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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1579/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.e.a. - Agenzia Per Le Erogazioni In Agricoltura - 97181460581
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259003866310000 CONTRIBUTI AGEA 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 13.06.2025, Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_2, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'intimazione di pagamento numero 01420259003866310000, notificata il 27 marzo 2025, per un importo complessivo di euro 3.381,91, relativa a presunti crediti AGEA dell'anno 2001.
I motivi di opposizione si fondavano sull'assenza di una valida notifica della originaria cartella di pagamento al ricorrente, sulla decadenza del termine per la notifica dell'intimazione previsto dall'articolo 50 del D.P.R.
602 del 1973, e sulla prescrizione decennale del credito agricolo ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Ulteriormente, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta di pagamento in solido anziché pro quota tra gli eredi.
Il ricorrente chiedeva alla Corte di dichiarare la nullità o l'illegittimità dell'intimazione, di annullare l'atto e di condannare le controparti al rimborso delle spese legali, fissando il valore della lite nella somma richiesta dall'atto impugnato.
Successivamente, con un'istanza depositata in data 22 dicembre 2025 il ricorrente informava la Corte dell'esistenza di un giudizio parallelo, iscritto al ruolo generale numero 1580 dell'anno 2025, promosso da altri coeredi contro il medesimo atto di intimazione.
In tale altro procedimento, l'AGEA si era costituita comunicando di aver disposto la cancellazione della posizione debitoria relativa alla campagna 2003/2004 dal Registro Nazionale dei Debiti e lo sgravio della cartella, per inesigibilità del credito.
Alla luce di ciò, l'istante chiedeva alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere nel proprio giudizio, per sopravvenuto sgravio da parte dell'Agenzia creditrice, ovvero, in subordine, manifestava sin da allora la volontà di aderire all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e chiedeva un termine per riassumere il giudizio in sede propria.
In data precedente, il 9 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva nel giudizio con proprie controdeduzioni ex articolo 23 del D.Lgs. 546 del 1992.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia eccepiva in via preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, sostenendo che le controversie relative ad atti e decisioni dell'AGEA fossero di competenza del Giudice Amministrativo, ossia del Tribunale Amministrativo Regionale.
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Una memoria successiva depositata dagli avvocati del ricorrente chiariva che in fase di deposito telematico del ricorso era stato allegato, per mero errore materiale, un atto diverso da quello pertinente alla causa del signor Ricorrente_1, nonché un atto impugnato diverso. Con tale memoria, i difensori provvedevano quindi a depositare il corretto ricorso del loro assistito, notificato il 14 maggio 2025, e il relativo atto impugnato, regolarizzando così la posizione processuale.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, alla Corte di Giustizia in epigrafe non resta che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Come comunicato in atti e per concorde ammissione delle parti, la posizione debitoria in esame è stata oggetto di apposito provvedimento di sgravio.
Pur rientrando la questione astrattamente nell'ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo è invero ormai pacifico che la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere debba essere ritenuta prevalente sulla inammissibilità per difetto di giurisdizione, in deroga rispetto alle logiche intrinseche dell'ordine di trattazione delle questioni, essendo evidente che possa disporsi la riassunzione dinanzi ad un
Giudice effettivamente munito di giurisdizione solo ove la causa esista ancora e non anche nel caso in cui la medesima sia venuta meno per sopravvenuta estinzione.
Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. Un., 14 febbraio 2023, n. 4951, secondo cui una volta che sia stata accertata l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, la controversia è da ritenersi venuta meno e va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, rendendo superflua ogni indagine sulla giurisdizione.
Poichè le parti hanno concordemente rilevato in atti la sussistenza della più volte citata cessazione della materia del contendere, deve conseguentemente dichiararsi l'integrale estinzione del giudizio, non essendovi luogo per la rimessione della causa al Giudice giurisdizionalmente competente.
Tenuto conto dell'esito in rito della presente controversia e della minima attività processuale svolta nel presente grado, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1579/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.e.a. - Agenzia Per Le Erogazioni In Agricoltura - 97181460581
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259003866310000 CONTRIBUTI AGEA 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 13.06.2025, Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_2, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'intimazione di pagamento numero 01420259003866310000, notificata il 27 marzo 2025, per un importo complessivo di euro 3.381,91, relativa a presunti crediti AGEA dell'anno 2001.
I motivi di opposizione si fondavano sull'assenza di una valida notifica della originaria cartella di pagamento al ricorrente, sulla decadenza del termine per la notifica dell'intimazione previsto dall'articolo 50 del D.P.R.
602 del 1973, e sulla prescrizione decennale del credito agricolo ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Ulteriormente, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta di pagamento in solido anziché pro quota tra gli eredi.
Il ricorrente chiedeva alla Corte di dichiarare la nullità o l'illegittimità dell'intimazione, di annullare l'atto e di condannare le controparti al rimborso delle spese legali, fissando il valore della lite nella somma richiesta dall'atto impugnato.
Successivamente, con un'istanza depositata in data 22 dicembre 2025 il ricorrente informava la Corte dell'esistenza di un giudizio parallelo, iscritto al ruolo generale numero 1580 dell'anno 2025, promosso da altri coeredi contro il medesimo atto di intimazione.
In tale altro procedimento, l'AGEA si era costituita comunicando di aver disposto la cancellazione della posizione debitoria relativa alla campagna 2003/2004 dal Registro Nazionale dei Debiti e lo sgravio della cartella, per inesigibilità del credito.
Alla luce di ciò, l'istante chiedeva alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere nel proprio giudizio, per sopravvenuto sgravio da parte dell'Agenzia creditrice, ovvero, in subordine, manifestava sin da allora la volontà di aderire all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e chiedeva un termine per riassumere il giudizio in sede propria.
In data precedente, il 9 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva nel giudizio con proprie controdeduzioni ex articolo 23 del D.Lgs. 546 del 1992.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia eccepiva in via preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, sostenendo che le controversie relative ad atti e decisioni dell'AGEA fossero di competenza del Giudice Amministrativo, ossia del Tribunale Amministrativo Regionale.
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Una memoria successiva depositata dagli avvocati del ricorrente chiariva che in fase di deposito telematico del ricorso era stato allegato, per mero errore materiale, un atto diverso da quello pertinente alla causa del signor Ricorrente_1, nonché un atto impugnato diverso. Con tale memoria, i difensori provvedevano quindi a depositare il corretto ricorso del loro assistito, notificato il 14 maggio 2025, e il relativo atto impugnato, regolarizzando così la posizione processuale.
All'udienza pubblica del 15.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, in composizione monocratica, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, alla Corte di Giustizia in epigrafe non resta che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Come comunicato in atti e per concorde ammissione delle parti, la posizione debitoria in esame è stata oggetto di apposito provvedimento di sgravio.
Pur rientrando la questione astrattamente nell'ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo è invero ormai pacifico che la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere debba essere ritenuta prevalente sulla inammissibilità per difetto di giurisdizione, in deroga rispetto alle logiche intrinseche dell'ordine di trattazione delle questioni, essendo evidente che possa disporsi la riassunzione dinanzi ad un
Giudice effettivamente munito di giurisdizione solo ove la causa esista ancora e non anche nel caso in cui la medesima sia venuta meno per sopravvenuta estinzione.
Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. Un., 14 febbraio 2023, n. 4951, secondo cui una volta che sia stata accertata l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, la controversia è da ritenersi venuta meno e va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, rendendo superflua ogni indagine sulla giurisdizione.
Poichè le parti hanno concordemente rilevato in atti la sussistenza della più volte citata cessazione della materia del contendere, deve conseguentemente dichiararsi l'integrale estinzione del giudizio, non essendovi luogo per la rimessione della causa al Giudice giurisdizionalmente competente.
Tenuto conto dell'esito in rito della presente controversia e della minima attività processuale svolta nel presente grado, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026