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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1720/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Orzinuovi (BS), Via Galileo Galilei n. 1, presso e nello studio dell'Avv. TINELLI
GIUSEPPE ANTONIO del Foro di Brescia, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Andrea Controparte_1 C.F._1
Palladio n. 57, presso e nello studio dell'Avv. ZAVAGNIN ANNA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito:
1) accertata e dichiarata l'illecita, abusiva ed ingiustificata escussione della fideiussione bancaria da parte della convenuta, condannarla a risarcire alla la somma di Euro 33.134,92 a titolo Parte_1 di danno emergente e la somma di Euro 150.000,00 a titolo di lucro cessante, e condannarla, altresì, a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale per la somma di Euro 61.044,97 - o comunque le diverse somme che risulteranno dovute per i predetti titoli in esito al giudizio e che eventualmente potranno essere liquidate dal Giudice anche in via equitativa - il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2) accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. e l'intervenuta decadenza e prescrizione delle azioni ex artt. 1667 e/o 1669 c.c. per i motivi sopra esposti, rigettare integralmente le domande riconvenzionali della convenuta;
3) accertato e dichiarato che le doglianze avversarie circa asserite difformità, vizi e difetti dell'opera eseguita dall'attrice sono inveritiere, pretestuose ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, respingere integralmente le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta;
- in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende, tanto del presente giudizio ordinario principale, quanto dell'esaurito procedimento per A.T.P. in corso di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale: in via principale rigettare in toto le eccezioni e le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili ed infondate per tutti i motivi indicati con gli scritti difensivi;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice per gli Parte_1 inadempimenti di cui al contratto di appalto nonché per i vizi e le difformità nelle opere realizzate da essa di cui agli scritti difensivi e conseguentemente accertare il diritto della convenuta a Parte_1 trattenere la somma di € 33.134,92 già ricevuta dal garante per l'attrice e condannare l'attrice
[...]
a pagare alla convenuta l'ulteriore importo spettante pari alle spese necessarie per Parte_1
l'eliminazione dei vizi e difetti nonchè il pregiudizio derivante da detti vizi e difetti in conformità alla C.T.U. e quindi per almeno € 117.534,17 (€ 150.669,09 - € 33.134,92 = € 117.534,17) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata per la denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, compensare i crediti riconosciuti alla convenuta nei confronti della attrice per i motivi indicati con gli scritti difensivi con l'eventuale somma a quest'ultima riconosciuta;
in ogni caso condannare l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato con Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 in data 1.3.2021 contratto d'appalto per la realizzazione di un immobile prefabbricato a uso di CP_1
civile abitazione con struttura portante in legno situata nel Comune di Valdagno;
di aver sottoscritto in data 10.11.2021 un verbale di fine lavori in cui veniva attestata l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, salve alcune residue rifiniture di carattere marginale;
di aver poi redatto in data 2.9.2022, dopo l'effettuazione di alcuni interventi, un nuovo elenco di lavorazioni da completare;
che la committente frattanto si era sottratta al pagamento del saldo del prezzo pari a € 25.161,84 in ragione di asseriti vizi e difformità e anzi aveva escusso la polizza fideiussoria di € 33.134,92 presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sulla base però di una prospettazione errata dei fatti di causa;
che tale escussione era illegittima e aveva compromesso i rapporti tra la società e l'istituto di credito. chiedeva dunque che, Parte_1
accertata l'illegittimità dell'escussione della garanzia, la controparte venisse condannata a risarcire il danno emergente pari alla somma di € 33.134,92 rifusa alla banca e il lucro cessante per € 150.000,00 pari alla metà degli affidamenti bancari in essere presso la banca medesima, nonché a risarcire il danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale nella misura di € 61.044,97 pari a un terzo del danno patrimoniale come sopra quantificato.
Costituitasi in giudizio, replicava: che nel verbale di fine lavori era invero elencata una Controparte_1
lunga enumerazione di opere da completare o ripristinare;
che in data 26.11.2021 il collaudo di tutti gli impianti aveva sortito esito negativo;
che entro il termine stabilito non solo l'opera non risultava completata, ma anzi erano emersi plurimi vizi, tra cui infiltrazioni di umidità, malfunzionamenti degli impianti, difettosità delle porte e fessurazioni delle strutture;
che gli interventi di ripristino erano stati quantificati in almeno € 52.298,00 oltre al rifacimento dei ponti termici dei serramenti, sulla base di una perizia di parte prodotta in atti. La parte convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree,
l'accertamento del diritto di trattenere l'importo della fideiussione escussa e la condanna di controparte al pagamento degli importi necessari all'eliminazione dei vizi.
Rigettata l'istanza di parte convenuta per l'espletamento urgente di un accertamento tecnico preventivo in corso di causa, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. nelle quali in particolare la società attrice formulava le eccezioni di cui all'art. 1667 c.c., il Giudice disponeva apposita
C.T.U. ed esperiva il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., con la formulazione di una proposta transattiva cui non aderiva alcuna delle parti costituite in giudizio. Rigettate allora le residue istanze pagina 3 di 7 istruttorie, venivano assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, e per il successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la domanda riconvenzionale di accertamento dei vizi denunciati dalla parte convenuta, in quanto costituente un prius logico rispetto alle pretese avanzate dalla società attrice con l'introduzione del presente giudizio. rispetto alla predetta domanda, però, in via preliminare ha svolto in primis l'eccezione di inoperatività della garanzia e in secundis Parte_1
l'eccezione di decadenza e prescrizione della stessa di cui all'art. 1667 c.c.
Invero, è noto che in caso di mancato completamento dell'opera non trova applicazione la disciplina concernente la garanzia per vizi e difetti in tema di contratto di appalto ai sensi dell'art. 1667 c.c. e dell'art. 1669 c.c., ma trova applicazione piuttosto la disciplina inerente alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1453 c.c. (Cass. n. 5771/2025). Con riguardo al caso di specie, entrambe le parti riconoscono nei rispettivi scritti difensivi che l'opera non è stata completata, residuando quantomeno - anche secondo la prospettazione attorea - gli interventi di rifinitura elencati nell'ultimo dei vari verbali di sopralluogo allegati all'atto di citazione. La duplice eccezione di carattere preliminare sollevata dalla società attrice non è dunque accoglibile.
Per mera completezza motivazionale, si osserva in ogni caso, per quanto concerne l'eccezione attorea di inoperatività della garanzia, che non coglie nel segno la tesi secondo cui la committente avrebbe accettato l'opera e avrebbe così perso il diritto alla relativa garanzia ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 1667 c.c.: difatti, in esito sia al sopralluogo del 10.11.2021 (doc. 2 attoreo) sia ai sopralluoghi successivi (doc. 4-6-8-11 attorei) le parti avevano elencato un cospicuo numero di lavorazioni da completare o sistemare, non sussistendo dunque un'accettazione dell'opera idonea a produrre gli effetti giuridici di cui alla richiamata norma;
per contro, i restanti vizi che non erano stati denunciati in esito ai predetti sopralluoghi e che sono stati poi oggetto di contestazione nel presente giudizio non erano “conosciuti o riconoscibili” dalla committente, secondo il disposto del medesimo art. 1667 c.c. (si pensi, inter alios, alle infiltrazioni o ai malfunzionamento degli impianti di cui all'epoca delle verifiche congiunte in cantiere doveva essere ancora ultimata l'installazione), per cui un'eventuale accettazione dell'opera non poteva comportare in parte qua una rinuncia alla garanzia in questione.
Per quanto concerne invece l'eccezione attorea di decadenza e prescrizione dal diritto di garanzia dio cui pagina 4 di 7 trattasi, è noto che i vizi debbono essere denunciati a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla loro scoperta, termine senz'altro rispettato nel caso di specie se si considera che per “scoperta” deve intendersi il momento in cui il committente ha maturato una percezione chiara e completa dell'esistenza, entità e imputabilità dei vizi riscontrati. Tale consapevolezza, nella fattispecie, è stata infatti pienamente conseguita solo con il deposito della C.T.U. disposta nel corso del giudizio e comunque non risulta che sia stata conseguita anteriormente alle perizie di parte commissionate dalla convenuta e datate
14.2.2023 (doc. 33-34 ): risulta dunque tempestiva la prima contestazione formalizzata in data CP_1
10.11.2022 (doc. 12 attoreo), il cui contenuto è stato poi integrato con le deduzioni della comparsa di costituzione e risposta.
