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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 450/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa CA Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato TUCCI ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato DI NINO ANTONELLA, Controparte_1
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 17/06/2025, hanno esposto che: il giorno 7.3.1992, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
I, n. 1, Anno 1992; dall'unione matrimoniale sono nate due figlie oggi entrambe maggiorenni.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
- assegnare la casa coniugale di proprietà della sorella del Sig. Controparte_1
con tutti gli arredi ivi presenti al Sig. ; Controparte_1
- le figlie, entrambe maggiorenni, decideranno in autonomia le modalità ed i tempi di frequentazione dei genitori;
- il sig. corrisponderà direttamente alla figlia a mezzo Controparte_1 Per_1
bonifico bancario sul conto corrente a lui già noto entro il 5 di ogni mese la somma di Euro 400,00 a titolo di mantenimento oltre adeguamento annuale ISTAT e oltre il
70% delle spese straordinarie previamente concordate;
- la sig.ra si accolla il 30% delle spese straordinarie previamente Parte_3
concordate;
- le spese universitarie per la figlia verranno ripartite tra i genitori al 70% per il Per_1
sig. e 30% per la sig.ra ad eccezione del canone di locazione CP_1 Parte_1
dell'abitazione a Bologna che continuerà a versare la sig.ra Parte_1
- il sig. assegnatario della casa coniugale, provvederà al Controparte_1
pagamento di tutte le utenze domestiche dal momento dell'assegnazione dell'abitazione coniugale dalla quale la sig.ra è già uscita dall'aprile 2023 Parte_1
e per la quale la sig.ra ha trasferito la residenza;
Parte_1
- l'assegno familiare per le figlie, comunque denominato (oggi assegno unico) e se spettante, verrà accreditato sul conto corrente della moglie nella misura del 100% mentre le eventuali detrazioni fiscali relative all'assegno unico se spettanti per i figli saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore mentre tutte le altre con detrazione al 70% per il sig. ed il 30% per la sig.ra CP_1 Parte_1
- il c/c cointestato n. 523010003797-14 presso la Banca di Credito Cooperativo di
Pratola Peligna è stato modificato nell'intestazione lasciandolo unicamente alla sig.ra Parte_1
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- il sig. , nell'ambito di tutti gli accordi patrimoniali, si obbliga, entro Controparte_1
la fine del 2027, a stipulare atto notarile per trasferire a titolo gratuito alle figlie
CA e la nuda proprietà dei seguenti beni immobili così catastalmente Per_1
identificati: Pratola Peligna Foglio 3 particella 52 e Pratola Peligna Foglio 4 particella 3034 sub 2 e 3 riservandosene l'usufrutto;
- si precisa che tali trasferimenti, successivamente alla sentenza di divorzio, si concretizzeranno con un successivo atto notarile che non sarà soggetto alle imposte e tasse previste per i trasferimenti immobiliari, ossia le imposte di registro, ipotecaria e catastale ciò in forza dell'art. 19 della Legge n. 74/1987. Sul punto infatti la giurisprudenza, la Corte costituzionale con sentenza del 25 febbraio 1999 n. 41 e ancora, sentenza del 10 maggio 1999, n. 154 e già prima con sentenza del 15 aprile
1992, n. 176 e ancora più chiaramente con sentenza del 11 giugno 2003 n. 202, hanno sancito che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli. A quanto detto, ad ulteriore conferma dell'esenzione invocata, deve aggiungersi che l'Agenzia
Delle Entrate con la circolare 27/E del 21 giugno 2012 estende anche ai figli l'esenzione per i trasferimenti immobiliari effettuati tra i coniugi quando questi sono stipulati in sede di separazione e divorzio;
- il sig. corrisponderà entro la data del 31 dicembre 2027 alla sig.ra Controparte_1
a titolo di una tantum la somma di Euro 30.000,00; Parte_1
- la sig.ra rinuncia definitivamente a qualsivoglia ulteriore Parte_3
richiesta di natura patrimoniale rinunciando altresì a qualsiasi diritto anche su beni mobili ed immobili acquistati successivamente al matrimonio;
- il sig. , pur non riconoscendo la fondatezza e la legittimità di alcuna Controparte_1
richiesta eventualmente insorgente dal rapporto di lavoro, al solo fine di evitare la lite giudiziaria corrisponde alla sig.ra un indennizzo di € 30.000,00 nette a Parte_1
titolo meramente transattivo entro la data del 31 dicembre 2027"
- la sig.ra a fronte del suddetto indennizzo, rinuncia, altresì, a Parte_3
qualsivoglia diritto ed azione nei confronti di e della Controparte_1 [...]
allo stesso riconducibile per le eccepite prestazioni lavorative;
Controparte_2
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 450/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa CA Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato TUCCI ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato DI NINO ANTONELLA, Controparte_1
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 17/06/2025, hanno esposto che: il giorno 7.3.1992, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
I, n. 1, Anno 1992; dall'unione matrimoniale sono nate due figlie oggi entrambe maggiorenni.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
- assegnare la casa coniugale di proprietà della sorella del Sig. Controparte_1
con tutti gli arredi ivi presenti al Sig. ; Controparte_1
- le figlie, entrambe maggiorenni, decideranno in autonomia le modalità ed i tempi di frequentazione dei genitori;
- il sig. corrisponderà direttamente alla figlia a mezzo Controparte_1 Per_1
bonifico bancario sul conto corrente a lui già noto entro il 5 di ogni mese la somma di Euro 400,00 a titolo di mantenimento oltre adeguamento annuale ISTAT e oltre il
70% delle spese straordinarie previamente concordate;
- la sig.ra si accolla il 30% delle spese straordinarie previamente Parte_3
concordate;
- le spese universitarie per la figlia verranno ripartite tra i genitori al 70% per il Per_1
sig. e 30% per la sig.ra ad eccezione del canone di locazione CP_1 Parte_1
dell'abitazione a Bologna che continuerà a versare la sig.ra Parte_1
- il sig. assegnatario della casa coniugale, provvederà al Controparte_1
pagamento di tutte le utenze domestiche dal momento dell'assegnazione dell'abitazione coniugale dalla quale la sig.ra è già uscita dall'aprile 2023 Parte_1
e per la quale la sig.ra ha trasferito la residenza;
Parte_1
- l'assegno familiare per le figlie, comunque denominato (oggi assegno unico) e se spettante, verrà accreditato sul conto corrente della moglie nella misura del 100% mentre le eventuali detrazioni fiscali relative all'assegno unico se spettanti per i figli saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore mentre tutte le altre con detrazione al 70% per il sig. ed il 30% per la sig.ra CP_1 Parte_1
- il c/c cointestato n. 523010003797-14 presso la Banca di Credito Cooperativo di
Pratola Peligna è stato modificato nell'intestazione lasciandolo unicamente alla sig.ra Parte_1
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- il sig. , nell'ambito di tutti gli accordi patrimoniali, si obbliga, entro Controparte_1
la fine del 2027, a stipulare atto notarile per trasferire a titolo gratuito alle figlie
CA e la nuda proprietà dei seguenti beni immobili così catastalmente Per_1
identificati: Pratola Peligna Foglio 3 particella 52 e Pratola Peligna Foglio 4 particella 3034 sub 2 e 3 riservandosene l'usufrutto;
- si precisa che tali trasferimenti, successivamente alla sentenza di divorzio, si concretizzeranno con un successivo atto notarile che non sarà soggetto alle imposte e tasse previste per i trasferimenti immobiliari, ossia le imposte di registro, ipotecaria e catastale ciò in forza dell'art. 19 della Legge n. 74/1987. Sul punto infatti la giurisprudenza, la Corte costituzionale con sentenza del 25 febbraio 1999 n. 41 e ancora, sentenza del 10 maggio 1999, n. 154 e già prima con sentenza del 15 aprile
1992, n. 176 e ancora più chiaramente con sentenza del 11 giugno 2003 n. 202, hanno sancito che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli. A quanto detto, ad ulteriore conferma dell'esenzione invocata, deve aggiungersi che l'Agenzia
Delle Entrate con la circolare 27/E del 21 giugno 2012 estende anche ai figli l'esenzione per i trasferimenti immobiliari effettuati tra i coniugi quando questi sono stipulati in sede di separazione e divorzio;
- il sig. corrisponderà entro la data del 31 dicembre 2027 alla sig.ra Controparte_1
a titolo di una tantum la somma di Euro 30.000,00; Parte_1
- la sig.ra rinuncia definitivamente a qualsivoglia ulteriore Parte_3
richiesta di natura patrimoniale rinunciando altresì a qualsiasi diritto anche su beni mobili ed immobili acquistati successivamente al matrimonio;
- il sig. , pur non riconoscendo la fondatezza e la legittimità di alcuna Controparte_1
richiesta eventualmente insorgente dal rapporto di lavoro, al solo fine di evitare la lite giudiziaria corrisponde alla sig.ra un indennizzo di € 30.000,00 nette a Parte_1
titolo meramente transattivo entro la data del 31 dicembre 2027"
- la sig.ra a fronte del suddetto indennizzo, rinuncia, altresì, a Parte_3
qualsivoglia diritto ed azione nei confronti di e della Controparte_1 [...]
allo stesso riconducibile per le eccepite prestazioni lavorative;
Controparte_2
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco