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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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- 1. Infortunio del lavoratorehttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 12 novembre 2025
Infortunio del lavoratore: colpa del committente se non verifica l'idoneità professionale Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 24 marzo 2025 n. 11603 Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, “occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo (Adito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 11603 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di annullamento disposto da questa Suprema Corte determinato da un difetto di notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello -, in riforma della sentenza emessa il 4 giugno 2019 dal Tribunale di Palmi, ha rideterminato la pena inflitta ad NT TR, previo giudizio di equivalenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante. 1.2. All'imputato, nella qualità di committente dei lavori presso il cantiere sito in Seminara alla c.da Barritteri, ove NT OI stava prestando la sua attività lavorativa (nei lavori di scavo), è stata ascritta la responsabilità di aver cagionato, in cooperazione colposa con TO TA (sulla cui responsabilità si è formato il giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità pronunciata da questa Corte di cassazione), il cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento cui seguiva la morte per soffocamento del predetto OI, presente all'interno dello scavo, praticato con l'utilizzo di un escavatore di proprietà dello TA e da lui condotto. Più precisamente, la responsabilità per la condotta posta in essere dal TR è stata connotata da colpa generica e da colpa specifica per avere violato norme sulla sicurezza del lavoro;
nello specifico, per non avere predisposto, o comunque fatto elaborare, il piano di sicurezza previsto dall'art. 91, comma 1, lett. d), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché per aver omesso di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, figure queste previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del medesimo decreto. Un ulteriore profilo di responsabilità dell'imputato è stato altresì ravvisato nella mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta incaricata dello scavo e, infine, nel non avere predisposto, nella zona superiore dello scavo e della parete di terra, idonee armature di sostegno necessarie per lo svolgimento dei lavori. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso: che la decisione di procedere ai lavori di domenica era stata presa dalla vittima la quale aveva espresso l'intenzione di completare il collegamento con la rete fognaria quel giorno festivo e aveva indicato il punto dove doveva essere effettuato lo scavo, nonché il tipo di lavoro di realizzare, in difformità dal luogo indicato dal progettista architetto Pasquale SE, nominato anche direttore dei lavori;
che non vi era un piano di sicurezza;
che l'impresa OI era stata scelta dall'imputato per i pregressi rapporti di conoscenza, così come l'escavatorista SC che il TR metteva in contatto con il lavoratore;
che l'architetto SE [assolto nel giudizio di primo g rado] non era stato avvisato dello svolgimento del lavoro di domenica e che, in base al suo elaborato progettuale, lo scavo sarebbe dovuto avvenire in un altro punto del terreno, ossia dalla parte opposta, in quanto il naturale dislivello del terreno avrebbe evitato di scavare in profondità eccessiva;
che il progetto di dettaglio non era ancora 2 stato effettuato perché il SE non aveva avuto il tempo di conc rdare con il committente il tipo di allaccio da effettuare;
che, diversamente da le specifiche indicazioni da questi date sulla necessità di effettuare lo scavo a "sezio e obbligata", l'impresa OI aveva proceduto a realizzare uno scavo a "plate generale", comportante la necessità di innalzare un muro di cemento per evitare che la parete di terra franasse. L'ispettore della Asl, Giuseppe Cutri, sentito in dibattimento, aveva dichiarato che era stata omessa l'elaborazione del piano di sicurezza previsto dall'art. 96, lett. g), d. Igs. 81/2008, visto che più imprese erano intervenute nel cantiere. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 589 cod. pen., nonché alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008. La motivazione sarebbe aprioristica perché fondata unicamente sulla qualità di committente dell'imputato, il quale non ha avuto alcun coinvolgimento nella vicenda perché non si trovava sul posto al momento dell'infortunio. Richiamandosi all'art. 91, comma 1, lett. a), d. Igs. 81/2008, il difensore sostiene che la norma riguarda esclusivamente il coordinatore per la progettazione e che comunque il piano di sicurezza è obbligatorio unicamente nell'ipotesi di più imprese operanti nel medesimo cantiere. Nel caso di specie, vi era un'unica impresa esecutrice dei lavori, incaricata a mezzo di un contratto di appalto privato, e cioè la ditta OI, mentre il rapporto con lo TA si qualificava in termini di "nolo a caldo", per la fornitura del mezzo, l'escavatore e il conducente. Era onere esclusivo della ditta OI impartire disposizioni circa la profondità e il punto preciso nel quale lo scavo doveva essere eseguito, nonché provvedere ai necessari dispositivi di sicurezza, dovendo l'escavatorista seguire le direttive dell'appaltatore, senza alcuna autonomia durante l'esercizio dei lavori. La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione noi) si rendeva dunque obbligatoria, a fronte della presenza di una sola impresa. Quanto al piano operativo di sicurezza, esso andava compilato e sottoscritto unicamente dal titolare della ditta appaltatrice, la quale, diversamente da quanto assurne la Corte territoriale, possedeva, sostiene la difesa, adeguata idoneità tecnico professionale, essendo iscritta nel relativo elenco professionale e godendo di buona reputazione nel territorio. Né la Corte di appello chiarisce in che cosa si sarebbe corhcretizzata la partecipazione del committente nell'esecuzione dell'opera, a fronte di una acclarata condotta eccezionale ed abnorme della ditta OI rispetto all'organizzazione lavorativa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che 1 ricorso sia rigettato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. L'imputato rivendica la sua veste di (mero) committente per sostenere il suo esonero dai profili di responsabilità colposa che gli sono stati attribuiti. Trascura però di considerare che, a seguito del mutamento normativo, intervenuto già con il d.lgs. 494/1996, la figura del committente ha trovato espressa definizione [art., 2, co. 1, lett. b)] ed esplicitazione gli obblighi sulla stessa gravanti (art. 3), oggi previsti e precisati dall'art. 90, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008, dep. 2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Conseguendone che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha verificato in concreto l'incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, alla luce dei parametri più sopra richiamati. Ha in particolare ricordato come l'imputato fosse stato avvisato, la sera precedente, da NT OI che questi avrebbe proceduto allo scavo il giorno successivo, una domenica di agosto, e come lo scavo venisse effettuato all'insaputa del progettista nonché direttore dei lavori, in palese difformità rispetto al progetto. Ha correttamente evidenziato che l'esclusione del direttore dei lavori da la possibilità di assolvere i propri doveri in merito alla sicurezza degli stessi ha còmportato la "ricaduta" della piena posizione di garanzia in capo al committente, nonché richiamato la disposizione dell'art. 90 d.lgs. 81/2008, nella formulaziorie vigente al 4 momento del fatto, laddove prevedeva l'elaborazione di un piano di si urezza il cui obbligo gravava sul committente, avendo egli proceduto all'effettuazi ne di opere non ancora progettate nel dettaglio e senza avvisare il direttore de lavori, così esautorando quest'ultimo degli obblighi di garanzia sullo stesso in mbenti per legge. A ciò la Corte territoriale ha aggiunto come la responsabilità ell'imputato risieda anche nel non aver questi effettuato una verifica delle capacità tecnico- professionali della ditta esecutrice dei lavori e anche dell'attività svolta dallo TA, dal committente investito dei lavori di scavo (nei confronti del quale si è formato il giudicato sulla responsabilità penale a seguito della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso da parte della Corte di cassazione). Al riguardo, giova rammentare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce che hanno riguardato fattispecie analoghe alla presente, il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame [(cfr., ex multis, Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744: "In materia di infortunIsul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)"]. Sul punto, la sentenza impugnata ha sottolineato come l'architetto SE avesse evidenziato che, già al momento dello scavo delle fondamenta, lo TA non aveva proceduto a regola d'arte, alla medesima stregua in cui la vittima non aveva seguito le direttive del progettista andando ad effettuare, discrezionalmente, lo scavo in un punto diverso rispetto a quello progettato, punto pericoloso in relazione alla natura del terreno per il quale era stata effettuata una valutazione di pericolosità sismica. È pertanto immune da qualsivoglia vizio la sentenza impugnata laddove ha ravvisato la colpa dell'imputato nell'aver questi acconsentito a che il OI e lo TA operassero al di fuori e senza il controllo del direttore dei lavori, tra l'altro in un giorno non lavorativo, senza seguire le indicazioni progettuali, nonché in assenza di un piano di sicurezza, tenuto altresì conto che la possibilità del crollo era prevedibile e prevenibile alla luce dell'ordinaria diligenza, mediante l'adozione di sistemi di sicurezza comuni e l'osservanza di quelle precauzioni in materie di scavi che sono proprio dirette ad evitare i crolli e gli eventi quali quelli che hanno condotto alla morte di NT OI. Per quanto concerne, poi, l'asserito comportamento abnorme dl lavoratore 5 e la dedotta idoneità dello stesso ad interrompere il nesso di causalità tr la condotta contestata e l'evento giova rammentare che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza 9cl imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del garante. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento la sola condotta del lavoratore che si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, trattandosi in tal caso di un comportamento del tutto eccentrico ed esorbitante rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (ex multis, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017). Questa Corte ha inoltre ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Non così è avvenuto, all'evidenza, per quanto sin qui richiamato, posto che l'evento si è verificato, come si legge in sentenza, in ragione di condotte imprudenti e/o imperite e comunque non ossequiose delle generali e specifiche norme di cautela finalizzate proprio alla disciplina e al governo anche del rischio di comportamento imprudente del lavoratore. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore DEposfrAro Il Presiden e