È parimenti noto che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera, ma
è altrettanto noto che “il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta”. E tanto è avvenuto nel caso di specie.
Respinte dunque le eccezioni preliminarmente proposte da va verificata nel merito, Parte_1
come detto, la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da . Tale verifica Controparte_1
può essere condotta sulla scorta delle risultanze della C.T.U. disposta in corso di causa la quale, nonostante le contestazioni attoree, risulta puntuale e analitica in ordine ai risultati raggiunti (non coglie viceversa nel segno la capziosa argomentazione attorea secondo cui, nella sostanza, i vizi ex adverso lamentati non sarebbero credibili in quanto non contestati tutti ante causam – cfr. pag. 18-24 della comparsa conclusionale). Nell'allegato 3 alla perizia integrativa depositata in causa in data 25.1.2025 vengono infatti riportati tutti i vizi riscontrati dal C.T.U., con l'identificazione del relativo intervento di ripristino e la quantificazione dei costi corrispondenti, per un importo complessivo di € 150.669,09.
Le contestazioni del C.T.P. attoreo (all.to 4 alla perizia integrativa suddetta) sono generiche anche nella parte in cui prendono in considerazione ciascun singolo vizio elencato dal C.T.U.: l'inconcludenza delle confutazioni de quibus si registra con riguardo sia al profilo della sussistenza dei vizi, sia al profilo della quantificazione dei costi di ripristino, in quanto - anche laddove il C.T.P. attoreo indica un differente ammontare - di fatto propone una diversa valutazione professionale che non mina però da un punto di vista strettamente logico o tecnico l'affidabilità del computo proposto dal C.T.U., non offrendo in particolare al giudicante alcuno strumento per discostarsi dai risultati raggiunti dal C.T.U. medesimo.
pagina 5 di 7 Va dunque accolta la domanda riconvenzionale proposta da , con conseguente Controparte_1
condanna di a risarcire il danno cagionato nell'esecuzione delle opere appaltate, così Parte_1
corrispondendo la somma complessiva individuata dal C.T.U., al netto di quanto dalla committente già percepito per effetto dell'escussione della polizza fideiussoria, e pari dunque a € 117.534,17 (ossia €
150.669,09 - € 33.134,92) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Al riguardo, si osserva che la condanna della società attrice al pagamento di un importo superiore a quello inizialmente individuato dalla parte convenuta nella sezione narrativa della comparsa di costituzione e risposta non costituisce una pronuncia ultra petita, alla luce delle conclusioni formulate da CP_1
(cfr. Cass. n. 10984/2021).
[...]
Vale in ultima battuta precisato, infine, che la garanzia bancaria (doc. 3 attoreo) risulta legittimamente escussa in forza della presenza dei plurimi e cospicui vizi accertati in corso di causa e denunciati previamente alla ditta appaltatrice, con comunicazione all'istituto di credito dei verbali dei sopralluoghi effettuati e della corrispondenza intercorsa tra le parti in proposito (cfr. doc. 24 di parte convenuta).
Dalla legittimità dell'escussione in questione consegue l'infondatezza delle domande attoree di risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Residua così la regolazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
Con riguardo alle ulteriori spese dettagliate nella notula depositata da parte convenuta, ritiene il giudicante: che non vadano riconosciuti alla stessa i compensi per il subprocedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto instaurato in corso di causa in assenza dei relativi presupposti normativi;
che non vadano riconosciute le spese borsuali diverse dal contributo unificato di € 518,00 versato per la proposizione della domanda riconvenzionali, in quanto trattasi di spese non documentate o comunque ricomprese nelle spese generali calcolate ex lege nella misura del 15% del compenso;
che non vada riconosciuto il rimborso del compenso dell'Arch. per la redazione di una perizia di Persona_1
parte ante causam in quanto trattasi di danno emergente che avrebbe dovuto essere dimostrato nel pagina 6 di 7 rispetto delle preclusioni probatorie (Cass. n. 30854/2023); che vada viceversa accordata la rifusione del compenso del C.T.P. Geom. documentato nella misura di € 2.651,67. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a corrispondere a la somma di € 117.534,17 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 3.169,67,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a quanto da questa versato Parte_1 Controparte_1
in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 22 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Orzinuovi (BS), Via Galileo Galilei n. 1, presso e nello studio dell'Avv. TINELLI
GIUSEPPE ANTONIO del Foro di Brescia, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Andrea Controparte_1 C.F._1
Palladio n. 57, presso e nello studio dell'Avv. ZAVAGNIN ANNA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito:
1) accertata e dichiarata l'illecita, abusiva ed ingiustificata escussione della fideiussione bancaria da parte della convenuta, condannarla a risarcire alla la somma di Euro 33.134,92 a titolo Parte_1 di danno emergente e la somma di Euro 150.000,00 a titolo di lucro cessante, e condannarla, altresì, a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale per la somma di Euro 61.044,97 - o comunque le diverse somme che risulteranno dovute per i predetti titoli in esito al giudizio e che eventualmente potranno essere liquidate dal Giudice anche in via equitativa - il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2) accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. e l'intervenuta decadenza e prescrizione delle azioni ex artt. 1667 e/o 1669 c.c. per i motivi sopra esposti, rigettare integralmente le domande riconvenzionali della convenuta;
3) accertato e dichiarato che le doglianze avversarie circa asserite difformità, vizi e difetti dell'opera eseguita dall'attrice sono inveritiere, pretestuose ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, respingere integralmente le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta;
- in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende, tanto del presente giudizio ordinario principale, quanto dell'esaurito procedimento per A.T.P. in corso di causa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale: in via principale rigettare in toto le eccezioni e le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili ed infondate per tutti i motivi indicati con gli scritti difensivi;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice per gli Parte_1 inadempimenti di cui al contratto di appalto nonché per i vizi e le difformità nelle opere realizzate da essa di cui agli scritti difensivi e conseguentemente accertare il diritto della convenuta a Parte_1 trattenere la somma di € 33.134,92 già ricevuta dal garante per l'attrice e condannare l'attrice
[...]
a pagare alla convenuta l'ulteriore importo spettante pari alle spese necessarie per Parte_1
l'eliminazione dei vizi e difetti nonchè il pregiudizio derivante da detti vizi e difetti in conformità alla C.T.U. e quindi per almeno € 117.534,17 (€ 150.669,09 - € 33.134,92 = € 117.534,17) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata per la denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, compensare i crediti riconosciuti alla convenuta nei confronti della attrice per i motivi indicati con gli scritti difensivi con l'eventuale somma a quest'ultima riconosciuta;
in ogni caso condannare l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato con Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 in data 1.3.2021 contratto d'appalto per la realizzazione di un immobile prefabbricato a uso di CP_1
civile abitazione con struttura portante in legno situata nel Comune di Valdagno;
di aver sottoscritto in data 10.11.2021 un verbale di fine lavori in cui veniva attestata l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, salve alcune residue rifiniture di carattere marginale;
di aver poi redatto in data 2.9.2022, dopo l'effettuazione di alcuni interventi, un nuovo elenco di lavorazioni da completare;
che la committente frattanto si era sottratta al pagamento del saldo del prezzo pari a € 25.161,84 in ragione di asseriti vizi e difformità e anzi aveva escusso la polizza fideiussoria di € 33.134,92 presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sulla base però di una prospettazione errata dei fatti di causa;
che tale escussione era illegittima e aveva compromesso i rapporti tra la società e l'istituto di credito. chiedeva dunque che, Parte_1
accertata l'illegittimità dell'escussione della garanzia, la controparte venisse condannata a risarcire il danno emergente pari alla somma di € 33.134,92 rifusa alla banca e il lucro cessante per € 150.000,00 pari alla metà degli affidamenti bancari in essere presso la banca medesima, nonché a risarcire il danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale nella misura di € 61.044,97 pari a un terzo del danno patrimoniale come sopra quantificato.
Costituitasi in giudizio, replicava: che nel verbale di fine lavori era invero elencata una Controparte_1
lunga enumerazione di opere da completare o ripristinare;
che in data 26.11.2021 il collaudo di tutti gli impianti aveva sortito esito negativo;
che entro il termine stabilito non solo l'opera non risultava completata, ma anzi erano emersi plurimi vizi, tra cui infiltrazioni di umidità, malfunzionamenti degli impianti, difettosità delle porte e fessurazioni delle strutture;
che gli interventi di ripristino erano stati quantificati in almeno € 52.298,00 oltre al rifacimento dei ponti termici dei serramenti, sulla base di una perizia di parte prodotta in atti. La parte convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree,
l'accertamento del diritto di trattenere l'importo della fideiussione escussa e la condanna di controparte al pagamento degli importi necessari all'eliminazione dei vizi.
Rigettata l'istanza di parte convenuta per l'espletamento urgente di un accertamento tecnico preventivo in corso di causa, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. nelle quali in particolare la società attrice formulava le eccezioni di cui all'art. 1667 c.c., il Giudice disponeva apposita
C.T.U. ed esperiva il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., con la formulazione di una proposta transattiva cui non aderiva alcuna delle parti costituite in giudizio. Rigettate allora le residue istanze pagina 3 di 7 istruttorie, venivano assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, e per il successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la domanda riconvenzionale di accertamento dei vizi denunciati dalla parte convenuta, in quanto costituente un prius logico rispetto alle pretese avanzate dalla società attrice con l'introduzione del presente giudizio. rispetto alla predetta domanda, però, in via preliminare ha svolto in primis l'eccezione di inoperatività della garanzia e in secundis Parte_1
l'eccezione di decadenza e prescrizione della stessa di cui all'art. 1667 c.c.
Invero, è noto che in caso di mancato completamento dell'opera non trova applicazione la disciplina concernente la garanzia per vizi e difetti in tema di contratto di appalto ai sensi dell'art. 1667 c.c. e dell'art. 1669 c.c., ma trova applicazione piuttosto la disciplina inerente alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1453 c.c. (Cass. n. 5771/2025). Con riguardo al caso di specie, entrambe le parti riconoscono nei rispettivi scritti difensivi che l'opera non è stata completata, residuando quantomeno - anche secondo la prospettazione attorea - gli interventi di rifinitura elencati nell'ultimo dei vari verbali di sopralluogo allegati all'atto di citazione. La duplice eccezione di carattere preliminare sollevata dalla società attrice non è dunque accoglibile.
Per mera completezza motivazionale, si osserva in ogni caso, per quanto concerne l'eccezione attorea di inoperatività della garanzia, che non coglie nel segno la tesi secondo cui la committente avrebbe accettato l'opera e avrebbe così perso il diritto alla relativa garanzia ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 1667 c.c.: difatti, in esito sia al sopralluogo del 10.11.2021 (doc. 2 attoreo) sia ai sopralluoghi successivi (doc. 4-6-8-11 attorei) le parti avevano elencato un cospicuo numero di lavorazioni da completare o sistemare, non sussistendo dunque un'accettazione dell'opera idonea a produrre gli effetti giuridici di cui alla richiamata norma;
per contro, i restanti vizi che non erano stati denunciati in esito ai predetti sopralluoghi e che sono stati poi oggetto di contestazione nel presente giudizio non erano “conosciuti o riconoscibili” dalla committente, secondo il disposto del medesimo art. 1667 c.c. (si pensi, inter alios, alle infiltrazioni o ai malfunzionamento degli impianti di cui all'epoca delle verifiche congiunte in cantiere doveva essere ancora ultimata l'installazione), per cui un'eventuale accettazione dell'opera non poteva comportare in parte qua una rinuncia alla garanzia in questione.
Per quanto concerne invece l'eccezione attorea di decadenza e prescrizione dal diritto di garanzia dio cui pagina 4 di 7 trattasi, è noto che i vizi debbono essere denunciati a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla loro scoperta, termine senz'altro rispettato nel caso di specie se si considera che per “scoperta” deve intendersi il momento in cui il committente ha maturato una percezione chiara e completa dell'esistenza, entità e imputabilità dei vizi riscontrati. Tale consapevolezza, nella fattispecie, è stata infatti pienamente conseguita solo con il deposito della C.T.U. disposta nel corso del giudizio e comunque non risulta che sia stata conseguita anteriormente alle perizie di parte commissionate dalla convenuta e datate
14.2.2023 (doc. 33-34 ): risulta dunque tempestiva la prima contestazione formalizzata in data CP_1
10.11.2022 (doc. 12 attoreo), il cui contenuto è stato poi integrato con le deduzioni della comparsa di costituzione e risposta.
È parimenti noto che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera, ma
è altrettanto noto che “il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta”. E tanto è avvenuto nel caso di specie.
Respinte dunque le eccezioni preliminarmente proposte da va verificata nel merito, Parte_1
come detto, la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da . Tale verifica Controparte_1
può essere condotta sulla scorta delle risultanze della C.T.U. disposta in corso di causa la quale, nonostante le contestazioni attoree, risulta puntuale e analitica in ordine ai risultati raggiunti (non coglie viceversa nel segno la capziosa argomentazione attorea secondo cui, nella sostanza, i vizi ex adverso lamentati non sarebbero credibili in quanto non contestati tutti ante causam – cfr. pag. 18-24 della comparsa conclusionale). Nell'allegato 3 alla perizia integrativa depositata in causa in data 25.1.2025 vengono infatti riportati tutti i vizi riscontrati dal C.T.U., con l'identificazione del relativo intervento di ripristino e la quantificazione dei costi corrispondenti, per un importo complessivo di € 150.669,09.
Le contestazioni del C.T.P. attoreo (all.to 4 alla perizia integrativa suddetta) sono generiche anche nella parte in cui prendono in considerazione ciascun singolo vizio elencato dal C.T.U.: l'inconcludenza delle confutazioni de quibus si registra con riguardo sia al profilo della sussistenza dei vizi, sia al profilo della quantificazione dei costi di ripristino, in quanto - anche laddove il C.T.P. attoreo indica un differente ammontare - di fatto propone una diversa valutazione professionale che non mina però da un punto di vista strettamente logico o tecnico l'affidabilità del computo proposto dal C.T.U., non offrendo in particolare al giudicante alcuno strumento per discostarsi dai risultati raggiunti dal C.T.U. medesimo.
pagina 5 di 7 Va dunque accolta la domanda riconvenzionale proposta da , con conseguente Controparte_1
condanna di a risarcire il danno cagionato nell'esecuzione delle opere appaltate, così Parte_1
corrispondendo la somma complessiva individuata dal C.T.U., al netto di quanto dalla committente già percepito per effetto dell'escussione della polizza fideiussoria, e pari dunque a € 117.534,17 (ossia €
150.669,09 - € 33.134,92) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Al riguardo, si osserva che la condanna della società attrice al pagamento di un importo superiore a quello inizialmente individuato dalla parte convenuta nella sezione narrativa della comparsa di costituzione e risposta non costituisce una pronuncia ultra petita, alla luce delle conclusioni formulate da CP_1
(cfr. Cass. n. 10984/2021).
[...]
Vale in ultima battuta precisato, infine, che la garanzia bancaria (doc. 3 attoreo) risulta legittimamente escussa in forza della presenza dei plurimi e cospicui vizi accertati in corso di causa e denunciati previamente alla ditta appaltatrice, con comunicazione all'istituto di credito dei verbali dei sopralluoghi effettuati e della corrispondenza intercorsa tra le parti in proposito (cfr. doc. 24 di parte convenuta).
Dalla legittimità dell'escussione in questione consegue l'infondatezza delle domande attoree di risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Residua così la regolazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
Con riguardo alle ulteriori spese dettagliate nella notula depositata da parte convenuta, ritiene il giudicante: che non vadano riconosciuti alla stessa i compensi per il subprocedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto instaurato in corso di causa in assenza dei relativi presupposti normativi;
che non vadano riconosciute le spese borsuali diverse dal contributo unificato di € 518,00 versato per la proposizione della domanda riconvenzionali, in quanto trattasi di spese non documentate o comunque ricomprese nelle spese generali calcolate ex lege nella misura del 15% del compenso;
che non vada riconosciuto il rimborso del compenso dell'Arch. per la redazione di una perizia di Persona_1
parte ante causam in quanto trattasi di danno emergente che avrebbe dovuto essere dimostrato nel pagina 6 di 7 rispetto delle preclusioni probatorie (Cass. n. 30854/2023); che vada viceversa accordata la rifusione del compenso del C.T.P. Geom. documentato nella misura di € 2.651,67. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a corrispondere a la somma di € 117.534,17 oltre Parte_1 Controparte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 3.169,67,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a quanto da questa versato Parte_1 Controparte_1
in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 22 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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