Art. 3.
Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'art. 1 della presente legge, aventi inabilita' permanente di grado inferiore al 50 per cento, e' data facolta' di chiedere, ad estinzione di ogni loro diritto, il pagamento del valore capitale della ulteriore rendita loro spettante, calcolato sulla base delle tabelle di cui all' art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942. In aggiunta all'importo risultante da tale calcolo e' corrisposto un assegno una tantum di pari ammontare.
Per poter fruire della suddetta disposizione gli interessati debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'art. 1 della presente legge, aventi inabilita' permanente di grado inferiore al 50 per cento, e' data facolta' di chiedere, ad estinzione di ogni loro diritto, il pagamento del valore capitale della ulteriore rendita loro spettante, calcolato sulla base delle tabelle di cui all' art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942. In aggiunta all'importo risultante da tale calcolo e' corrisposto un assegno una tantum di pari ammontare.
Per poter fruire della suddetta disposizione gli interessati debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.