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo (Adito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 11603 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di annullamento disposto da questa Suprema Corte determinato da un difetto di notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello -, in riforma della sentenza emessa il 4 giugno 2019 dal Tribunale di Palmi, ha rideterminato la pena inflitta ad NT TR, previo giudizio di equivalenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante. 1.2. All'imputato, nella qualità di committente dei lavori presso il cantiere sito in Seminara alla c.da Barritteri, ove NT OI stava prestando la sua attività lavorativa (nei lavori di scavo), è stata ascritta la responsabilità di aver cagionato, in cooperazione colposa con TO TA (sulla cui responsabilità si è formato il giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità pronunciata da questa Corte di cassazione), il cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento cui seguiva la morte per soffocamento del predetto OI, presente all'interno dello scavo, praticato con l'utilizzo di un escavatore di proprietà dello TA e da lui condotto. Più precisamente, la responsabilità per la condotta posta in essere dal TR è stata connotata da colpa generica e da colpa specifica per avere violato norme sulla sicurezza del lavoro;
nello specifico, per non avere predisposto, o comunque fatto elaborare, il piano di sicurezza previsto dall'art. 91, comma 1, lett. d), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché per aver omesso di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, figure queste previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del medesimo decreto. Un ulteriore profilo di responsabilità dell'imputato è stato altresì ravvisato nella mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta incaricata dello scavo e, infine, nel non avere predisposto, nella zona superiore dello scavo e della parete di terra, idonee armature di sostegno necessarie per lo svolgimento dei lavori. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso: che la decisione di procedere ai lavori di domenica era stata presa dalla vittima la quale aveva espresso l'intenzione di completare il collegamento con la rete fognaria quel giorno festivo e aveva indicato il punto dove doveva essere effettuato lo scavo, nonché il tipo di lavoro di realizzare, in difformità dal luogo indicato dal progettista architetto Pasquale SE, nominato anche direttore dei lavori;
che non vi era un piano di sicurezza;
che l'impresa OI era stata scelta dall'imputato per i pregressi rapporti di conoscenza, così come l'escavatorista SC che il TR metteva in contatto con il lavoratore;
che l'architetto SE [assolto nel giudizio di primo g rado] non era stato avvisato dello svolgimento del lavoro di domenica e che, in base al suo elaborato progettuale, lo scavo sarebbe dovuto avvenire in un altro punto del terreno, ossia dalla parte opposta, in quanto il naturale dislivello del terreno avrebbe evitato di scavare in profondità eccessiva;
che il progetto di dettaglio non era ancora 2 stato effettuato perché il SE non aveva avuto il tempo di conc rdare con il committente il tipo di allaccio da effettuare;
che, diversamente da le specifiche indicazioni da questi date sulla necessità di effettuare lo scavo a "sezio e obbligata", l'impresa OI aveva proceduto a realizzare uno scavo a "plate generale", comportante la necessità di innalzare un muro di cemento per evitare che la parete di terra franasse. L'ispettore della Asl, Giuseppe Cutri, sentito in dibattimento, aveva dichiarato che era stata omessa l'elaborazione del piano di sicurezza previsto dall'art. 96, lett. g), d. Igs. 81/2008, visto che più imprese erano intervenute nel cantiere. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 589 cod. pen., nonché alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008. La motivazione sarebbe aprioristica perché fondata unicamente sulla qualità di committente dell'imputato, il quale non ha avuto alcun coinvolgimento nella vicenda perché non si trovava sul posto al momento dell'infortunio. Richiamandosi all'art. 91, comma 1, lett. a), d. Igs. 81/2008, il difensore sostiene che la norma riguarda esclusivamente il coordinatore per la progettazione e che comunque il piano di sicurezza è obbligatorio unicamente nell'ipotesi di più imprese operanti nel medesimo cantiere. Nel caso di specie, vi era un'unica impresa esecutrice dei lavori, incaricata a mezzo di un contratto di appalto privato, e cioè la ditta OI, mentre il rapporto con lo TA si qualificava in termini di "nolo a caldo", per la fornitura del mezzo, l'escavatore e il conducente. Era onere esclusivo della ditta OI impartire disposizioni circa la profondità e il punto preciso nel quale lo scavo doveva essere eseguito, nonché provvedere ai necessari dispositivi di sicurezza, dovendo l'escavatorista seguire le direttive dell'appaltatore, senza alcuna autonomia durante l'esercizio dei lavori. La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione noi) si rendeva dunque obbligatoria, a fronte della presenza di una sola impresa. Quanto al piano operativo di sicurezza, esso andava compilato e sottoscritto unicamente dal titolare della ditta appaltatrice, la quale, diversamente da quanto assurne la Corte territoriale, possedeva, sostiene la difesa, adeguata idoneità tecnico professionale, essendo iscritta nel relativo elenco professionale e godendo di buona reputazione nel territorio. Né la Corte di appello chiarisce in che cosa si sarebbe corhcretizzata la partecipazione del committente nell'esecuzione dell'opera, a fronte di una acclarata condotta eccezionale ed abnorme della ditta OI rispetto all'organizzazione lavorativa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che 1 ricorso sia rigettato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. L'imputato rivendica la sua veste di (mero) committente per sostenere il suo esonero dai profili di responsabilità colposa che gli sono stati attribuiti. Trascura però di considerare che, a seguito del mutamento normativo, intervenuto già con il d.lgs. 494/1996, la figura del committente ha trovato espressa definizione [art., 2, co. 1, lett. b)] ed esplicitazione gli obblighi sulla stessa gravanti (art. 3), oggi previsti e precisati dall'art. 90, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008, dep. 2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Conseguendone che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha verificato in concreto l'incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, alla luce dei parametri più sopra richiamati. Ha in particolare ricordato come l'imputato fosse stato avvisato, la sera precedente, da NT OI che questi avrebbe proceduto allo scavo il giorno successivo, una domenica di agosto, e come lo scavo venisse effettuato all'insaputa del progettista nonché direttore dei lavori, in palese difformità rispetto al progetto. Ha correttamente evidenziato che l'esclusione del direttore dei lavori da la possibilità di assolvere i propri doveri in merito alla sicurezza degli stessi ha còmportato la "ricaduta" della piena posizione di garanzia in capo al committente, nonché richiamato la disposizione dell'art. 90 d.lgs. 81/2008, nella formulaziorie vigente al 4 momento del fatto, laddove prevedeva l'elaborazione di un piano di si urezza il cui obbligo gravava sul committente, avendo egli proceduto all'effettuazi ne di opere non ancora progettate nel dettaglio e senza avvisare il direttore de lavori, così esautorando quest'ultimo degli obblighi di garanzia sullo stesso in mbenti per legge. A ciò la Corte territoriale ha aggiunto come la responsabilità ell'imputato risieda anche nel non aver questi effettuato una verifica delle capacità tecnico- professionali della ditta esecutrice dei lavori e anche dell'attività svolta dallo TA, dal committente investito dei lavori di scavo (nei confronti del quale si è formato il giudicato sulla responsabilità penale a seguito della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso da parte della Corte di cassazione). Al riguardo, giova rammentare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce che hanno riguardato fattispecie analoghe alla presente, il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame [(cfr., ex multis, Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744: "In materia di infortunIsul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)"]. Sul punto, la sentenza impugnata ha sottolineato come l'architetto SE avesse evidenziato che, già al momento dello scavo delle fondamenta, lo TA non aveva proceduto a regola d'arte, alla medesima stregua in cui la vittima non aveva seguito le direttive del progettista andando ad effettuare, discrezionalmente, lo scavo in un punto diverso rispetto a quello progettato, punto pericoloso in relazione alla natura del terreno per il quale era stata effettuata una valutazione di pericolosità sismica. È pertanto immune da qualsivoglia vizio la sentenza impugnata laddove ha ravvisato la colpa dell'imputato nell'aver questi acconsentito a che il OI e lo TA operassero al di fuori e senza il controllo del direttore dei lavori, tra l'altro in un giorno non lavorativo, senza seguire le indicazioni progettuali, nonché in assenza di un piano di sicurezza, tenuto altresì conto che la possibilità del crollo era prevedibile e prevenibile alla luce dell'ordinaria diligenza, mediante l'adozione di sistemi di sicurezza comuni e l'osservanza di quelle precauzioni in materie di scavi che sono proprio dirette ad evitare i crolli e gli eventi quali quelli che hanno condotto alla morte di NT OI. Per quanto concerne, poi, l'asserito comportamento abnorme dl lavoratore 5 e la dedotta idoneità dello stesso ad interrompere il nesso di causalità tr la condotta contestata e l'evento giova rammentare che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza 9cl imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del garante. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento la sola condotta del lavoratore che si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, trattandosi in tal caso di un comportamento del tutto eccentrico ed esorbitante rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (ex multis, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017). Questa Corte ha inoltre ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Non così è avvenuto, all'evidenza, per quanto sin qui richiamato, posto che l'evento si è verificato, come si legge in sentenza, in ragione di condotte imprudenti e/o imperite e comunque non ossequiose delle generali e specifiche norme di cautela finalizzate proprio alla disciplina e al governo anche del rischio di comportamento imprudente del lavoratore. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore DEposfrAro Il Presiden e