogna tuttavia rilevare come l'effettiva esistenza di tale divieto, come pure la conformità o meno del comportamento dei locatori al canone della buona fede, risultino, di fatto, questioni irrilevanti ai fini del decidere. È infatti di tutta evidenza come, anche a volere, per mera ipotesi (visto che il divieto non risultava né dal contratto, né dal regolamento Condominiale), ammettere l'esistenza di un tale inadempimento in capo ai convenuti, la fattispecie risarcitoria mancherebbe comunque di un suo imprescindibile elemento costitutivo, dato dalla sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, nesso, che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., può configurarsi solo laddove il danno risulti conseguenza “immediata e diretta” dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, invece, il danno è conseguenza immediata e diretta solo dell'azione vandalica di terzi ignoti e non dell'asserito inadempimento dei locatori, inquadrabile -al più- nel rango della mera occasione.
7. Del pari infondata è la domanda risarcitoria proposta in via subordinata, per l'asserito inadempimento da parte dei locatori dell'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata
(art. 1575 n. 3). Diversamente da quanto affermato dall'attrice, infatti, il locatore non è tenuto a garantire il conduttore sia dalle molestie di diritto che da quelle di fatto, ma unicamente dalle prime
(art. 1585 c.c.) e con la stipula del contratto di locazione i locatori non hanno assunto alcun obbligo di custodia dei veicoli parcheggiati nello stallo locato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del paragrafo
2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00.
9. In considerazione della grave infondatezza della domanda attorea, ascrivibile a colpa grave, la
[...]
deve essere condannata a pagare ai convenuti anche l'importo di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, Pt_1
comma 3, c.p.c. Da detta condanna non consegue anche quella di cui all'ultimo comma dell'art. 96
c.p.c. attualmente vigente, essendo lo stesso applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il 30 giugno pagina 4 di 5 2023, data alla quale esso era già pendente davanti al Giudice di pace ed è poi proseguito davanti a questo Tribunale (art. 50 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
RIGETTA le domande di parte attrice;
CONDANNA a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 per onorari, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge e a pagare loro la somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5