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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 375/2022 R.G., promossa da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Ciavola –
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' Avv. Matteo Scuderi –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4538 del 3 novembre 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2 verso la cartella di pagamento nr. 2932017 0007604959, notificata il
27.6.2017, relativa all'omesso pagamento dei contributi (dal 2010 al 2015) pre- tesi dalla , accoglieva Controparte_1 parzialmente l'opposizione.
Il primo giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; la tempestività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/99. Nel me- CP_2 rito, rigettava l'eccezione relativa all'inosservanza della sequenza procedurale dettata dall'art. 12 del Nuovo regolamento delle sanzioni, adottato dalla
[...]
CP_1
R.G. 375_2022 2
Riteneva fondata, limitatamente alla pretesa avente ad oggetto la sanzione am- ministrativa irrogata per l'omesso invio della domanda di iscrizione all'Ente, ai sensi dell'art. 22 L. 576/80, l'eccezione di illegittimità del ruolo per essere sta- to formato senza la previa adozione di un atto di accertamento suscettibile di essere impugnato nei termini di legge;
nel resto, rigettava l'opposizione avver- so il ruolo nella parte di esso formata per la riscossione dei contributi previden- ziali dovuti alla e non versati. CP_1
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2022, impugnava la Parte_1 sentenza;
resisteva al gravame , rimaneva contumace Controparte_1
. Controparte_3
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il collegio, in via preliminare, che è passato in giudicato il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
2. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha escluso l'inosservanza da parte della della procedura di cui CP_1 all'art. 11 legge n.141/1992 e art.12 regolamento delle sanzioni, ritenendo le- gittima la notifica dell'atto di iscrizione alla . Parte_3
Sostiene l'inesistenza dell'atto prodromico della riscossione a mezzo ruoli ov- vero l'inesistenza della notifica avvenuta a mezzo raccomandata del 24 luglio
2015, in quanto inviata a un domicilio professionale (c/o Consiglio dell'Ordine) differente rispetto a quello presente negli archivi della Cassa (Via
Antonelli n.20 Catania). Rileva che, ai sensi dell'art.14 L.689/1989, l'atto di accertamento con il quale la comunicava l'iscrizione, gli importi a titoli CP_1 di contributi e sanzioni andava notificato ex art 137 c.p.c. Rileva che l'elezione di domicilio doveva essere scritta, volontaria, espressa e inequivoca. Ritiene, quindi, che aveva iscritto arbitrariamente l'appellante in palese CP_1 violazione delle norme procedimentali, del diritto di contraddittorio e difesa.
2.1. Il primo motivo è infondato.
R.G. 375_2022 3
Deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza di questa Corte n. 259/2024 pubblicata il 25.3.2024 e richiamata anche dalla sen- tenza nr. 467/2025 pubblicata il 29.5.2025.
Come già statuito con il richiamato precedente (259/2024) «La Corte di Cassa- zione con univoco orientamento ha ritenuto che “Nel procedimento di riscos- sione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la noti- fica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di ri- scossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”- Sez. L - , Ordinanza n. 4225 del
21/02/2018. Da tanto consegue l'irrilevanza ai fini della legittimità della pro- cedura di riscossione coattiva del difetto di una specifica attività di accerta- mento» (vd. ancora sentenza n. 259/2024).
Da tanto discende l'irrilevanza di altra ogni doglianza (in tema di individuazio- ne del domicilio professionale) relativa alla raccomandata del 24.7.2015.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 12 del Regolamento delle sanzioni, il motivo è inconferente e la statuizione di reiezione dell'opposizione adottata dal primo giudice è corretta, perché conforme a diritto, dovendo soltanto correg- gersi la motivazione adottata a suo sostegno.
Come osservato da Corte di Appello di Roma (sentenza nr. 2128/2022 pubbli- cata il 12.5.2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) «il
Regolamento invocato dall'appellante è stato deliberato anche ai sensi dell'art. 4, comma 6 bis l. 140/1997 (art. 1), ossia in base ad una norma che disciplina non l'inadempimento dell'obbligazione contributiva, ma il diverso ed ulteriore regime sanzionatorio conseguente al detto inadempimento.
La Delibera del Comitato dei Delegati, dunque, disciplina le sole norme so- stanziali e procedurali che regolano l'applicazione delle sanzioni (latu sensu
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amministrative) conseguenti all'omissione (o al ritardo) nel pagamento dei contributi, che sono dovuti indipendentemente dall'ulteriore sanzione.
