Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/1988, n. 4302
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Sentenza 25 giugno 1988

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Il fatto di essere già titolari di una pensione statale non esime i professionisti, che continuino l'Esercizio dell'attività forense, dall'Obbligo d'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori, senza che ciò comporti violazione di principi costituzionali (sentenze Corte costituzionale nn. 132 e 133 del 1984), essendo il sistema previdenziale forense ispirato ad un principio solidaristico ed essendo prevista la restituzione dei contributi versati per il continuato Esercizio della professione ove essi non siano sufficienti per il conseguimento di una ulteriore pensione. ( V 513/88, mass n 457028).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/1988, n. 4302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4302
    Data del deposito : 25 giugno 1988

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