Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6057/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6057/2024, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e vertente
TRA
nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Ivana Nicolò, presso il cui studio, sito ad Aversa, alla Via Atellana n. 3, è elett.nte domiciliato in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
E , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi rappresentanti p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con sede a in via Diaz n. 11, presso i cui uffici domiciliano CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.03.2024 il ricorrente sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato,
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pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto.
Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Con decreto del 26.03.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
10.07.2024, poi rinviata d'ufficio al 13.01.2025 e sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
In data 09.07.2024 il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando nota della Questura in cui si rappresentava che il procedimento si era concluso con la consegna del permesso di soggiorno al richiedente nel maggio dell'anno 2024.
All'udienza del 13.01.2025 partecipava il ricorrente che, con note depositate il
10.01.2025, rappresentava di aver ricevuto, dopo il deposito del ricorso e, precisamente in data 12.04.2024, la convocazione per la formalizzazione della domanda presso la
Questura di per il giorno 22.04.2024 e di non aver, quindi, provveduto alla CP_1
instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con decreto del 14.01.2025 veniva fissata l'udienza del 09.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza compariva parte ricorrente che si riportava alle conclusioni già rassegnate e all'esito della discussione orale della causa il giudice si riservava di decidere la causa nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
pagina 2 di 6 Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata
è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed
è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.
pagina 3 di 6 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss.
c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Orbene, costituisce circostanza non contestata dal resistente quella secondo cui il ricorrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale il 22.04.2024 con comunicazione del 12.04.2024.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 20.03.2024, ma prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, effettuata il 17.04.2024.
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal
31.08.2023 egli ha chiesto al personale della Questura di di essere convocato per CP_1
formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà e che le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono iniziate solo il 12.04.2024.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di pagina 4 di 6 dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni
Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui CP_2
compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive contenute nella nota della Questura allegata da parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. Né assumono rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, atteso che la presente causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale e della sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione pagina 5 di 6 non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
(cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale
(cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 11.04.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
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