Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha preso atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, dato il provvedimento di sgravio della posizione debitoria, ritenendo tale declaratoria prevalente sull'inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere debba ritenersi prevalente sulla inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • Altro
    Nullità o illegittimità dell'intimazione

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rendendo superflua ogni indagine sui motivi di impugnazione.

  • Altro
    Illegittimità della richiesta di pagamento in solido

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rendendo superflua ogni indagine sui motivi di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 112
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo