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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9622/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 9622/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
25.09.2025 da con l'avv. GALLANA FEDERICO, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. PIEROBON REGINA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“I RICORRENTI
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e dell'art. 473-
bis.51 c.p.c.
CHIEDONO
che codesto Ecc.mo Tribunale voglia:
DISPORRE lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 25 settembre
2008 in Camposampiero (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
predetto Comune al n. 14, anno 2008, parte I, Ufficio 1, alle seguenti condizioni: 2
1) la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e con il regime di frequentazione già
stabilito con la sentenza di separazione n. 1309/2024, n. 2628/2020 R.G., Tribunale
di Padova, e precisamente:
• il padre potrà vedere la figlia due volte a settimana nei giorni di martedì e giovedì
dall'uscita da scuola alle ore 20:30 e tenerla con sé a fine settimana alternati dal
sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
• una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o
il Capodanno;
• le vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia trascorra, ad anni
alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore
stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua
e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
• quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare
entro il primo maggio di ogni anno, con ampia possibilità di modifica su accordo
delle parti;
• con facoltà delle parti di accordarsi diversamente nel rispetto degli impegni
scolastici e sociali della minore.
2) Il sig. provvederà al pagamento alla sig.ra , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma di € 1.800,00 mensili,
oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della
figlia, con decorrenza dal 5 dicembre 2020, e pertanto attualmente pari ad €
2.115,02. 3
3) Il Sig. contribuirà al pagamento delle spese straordinarie Parte_1
nell'interesse della figlia nella misura del 50%, definite come da Protocollo Per_1
in uso presso il Tribunale di Padova del 2017.
4) i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e di
rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a qualsivoglia titolo.
5) le spese relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le
parti.”
Con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in data 25.09.2008 a Camposampiero (PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, atto n. 14, anno 2008.
Dall'unione coniugale è nata una figlia: , nato a [...] in Per_1
data 11.04.2009.
All'udienza di comparizione delle parti del 23.11.2020, innanzi al Presidente
delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione personale. La
separazione veniva pronunciata con sentenza n. 1309/2024, pubblicata in data
18.07.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del
23.11.2020, dinnanzi al Presidente delegato. 4
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1) al 4) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
Va, infine, rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il Pubblico Ministero
non ha espresso il parere, né formulato le conclusioni.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 25.09.2008 a CAMPOSAMPIERO (PD) e trascritto nel
[...]
relativo registro, parte I, atto n. 14, anno 2008 del Comune di Camposampiero;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dall' 1) al 4) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 9622/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
25.09.2025 da con l'avv. GALLANA FEDERICO, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. PIEROBON REGINA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“I RICORRENTI
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e dell'art. 473-
bis.51 c.p.c.
CHIEDONO
che codesto Ecc.mo Tribunale voglia:
DISPORRE lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 25 settembre
2008 in Camposampiero (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
predetto Comune al n. 14, anno 2008, parte I, Ufficio 1, alle seguenti condizioni: 2
1) la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e con il regime di frequentazione già
stabilito con la sentenza di separazione n. 1309/2024, n. 2628/2020 R.G., Tribunale
di Padova, e precisamente:
• il padre potrà vedere la figlia due volte a settimana nei giorni di martedì e giovedì
dall'uscita da scuola alle ore 20:30 e tenerla con sé a fine settimana alternati dal
sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
• una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o
il Capodanno;
• le vacanze pasquali, con modalità alternate di modo che la figlia trascorra, ad anni
alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore
stando, con un genitore, dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua
e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola;
• quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare
entro il primo maggio di ogni anno, con ampia possibilità di modifica su accordo
delle parti;
• con facoltà delle parti di accordarsi diversamente nel rispetto degli impegni
scolastici e sociali della minore.
2) Il sig. provvederà al pagamento alla sig.ra , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma di € 1.800,00 mensili,
oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della
figlia, con decorrenza dal 5 dicembre 2020, e pertanto attualmente pari ad €
2.115,02. 3
3) Il Sig. contribuirà al pagamento delle spese straordinarie Parte_1
nell'interesse della figlia nella misura del 50%, definite come da Protocollo Per_1
in uso presso il Tribunale di Padova del 2017.
4) i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e di
rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a qualsivoglia titolo.
5) le spese relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le
parti.”
Con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in data 25.09.2008 a Camposampiero (PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, atto n. 14, anno 2008.
Dall'unione coniugale è nata una figlia: , nato a [...] in Per_1
data 11.04.2009.
All'udienza di comparizione delle parti del 23.11.2020, innanzi al Presidente
delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione personale. La
separazione veniva pronunciata con sentenza n. 1309/2024, pubblicata in data
18.07.2024
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del
23.11.2020, dinnanzi al Presidente delegato. 4
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1) al 4) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
Va, infine, rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il Pubblico Ministero
non ha espresso il parere, né formulato le conclusioni.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 25.09.2008 a CAMPOSAMPIERO (PD) e trascritto nel
[...]
relativo registro, parte I, atto n. 14, anno 2008 del Comune di Camposampiero;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dall' 1) al 4) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari