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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21857 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COSTANZO
MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COSTANZO
MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2024 e premettendo di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio in Napoli il 06/07/2017, dalla cui unione nasceva la figlia Persona_1
( nata a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano
[...]
una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, autorizzando gli stessi a vivere separati 2) l'abitazione coniugale, condotta in locazione, così come arredata, resta in uso esclusivo alla moglie, che vi vivrà con la figlia mentre, il signor Persona_1 Per_1
trasferirà il proprio domicilio presso la residenza paterna provvedendo a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
3) la figlia minore vivrà presso la madre, cui resta affidata in maniera Persona_1
condivisa con il padre di tal che tutte le decisioni di maggior importanza per la figlia saranno adottate sempre di comune accordo tra le parti. 4) Il padre potrà vedere e tenere la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la moglie e compatibilmente con le esigenze della minore. In ogni caso e comunque, allo scopo di evitare ogni e possibile conflitto, che i ricorrenti si prodigheranno a scongiurare, i coniugi stabiliscono, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia: - il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20.00; - il secondo e quarto fine settimana di ogni mese, dal venerdì pomeriggio ore 16.00 alla domenica sera ore 18.00; - nel periodo natalizio ad anni alterni: il giorno 24 dicembre resterà con la madre, il giorno 25 dicembre con il padre, il giorno 26 dicembre con la madre mentre il giorno 31 dicembre con il padre ed il giorno 1° gennaio con la madre, alternandosi di anno in anno. - nel periodo Pasquale, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con la mamma ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
- Per le vacanze estive 15 giorni nel periodo estivo, che potranno essere divisi anche in due periodi, sempre previo accordo con la madre, da comunicarsi entro il 30.05 alla stessa, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare la figlia, tra il primo agosto e la data di riapertura della scuola, con salvezza di diversi accordi tra coniugi, avendo riguardo alle esigenze della minore. - ad anni alternati con il padre il giorno del compleanno o quello dell'onomastico: resta fermo l'obbligo dei coniugi di presenziare alla festa di compleanno, eventualmente organizzata, da colui o colei ai quali la figlia è affidata;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. I coniugi, in ogni caso, si riportano al piano genitoriale che è stato compilato nell'interesse della minore. 5) Il sig. verserà alla signora entro il Per_1 Pt_1
2 giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300.00, (euro trecento/00) rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia . Persona_1
Le Parti espressamente stabiliscono che l'assegno unico verrà chiesto ed incassato dalla Sig.ra nella misura del 100%. 6) Le parti si impegnano, altresì, a sostenere nella misura Parte_1
del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie come da protocollo del Tribunale di Napoli. 7) Le spese straordinarie di cui al capo precedente, vanno preventivamente concordate tra le parti a mezzo email/telegramma/lettera raccomandata e verranno contabilizzate e rimborsate al genitore che le avrà sostenute nella percentuale dovuta: le parti precisano che se le spese straordinarie venissero anticipate dalla il previa Pt_1 Per_1
consegna delle ricevute di pagamento, anche in copia, dovrà restituire la propria quota con l'assegno di mantenimento;
qualora le spese straordinarie venissero anticipate dal padre, la autorizza, sin d'ora, il medesimo, previa consegna della copia delle ricevute, a Pt_1
compensare le spese anticipate, nella misura del 50% con l'assegno di mantenimento della figlia.
Ciascun genitore, infine, dovrà approvare e/o contestare motivatamente le spese straordinarie richieste dall'altro genitore entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione;
in mancanza, si intenderanno autorizzate. 8) le parti, per il resto, essendo allo stato entrambi economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
9) i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per la figlia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
3 provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e atto Parte_1 CP_1
n.34 ,parte I s., Ufficio 9, reg. Atti Matrimonio anno 2017) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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