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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 309/2022 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Erica Aprile Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 invano reclamato in via amministrativa;
CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, deducendo che la prestazione non
è stata liquidata per mancata restituzione da parte dell'Ente
1 previdenziale tunisino del Modello e, dunque, per difetto di prova CP_2
in ordine al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN 6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la
2 convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
- tale Modello, costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale, e pertanto non esaurisce,
in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad esibire una mera autocertificazione (all. 2) sprovvista di valore probatorio (anche di tipo indiziario) in ambito giurisdizionale - nonché attestazioni dell'Autorità
consolare tunisina in Italia (certificato di vita collettiva;
attestato di matrimonio;
attestato di nazionalità tunisina, all. 6) inidonee a dimostrare l'omessa percezione di redditi da parte del nucleo familiare nell'annualità di riferimento. All'uopo inidonei sono, altresì, l'estratto conto previdenziale e le buste paga (all.ti 1 e 4), che nulla provano in ordine alla mancanza di redditi dei familiari residenti in [...]ed alla mancata percezione, da parte degli stessi, di prestazioni analoghe all'ANF nello Stato estero;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- in difetto di una dichiarazione reddituale specificamente resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (essendo questa stata resa ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del C.U.), le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto
3 della elementarità e del modesto valore della causa e della contenuta attività processuale in concreto svolta;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese processuali, CP_1
che si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.
Ragusa, 30.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 309/2022 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Erica Aprile Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 invano reclamato in via amministrativa;
CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, deducendo che la prestazione non
è stata liquidata per mancata restituzione da parte dell'Ente
1 previdenziale tunisino del Modello e, dunque, per difetto di prova CP_2
in ordine al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN 6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la
2 convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
- tale Modello, costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale, e pertanto non esaurisce,
in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad esibire una mera autocertificazione (all. 2) sprovvista di valore probatorio (anche di tipo indiziario) in ambito giurisdizionale - nonché attestazioni dell'Autorità
consolare tunisina in Italia (certificato di vita collettiva;
attestato di matrimonio;
attestato di nazionalità tunisina, all. 6) inidonee a dimostrare l'omessa percezione di redditi da parte del nucleo familiare nell'annualità di riferimento. All'uopo inidonei sono, altresì, l'estratto conto previdenziale e le buste paga (all.ti 1 e 4), che nulla provano in ordine alla mancanza di redditi dei familiari residenti in [...]ed alla mancata percezione, da parte degli stessi, di prestazioni analoghe all'ANF nello Stato estero;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- in difetto di una dichiarazione reddituale specificamente resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (essendo questa stata resa ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del C.U.), le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto
3 della elementarità e del modesto valore della causa e della contenuta attività processuale in concreto svolta;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese processuali, CP_1
che si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.
Ragusa, 30.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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