Tanto trova conferma, oltre che nel sopra ricordato richiamo alla fonte prima- ria, a tacer d'altro anche: a) dall'art. 1 della Delibera, che individua il suo campo di applicazione alle sole sanzioni conseguenti al ritardo e all'omissione degli adempimenti di cui alla lettera a) e alla lettera b); (b) dall'art. 2, comma
1 della stessa, che stabilisce che le violazioni si applicano in misura fissa o percentuale, tenendo conto della durata del ritardo, così dettando una disposi- zione congruente con una sanzione amministrativa, ma incongrua rispetto ad un'obbligazione contributiva;
(c) dall'espresso richiamo, sia pur per escluder- ne l'applicazione, alla legge 689/1981 (art. 2, comma 2); (d) dall'art. 6 del
Regolamento in esame, che disciplina la sanzione come aggiuntiva rispetto ai contributi omessi, tanto da essere determinata in percentuale del loro ammon- tare. Ne consegue, dunque, che la formale contestazione di cui all'art. 12 del
Regolamento assolve ad una funzione del tutto assimilabile a quella che il si- stema sanzionatorio dettato dalla l. 689/1981 affida all'art. 14 l. 689/1981, sicché la sua omissione si traduce in un vizio procedimentale tale da caducare
l'intero provvedimento sanzionatorio. La parte che deduce di essere stata san- zionata senza che mai le fosse stato inviato l'avviso di cui all'art. 12 del Rego- lamento, dunque, non prospetta, come erroneamente ha ritenuto il Tribunale, un motivo di opposizione agli atto esecutivi, ma contesta in radice la legittimi- tà del provvedimento sanzionatorio, così formulando un motivo di opposizione all'esecuzione».
In tal senso il primo giudice, quanto alla parte della cartella relativa alla san- zione amministrativa, ha operato correttamente, reputandola non dovuta.
Nel resto, con riferimento al pagamento dei contributi non versati alla e CP_1 le relative sanzioni civili portati dalla cartella opposta, l'eccezione è infondata per le ragioni sopra esposte, assorbita ogni altra questione.
3. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la remissione in termini conces- sa dal giudice di primo grado, in merito alla produzione dei messaggi pec tra- smessi da . CP_1
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Rileva che l'integrazione di documenti nel processo del lavoro può essere di- sposta solo qualora la parte non ne sia in possesso al momento della costituzio- ne, ragione per cui, trattandosi di documentazione tardiva, ne chiede l'espunzione dal giudizio.
Lamenta, in ogni caso, la mancata ricezione delle comunicazioni a mezzo pec, nonché l'assenza di prova che l'allegato inserito nella PEC sia stato sottoscritto digitalmente.
3.1. Il motivo è infondato.
Il tribunale ha correttamente autorizzato la produzione dei messaggi pec in formato “eml” a fronte della tempestiva produzione degli stessi da parte della in copia analogica. CP_1
Pertanto, non sono “nuovi documenti”, ma doverosa integrazione di documenti già prodotti in un diverso formato e, in ogni caso, si tratta di documentazione indispensabile ai fini del decidere.
Secondo Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, n. 33393: «Nel rito del lavo- ro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introdut- tivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibili- tà della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecita- zione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè ne- cessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussi- stenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova».
I file prodotti nel formato eml. attestano la consegna all'indirizzo pec anche degli allegati.
4. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per aver omesso il tri- bunale di pronunciarsi sull'erronea iscrizione alla Cassa professionale in assen- za del requisito della “continuità professionale”, con riferimento al «nuovo te- sto dell'art. 2 L. 319/1975 così come modificato dall'art. 21 della legge profes-
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sionale forense n. 247/2012».
Rileva che il parametro di reddito è stato sforato per la prima volta nel 2010 (€
13.740) e poi nel 2013; che gli importi indicati nell'allegato n. 3 della CP_1 per gli anni 2011, 2012 e 2014 risultano con riferimento al livello di reddito abbondantemente inferiore a quello previsto dal regolamento perché l'esercizio della professione potesse essere ritenuto effettivo continuativo e prevalente;
ri- tiene che, facendo la media di tre anni consecutivi (€ 13.740 anno 2010, € 3695 anno 2011 e € 2384 anno 2012) il parametro economico che ne risulta, pari a €
6.606, è abbondantemente sotto la soglia dei 10.000 euro indicato nelle delibe- re del Comitato dei delegati per attribuire all'attività svolta il carattere di conti- nuità.
4.1. Il motivo è infondato.
Quanto agli anni in contestazione per i quali si afferma che non vi fosse stato il superamento della soglia reddituale, 2011 e 2012, si richiama ancora il prece- dente di questa Corte (sent. n. 259/2024) che ha chiarito: «va precisato che la legge 247/2012 è entrata in vigore il 2.02.2013; l'art. 21, al comma 8, prevede che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
” e, al comma successivo, “La Controparte_5 [...]
, con proprio regolamento, deter- Controparte_6 mina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mi- nimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di dimi- nuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale ap- plicazione del regime contributivo”. Il comma 10 prevede [...] testualmente che
“non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su ba- se volontaria e non alternativa alla Controparte_6
”. L'art. 65 (Disposizioni transitorie) prevede, altresì, che “Fino alla
[...] data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si appli- cano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abroga- te, anche se non richiamate”. Il regolamento di attuazione dell'art. 21 è entra- to in vigore in data 21 agosto 2014. L'art. 1 del citato Regolamento prevede:
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“1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti CP_1 agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/1992”.
La questione all'esame della Corte è quella di accertare, con riguardo alla di- sciplina anteriore alla entrata in vigore della legge n. 247/2012, il diritto del soggetto iscritto all'albo a non essere iscritto alla ove non superi il re- CP_1 quisito reddituale previsto dal regolamento della medesima per singoli anni.
Ed invero, come correttamente evidenziato dalla Cassa Forense, “nel sistema ante lege 2012, il mancato superamento dei limiti di reddito fissato dal Comi- tato dei Delegati, nel 2012 e nel 2013, non avrebbe consentito all'Avv. […] di ottenere la cancellazione dalla , o esoneri dal pagamento della contribu- CP_1 zione dovuta per quegli anni. Difatti, l'istituto della cancellazione su domanda, era subordinato alla sussistenza di tre anni continuativi di mancanza del re- quisito della continuità professionale: solo nel 2012 e nel 2013 l'odierno ap- pellante non raggiungeva la soglia reddituale, mancando il terzo anno conti- nuativo, in quanto nel 2014, entrata in vigore la legge n. 247/12, il discorso della continuità professionale cessava di avere rilievo, essendo determinante ai fini della iscrizione alla , solamente il requisito della iscrizione all'Albo CP_1 professionale (sussistente per l'odierno appellante dal 2000). Le due annualità citate, da sole non erano, quindi, neanche sufficienti ad ottenere la cancella- zione dalla su domanda: se il professionista avesse voluto interrompere la permanenza della propria iscrizione alla , si sarebbe dovuto cancellare CP_1 direttamente dall'Albo.
Ed invero, la cancellazione dalla è disciplinata, ratione temporis, CP_1 dall'art. 6, comma 4, dello Statuto approvato con D.I. 28.09.1995, il quale prevede che “L'iscrizione alla cessa: a) d'ufficio per gli avvocati che sono cancellati da tutti gli albi professionali… c) a domanda o d'ufficio negli altri casi previsti dai regolamenti. Il Regolamento della , approvato con de- CP_1 creto interministeriale del 28.09.1995, all'art. 3 prevede che la cancellazione può avvenire d'ufficio ovvero a domanda. Il comma 2 prevede che “2. La can-
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cellazione dalla Cassa viene inoltre deliberata su domanda dell'iscritto, il qua- le dimostri di non esercitare con continuità la professione da almeno tre anni.
La domanda di cancellazione va inviata alla utilizzando apposito modulo spe- dito esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
e compilato in ogni sua parte”. La delibera del Comitato dei Delegati del
28.09.2007…prevede che “Dal 1° gennaio 2008, fermi restando per i prece- denti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume di affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale forense, non inferiori ad un livello annuo rispettivamente pari a: € 8.000,00 di reddito pro- fessionale netto o € 12.000,00 di volume di affari per l'anno 2008; € 9.000,00 di reddito professionale netto o € 13.500,00 di volume di affari per l'anno
2009; € 10.000,00 di reddito professionale netto o € 15.000,00 di volume di af- fari per gli anni dal 2010 e successivi… E' ammessa la media fra i redditi op- pure tra i volumi di affari relativi a tre anni consecutivi….”; per gli anni in questione, i limiti di reddito sono fissati dal Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012, di cui meglio infra. Il principio di diritto richiamato dall'appellante, enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8947 del 11.05.2004, secondo cui il professionista iscritto alla
può chiedere la cancellazione dell'iscrizione alla per sopravve- CP_1 CP_1 nuta insussistenza del requisito reddituale anche per un solo anno, riguarda la previsione di cui alla delibera resa il 22 maggio 1976 dal Comitato dei delega- ti della , non applicabile alla fattispecie in esame. Non rileva pertanto CP_1 che negli anni 2012 e 2013 lo stesso non abbia superato una determinata so- glia reddituale, essendo già iscritto alla e tenuto al versamento dei con- CP_1 tributi, salva la prova del difetto di esercizio con continuità della professione da almeno tre anni, non ricorrente nel caso in esame. Sicché la censura dell'appellante sul punto non può trovare accoglimento”» (sentenza 259/2024, cit.). non
Per l'anno 2014 va poi precisato che la legge 247/2012, entrata in vigore nel
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2014, prevede l'iscrizione automatica alla in forza della mera iscrizione CP_1 all'albo degli avvocati (art. 21 comma 8).
L'avv. non ha mai chiesto la cancellazione dalla prima Pt_1 CP_1 dell'entrata in vigore della legge 247/2012, né dall'albo, poi. Né è mai stato cancellato d'ufficio per difetto della continuità professionale e pertanto è tenuto alla contribuzione maturata per gli anni di iscrizione.
5. Con il quarto motivo, censura la sentenza laddove il tribunale ha ritenuto ap- plicabile la disciplina relativa alla formazione del titolo esecutivo solo per le sanzioni e non anche per la parte relativa ai contributi.
Sostiene che per il conseguimento di un titolo esecutivo, gli enti privatizzati sono tenuti a rispettare tutta la normativa di cui alla L. 689/81, che prevede la preventiva contestazione dell'addebito (cfr. art. 14 della L. n. 689/81)
l'emissione e la notificazione di un'eventuale ordinanza ingiunzione in caso di contestazione dell'addebito delle sanzioni (cfr. art. 18 della L. n. 689/81).
Richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n.1197/2020, secondo la qua- le è nulla l'iscrizione a ruolo di una somma non consacrata in un titolo esecuti- vo, per la quale l'ente previdenziale privatizzato non ha preventivamente segui- to il procedimento di cui alla L. n. 689/81; che tale nullità travolge anche la cartella di pagamento.
5.1. Il motivo va respinto per le medesime ragioni di rigetto del primo motivo.
6. Con il quinto motivo, lamenta l'errata ricostruzione della normativa applica- bile nel calcolo contributivo.
Rileva che il tribunale ha omesso di prendere in considerazione la disciplina dettata dal combinato disposto dell'articolo 12 comma 3 e 7 comma 2 del Re- golamento di attuazione e dell'art.21 commi 8 e 9 Legge n.247/2012, adottato con delibera del Comitato dei delegati del 20 giugno 2014, in forza del quale l'atto sarebbe nullo anche sotto il profilo della determinazione dell'importo, in quanto, le somme indicate sarebbero state calcolate per intero e non in ragione della metà.
6.1. Il motivo è inammissibile poiché proposto per la prima volta in appello.
7. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per aver omesso di pro-
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nunciarsi sulla richiesta di valutare i presupposti di una non manifesta infonda- tezza di illegittimità costituzionale dell'art.2 comma 4 regolamento dei contri- buti della (adottato in attuazione della Legge n. 247/2012 artico- CP_1 lo 21 comma 9) con gli artt.3 e 38 Cost.
Ritiene che la normativa sia in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non prevede che in caso di iscrizione alla Cassa di percettore di pensione di an- zianità/vecchiaia che venga erogata da Ente diverso dalla , il pro- CP_1 fessionista non dovrebbe essere tenuto - al pari dell'avvocato in pensione - al versamento, né della contribuzione minima soggettiva, né di quella integrativa, ma solo delle percentuali ridotte e al contributo di maternità.
7.1. Il motivo è infondato.
Il chiesto incidente di costituzionalità, sulla base della preliminare valutazione richiesta al giudice a quo, appare mancare del presupposto di base, vale a dire il presunto trattamento differente di situazioni analoghe, come osservato dalla nella sua difesa, posto che solo il pensionato a carico di altro ente può CP_1 cumulare la pensione della a quella già goduta dagli altri enti sulla base CP_1 della contribuzione versata per l'attività professionale prestata, venendo quindi, casomai, a trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto ai pensionati della i quali è vero che sono esonerati dal versamento dei contributi minimi CP_1 soggettivi e integrativi, ma tenuti comunque ai versamenti a percentuale, fina- lizzati ad ottenere una maggiorazione del trattamento pensionistico già goduto dalla stessa solo in tal caso dovuto. CP_1
8. L'appello va dunque integralmente respinto.
9. Le spese processuali del grado, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 - se- guono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
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condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 2.906,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 375_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 375/2022 R.G., promossa da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Ciavola –
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' Avv. Matteo Scuderi –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4538 del 3 novembre 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2 verso la cartella di pagamento nr. 2932017 0007604959, notificata il
27.6.2017, relativa all'omesso pagamento dei contributi (dal 2010 al 2015) pre- tesi dalla , accoglieva Controparte_1 parzialmente l'opposizione.
Il primo giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; la tempestività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/99. Nel me- CP_2 rito, rigettava l'eccezione relativa all'inosservanza della sequenza procedurale dettata dall'art. 12 del Nuovo regolamento delle sanzioni, adottato dalla
[...]
CP_1
R.G. 375_2022 2
Riteneva fondata, limitatamente alla pretesa avente ad oggetto la sanzione am- ministrativa irrogata per l'omesso invio della domanda di iscrizione all'Ente, ai sensi dell'art. 22 L. 576/80, l'eccezione di illegittimità del ruolo per essere sta- to formato senza la previa adozione di un atto di accertamento suscettibile di essere impugnato nei termini di legge;
nel resto, rigettava l'opposizione avver- so il ruolo nella parte di esso formata per la riscossione dei contributi previden- ziali dovuti alla e non versati. CP_1
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2022, impugnava la Parte_1 sentenza;
resisteva al gravame , rimaneva contumace Controparte_1
. Controparte_3
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il collegio, in via preliminare, che è passato in giudicato il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
2. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha escluso l'inosservanza da parte della della procedura di cui CP_1 all'art. 11 legge n.141/1992 e art.12 regolamento delle sanzioni, ritenendo le- gittima la notifica dell'atto di iscrizione alla . Parte_3
Sostiene l'inesistenza dell'atto prodromico della riscossione a mezzo ruoli ov- vero l'inesistenza della notifica avvenuta a mezzo raccomandata del 24 luglio
2015, in quanto inviata a un domicilio professionale (c/o Consiglio dell'Ordine) differente rispetto a quello presente negli archivi della Cassa (Via
Antonelli n.20 Catania). Rileva che, ai sensi dell'art.14 L.689/1989, l'atto di accertamento con il quale la comunicava l'iscrizione, gli importi a titoli CP_1 di contributi e sanzioni andava notificato ex art 137 c.p.c. Rileva che l'elezione di domicilio doveva essere scritta, volontaria, espressa e inequivoca. Ritiene, quindi, che aveva iscritto arbitrariamente l'appellante in palese CP_1 violazione delle norme procedimentali, del diritto di contraddittorio e difesa.
2.1. Il primo motivo è infondato.
R.G. 375_2022 3
Deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza di questa Corte n. 259/2024 pubblicata il 25.3.2024 e richiamata anche dalla sen- tenza nr. 467/2025 pubblicata il 29.5.2025.
Come già statuito con il richiamato precedente (259/2024) «La Corte di Cassa- zione con univoco orientamento ha ritenuto che “Nel procedimento di riscos- sione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la noti- fica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di ri- scossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”- Sez. L - , Ordinanza n. 4225 del
21/02/2018. Da tanto consegue l'irrilevanza ai fini della legittimità della pro- cedura di riscossione coattiva del difetto di una specifica attività di accerta- mento» (vd. ancora sentenza n. 259/2024).
Da tanto discende l'irrilevanza di altra ogni doglianza (in tema di individuazio- ne del domicilio professionale) relativa alla raccomandata del 24.7.2015.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 12 del Regolamento delle sanzioni, il motivo è inconferente e la statuizione di reiezione dell'opposizione adottata dal primo giudice è corretta, perché conforme a diritto, dovendo soltanto correg- gersi la motivazione adottata a suo sostegno.
Come osservato da Corte di Appello di Roma (sentenza nr. 2128/2022 pubbli- cata il 12.5.2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) «il
Regolamento invocato dall'appellante è stato deliberato anche ai sensi dell'art. 4, comma 6 bis l. 140/1997 (art. 1), ossia in base ad una norma che disciplina non l'inadempimento dell'obbligazione contributiva, ma il diverso ed ulteriore regime sanzionatorio conseguente al detto inadempimento.
La Delibera del Comitato dei Delegati, dunque, disciplina le sole norme so- stanziali e procedurali che regolano l'applicazione delle sanzioni (latu sensu
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amministrative) conseguenti all'omissione (o al ritardo) nel pagamento dei contributi, che sono dovuti indipendentemente dall'ulteriore sanzione.
Tanto trova conferma, oltre che nel sopra ricordato richiamo alla fonte prima- ria, a tacer d'altro anche: a) dall'art. 1 della Delibera, che individua il suo campo di applicazione alle sole sanzioni conseguenti al ritardo e all'omissione degli adempimenti di cui alla lettera a) e alla lettera b); (b) dall'art. 2, comma
1 della stessa, che stabilisce che le violazioni si applicano in misura fissa o percentuale, tenendo conto della durata del ritardo, così dettando una disposi- zione congruente con una sanzione amministrativa, ma incongrua rispetto ad un'obbligazione contributiva;
(c) dall'espresso richiamo, sia pur per escluder- ne l'applicazione, alla legge 689/1981 (art. 2, comma 2); (d) dall'art. 6 del
Regolamento in esame, che disciplina la sanzione come aggiuntiva rispetto ai contributi omessi, tanto da essere determinata in percentuale del loro ammon- tare. Ne consegue, dunque, che la formale contestazione di cui all'art. 12 del
Regolamento assolve ad una funzione del tutto assimilabile a quella che il si- stema sanzionatorio dettato dalla l. 689/1981 affida all'art. 14 l. 689/1981, sicché la sua omissione si traduce in un vizio procedimentale tale da caducare
l'intero provvedimento sanzionatorio. La parte che deduce di essere stata san- zionata senza che mai le fosse stato inviato l'avviso di cui all'art. 12 del Rego- lamento, dunque, non prospetta, come erroneamente ha ritenuto il Tribunale, un motivo di opposizione agli atto esecutivi, ma contesta in radice la legittimi- tà del provvedimento sanzionatorio, così formulando un motivo di opposizione all'esecuzione».
In tal senso il primo giudice, quanto alla parte della cartella relativa alla san- zione amministrativa, ha operato correttamente, reputandola non dovuta.
Nel resto, con riferimento al pagamento dei contributi non versati alla e CP_1 le relative sanzioni civili portati dalla cartella opposta, l'eccezione è infondata per le ragioni sopra esposte, assorbita ogni altra questione.
3. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la remissione in termini conces- sa dal giudice di primo grado, in merito alla produzione dei messaggi pec tra- smessi da . CP_1
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Rileva che l'integrazione di documenti nel processo del lavoro può essere di- sposta solo qualora la parte non ne sia in possesso al momento della costituzio- ne, ragione per cui, trattandosi di documentazione tardiva, ne chiede l'espunzione dal giudizio.
Lamenta, in ogni caso, la mancata ricezione delle comunicazioni a mezzo pec, nonché l'assenza di prova che l'allegato inserito nella PEC sia stato sottoscritto digitalmente.
3.1. Il motivo è infondato.
Il tribunale ha correttamente autorizzato la produzione dei messaggi pec in formato “eml” a fronte della tempestiva produzione degli stessi da parte della in copia analogica. CP_1
Pertanto, non sono “nuovi documenti”, ma doverosa integrazione di documenti già prodotti in un diverso formato e, in ogni caso, si tratta di documentazione indispensabile ai fini del decidere.
Secondo Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, n. 33393: «Nel rito del lavo- ro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introdut- tivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibili- tà della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecita- zione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè ne- cessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussi- stenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova».
I file prodotti nel formato eml. attestano la consegna all'indirizzo pec anche degli allegati.
4. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per aver omesso il tri- bunale di pronunciarsi sull'erronea iscrizione alla Cassa professionale in assen- za del requisito della “continuità professionale”, con riferimento al «nuovo te- sto dell'art. 2 L. 319/1975 così come modificato dall'art. 21 della legge profes-
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sionale forense n. 247/2012».
Rileva che il parametro di reddito è stato sforato per la prima volta nel 2010 (€
13.740) e poi nel 2013; che gli importi indicati nell'allegato n. 3 della CP_1 per gli anni 2011, 2012 e 2014 risultano con riferimento al livello di reddito abbondantemente inferiore a quello previsto dal regolamento perché l'esercizio della professione potesse essere ritenuto effettivo continuativo e prevalente;
ri- tiene che, facendo la media di tre anni consecutivi (€ 13.740 anno 2010, € 3695 anno 2011 e € 2384 anno 2012) il parametro economico che ne risulta, pari a €
6.606, è abbondantemente sotto la soglia dei 10.000 euro indicato nelle delibe- re del Comitato dei delegati per attribuire all'attività svolta il carattere di conti- nuità.
4.1. Il motivo è infondato.
Quanto agli anni in contestazione per i quali si afferma che non vi fosse stato il superamento della soglia reddituale, 2011 e 2012, si richiama ancora il prece- dente di questa Corte (sent. n. 259/2024) che ha chiarito: «va precisato che la legge 247/2012 è entrata in vigore il 2.02.2013; l'art. 21, al comma 8, prevede che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
” e, al comma successivo, “La Controparte_5 [...]
, con proprio regolamento, deter- Controparte_6 mina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mi- nimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di dimi- nuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale ap- plicazione del regime contributivo”. Il comma 10 prevede [...] testualmente che
“non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su ba- se volontaria e non alternativa alla Controparte_6
”. L'art. 65 (Disposizioni transitorie) prevede, altresì, che “Fino alla
[...] data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si appli- cano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abroga- te, anche se non richiamate”. Il regolamento di attuazione dell'art. 21 è entra- to in vigore in data 21 agosto 2014. L'art. 1 del citato Regolamento prevede:
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“1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti CP_1 agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/1992”.
La questione all'esame della Corte è quella di accertare, con riguardo alla di- sciplina anteriore alla entrata in vigore della legge n. 247/2012, il diritto del soggetto iscritto all'albo a non essere iscritto alla ove non superi il re- CP_1 quisito reddituale previsto dal regolamento della medesima per singoli anni.
Ed invero, come correttamente evidenziato dalla Cassa Forense, “nel sistema ante lege 2012, il mancato superamento dei limiti di reddito fissato dal Comi- tato dei Delegati, nel 2012 e nel 2013, non avrebbe consentito all'Avv. […] di ottenere la cancellazione dalla , o esoneri dal pagamento della contribu- CP_1 zione dovuta per quegli anni. Difatti, l'istituto della cancellazione su domanda, era subordinato alla sussistenza di tre anni continuativi di mancanza del re- quisito della continuità professionale: solo nel 2012 e nel 2013 l'odierno ap- pellante non raggiungeva la soglia reddituale, mancando il terzo anno conti- nuativo, in quanto nel 2014, entrata in vigore la legge n. 247/12, il discorso della continuità professionale cessava di avere rilievo, essendo determinante ai fini della iscrizione alla , solamente il requisito della iscrizione all'Albo CP_1 professionale (sussistente per l'odierno appellante dal 2000). Le due annualità citate, da sole non erano, quindi, neanche sufficienti ad ottenere la cancella- zione dalla su domanda: se il professionista avesse voluto interrompere la permanenza della propria iscrizione alla , si sarebbe dovuto cancellare CP_1 direttamente dall'Albo.
Ed invero, la cancellazione dalla è disciplinata, ratione temporis, CP_1 dall'art. 6, comma 4, dello Statuto approvato con D.I. 28.09.1995, il quale prevede che “L'iscrizione alla cessa: a) d'ufficio per gli avvocati che sono cancellati da tutti gli albi professionali… c) a domanda o d'ufficio negli altri casi previsti dai regolamenti. Il Regolamento della , approvato con de- CP_1 creto interministeriale del 28.09.1995, all'art. 3 prevede che la cancellazione può avvenire d'ufficio ovvero a domanda. Il comma 2 prevede che “2. La can-
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cellazione dalla Cassa viene inoltre deliberata su domanda dell'iscritto, il qua- le dimostri di non esercitare con continuità la professione da almeno tre anni.
La domanda di cancellazione va inviata alla utilizzando apposito modulo spe- dito esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
e compilato in ogni sua parte”. La delibera del Comitato dei Delegati del
28.09.2007…prevede che “Dal 1° gennaio 2008, fermi restando per i prece- denti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume di affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale forense, non inferiori ad un livello annuo rispettivamente pari a: € 8.000,00 di reddito pro- fessionale netto o € 12.000,00 di volume di affari per l'anno 2008; € 9.000,00 di reddito professionale netto o € 13.500,00 di volume di affari per l'anno
2009; € 10.000,00 di reddito professionale netto o € 15.000,00 di volume di af- fari per gli anni dal 2010 e successivi… E' ammessa la media fra i redditi op- pure tra i volumi di affari relativi a tre anni consecutivi….”; per gli anni in questione, i limiti di reddito sono fissati dal Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012, di cui meglio infra. Il principio di diritto richiamato dall'appellante, enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8947 del 11.05.2004, secondo cui il professionista iscritto alla
può chiedere la cancellazione dell'iscrizione alla per sopravve- CP_1 CP_1 nuta insussistenza del requisito reddituale anche per un solo anno, riguarda la previsione di cui alla delibera resa il 22 maggio 1976 dal Comitato dei delega- ti della , non applicabile alla fattispecie in esame. Non rileva pertanto CP_1 che negli anni 2012 e 2013 lo stesso non abbia superato una determinata so- glia reddituale, essendo già iscritto alla e tenuto al versamento dei con- CP_1 tributi, salva la prova del difetto di esercizio con continuità della professione da almeno tre anni, non ricorrente nel caso in esame. Sicché la censura dell'appellante sul punto non può trovare accoglimento”» (sentenza 259/2024, cit.). non
Per l'anno 2014 va poi precisato che la legge 247/2012, entrata in vigore nel
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2014, prevede l'iscrizione automatica alla in forza della mera iscrizione CP_1 all'albo degli avvocati (art. 21 comma 8).
L'avv. non ha mai chiesto la cancellazione dalla prima Pt_1 CP_1 dell'entrata in vigore della legge 247/2012, né dall'albo, poi. Né è mai stato cancellato d'ufficio per difetto della continuità professionale e pertanto è tenuto alla contribuzione maturata per gli anni di iscrizione.
5. Con il quarto motivo, censura la sentenza laddove il tribunale ha ritenuto ap- plicabile la disciplina relativa alla formazione del titolo esecutivo solo per le sanzioni e non anche per la parte relativa ai contributi.
Sostiene che per il conseguimento di un titolo esecutivo, gli enti privatizzati sono tenuti a rispettare tutta la normativa di cui alla L. 689/81, che prevede la preventiva contestazione dell'addebito (cfr. art. 14 della L. n. 689/81)
l'emissione e la notificazione di un'eventuale ordinanza ingiunzione in caso di contestazione dell'addebito delle sanzioni (cfr. art. 18 della L. n. 689/81).
Richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n.1197/2020, secondo la qua- le è nulla l'iscrizione a ruolo di una somma non consacrata in un titolo esecuti- vo, per la quale l'ente previdenziale privatizzato non ha preventivamente segui- to il procedimento di cui alla L. n. 689/81; che tale nullità travolge anche la cartella di pagamento.
5.1. Il motivo va respinto per le medesime ragioni di rigetto del primo motivo.
6. Con il quinto motivo, lamenta l'errata ricostruzione della normativa applica- bile nel calcolo contributivo.
Rileva che il tribunale ha omesso di prendere in considerazione la disciplina dettata dal combinato disposto dell'articolo 12 comma 3 e 7 comma 2 del Re- golamento di attuazione e dell'art.21 commi 8 e 9 Legge n.247/2012, adottato con delibera del Comitato dei delegati del 20 giugno 2014, in forza del quale l'atto sarebbe nullo anche sotto il profilo della determinazione dell'importo, in quanto, le somme indicate sarebbero state calcolate per intero e non in ragione della metà.
6.1. Il motivo è inammissibile poiché proposto per la prima volta in appello.
7. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza per aver omesso di pro-
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nunciarsi sulla richiesta di valutare i presupposti di una non manifesta infonda- tezza di illegittimità costituzionale dell'art.2 comma 4 regolamento dei contri- buti della (adottato in attuazione della Legge n. 247/2012 artico- CP_1 lo 21 comma 9) con gli artt.3 e 38 Cost.
Ritiene che la normativa sia in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non prevede che in caso di iscrizione alla Cassa di percettore di pensione di an- zianità/vecchiaia che venga erogata da Ente diverso dalla , il pro- CP_1 fessionista non dovrebbe essere tenuto - al pari dell'avvocato in pensione - al versamento, né della contribuzione minima soggettiva, né di quella integrativa, ma solo delle percentuali ridotte e al contributo di maternità.
7.1. Il motivo è infondato.
Il chiesto incidente di costituzionalità, sulla base della preliminare valutazione richiesta al giudice a quo, appare mancare del presupposto di base, vale a dire il presunto trattamento differente di situazioni analoghe, come osservato dalla nella sua difesa, posto che solo il pensionato a carico di altro ente può CP_1 cumulare la pensione della a quella già goduta dagli altri enti sulla base CP_1 della contribuzione versata per l'attività professionale prestata, venendo quindi, casomai, a trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto ai pensionati della i quali è vero che sono esonerati dal versamento dei contributi minimi CP_1 soggettivi e integrativi, ma tenuti comunque ai versamenti a percentuale, fina- lizzati ad ottenere una maggiorazione del trattamento pensionistico già goduto dalla stessa solo in tal caso dovuto. CP_1
8. L'appello va dunque integralmente respinto.
9. Le spese processuali del grado, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 - se- guono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
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condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 2.906,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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