Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12797 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12797 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DE LAZZER MARIA ELISABETTA , come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con l'avv. DE LAZZER MARIA ELISABETTA , come da CP_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : voglia il Tribunale di Padova dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Padova il 12.5.2012 da , nato a [...] l'[...] e ivi residente, via J. CP_1
Crescini n. 70, c.f. , e nata a [...] il [...], CodiceFiscale_1 Parte_1
residente a [...], c.f. , trascritto nel registro degli atti CodiceFiscale_2 di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2012, al n. 65, parte II, serie A - ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle dovute trascrizioni - alle seguenti condizioni:
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione o d'urgenza;
2) avrà residenza e collocazione abitativa prevalente presso la madre, in Padova, via Per_1
Vergerio n.
7. Il figlio avrà tempi paritetici di permanenza con il padre e con la madre, secondo il seguente calendario: nel fine settimana: trascorrerà alternativamente un fine settimana con Per_1
la madre e uno con il padre, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o, quando non è a scuola, dalle ore 17) fino al lunedì mattina, alla ripresa della scuola (o, quando non è a scuola, fino alle ore
9); infrasettimanalmente: nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza del padre, Per_1
starà con quest'ultimo dal lunedì all'uscita da scuola (o, quando non è a scuola, dalle ore 17) al mercoledì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola (o, quando non c'è scuola, fino alle ore 9), e con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola (o, quando non è a scuola, dalle ore 9) al venerdì all'uscita da scuola (o, quando non è a scuola, fino alle ore 17); nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza della madre, starà con quest'ultima dal lunedì all'uscita da Per_1
scuola (o, quando non è a scuola, dalle ore 9) al mercoledì mattina, quando la madre lo accompagnerà a scuola (o, quando non c'è scuola, fino alle ore 17), e il padre dal mercoledì all'uscita da scuola (o, quando non è a scuola, dalle ore 17) al venerdì all'uscita da scuola (o, quando non è a scuola, fino alle ore 9); vacanze di Natale: trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia Per_1 con pernottamento con un genitore e il giorno di Natale con pernottamento con l'altro. Le restanti vacanze saranno suddivise in due periodi equivalenti, comprendenti uno il Capodanno e l'altro l'Epifania, da trascorrere alternativamente con ciascun genitore e da concordarsi entro la fine del mese di novembre;
a Carnevale: trascorrerà alternativamente con ciascun genitore la metà Per_1
dei giorni di vacanza;
vacanze di Pasqua: trascorrerà con ciascun genitore la metà dei giorni Per_1
di vacanza, alternando con l'uno e l'altro il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; vacanze estive:
trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi Per_1
entro la fine del mese di maggio. I genitori concordano sin d'ora che nel periodo estivo, a Per_1
cavallo tra il mese di giugno (alla fine del periodo scolastico) e l'inizio del mese di luglio, il figlio starà con la madre nella casa di proprietà della famiglia materna sita a Lignano Sabbiadoro;
in tale periodo il padre potrà vedere sia infrasettimanalmente che nel week-end, previo accordo Per_1
con la madre;
ponti ed altre festività o vacanze: saranno suddivisi con il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza; compleanno del figlio: i genitori faranno in modo che possa festeggiare il Per_1 proprio compleanno sia con la madre che con il padre (insieme o separatamente). La regolamentazione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore potrà subire Per_1
variazioni purché sussista sempre l'accordo dei ricorrenti;
3) i genitori manifestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, o di documenti equipollenti validi per l'espatrio, proprio e del figlio minore, con iscrizione del nominativo del figlo minore in entrambi i documenti;
4) a titolo di concorso al mantenimento di , il padre verserà alla madre un assegno periodico Per_1
di € 450 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Le spese straordinarie - come da protocollo del Tribunale di Padova, che qui viene integralmente richiamato, sia per quanto concerne l'individuazione delle stesse, sia per le modalità di approvazione delle spese da concordare previamente e di rimborso – saranno ripartite al 50% fra i genitori. Le spese (compresi abbonamenti, abbigliamento, lezioni e quant'altro) per gli sport e/o qualsivoglia attività ricreativa che ciascun genitore farà fare al figlio quando è in vacanza o nel fine settimana con lui, saranno a suo esclusivo carico. I genitori concordano che verrà ripartito al 50% fra loro il costo per l'acquisto dell'abbigliamento tecnico da sci di .
4.a) Le spese fiscalmente detraibili sostenute per il figlio saranno detratte da ciascun Per_1
genitore in misura proporzionale alla quota su di lui gravante per le spese straordinarie;
nel caso in cui il pagamento fosse effettuato in quote diverse, le spese saranno detratte in proporzione all'esborso effettivamente sostenuto da ciascuno.
4.b) Ognuna delle parti si impegna a mettere a disposizione dell'altra i documenti fiscali (fatture, ricevute, etc.) relativi a spese deducibili/detraibili e/o necessari al fine di ottenere rimborsi assicurativi.
4.c) Eventuali assegni familiari così come l'assegno unico - da chiunque erogati - spetteranno al genitore collocatario del figlio minore;
5) le spese del presente giudizio vengono compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 12/05/2012 in Padova;
dalla unione è nato il minore
. Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 30.01.2024 e la separazione è stata pronunciata ed omologata con sentenza del 1.02.2024, passata in giudicato
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 12/05/2012 in PADOVA e trascritto
[...] CP_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21/1/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti