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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 281/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , e Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, con l'avvocato Pinelli Giuseppe
[...]
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sente nza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1. in data 20.02.1865, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Bagnolo San Vito (MN), il Sig. , cittadino Persona_1
italiano (doc. 1).
2. Il Sig. (ovvero o Persona_1 Parte_24 Parte_25
o o ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza
[...] Parte_24 Parte_25 italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e
Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2).
3. Dall'unione tra e Persona_1
, nasceva in Brasile, in data 19.03.1888, (doc.3).
4. Quest'ultimo, in CP_2 Parte_9
data 08.09.1906, contraeva matrimonio in Brasile con (doc.4) e dalla loro unione Persona_2 nasceva in Brasile, in data 26.08.1915, (doc.5). 5. , in data 17.06.1939, Persona_3 Persona_3 contraeva matrimonio in Brasile con (doc.6) e dalla loro unione nascevano Persona_4 [...]
, , , . a) Parte_9 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Discendenza di , odierno ricorrente, nato in [...]_9
Itanhandun Minas Gerais, Brasile, il 12.03.1948 (doc.7), contraeva matrimonio in Brasile, in data
12.01.1974, con (doc.8), anch'essa odierna ricorrente in quanto Persona_8 coniugata con cittadino italiano prima del 21 aprile 1983, nata il [...] in [...]-San
Paolo, Brasile (doc.9). Dall'unione tra i predetti nascevano: 1. , il Parte_10
08.11.1979 in Sao Jose dos Campos, SP, Brasile (doc.10), odierno ricorrente, che, in data 21.03.2015,
contraeva matrimonio in Brasile con (doc.11);
2. Controparte_3 Parte_12
, il 08.12.1983 in Sao Jose dos Compos-SP, Brasile (doc.12), odierno ricorrente, che, in data
[...]
25.04.2015, contraeva matrimonio in Brasile con (doc.13) e dalla loro unione Persona_9
nasceva il 07.02.2019 in San Paolo, Brasile, (doc.14), odierna Parte_13
ricorrente. b) Discendenza di , nata in [...]_26
in data 03.11.1944 (doc.15), contraeva matrimonio in Brasile, in data 02.04.1967, con
[...]
(doc.16) e dalla loro unione nasceva , il 26.01.1968 in Persona_10 Persona_11
Guaratinguetá-San Paolo, Brasile (doc.17), odierno ricorrente. Quest'ultimo contraeva matrimonio in Brasile con (doc.18) e dalla loro unione nasceva il 25.02.1991 Persona_12 in S. San Paolo, Brasile, (doc.19), odierna ricorrente, Persona_13 Parte_5
che, in data 26.10.2016, contraeva matrimonio in Brasile con Parte_27
(doc.20) c) Discendenza di , nato
[...] Parte_1 Parte_1
il 24.03.1940 in Brasile (doc.21), contraeva matrimonio in Brasile, in data 02.05.1964, con
[...]
(doc.22) e dalla loro unione nascevano: 1. , il Persona_14 Parte_19
06.07.1965 in Guaratinguetá-San Paolo, Brasile (doc.23), odierno ricorrente, che, in data
10.11.1995, contraeva matrimonio in Brasile con (doc.24) e dalla loro Persona_15
unione nascevano il 06.07.2001 , Brasile, (doc.25) Persona_16 Parte_21 Parte_21
e il 03.05.2004 in Lorena, San Paolo, Brasile, (doc.26), entrambi Persona_17
odierni ricorrenti. 2. , il 11.06.1967 in Guaratinguetá-San Paolo, Brasile Parte_4
(doc.27), odierna ricorrente, che, in data 03.06.2013, contraeva matrimonio in Brasile con Per_18
(doc.28). 3. , il 16.04.1969, in Guaratinguetá-San Paolo, Brasile
[...] Parte_2
(doc.29), odierna ricorrente, che, in data 06.09.2014, contraeva matrimonio in Brasile con
[...]
(doc.30) e dalla loro unione nascevano il 15.09.1997 in Guaratinguetá-San Persona_19
Paolo, Brasile, (doc.31) e il 28.01.2000 in San Paolo, Brasile, Parte_11 [...]
(doc.32) 4. , il 24.08.2007 in San Paolo, Brasile (doc.33), Parte_3 Parte_22
odierno ricorrente, che, in data 27.08.2005, contraeva matrimonio in Brasile con Parte_28
(doc.34) e dalla loro unione nasceva il 24.08.2007 in Guaratinguetá-San Paolo, Brasile, Parte_23
(doc.35), odierno ricorrente. d) Discendenza di , nata il
[...] Parte_29
05.08.1941 in Brasile (doc.36), contraeva matrimonio in Brasile, in data 06.08.1966 con Persona_20
(doc.37) e dalla loro unione nascevano: 1. , Parte_7 Parte_18
nato il [...] in [...]-San Paolo, Brasile, odierno ricorrente, che si univa con
[...] e dalla loro unione nascevano il 25.10.2001 in San Paolo, Controparte_4 [...]
(doc.38) e il 27.11.2003 in San Paolo, Brasile, Persona_21 Parte_7
(doc.39), entrambi odierni ricorrenti. 2. , il 14.08.1968 in Parte_17
Guaratinguetá-San Paolo, Brasile (doc.40), odierno ricorrente, che, in data 03.08.2002, contraeva matrimonio in Brasile con (doc.41) e dalla loro unione nasceva il Persona_22
16.02.1995 in San Paolo, Brasile, (doc.42), odierno ricorrente.
3. Parte_14
, il 12.03.1948 in Itanhandu-Minas Gerais, Brasile (doc.43), odierno Parte_15 ricorrente, che, in data 07.08.1999, contraeva matrimonio in Brasile con Persona_23
(doc.44)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana,
sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n.
30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di
certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini». In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58
A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889
avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii)
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22
Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022,
n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− nato a [...] il [...] (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito Persona_1
la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.)
− la linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per que sti m otivi
1. Dichiara che , , , Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
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[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , e sono cittadini
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1
adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 6.2.2025
Il giudice
Christian Colombo