Articolo 77 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 76Articolo 78
Versione
26 giugno 1971
Art. 77.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:


Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 72). . . . . L. 608.738.744.776 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 192.209.479.621
--------------- Residui attivi al 31 dicembre 1969 . . . L. 800.948.224.397
---------------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971
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