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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4309/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 3 - DE RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 780/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100-6-2020 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di RA l'Atto di irrogazione di sanzione n. 99100- 6 - 2020 (prot. n. 34168/RU del 20.12.2019 - notificato il 09.10.2020) scaturito dal sopralluogo della Società_1 s.p.a. in occasione del quale era stata riscontrata la manomissione del misuratore dei consumi elettrici (filo antitamper tranciato e saldature rifatte sul circuito amperometrico fasi R,S,T – cfr. documentazione in atti).
L'Società_1 sporgeva denuncia alla competente Autorità ed emetteva fattura (n. 89101001010102) nei confronti del predetto.
L'Agenzia delle Dogane notificava pvc e successivo atto di contestazione n. 99100-551-2019, con il quale veniva contestata una evasione di d'imposta di € 2.004,80 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente impugnava il provvedimento dinnanzi alla locale Commissione tributaria contestandone la legittimità formale e sostanziale (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle Dogane si costituiva e resisteva.
Con sentenza n. 780/2023, la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di RA, sez. III, accoglieva il ricorso ritenendo non condivisibile la modalità di calcolo dei consumi, la durata degli stessi e l'imputazione soggettiva della pretesa (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati - chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
1.- L'Agenzia delle Dogane ha determinato la propria pretesa (accisa evasa) a seguito del calcolo eseguito da E- distribuzione: i relativi dati risultano cristallizzati nella trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di RA e dal documento fiscale emesso nei confronti del Contribuente: è risultata la sottrazione di energia elettrica per 139.004 KWh occultati (cfr. documentazione in atti).
La contabilizzazione dei consumi è stata calcolata in base alle ultime cinque annualità: come previsto dai regolamenti dell'Autorità dell'Energia Elettrica.
2.- I Funzionari della Società di distribuzione (incaricati di pubblico servizio) hanno constatato che la effettiva titolare del contratto di fornitura era deceduta da un ventennio: hanno, quindi, accertato il soggetto
“concretamente” fruitore dell'energia: hanno rinvenuto sul luogo della verifica il Contribuente Resistente_1 il quale si è dichiarato “nipote” della titolare del contratto (cfr. documentazione in atti). Il predetto, che aveva la disponibilità del relativo fondo e ne usufruiva, ha dichiarato - ma non provato - rapporti di lavoro e di collaborazione che non hanno trovato riscontro documentale ed anche nella visura camerale (cfr. documentazione in atti).
3.- Il Contribuente appellato è risultato proprietario per ½ del fondo in questione (regime di separazione dei beni).
Ed inoltre è risultato che nel 2026 era titolare di contratto di comodato;
è stata anche accertata la parentela con Nominativo_2 (madre e titolare della ditta) nonché l'identità della Nominativo_3 (moglie): tra la Nominativo_2 e la Nominativo_3, nel 2008, è stato stipulato un contratto di comodato (cfr. documentazione in atti) sul fondo in questione, dopo che la Nominativo_2 Nominativo_2 lo aveva ricevuto in proprietà il 20.08.2008 a seguito di assegnazione a socio per scioglimento di società, originariamente intestata a Nominativo_4 (madre della Nominativo_2 e nonna dell'appellato) poi rinominata “Allevamento avicolo G. e C. Nominativo_2” sin dal 1985: data del decesso della ZZ (cfr. documentazione in atti).
Nel 2016, già prima della scadenza del precedente contratto, era stato stipulato un nuovo contratto di comodato tra la Nominativo_2 e Resistente_1 (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, il fondo sul quale è stato accertato il prelievo irregolare di energia elettrica, oggi di proprietà dell'appellato, è storicamente stato nella sua disponibilità (anche “di fatto”) e su tale fondo si è svolta la relativa attività.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado (anche in assenza di costituzione dell'appellato - c.d. principio di “causalità” –
Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) vengono liquidate come da dispositivo (art. 15 d.lvo 546 del 1992).
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellato alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane appellante, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) di cui euro 500,00 per il primo grado ed euro 1.000,00 per il presente grado.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NA TO TT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4309/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 3 - DE RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 780/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100-6-2020 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di RA l'Atto di irrogazione di sanzione n. 99100- 6 - 2020 (prot. n. 34168/RU del 20.12.2019 - notificato il 09.10.2020) scaturito dal sopralluogo della Società_1 s.p.a. in occasione del quale era stata riscontrata la manomissione del misuratore dei consumi elettrici (filo antitamper tranciato e saldature rifatte sul circuito amperometrico fasi R,S,T – cfr. documentazione in atti).
L'Società_1 sporgeva denuncia alla competente Autorità ed emetteva fattura (n. 89101001010102) nei confronti del predetto.
L'Agenzia delle Dogane notificava pvc e successivo atto di contestazione n. 99100-551-2019, con il quale veniva contestata una evasione di d'imposta di € 2.004,80 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente impugnava il provvedimento dinnanzi alla locale Commissione tributaria contestandone la legittimità formale e sostanziale (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle Dogane si costituiva e resisteva.
Con sentenza n. 780/2023, la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di RA, sez. III, accoglieva il ricorso ritenendo non condivisibile la modalità di calcolo dei consumi, la durata degli stessi e l'imputazione soggettiva della pretesa (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati - chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il contribuente non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
1.- L'Agenzia delle Dogane ha determinato la propria pretesa (accisa evasa) a seguito del calcolo eseguito da E- distribuzione: i relativi dati risultano cristallizzati nella trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di RA e dal documento fiscale emesso nei confronti del Contribuente: è risultata la sottrazione di energia elettrica per 139.004 KWh occultati (cfr. documentazione in atti).
La contabilizzazione dei consumi è stata calcolata in base alle ultime cinque annualità: come previsto dai regolamenti dell'Autorità dell'Energia Elettrica.
2.- I Funzionari della Società di distribuzione (incaricati di pubblico servizio) hanno constatato che la effettiva titolare del contratto di fornitura era deceduta da un ventennio: hanno, quindi, accertato il soggetto
“concretamente” fruitore dell'energia: hanno rinvenuto sul luogo della verifica il Contribuente Resistente_1 il quale si è dichiarato “nipote” della titolare del contratto (cfr. documentazione in atti). Il predetto, che aveva la disponibilità del relativo fondo e ne usufruiva, ha dichiarato - ma non provato - rapporti di lavoro e di collaborazione che non hanno trovato riscontro documentale ed anche nella visura camerale (cfr. documentazione in atti).
3.- Il Contribuente appellato è risultato proprietario per ½ del fondo in questione (regime di separazione dei beni).
Ed inoltre è risultato che nel 2026 era titolare di contratto di comodato;
è stata anche accertata la parentela con Nominativo_2 (madre e titolare della ditta) nonché l'identità della Nominativo_3 (moglie): tra la Nominativo_2 e la Nominativo_3, nel 2008, è stato stipulato un contratto di comodato (cfr. documentazione in atti) sul fondo in questione, dopo che la Nominativo_2 Nominativo_2 lo aveva ricevuto in proprietà il 20.08.2008 a seguito di assegnazione a socio per scioglimento di società, originariamente intestata a Nominativo_4 (madre della Nominativo_2 e nonna dell'appellato) poi rinominata “Allevamento avicolo G. e C. Nominativo_2” sin dal 1985: data del decesso della ZZ (cfr. documentazione in atti).
Nel 2016, già prima della scadenza del precedente contratto, era stato stipulato un nuovo contratto di comodato tra la Nominativo_2 e Resistente_1 (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, il fondo sul quale è stato accertato il prelievo irregolare di energia elettrica, oggi di proprietà dell'appellato, è storicamente stato nella sua disponibilità (anche “di fatto”) e su tale fondo si è svolta la relativa attività.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado (anche in assenza di costituzione dell'appellato - c.d. principio di “causalità” –
Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) vengono liquidate come da dispositivo (art. 15 d.lvo 546 del 1992).
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellato alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane appellante, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) di cui euro 500,00 per il primo grado ed euro 1.000,00 per il presente grado.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NA TO TT