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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 7014 DELL'ANNO 2023
FRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
E
CP_1
Oggi 28/01/2025 15.32 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, sono comparsi, già dalle ore 09.50: per parte ricorrente intimante l'avv. CHIARA GHIDOTTI per parte resistente intimata l'avv. PAOLO ASCIONE in sostituzione dell'avv.
LUCIA MUSCI
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi ed in particolare alla memoria conclusionale
Il G.O., dopo discussione, rinvia la causa alle ore 15.30, per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 15.30, procede come da sentenza sotto riportata pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7014/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 anche quale società incorporante la C.F. e P.I.V.A. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO BARILE ANTONIO;
P.IVA_2
RICORRENTE INTIMANTE
contro
:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA CP_1 P.IVA_3
MUSCI;
RESISTENTE INTIMATA
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Motivi della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 20 ottobre 2023,
[...]
, odierna ricorrente intimante, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
odierna resistente intimata, allegando l'inadempimento di quest'ultima, nel
[...] pagamento dei canoni di locazione, indennità di occupazione, oneri accessori ed altri oneri contrattuali, per una morosità, maturata alla data del 18 settembre 2023, dell'importo complessivo di euro 368.469,00. Veniva prodotto, a fondamento del proprio credito, il contratto di locazione, repertato n. 80/2011, sottoscritto in data 16 dicembre 2011, da con la avente ad oggetto la Controparte_3 CP_1 porzione di immobile ad uso commerciale sita in Bergamo, nel complesso immobiliare della stazione ferroviaria, da adibire ad attività di rivendita bar buffet (all. atto di intimazione). Il contratto sopra citato prevedeva la corresponsione di un importo complessivo annuo, calcolato con la applicazione di una percentuale pari al 13 %, sui corrispettivi del volume di affari realizzato dal conduttore nell'anno in relazione alle attività di gestione del bar -bufffet. Veniva, comunque pattuito, a titolo di canone minimo garantito un importo complessivo annuo pari ad euro 70.000,00 oltre IVA annui con aggiornamento previsto al maggiore importo tra: 1) l'importo risultante dalla applicazione delle percentuali con riferimento al volume di affari realizzato dal conduttore nell'anno precedente;
2) l'importo risultante dall'aggiornamento del corrispettivo minimo garantito corrisposto per l'anno precedente in base alla variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT rispetto ai dodici mesi precedenti ed applicata nella misura massima consentita dalla legge. Con comparsa di costituzione, depositata in data 21 dicembre 2023, l'odierna resistente si opponeva all'intimato sfratto, in ragione delle ingenti spese dichiarate come sostenute per le migliorie apportate al locale per cui è causa, nonché alle mancate riduzione dei canoni durante il periodo pandemico, nonostante un accordo intercorso tra
[...]
e , associazione rappresentativa dei conduttori Controparte_2 CP_4 presso gli immobili di stazione. Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per l'importo di euro 2.250.000,00. Tale opposizione non veniva valutata fondata su idonea prova scritta e così veniva concessa, con provvedimento del 6 febbraio 2024, l'ordinanza provvisoria di rilascio.
pagina 3 di 5 La domanda di parte ricorrente intimante è fondata e quindi viene accolta. Dagli atti e documenti di causa si evince che l'odierna resistente intimata si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione per l'importo, aggiornato alla data del 15 gennaio 2025, di euro 500.106,38, non corrispondendo alcun importo da circa 5 anni. Tale elevata morosità, non si riferiva quindi solo al periodo di emergenza sanitaria. La lettera circolare, prodotta da parte resistente, sulla quale fondava principalmente la propria tesi difensiva, datata 2 febbraio 2023, richiamante anche la circolare del 29 novembre 2022, oltre a non essere stata sottoscritta da CP_5 riportava fra le condizioni di disponibilità di concessione, da parte di quest'ultima, di uno sconto del 20% o di un piano di rientro, che la morosità fosse riferita al solo periodo Covid. Alcuna prova o principio di prova veniva fornito a sostegno di un eventuale accordo riguardo alla compensazione dei canoni con le migliorie apportate all'immobile per cui è causa. Da quanto sopra esposto emerge il grave inadempimento di parte resistente intimata ex art. 1455 c.c. Continuando ad occupare la porzione di immobile menzionata, senza la corresponsione dei relativi canoni ed oneri accessori, creava uno squilibrio del sinallagma contrattuale in sfavore di parte ricorrente intimante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-accerta e dichiara la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione rep. 80/2011 avente ad oggetto la porzione di immobile ad uso commerciale sita in Bergamo nel complesso immobiliare della stazione ferroviaria di Bergamo, censita al catasto urbano del Comune di Bergamo al foglio 79, particella 1814, sub 706, cat. F/1;
-conferma l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., emessa in data 6 febbraio 2024;
pagina 4 di 5 -condanna la parte resistente intimata al pagamento delle somme maturate alla data del 15 gennaio 2025, per dei canoni di locazione, indennità di occupazione, oneri accessori ed altri oneri contrattuali, quantificate in euro 500.106,38, oltre da maturarsi fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi moratori dovuti per legge e comunque pattuiti nel contratto.
condanna altresì parte resistente intimata a rimborsare a parte ricorrente intimante le spese di lite, che si liquidano in euro 11.229,00, di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria euro 3.082,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni.
Così deciso in data 28 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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