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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 803/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 803/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BOSELLI LUCA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 03/08/2006 a RT (atto n. 5, parte 2, anno 2006). Dal matrimonio non sono nati i figli. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 16/05/2012. ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. si è costituita e ha chiesto a sua Controparte_1 volt
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Emilia (doc. 4).
2. Provvedimenti accessori Non si rendono necessari provvedimenti accessori, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta in tal senso.
3. Spese Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, così come richiesto concordemente dalle parti, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
E in Bomporto (MO) il
[...] CP_1 Controparte_1
03/08/2006 (atto n. 5, parte 2, serie C, anno 2006);
-manda allo Stato Civile del Comune di Bomporto (MO) per quanto di competenza;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.400 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 1/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 803/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BOSELLI LUCA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 03/08/2006 a RT (atto n. 5, parte 2, anno 2006). Dal matrimonio non sono nati i figli. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 16/05/2012. ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. si è costituita e ha chiesto a sua Controparte_1 volt
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del Tribunale di Reggio Emilia (doc. 4).
2. Provvedimenti accessori Non si rendono necessari provvedimenti accessori, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta in tal senso.
3. Spese Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, così come richiesto concordemente dalle parti, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
E in Bomporto (MO) il
[...] CP_1 Controparte_1
03/08/2006 (atto n. 5, parte 2, serie C, anno 2006);
-manda allo Stato Civile del Comune di Bomporto (MO) per quanto di competenza;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.400 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 1/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli