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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/10/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 572 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sabrina Verdat, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
UL AR e SA AN PO, giusta procura a nuovi difensori in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.10.2025 il Giudice, lette le note con cui i 2 procuratori delle parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate, ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.02.2022, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1 contraeva matrimonio in Roma in data 09.03.1983 con e che dalla CP_1 loro unione non nascevano figli, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale la declaratoria di separazione personale dei coniugi con addebito della colpa al marito, nonché un assegno di mantenimento in suo favore di euro 1.500,00 al mese.
Il resistente si costituiva con memoria depositata in data 30.05.2022, contestava le avverse deduzioni e chiedeva al Tribunale di dichiarare l'addebito della separazione alla moglie.
All'udienza presidenziale del 14.06.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ascoltate le dichiarazioni rese, autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori disponendo a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie e rinviava per il prosieguo del giudizio avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative e articolavano le istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante prove orali ammesse dal Giudice e assunte alle udienze del 22.12.23, 28.06.24 e del 28.02.25.
Esaurita quindi l'istruzione probatoria, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con nota depositata il 27.05.25 i procuratori delle parti deducevano che i coniugi avevano conciliato la lite, chiedevano al Collegio il recepimento delle condizioni concordate e depositavano l'accordo sottoscritto dalle parti.
Il Giudice, preso atto, fissava udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e all'udienza cartolare del 16.10.2025, lette le note scritte con cui i procuratori si riportavano all'accordo depositato, riservava al Collegio.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni proposte 3 dalle parti in quanto conformi agli interessi dei coniugi.
Ove le parti abbiano convenuto tra le condizioni concordate, come è nel caso di specie, trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 572/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.05.1951 e , nato a [...] il [...], aventi contratto CP_1 matrimonio in Roma in data 09.03.1983 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 1983, atto 00147, parte 2, serie A03;
b) il Sig. e la Sig.ra si impegnano ad alienare a CP_1 Parte_1 terzi la propria quota pari al 50% ciascuno della proprietà dell'immobile sito in Fiumicino, loc. Maccarese, Piazza del Maccarese, 7 o ad alienare a terzi la propria quota pari al 50% della nuda proprietà del predetto immobile, con riserva di usufrutto in capo al Sig. e contestuale impegno CP_1 della Sig.ra di conferire in capo al Sig. il Parte_1 CP_1
50% del diritto di usufrutto di detto immobile, sì da rimanere il Sig. CP_1 usufruttuario dell'intero immobile di Piazza del Maccarese n.7;
[...]
c) il Sig. e la Sig.ra concordano di porre in CP_1 Parte_1 vendita detto immobile al miglior prezzo sarà loro offerto sia in caso di vendita della intera proprietà immobiliare, che della sola nuda proprietà;
d) il Sig. e la Sig.ra concordano che dal prezzo CP_1 Parte_1 ricavato dalla vendita di cui al precedente punto, la Sig.ra Parte_1 percepirà in ogni caso, la somma di € 300.000,00 (trecentomila/00). Con la sottoscrizione dell'accordo, dunque, la Sig.ra rinuncia a qualsiasi Pt_1 ulteriore pretesa sul prezzo ricavato dalla vendita che, detratti € 300.000,00 4 in favore della Sig.ra , spetterà interamente al Sig. Pt_2 CP_1
e) Il Sig. e la Sig.ra concordano che sarà CP_1 Parte_1 unicamente il Sig. ad occuparsi delle visite dei potenziali acquirenti CP_1 dell'immobile, necessarie per le operazioni di vendita;
f) il Sig.ri e la Sig.ra concordano, altresì, che CP_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, il Sig. sottoscrive in CP_1 favore della Sig.ra procura generale a vendere, senza obbligo di Pt_1 rendiconto, della propria quota di proprietà pari al 25% dell'immobile sito in
Fiumicino, loc. Maccarese, Piazza del Maccarese n.16, int.4;
g) il Sig. e la Sig.ra concordano che l'obbligo CP_1 Parte_1 del Sig. di versare in favore della Sig.ra l'assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento di €. 1.000,00 mensili, come determinato dal Tribunale con provvedimento del 05.08.2025, cessi contestualmente ed automaticamente a seguito dell'incasso da parte della Sig.ra della somma di €. Parte_1
300.000,00 come previsto al precedente punto;
h) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 572 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sabrina Verdat, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
UL AR e SA AN PO, giusta procura a nuovi difensori in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.10.2025 il Giudice, lette le note con cui i 2 procuratori delle parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate, ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.02.2022, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1 contraeva matrimonio in Roma in data 09.03.1983 con e che dalla CP_1 loro unione non nascevano figli, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale la declaratoria di separazione personale dei coniugi con addebito della colpa al marito, nonché un assegno di mantenimento in suo favore di euro 1.500,00 al mese.
Il resistente si costituiva con memoria depositata in data 30.05.2022, contestava le avverse deduzioni e chiedeva al Tribunale di dichiarare l'addebito della separazione alla moglie.
All'udienza presidenziale del 14.06.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ascoltate le dichiarazioni rese, autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori disponendo a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie e rinviava per il prosieguo del giudizio avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative e articolavano le istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante prove orali ammesse dal Giudice e assunte alle udienze del 22.12.23, 28.06.24 e del 28.02.25.
Esaurita quindi l'istruzione probatoria, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con nota depositata il 27.05.25 i procuratori delle parti deducevano che i coniugi avevano conciliato la lite, chiedevano al Collegio il recepimento delle condizioni concordate e depositavano l'accordo sottoscritto dalle parti.
Il Giudice, preso atto, fissava udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e all'udienza cartolare del 16.10.2025, lette le note scritte con cui i procuratori si riportavano all'accordo depositato, riservava al Collegio.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni proposte 3 dalle parti in quanto conformi agli interessi dei coniugi.
Ove le parti abbiano convenuto tra le condizioni concordate, come è nel caso di specie, trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 572/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.05.1951 e , nato a [...] il [...], aventi contratto CP_1 matrimonio in Roma in data 09.03.1983 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 1983, atto 00147, parte 2, serie A03;
b) il Sig. e la Sig.ra si impegnano ad alienare a CP_1 Parte_1 terzi la propria quota pari al 50% ciascuno della proprietà dell'immobile sito in Fiumicino, loc. Maccarese, Piazza del Maccarese, 7 o ad alienare a terzi la propria quota pari al 50% della nuda proprietà del predetto immobile, con riserva di usufrutto in capo al Sig. e contestuale impegno CP_1 della Sig.ra di conferire in capo al Sig. il Parte_1 CP_1
50% del diritto di usufrutto di detto immobile, sì da rimanere il Sig. CP_1 usufruttuario dell'intero immobile di Piazza del Maccarese n.7;
[...]
c) il Sig. e la Sig.ra concordano di porre in CP_1 Parte_1 vendita detto immobile al miglior prezzo sarà loro offerto sia in caso di vendita della intera proprietà immobiliare, che della sola nuda proprietà;
d) il Sig. e la Sig.ra concordano che dal prezzo CP_1 Parte_1 ricavato dalla vendita di cui al precedente punto, la Sig.ra Parte_1 percepirà in ogni caso, la somma di € 300.000,00 (trecentomila/00). Con la sottoscrizione dell'accordo, dunque, la Sig.ra rinuncia a qualsiasi Pt_1 ulteriore pretesa sul prezzo ricavato dalla vendita che, detratti € 300.000,00 4 in favore della Sig.ra , spetterà interamente al Sig. Pt_2 CP_1
e) Il Sig. e la Sig.ra concordano che sarà CP_1 Parte_1 unicamente il Sig. ad occuparsi delle visite dei potenziali acquirenti CP_1 dell'immobile, necessarie per le operazioni di vendita;
f) il Sig.ri e la Sig.ra concordano, altresì, che CP_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, il Sig. sottoscrive in CP_1 favore della Sig.ra procura generale a vendere, senza obbligo di Pt_1 rendiconto, della propria quota di proprietà pari al 25% dell'immobile sito in
Fiumicino, loc. Maccarese, Piazza del Maccarese n.16, int.4;
g) il Sig. e la Sig.ra concordano che l'obbligo CP_1 Parte_1 del Sig. di versare in favore della Sig.ra l'assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento di €. 1.000,00 mensili, come determinato dal Tribunale con provvedimento del 05.08.2025, cessi contestualmente ed automaticamente a seguito dell'incasso da parte della Sig.ra della somma di €. Parte_1
300.000,00 come previsto al precedente punto;
h) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso