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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 298/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 298 del ruolo generale per l'anno 2019 promossa da:
elettivamente domiciliato in Guspini presso lo studio degli avvocati Parte_1
Micaela Garau e Federica Frongia, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio dell'avvocato Controparte_1
Antonio Tola, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 19 febbraio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale, accogliere il presente appello e conseguentemente rigettare la domanda della resistente per i motivi indicati in espositiva;
in via subordinata, qualora il Giudice adito
1 non dovesse nel merito accogliere i motivi di appello, riformare la sentenza sottraendo dall'importo del credito da lavoro eventualmente riconosciuto in favore della appellata la somma di €. 7.300,00 percepita con pagamento in contanti in data 24 gennaio 2015.
Tenuto conto della condotta della sig.ra si chiede la condanna per Controparte_1
il doppio grado di giudizio al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, commi 1 e 3, per aver agito e resistito in giudizio con colpa grave.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio, condannando la resistente, alla rifusione dei compensi professionali e delle spese, anche
generali, relativamente al doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia:
1. In via preliminare, rigettare la richiesta formulata dal sig. di Parte_1
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2. Nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese genera-li oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 marzo 2017 ha esposto di aver lavorato Controparte_1
alle dipendenze de il Borgo Antico di Mannai Efisio Saverio come aiuto banconiere a tempo indeterminato, con orario di lavoro fissato in ragione di 30 ore settimanali ed inquadramento al VI livello del CCNL Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi, dal 17 maggio 2017 al 12 gennaio 2015 allorchè il rapporto di lavoro è cessato a seguito dell'intimato licenziamento.
Ha proseguito deducendo di aver lavorato, in realtà, per complessive 48 ore settimanali, ossia dalle 18,00 alle 2,00 per sei giorni alla settimana, segnatamente dal lunedì alla domenica escluso il martedì quando il locale chiudeva per riposo settimanale.
Tanto premesso ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel superiore V livello, avendo in fatto svolto in autonomia le mansioni corrispondenti alla figura del banconiere, come meglio dettagliate in ricorso, ed al pagamento delle corrispondenti differenze retributive quantificate in euro 15.922,26, cui vanno sommati euro 1.376,52 ed euro 1.311,80 per la 13ma e la 14ma mensilità, euro 11.604,49 per prestazioni di lavoro straordinario feriale notturno, euro 1.044,20
2 quale indennità per le ferie non godute, euro 1.752,26 per permessi parimenti non fruiti ed ancora euro 8.244,59 a titolo di indennità di fine rapporto, per un valore complessivo pari ad euro 41.258,12 lordi, oltre accessori di legge.
In subordine, ove le mansioni espletate dovessero essere ricondotte al livello VI Super dell'accordo collettivo che disciplinava il rapporto di lavoro, ha chiesto accertarsi il diritto al corrispondente inquadramento ed al pagamento delle spettanze maturate e non corrisposte quantificate in complessivi euro 41.499,51.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza in fatto ed in Pt_1
diritto delle avverse domande delle quali ha, conseguentemente, chiesto il rigetto.
In particolare ha negato che l'inquadramento spettante alla fosse quello rivendicato in CP_1
ricorso avendo ella sempre espletato mansioni corrispondenti alla figura dell'aiuto banconiere ossia a quella nominalmente inserita nel contratto di assunzione.
Anche per quanto concerne l'orario di lavoro ha escluso lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti le 30 ore settimanali posto che l'orario osservato dalla ricorrente si articolava dalle 14,00 alle 19,00 e dalle 20,00 alle 24,00/1,00 a settimane alternate per sei giorni alla settimana, con riposo settimanale nella giornata del martedì, ovvero della domenica nel periodo estivo.
Per tali ragioni alcuna differenza retributiva ella ha maturato a credito essendo stata integralmente remunerata per il lavoro svolto, anche per quanto concerne le voci relative alle ferie, stante la regolare fruizione delle stesse, come comprovato delle annotazioni contabili contenute nel registro dei corrispettivi depositato in atti.
Ha soggiunto che per quanto concerne le competenze di fine rapporto del pari la del CP_1
pari non poteva legittimamente vantare ragioni di credito.
Ella, infatti, il 24 gennaio 2015 aveva sottoscritto una quietanza a saldo relativa alle spettanze dovutele a tal titolo in ragione di 7.300,00 euro come quantificati nelle due buste paga relative al gennaio 2015 talchè tale importo doveva comunque essere portato in detrazione rispetto all'eventuale credito accertato in suo favore.
Istruita la causa in via documentale e mediante libero interrogatorio delle parti e prova testimoniale il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, con sentenza n. 203 del 7 giugno 2019, in accoglimento del ricorso proposto da ha accertato Controparte_1
3 l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con decorrenza dal
17 gennaio 2007 e cessazione al 12 gennaio 2015 e, riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello dell'accordo collettivo anzidetto, ha condannato il al Pt_1
pagamento in suo favore di complessivi euro 41.450,63 lordi per le voci ivi meglio descritte,
oltre accessori di legge con condanna dello stesso alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite.
Il giudice di prime cure a tal proposito ha inteso valorizzare, onde ricostruire il tipo di mansioni cui la era normalmente adibita e l'orario di lavoro cui era effettivamente CP_1
assoggettata, le deposizioni rese dai numerosi testimoni escussi in sede istruttoria avendo valutato come esaustive e coerenti le dichiarazioni rese da costoro in ordine a tali profili controversi in causa.
Ha quindi ritenuto, anche per presunzioni, che l'orario di lavoro della si articolasse per CP_1
complessive 42 ore settimanali (nella specie dalle 18,00 all'1,00 ovvero dalle 15,00 alle 22,00 per 6 giorni alla settimana) ed ha quindi provveduto ad effettuare il calcolo delle spettanze maturate dalla lavoratrice ricorrente per differenze retributive dovutele a titolo di lavoro supplementare, straordinario, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto (esclusa la indennità sostitutiva per le ferie ed i permessi non goduti, difettando i presupposti per il riconoscimento della stessa) siccome parametrate al V livello contrattuale.
Di contro ha disatteso la istanza di verificazione che la difesa convenuta ha avanzato a seguito del disconoscimento della sottoscrizione attribuita alla nella quietanza a saldo del 24 CP_1
gennaio 2015, valutando come inidonee a tal fine le scritture di comparazione offerte dal d osservando, a conforto della decisione di non procedere all'espletamento di ulteriori Pt_1
verifiche tecniche al riguardo, che risultava superato il limite legale di 1.000,00 euro per l'effettuazione di pagamenti in danaro contante e che nemmeno erano state prodotte le scritture contabili recanti tale esborso.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 4 dicembre 2019,
rassegnando le sovrascritte conclusioni. Parte_1
La ha resistito con apposita memoria difensiva depositata il 15 gennaio 2021 ove ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado nei termini sopra riportati.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame ha lamentato anzitutto Parte_1
l'erroneità della statuizione adottata dal primo giudice laddove ha ritenuto dimostrato, contrariamente a quanto emerge dalla documentazione aziendale ritualmente prodotta in causa e dalle deposizioni dei testi dedotti dal lo svolgimento da parte della di Pt_1 CP_1
prestazioni lavorative eccedenti le 30 ore settimanali pattuite all'atto dell'assunzione
(corrispondenti ad un orario che, a settimane alternate, la vedeva impegnata dalle 14,00 alle
19,00 e dalle 20,00 alle 24,00/1,00).
In particolare ha censurato la sentenza resa in prime cure laddove il giudice ha ritenuto dover valorizzare le deposizioni dei testimoni esaminati nell'interesse dell'appellata e di poter quindi ritenere accertato che quest'ultima, nonostante l'esistenza di elementi documentali che ne attestavano la presenza in servizio nelle ore pomeridiane, avesse svolto il suo lavoro dalle 18,00 all'1,00 ovvero dalle 15,00 alle 22,00, fasce orarie peraltro differenti da quanto prospettato in ricorso ove l'orario lavorativo della è collocato dalle 18,00 alle 2,00. CP_1
2. Ha poi sostenuto l'erroneità della sentenza appellata avendo il giudice, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto dimostrato lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per 2 ore ogni settimana e di lavoro notturno per un'ora al giorno e per 6 ore in tutto, anche se verosimilmente a settimane alterne.
Sul punto ha anche rilevato l'utilizzo da parte del giudicante di elementi di prova di tipo presuntivo senza che sia stata debitamente precisata la natura e l'attitudine dimostrativa di tali circostanze in violazione dei precetti normativi contenuti negli artt. 2697 e 2729 c.c. ed ancora il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'eccedenza oraria da parte della lavoratrice non altrimenti surrogabile dall'intervento del giudice mediante una valutazione equitativa.
3. Sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che nessuno tra i vari testimoni escussi sia stato in grado di descrivere nel dettaglio il tipo di mansioni svolte dalla talchè l'accoglimento CP_1
del ricorso sul punto, quanto all'espletamento dei descritti compiti ascrivibili superiore V livello, appare erroneo perché basato su circostanze affatto dimostrate in causa.
In ogni caso, ha soggiunto l'appellante, il diritto all'inquadramento nel V livello è subordinato al possesso da parte dei lavoratori interessati di qualificate conoscenze e capacità tecnico
5 pratiche quali addetti a compiti esecutivi, conoscenze che la certamente non poteva CP_1
vantare quantomeno nel momento in cui era stata assunta posto che era priva di specifiche pregresse esperienze di lavoro sicchè il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello anzidetto, anche a voler dar credito a quanto sostenuto dalla stessa , sarebbe maturato in CP_1
solo in un momento successivo rispetto alla sua assunzione.
4. Ha poi censurato la decisione resa in prime cure laddove il giudice ha ingiustificatamente rigettato l'istanza di verificazione della quietanza di pagamento recante la sottoscrizione della appellata, avendo valutato come non genuina tale sottoscrizione senza tuttavia ricorrere all'apporto di un consulente tecnico onde eliminare i dubbi al riguardo.
A tal proposito ha pertanto reiterato la relativa istanza, ove la Corte valutasse come fondate le rivendicazioni economiche avanzate dalla appellata, al fine di portare in compensazione dal credito eventualmente accertato l'importo annotato nella predetta scrittura privata pari ad euro
7.300,00.
5. L'appello è in parte fondato, anche sulla scorta dell'esito delle consulenze tecniche che il
Collegio ha ritenuto necessario disporre onde acquisire ulteriori necessari elementi di conoscenza, nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.
6.1. La Corte reputa dover esaminare, siccome tra loro strettamente connessi in quanto concernenti le modalità con le quali il rapporto di lavoro per cui è causa ha avuto concreta attuazione, i primi due anzidetti profili di doglianza concernenti, rispettivamente, l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla appellata, posto che il reputa errata la sentenza Pt_1
impugnata sia laddove ha ritenuto che la lavorasse dalle 18,00 all'1,00, ovvero dalle CP_1
15,00 alle 22,00, per sei giorni su sette e dunque per circa 42 ore complessive alla settimana ed il tipo di mansioni che ella ha svolto, come tali ritenute ascrivibili al profilo di banconiere inquadrabile al V livello piuttosto che confermare l'assolvimento di quelle pattuite e dunque il corretto inquadramento come aiuto banconiere collocato al VI livello contrattuale.
Il Collegio, alla luce della complessiva e ragionata rivalutazione delle testimonianze acquisite in causa, condivide solo in parte le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
6.1.1. Il primo teste in ordine di esame, abituale cliente del bar gestito dal Tes_1 Pt_1
a Terralba, ha dichiarato che la iniziava il suo turno di lavoro al bancone alle 17,00 circa CP_1
6 allorchè prendeva il posto di un'altra persona e che si occupava della preparazione della caffetteria, mescita bevande, servizio alla clientela ed infine delle pulizie del locale.
Ha aggiunto che durante il suo turno di lavoro la appellata non riceveva indicazioni o direttive dal che il venerdì ed il sabato era ancora presente al lavoro all'1,00 o anche alle 2,00 Pt_1
del mattino.
6.1.2. Il successivo teste, , ha rammentato di aver frequentato il bar per Testimone_2
cui è causa dalla fine del 2010 alla fine del 2014 e di aver in tale periodo visto la , che in CP_1
alcune occasioni ha anche accompagnato o riportato a casa alla fine del turno di lavoro,
impegnata dalle 18,00 alle 2,00 o talvolta alle 3,00 per 6 giorni alla settimana al bancone del bar nella preparazione di caffè ed altre bevande, nel servizio ai clienti seduti nei tavolini del locale, nonché nella gestione della cassa ed ancora nelle attività di pulizie eseguite successivamente alla chiusura del locale al pubblico.
6.1.3. Il teste esaminato sempre alla udienza del 13 aprile 2018, ha rammentato Tes_3
di aver frequentato il bar in parola e di aver sempre visto l'appellata al lavoro dietro il bancone intorno alle 18.30 – 19,00 ed anche in orari successivi precisando di essersi talora trattenuto fino all'1,00 o alle 2,00 ovvero alle 3,00 e che al momento della chiusura era presente la CP_1
e qualche volta il Pt_1
6.1.4. L'ultimo teste escusso nel corso della predetta udienza, , Testimone_4
ha rammentato di aver visto la impegnata rispettivamente nella preparazione e mescita CP_1
delle bevande per i clienti al bancone, nel servizio dei clienti seduti ai tavoli e nella gestione della cassa.
Ha chiarito di essersi recato nel locale diverse volte alla settimana per un aperitivo tra amici,
intorno alle 20,00, ma anche nelle ore più tarde ossia verso le 22,00 – 22,30 e di essersi talvolta trattenuto, nei mesi estivi, fino all'1,30 confermando la presenza della appellata in tali orari.
6.1.5. Alla udienza del 14 luglio 2018 è stato esaminato che ha dichiarato di Parte_2
aver anch'egli frequentato il bar gestito dal tra le 20,00 e le 23,00 e di aver visto la Pt_1
in tale fascia oraria, pur non rammentando se tale presenza fosse continuativa o a CP_1
settimane alternate, aggiungendo che al momento della chiusura anche oltre le 24,00 era presente solo l'appellante.
7 6.1.6. Il teste successivo, , ha confermato di aver visto la al lavoro nel Testimone_5 CP_1
bar in questione a volte il pomeriggio ed a volta la sera negli orari capitolati (ossia nella fascia oraria 14.00 - 19,00 ovvero 20,00 - 24,00/1,00 e di averla vista andar via intorno alle 24,40 ossia poco prima che il locale venisse chiuso intorno all'1,00 dall'appellante.
6.1.7. Altro teste escusso nella medesima udienza, , ha confermato lo Testimone_6
svolgimento da parte della delle attività di preparazione e mescita del caffè e di altre CP_1
bevande, compresa la raccolta degli ordini, il servizio ai tavoli, l'emissione degli scontrini a fronte del pagamento del prezzo e la pulizia dei locali.
Ha aggiunto che il era presente durante il turno di lavoro di quest'ultima la quale, Pt_1
tuttavia, faceva da sola quanto al servizio alla clientela.
6.1.8. La teste esaminata sempre nel corso della stessa udienza, ha fornito un Tes_7
limitato contributo conoscitivo avendo riferito di aver lavorato nel bar del al 2001 al Pt_1
2006 e di continuare a frequentarlo come cliente e di aver pertanto conosciuto la . CP_1
Ha poi dichiarato che l'appellante era sempre presente ma non ha confermato che questi impartisse istruzioni alla stessa su come preparare le bevande ovvero su quale ordine CP_1
seguire per il servizio alla clientela.
6.1.9. Il teste ha del pari offerto un apporto conoscitivo assai esiguo avendo Testimone_8
esclusivamente, per quanto di interesse in causa, confermato che la lavorava CP_1
nell'esercizio in questione e che le pulizie prima dell'apertura alle 6,00 le cura la moglie del titolare.
6.1.10. L'ultimo teste in ordine di esame, , ha riferito di aver visto la al Testimone_9 CP_1
lavoro nel locale del volte la mattina e a volte la sera impegnata nelle attività indicate Pt_1
dagli altri testimoni che ha descritto come quelle che si fanno in genere al banco.
Invitato a chiarire a quale ora avesse visto la lavoratrice appellata nelle ore antimeridiane ha riferito di non ricordare tale particolare aggiungendo poco dopo in modo dubitativo che entrava alle 12,00 o alle 15,00.
6.2. Alla luce delle dichiarazioni rese dai vari testimoni risulta un impegno lavorativo della collocabile sia dalle 17.00/18,00 fino alle 24,00 ed oltre (così in particolare si ricava da CP_1
Testi quanto concordemente dichiarato dai testi , e ma anche dalle Tes_1 Tes_2 Tes_4 Pt_2
14,00/15,00 circa in poi (secondo quanto riferito dai testi e ). Tes_5 Tes_9
8 In tal senso corroborano tale ricostruzione, a riprova dell'attendibilità dei predetti testi, le Testi analoghe dichiarazioni rese dagli stessi , e davanti al personale Tes_1 Tes_2 Tes_4
ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano prodotte nel corso del giudizio di primo grado (cfr. docc. nn. 7 e 8 produzioni parte appellata).
Peraltro la presenza della appellata nelle prime ore del pomeriggio è confermata dal documento prodotto dalla difesa appellante recante un processo verbale di constatazione del 25
maggio 2008 formato alle 15,15 a seguito di un accesso dei miliari del Comando di Oristano della Guardia di Finanza e presso il bar gestito dal sottoscritto proprio dalla . Pt_1 CP_1
Al contrario alcun univoco valore dimostrativo rivestono i documenti di trasporto o le fatture accompagnatorie, parimenti prodotti in atti, posto che la l'orario stampigliato in alcuni di essi indica alternativamente l'inizio del trasporto o la consegna, talchè non è dato conoscere, in mancanza di ulteriori e più precisi elementi di riscontro non forniti dalle parti, se l'ora annotata sia quella di effettiva consegna ovvero quella in cui il vettore delle merci le ha in precedenza ritirate presso il mittente onde poi procedere successivamente alla loro consegna al destinatario.
D'altra parte l'irrilevanza in causa di tali documenti è ulteriormente desumibile dal fatto che laddove è indicato un orario questo si colloca tra le 7,00 e le 11,00, ossia in una fascia temporale nella quale significativamente la non era in servizio giacchè nessuna delle parti nei CP_1
rispettivi atti difensivi ha collocato la sua presenza nel bar in tali orari.
Anche i messaggi prodotti in atti relativi a messaggistica varia inoltrata e/o ricevuta dalla su profili relativi a social network in orario serale o notturno non risultano probanti nel CP_1
senso voluto dalla difesa appellante.
Difatti l'utilizzo del telefono cellulare onde svolgere tale attività non è incompatibile con l'esercizio contemporaneo di una attività lavorativa come quella per cui è causa che, notoriamente, contempla anche delle brevi pause durante l'arco del turno di lavoro.
6.2.1. Dunque risulta parzialmente errata la ricostruzione operata dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare e straordinario (anche) nella fascia oraria ricompresa tra le 15,00 e le 22,00.
Infatti per un verso tale regime orario a ben vedere nemmeno è stato prospettato dalla difesa della talchè il giudice, come ritualmente eccepito dall'appellante (cfr. pag. 4 della CP_1
espositiva dell'atto di appello), ha violato il divieto di ultrapetizione che sussiste ove il
9 giudicante, come avvenuto nel caso di specie, sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. ord. n. 32932/2024 ed in termini analoghi Cass. ord.
n. 5153/2019).
D'altra parte siffatta articolazione oraria non trova alcun riscontro sul piano della prova atteso che nessuno dei vari testimoni escussi è stato in grado di riferire che la appellata lavorasse il pomeriggio e la sera per circa 7 ore consecutive a partire dalle ore 15,00.
6.2.2. Viceversa appare maggiormente aderente agli elementi di conoscenza emersi in causa l'osservanza da parte dell'appellata dell'orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali secondo un regime che prevedeva una alternanza, a cadenza settimanale, nel turno pomeridiano, ossia dalle 14,00 circa alle 19,00 circa, come prospettato dalla difesa appellante,
e, successivamente, nel turno serale – notturno, ossia dalle 18,00 circa fino all'1,00 circa, eccedente quindi di circa 2/3 ore l'orario indicato dal Pt_1
Può dunque ritenersi raggiunta, ad avviso del Collegio, la prova in ordine all'effettivo svolgimento da parte della di prestazioni di lavoro supplementare (ossia ricomprese tra CP_1
l'orario concordato di 30 ore settimanali e quello ordinario pari a 40 ore settimanali) e di lavoro straordinario (ossia eccedenti l'orario ordinario testè indicato) solo per l'attività lavorativa svolta nella fascia serale e notturna nei limiti che verranno successivamente precisati.
6.3. Merita in proposito di essere evidenziato, onde chiarire lo standard del livello di prova esigibile in tali casi, che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'onus probandi quanto allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario grava sul lavoratore (cfr. tra le varie
Cass. sent. n. 9906/2015, Cass. ord. n. 30469/2023).
E' stato tuttavia precisato che su quest'ultimo grava la rigorosa dimostrazione circa l'effettivo svolgimento di una prestazione eccedente il normale orario di lavoro, mentre la misura della stessa è soggetta ad un onere dimostrativo attenuato, essendo sufficiente al riguardo una prova realistica e concreta (cfr. Cass. sent. n. 9231/1995).
In altre parole grava sul lavoratore l'onere di comprovare di aver lavorato oltre il normale orario contrattualmente fissato, mentre la concreta misura di tale impegno eccedente l'ordinario monte ore può essere apprezzata con minor rigore tenuto conto che spesso si tratta di periodi
10 protrattisi nel tempo e sui quali i testimoni, talvolta esaminati a distanza di diversi anni dai fatti controversi, ben possono non avere ricordi particolarmente chiari o dettagliati.
6.4. La Corte reputa del pari erronee le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure relativamente al corretto inquadramento contrattuale della . CP_1
Se infatti appare corretta l'analisi contenuta nella sentenza impugnata relativamente alla inadeguatezza dell'inquadramento al VI livello dell'accordo collettivo operante nella specie, posto che dalla declaratoria contrattuale contenuta nell'art. 194 risulta che a tale livello sono collocati coloro che svolgono mansioni di ausilio nei riguardi di personale di categoria superiore, circostanza non dimostrata in causa stante l'autonomia operativa della quale la CP_1
godeva nello svolgimento del suo lavoro, non si profilano, di contro, gli elementi caratterizzanti le figure collocate al rivendicato V livello.
Dalla declaratoria in esame risulta infatti che appartengono a questo livello coloro che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Ebbene da quanto emerso all'esito della istruttoria condotta nel giudizio di primo grado non risulta che l'appellata disponesse di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche né di una particolare preparazione e/o una pregressa pratica di lavoro non essendo stato allegato né provato nulla sul punto.
Appare pertanto adeguato, rispetto ai plurimi compiti demandati alla così riassumibili: CP_1
raccolta degli ordini, preparazione bevande al banco, gestione della cassa limitata alla emissione degli scontrini a fronte dell'incasso del prezzo, pulizia e riordino dei locali aziendali e servizio dei clienti ai tavoli, il riconoscimento del livello VI Super di cui all'accordo collettivo operante nel caso di specie (cfr. doc. 2 produzioni parte appellata).
Si tratta, infatti, di un profilo intermedio caratterizzato dalla adibizione ad attività di normale
complessità, che dunque richiedono adeguate capacità tecnico pratiche, ossia limitate al tipo di compiti assegnati, comunque acquisite, che pertanto possono essere maturate anche mediante la mera pratica quotidiana del lavoro dettaglio questo che le distingue dalle conoscenze qualificate specificamente richieste per il superiore 6° livello.
7. Alla luce di tali considerazioni, e sulla base delle circostanze ritenute debitamente provate in causa sia con riguardo all'orario di lavoro effettivamente osservato dalla lavoratrice
11 appellata che al concreto contenuto dei compiti che le sono stato assegnati e dunque del livello contrattuale cui ella ha diritto, questa Corte ha disposto una consulenza tecnica, affidata al dott. esperto consulente del lavoro noto all'Ufficio. Persona_1
All'Ausiliare è stato pertanto affidato l'incarico di accertare la misura delle differenze retributive (comprensive della retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, tfr e prestazioni di lavoro straordinario limitate dalla stessa difesa appellata al periodo luglio 2012 – dicembre
2014 e qui stimate in ragione di 2 ore settimanali a settimane alterne comprensive delle maggiorazioni contrattuali) spettanti alla per il periodo di lavoro che va dal 17 maggio CP_1
2007 al 12 gennaio 2015 allorchè il rapporto si è pacificamente interrotto.
In particolare il Collegio ha indicato il livello VI Super quale parametro contrattuale di riferimento sul quale effettuare i conteggi da riferire ad un orario di lavoro che prevedeva un impegno dalle 18,00 all'1,00 e dalle 14,00 alle 19,00 a settimane alternate per 6 giorni alla settimana, con le precisazioni anzidette quanto all'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare e straordinario.
8. Preliminarmente al conferimento dell'incarico peritale il Collegio ha però ritenuto dover disporre una c.t.u., affidata ad un esperto grafologo, al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione riferibile alla parte appellata presente sulla quietanza a saldo recante la data del
24 gennaio 2015, ritualmente prodotta in originale nel giudizio di primo grado dalla difesa del
Pt_1
Il c.t.u. a tal fine incaricato, TT , all'esito delle operazioni peritali ha Persona_2
depositato il suo elaborato peritale ed ha così concluso: La firma sulla scrittura privata oggetto di disconoscimento è attribuibile alla mano di . Controparte_1
Il Collegio non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliare posto che le stesse scaturiscono da un accertamento peritale condotto in modo esaustivo e secondo rigorosi criteri scientifici, in ogni caso nemmeno oggetto di argomentati rilievi critici ad opera delle parti.
L'accertamento contenuto nella c.t.u. in discorso relativamente alla sottoscrizione apposta dalla nella predetta scrittura privata del 24 gennaio 2015 consente, quindi, di riferire alla CP_1
stessa la dichiarazione con la quale ella ha riconosciuto di ricevere la complessiva somma di euro 7.300,00.
12 La Corte in adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia osserva che il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende
confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733
e 2735 cod. civ., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ.,
che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza (cfr. Cass. ord. n. 5945/2023, Cass. ord. n. 32458/2018, Cass. sent. n. 4196/2014).
Dunque, in mancanza di allegazioni e deduzioni in ordine all'esistenza di una condizione psicologica integrante un errore ovvero un condizionamento determinato da violenza, tale dichiarazione assume valore confessorio entro il limite monetario anzidetto.
La stessa difesa appellata nelle note difensive del 14 maggio 2019 ha peraltro ammesso che detta quietanza, pur non avendo efficacia solutoria, ove dovesse esserne accertata la genuinità con il procedimento di verificazione potrebbe costituire prova del ricevimento della somma di
€ 7.300,00.
8.1. La Corte reputa irrilevanti, di contro, le argomentazioni svolte dalla difesa appellata vertenti sul dedotto superamento dei limiti legali fissati per i pagamenti in denaro contante ovvero sulla mancanza di prova quanto alla annotazione di tale esborso nelle scritture contabili giacchè si tratta di circostanze che non ostano all'effettiva dazione di tale somma in favore della . CP_1
8.2. Va in ogni caso chiarito, al fine di delimitare la rilevanza in causa di tale accertamento, che la scrittura privata in questione non vale come rinuncia o transazione rispetto ad ulteriori e più ampie ragioni di credito posto che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni
pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di
particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (cfr. Cass. ord. n. 21400/2023
e gli ulteriori precedenti ivi richiamati).
13 Nel caso di specie la difesa del on ha svolto apposite deduzioni al fine di sostenere Pt_1
che tale dichiarazione, che reca alcune clausole di stile (ad esempio l'espressione
“dichiara……di aver percepito tutte le indennità indicate nel suddetto CCNL e dalle leggi vigenti….. o ancora dichiara, quindi di non aver più nulla a pretendere per qualunque titolo, pretesa o causa, anche in via transattiva, essendo stato soddisfatto in ogni mio avere, in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società [indicazione che peraltro mal si attaglia alla datrice di lavoro della la cui veste giuridica è quella della CP_1
impresa individuale]…….”), integri una rinuncia integrale alle ragioni di credito maturate per i titoli controversi in causa.
Conseguentemente nella formulazione dei quesiti formulati nell'ambito della c.t.u. contabile
è stato chiarito che tra gli importi lordi già percepiti dalla doveva essere ricompreso CP_1
anche quello pari a 7.300,00 euro netti menzionato nella anzidetta scrittura privata del 24
gennaio 2015.
9. Il consulente tecnico contabile dr. all'esito dell'elaborazione dei conteggi Persona_1
eseguita in conformità a quanto disposto dal Collegio, con un opportuno e ragionevole adattamento che tiene conto della particolare articolazione dell'orario di lavoro come accertato in causa (regime orario con una settimana con impegno orario di 30 ore e la settimana successiva con impegno orario di 40 ore per il periodo fino al giugno 2012 riparametrati su base mensile e poi annuale per ragioni di necessaria omogeneità del dato contabile finale comunque elaborato in aderenza al relativo quesito ed analogo criterio per il periodo dal luglio
2012 al dicembre 2014 con il disposto incremento per il lavoro straordinario pari a 2 ore di prestazioni in orario notturno eccedenti le 40 ore a settimane alternate) è pervenuto alle conclusioni riepilogate nel prospetto finale contenuto nella relazione depositata il 6 febbraio
2024.
9.1 In particolare il predetto c.t.u. ha quantificato in euro 12.366,14 le differenze lorde sulla retribuzione ordinaria ed ancora in euro 1.289,90 lordi ed euro 1.197,53 lordi le differenze sulle mensilità aggiuntive, in euro 1.238,06 lordi il differenziale per le prestazioni di lavoro straordinario ed in euro 2.930,53 lordi ed euro 1.161.00 lordi le spettanze rispettivamente per maggiorazione lavoro notturno e lavoro domenicale ed infine in euro 83,19 lordi il residuo ancora dovuto alla per il trattamento di fine rapporto per un complessivo credito finale CP_1
14 in suo favore che ammonta ad euro 20.099,97, cui vanno aggiunti gli accessori di legge maturati fino al saldo effettivo.
10. Da tali conclusioni non vi è motivo di discostarsi poichè fondate su un'indagine esauriente, oltre che motivata in maniera logica e coerente con le risultanze istruttorie in atti in adesione ai quesiti assegnati, rispetto alla quale le parti nemmeno hanno ritenuto di muovere alcuna osservazione critica, né in sede di osservazioni ex art 195 c.p.c., né con le note di trattazione scritta depositate dopo l'acquisizione in causa del definitivo elaborato peritale.
11. Deve, infine, essere rigettata la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. infine formulata dall'appellante posto che se è vero che la sottoscrizione apposta alla richiamata scrittura privata recante la data del 24 gennaio 2015 è stata accertata come genuina, ossia riferibile alla odierna appellata, è pure vero che lo stesso non ha puntualmente ed Pt_1
integralmente corrisposto le spettanze dovutele.
Egli in particolare ricusando di liquidarle il compenso per il lavoro supplementare e straordinario svolto nel corso di circa 7 anni ed ancora omettendo di inquadrarla nel corretto livello contrattuale ha posto in essere una condotta inadempiente che l'ha costretta, all'esito del infruttuoso tentativo di conciliazione esperito in sede amministrativa ove lo stesso Pt_1
si è sottratto ai suoi obblighi, ad attivarsi in sede giudiziaria onde ottenere soddisfazione, seppur parziale, rispetto alle sue legittime ragioni di credito.
Tale complessivo quadro della vicenda sottoposta dapprima alla cognizione del Tribunale e quindi di questa Corte esclude, dunque, la denunciata temerarietà della iniziativa giudiziaria promossa dalla appellata.
12. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso proposto da il Controparte_1
15 marzo 2017 davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, e dei motivi di appello proposti da quest'ultimo va condannato al pagamento in Parte_1
favore della prima, per i titoli sopra precisati, del minore importo di 20.099,97, al netto della contribuzione previdenziale, che è la somma dovuta alla lavoratrice, oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo definitivo.
13. Il parziale accoglimento del ricorso proposto nel primo grado del giudizio da
[...]
ma anche dei motivi di appello formulati dal giustifica la CP_1 Pt_1
compensazione in ragione di ½ delle spese dei due gradi del giudizio che per la parte restante,
15 liquidata come da parte dispositiva, restano a carico dell'appellante (trovano applicazione i parametri offerti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di lavoro,
scaglione fino a 26.000,00 euro, tenuto conto del valore effettivo della causa, applicazione dei valori medi in ragione della normale complessità degli accertamenti demandati all'organo giudicante).
14. Quanto alle spese di c.t.u. le stesse, nella misura già separatamente liquidata con appositi decreti in atti (rispettivamente del 15 maggio 2023 e del 3 giugno 2024), vanno regolate come segue.
In relazione all'accertamento demandato al TT le stesse restano a carico Persona_2
della parte appellante in ragione di 1/3 e per la restante parte vanno poste a carico della lavoratrice appellata, tenuto conto dell'esito sfavorevole della c.t.u. nei confronti di quest'ultima e, di contro, della soccombenza parziale del rispetto alle legittime Pt_1
rivendicazioni economiche avanzate dalla lavoratrice appellata.
Per quanto riguarda la c.t.u. espletata dal dott. il relativo onere va posto a Persona_1
carico dell'appellante essendosi la stessa resa necessaria onde accertare la entità del credito comunque maturato dalla e ripetutamente negato, anche nelle conclusioni formulate in CP_1
via principale con l'atto di appello, dal Pt_1
Questi, invero, nel corso del giudizio di primo grado si è limitato a formulare una esigua offerta conciliativa in ragione di 2.500,00 euro ben lontana dall'importo infine accertato come dovuto in favore della lavoratrice appellata.
Per questi motivi
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
203/2019 del 7 giugno 2019 resa dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro ed in parziale riforma della stessa:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da il 15 marzo Controparte_1
2017 e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore, per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, del complessivo importo lordo di euro 22.142,51 pari, al netto dei contributi
16 previdenziali, ad euro 20.099,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze sino al saldo.
2. Rigetta, siccome infondata, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da
Parte_1
3. Dichiara compensate per ½ tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna
[...]
alla rifusione della restante parte in favore di , che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 2.694,00 per il primo grado del giudizio ed in complessivi euro
2.904,50 per il giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
4. Pone definitivamente a carico di in ragione di 1/3 e di Parte_1 [...]
in ragione di 2/3 le spese per la consulenza tecnica espletata dal TT CP_1 Per_2
in relazione all'importo già separatamente liquidato con decreto del 15 maggio 2023.
[...]
5. Pone definitivamente a carico di le spese per la consulenza tecnica Parte_1
espletata dal TT in relazione all'importo già separatamente liquidato con Persona_1
decreto del 3 giugno 2024.
Così deciso in Cagliari il 28 aprile 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 298 del ruolo generale per l'anno 2019 promossa da:
elettivamente domiciliato in Guspini presso lo studio degli avvocati Parte_1
Micaela Garau e Federica Frongia, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio dell'avvocato Controparte_1
Antonio Tola, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 19 febbraio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale, accogliere il presente appello e conseguentemente rigettare la domanda della resistente per i motivi indicati in espositiva;
in via subordinata, qualora il Giudice adito
1 non dovesse nel merito accogliere i motivi di appello, riformare la sentenza sottraendo dall'importo del credito da lavoro eventualmente riconosciuto in favore della appellata la somma di €. 7.300,00 percepita con pagamento in contanti in data 24 gennaio 2015.
Tenuto conto della condotta della sig.ra si chiede la condanna per Controparte_1
il doppio grado di giudizio al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, commi 1 e 3, per aver agito e resistito in giudizio con colpa grave.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio, condannando la resistente, alla rifusione dei compensi professionali e delle spese, anche
generali, relativamente al doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia:
1. In via preliminare, rigettare la richiesta formulata dal sig. di Parte_1
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
2. Nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese genera-li oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 marzo 2017 ha esposto di aver lavorato Controparte_1
alle dipendenze de il Borgo Antico di Mannai Efisio Saverio come aiuto banconiere a tempo indeterminato, con orario di lavoro fissato in ragione di 30 ore settimanali ed inquadramento al VI livello del CCNL Turismo Confcommercio Pubblici Esercizi, dal 17 maggio 2017 al 12 gennaio 2015 allorchè il rapporto di lavoro è cessato a seguito dell'intimato licenziamento.
Ha proseguito deducendo di aver lavorato, in realtà, per complessive 48 ore settimanali, ossia dalle 18,00 alle 2,00 per sei giorni alla settimana, segnatamente dal lunedì alla domenica escluso il martedì quando il locale chiudeva per riposo settimanale.
Tanto premesso ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel superiore V livello, avendo in fatto svolto in autonomia le mansioni corrispondenti alla figura del banconiere, come meglio dettagliate in ricorso, ed al pagamento delle corrispondenti differenze retributive quantificate in euro 15.922,26, cui vanno sommati euro 1.376,52 ed euro 1.311,80 per la 13ma e la 14ma mensilità, euro 11.604,49 per prestazioni di lavoro straordinario feriale notturno, euro 1.044,20
2 quale indennità per le ferie non godute, euro 1.752,26 per permessi parimenti non fruiti ed ancora euro 8.244,59 a titolo di indennità di fine rapporto, per un valore complessivo pari ad euro 41.258,12 lordi, oltre accessori di legge.
In subordine, ove le mansioni espletate dovessero essere ricondotte al livello VI Super dell'accordo collettivo che disciplinava il rapporto di lavoro, ha chiesto accertarsi il diritto al corrispondente inquadramento ed al pagamento delle spettanze maturate e non corrisposte quantificate in complessivi euro 41.499,51.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza in fatto ed in Pt_1
diritto delle avverse domande delle quali ha, conseguentemente, chiesto il rigetto.
In particolare ha negato che l'inquadramento spettante alla fosse quello rivendicato in CP_1
ricorso avendo ella sempre espletato mansioni corrispondenti alla figura dell'aiuto banconiere ossia a quella nominalmente inserita nel contratto di assunzione.
Anche per quanto concerne l'orario di lavoro ha escluso lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti le 30 ore settimanali posto che l'orario osservato dalla ricorrente si articolava dalle 14,00 alle 19,00 e dalle 20,00 alle 24,00/1,00 a settimane alternate per sei giorni alla settimana, con riposo settimanale nella giornata del martedì, ovvero della domenica nel periodo estivo.
Per tali ragioni alcuna differenza retributiva ella ha maturato a credito essendo stata integralmente remunerata per il lavoro svolto, anche per quanto concerne le voci relative alle ferie, stante la regolare fruizione delle stesse, come comprovato delle annotazioni contabili contenute nel registro dei corrispettivi depositato in atti.
Ha soggiunto che per quanto concerne le competenze di fine rapporto del pari la del CP_1
pari non poteva legittimamente vantare ragioni di credito.
Ella, infatti, il 24 gennaio 2015 aveva sottoscritto una quietanza a saldo relativa alle spettanze dovutele a tal titolo in ragione di 7.300,00 euro come quantificati nelle due buste paga relative al gennaio 2015 talchè tale importo doveva comunque essere portato in detrazione rispetto all'eventuale credito accertato in suo favore.
Istruita la causa in via documentale e mediante libero interrogatorio delle parti e prova testimoniale il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, con sentenza n. 203 del 7 giugno 2019, in accoglimento del ricorso proposto da ha accertato Controparte_1
3 l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con decorrenza dal
17 gennaio 2007 e cessazione al 12 gennaio 2015 e, riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello dell'accordo collettivo anzidetto, ha condannato il al Pt_1
pagamento in suo favore di complessivi euro 41.450,63 lordi per le voci ivi meglio descritte,
oltre accessori di legge con condanna dello stesso alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite.
Il giudice di prime cure a tal proposito ha inteso valorizzare, onde ricostruire il tipo di mansioni cui la era normalmente adibita e l'orario di lavoro cui era effettivamente CP_1
assoggettata, le deposizioni rese dai numerosi testimoni escussi in sede istruttoria avendo valutato come esaustive e coerenti le dichiarazioni rese da costoro in ordine a tali profili controversi in causa.
Ha quindi ritenuto, anche per presunzioni, che l'orario di lavoro della si articolasse per CP_1
complessive 42 ore settimanali (nella specie dalle 18,00 all'1,00 ovvero dalle 15,00 alle 22,00 per 6 giorni alla settimana) ed ha quindi provveduto ad effettuare il calcolo delle spettanze maturate dalla lavoratrice ricorrente per differenze retributive dovutele a titolo di lavoro supplementare, straordinario, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto (esclusa la indennità sostitutiva per le ferie ed i permessi non goduti, difettando i presupposti per il riconoscimento della stessa) siccome parametrate al V livello contrattuale.
Di contro ha disatteso la istanza di verificazione che la difesa convenuta ha avanzato a seguito del disconoscimento della sottoscrizione attribuita alla nella quietanza a saldo del 24 CP_1
gennaio 2015, valutando come inidonee a tal fine le scritture di comparazione offerte dal d osservando, a conforto della decisione di non procedere all'espletamento di ulteriori Pt_1
verifiche tecniche al riguardo, che risultava superato il limite legale di 1.000,00 euro per l'effettuazione di pagamenti in danaro contante e che nemmeno erano state prodotte le scritture contabili recanti tale esborso.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 4 dicembre 2019,
rassegnando le sovrascritte conclusioni. Parte_1
La ha resistito con apposita memoria difensiva depositata il 15 gennaio 2021 ove ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado nei termini sopra riportati.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame ha lamentato anzitutto Parte_1
l'erroneità della statuizione adottata dal primo giudice laddove ha ritenuto dimostrato, contrariamente a quanto emerge dalla documentazione aziendale ritualmente prodotta in causa e dalle deposizioni dei testi dedotti dal lo svolgimento da parte della di Pt_1 CP_1
prestazioni lavorative eccedenti le 30 ore settimanali pattuite all'atto dell'assunzione
(corrispondenti ad un orario che, a settimane alternate, la vedeva impegnata dalle 14,00 alle
19,00 e dalle 20,00 alle 24,00/1,00).
In particolare ha censurato la sentenza resa in prime cure laddove il giudice ha ritenuto dover valorizzare le deposizioni dei testimoni esaminati nell'interesse dell'appellata e di poter quindi ritenere accertato che quest'ultima, nonostante l'esistenza di elementi documentali che ne attestavano la presenza in servizio nelle ore pomeridiane, avesse svolto il suo lavoro dalle 18,00 all'1,00 ovvero dalle 15,00 alle 22,00, fasce orarie peraltro differenti da quanto prospettato in ricorso ove l'orario lavorativo della è collocato dalle 18,00 alle 2,00. CP_1
2. Ha poi sostenuto l'erroneità della sentenza appellata avendo il giudice, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto dimostrato lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per 2 ore ogni settimana e di lavoro notturno per un'ora al giorno e per 6 ore in tutto, anche se verosimilmente a settimane alterne.
Sul punto ha anche rilevato l'utilizzo da parte del giudicante di elementi di prova di tipo presuntivo senza che sia stata debitamente precisata la natura e l'attitudine dimostrativa di tali circostanze in violazione dei precetti normativi contenuti negli artt. 2697 e 2729 c.c. ed ancora il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'eccedenza oraria da parte della lavoratrice non altrimenti surrogabile dall'intervento del giudice mediante una valutazione equitativa.
3. Sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che nessuno tra i vari testimoni escussi sia stato in grado di descrivere nel dettaglio il tipo di mansioni svolte dalla talchè l'accoglimento CP_1
del ricorso sul punto, quanto all'espletamento dei descritti compiti ascrivibili superiore V livello, appare erroneo perché basato su circostanze affatto dimostrate in causa.
In ogni caso, ha soggiunto l'appellante, il diritto all'inquadramento nel V livello è subordinato al possesso da parte dei lavoratori interessati di qualificate conoscenze e capacità tecnico
5 pratiche quali addetti a compiti esecutivi, conoscenze che la certamente non poteva CP_1
vantare quantomeno nel momento in cui era stata assunta posto che era priva di specifiche pregresse esperienze di lavoro sicchè il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello anzidetto, anche a voler dar credito a quanto sostenuto dalla stessa , sarebbe maturato in CP_1
solo in un momento successivo rispetto alla sua assunzione.
4. Ha poi censurato la decisione resa in prime cure laddove il giudice ha ingiustificatamente rigettato l'istanza di verificazione della quietanza di pagamento recante la sottoscrizione della appellata, avendo valutato come non genuina tale sottoscrizione senza tuttavia ricorrere all'apporto di un consulente tecnico onde eliminare i dubbi al riguardo.
A tal proposito ha pertanto reiterato la relativa istanza, ove la Corte valutasse come fondate le rivendicazioni economiche avanzate dalla appellata, al fine di portare in compensazione dal credito eventualmente accertato l'importo annotato nella predetta scrittura privata pari ad euro
7.300,00.
5. L'appello è in parte fondato, anche sulla scorta dell'esito delle consulenze tecniche che il
Collegio ha ritenuto necessario disporre onde acquisire ulteriori necessari elementi di conoscenza, nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.
6.1. La Corte reputa dover esaminare, siccome tra loro strettamente connessi in quanto concernenti le modalità con le quali il rapporto di lavoro per cui è causa ha avuto concreta attuazione, i primi due anzidetti profili di doglianza concernenti, rispettivamente, l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla appellata, posto che il reputa errata la sentenza Pt_1
impugnata sia laddove ha ritenuto che la lavorasse dalle 18,00 all'1,00, ovvero dalle CP_1
15,00 alle 22,00, per sei giorni su sette e dunque per circa 42 ore complessive alla settimana ed il tipo di mansioni che ella ha svolto, come tali ritenute ascrivibili al profilo di banconiere inquadrabile al V livello piuttosto che confermare l'assolvimento di quelle pattuite e dunque il corretto inquadramento come aiuto banconiere collocato al VI livello contrattuale.
Il Collegio, alla luce della complessiva e ragionata rivalutazione delle testimonianze acquisite in causa, condivide solo in parte le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
6.1.1. Il primo teste in ordine di esame, abituale cliente del bar gestito dal Tes_1 Pt_1
a Terralba, ha dichiarato che la iniziava il suo turno di lavoro al bancone alle 17,00 circa CP_1
6 allorchè prendeva il posto di un'altra persona e che si occupava della preparazione della caffetteria, mescita bevande, servizio alla clientela ed infine delle pulizie del locale.
Ha aggiunto che durante il suo turno di lavoro la appellata non riceveva indicazioni o direttive dal che il venerdì ed il sabato era ancora presente al lavoro all'1,00 o anche alle 2,00 Pt_1
del mattino.
6.1.2. Il successivo teste, , ha rammentato di aver frequentato il bar per Testimone_2
cui è causa dalla fine del 2010 alla fine del 2014 e di aver in tale periodo visto la , che in CP_1
alcune occasioni ha anche accompagnato o riportato a casa alla fine del turno di lavoro,
impegnata dalle 18,00 alle 2,00 o talvolta alle 3,00 per 6 giorni alla settimana al bancone del bar nella preparazione di caffè ed altre bevande, nel servizio ai clienti seduti nei tavolini del locale, nonché nella gestione della cassa ed ancora nelle attività di pulizie eseguite successivamente alla chiusura del locale al pubblico.
6.1.3. Il teste esaminato sempre alla udienza del 13 aprile 2018, ha rammentato Tes_3
di aver frequentato il bar in parola e di aver sempre visto l'appellata al lavoro dietro il bancone intorno alle 18.30 – 19,00 ed anche in orari successivi precisando di essersi talora trattenuto fino all'1,00 o alle 2,00 ovvero alle 3,00 e che al momento della chiusura era presente la CP_1
e qualche volta il Pt_1
6.1.4. L'ultimo teste escusso nel corso della predetta udienza, , Testimone_4
ha rammentato di aver visto la impegnata rispettivamente nella preparazione e mescita CP_1
delle bevande per i clienti al bancone, nel servizio dei clienti seduti ai tavoli e nella gestione della cassa.
Ha chiarito di essersi recato nel locale diverse volte alla settimana per un aperitivo tra amici,
intorno alle 20,00, ma anche nelle ore più tarde ossia verso le 22,00 – 22,30 e di essersi talvolta trattenuto, nei mesi estivi, fino all'1,30 confermando la presenza della appellata in tali orari.
6.1.5. Alla udienza del 14 luglio 2018 è stato esaminato che ha dichiarato di Parte_2
aver anch'egli frequentato il bar gestito dal tra le 20,00 e le 23,00 e di aver visto la Pt_1
in tale fascia oraria, pur non rammentando se tale presenza fosse continuativa o a CP_1
settimane alternate, aggiungendo che al momento della chiusura anche oltre le 24,00 era presente solo l'appellante.
7 6.1.6. Il teste successivo, , ha confermato di aver visto la al lavoro nel Testimone_5 CP_1
bar in questione a volte il pomeriggio ed a volta la sera negli orari capitolati (ossia nella fascia oraria 14.00 - 19,00 ovvero 20,00 - 24,00/1,00 e di averla vista andar via intorno alle 24,40 ossia poco prima che il locale venisse chiuso intorno all'1,00 dall'appellante.
6.1.7. Altro teste escusso nella medesima udienza, , ha confermato lo Testimone_6
svolgimento da parte della delle attività di preparazione e mescita del caffè e di altre CP_1
bevande, compresa la raccolta degli ordini, il servizio ai tavoli, l'emissione degli scontrini a fronte del pagamento del prezzo e la pulizia dei locali.
Ha aggiunto che il era presente durante il turno di lavoro di quest'ultima la quale, Pt_1
tuttavia, faceva da sola quanto al servizio alla clientela.
6.1.8. La teste esaminata sempre nel corso della stessa udienza, ha fornito un Tes_7
limitato contributo conoscitivo avendo riferito di aver lavorato nel bar del al 2001 al Pt_1
2006 e di continuare a frequentarlo come cliente e di aver pertanto conosciuto la . CP_1
Ha poi dichiarato che l'appellante era sempre presente ma non ha confermato che questi impartisse istruzioni alla stessa su come preparare le bevande ovvero su quale ordine CP_1
seguire per il servizio alla clientela.
6.1.9. Il teste ha del pari offerto un apporto conoscitivo assai esiguo avendo Testimone_8
esclusivamente, per quanto di interesse in causa, confermato che la lavorava CP_1
nell'esercizio in questione e che le pulizie prima dell'apertura alle 6,00 le cura la moglie del titolare.
6.1.10. L'ultimo teste in ordine di esame, , ha riferito di aver visto la al Testimone_9 CP_1
lavoro nel locale del volte la mattina e a volte la sera impegnata nelle attività indicate Pt_1
dagli altri testimoni che ha descritto come quelle che si fanno in genere al banco.
Invitato a chiarire a quale ora avesse visto la lavoratrice appellata nelle ore antimeridiane ha riferito di non ricordare tale particolare aggiungendo poco dopo in modo dubitativo che entrava alle 12,00 o alle 15,00.
6.2. Alla luce delle dichiarazioni rese dai vari testimoni risulta un impegno lavorativo della collocabile sia dalle 17.00/18,00 fino alle 24,00 ed oltre (così in particolare si ricava da CP_1
Testi quanto concordemente dichiarato dai testi , e ma anche dalle Tes_1 Tes_2 Tes_4 Pt_2
14,00/15,00 circa in poi (secondo quanto riferito dai testi e ). Tes_5 Tes_9
8 In tal senso corroborano tale ricostruzione, a riprova dell'attendibilità dei predetti testi, le Testi analoghe dichiarazioni rese dagli stessi , e davanti al personale Tes_1 Tes_2 Tes_4
ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano prodotte nel corso del giudizio di primo grado (cfr. docc. nn. 7 e 8 produzioni parte appellata).
Peraltro la presenza della appellata nelle prime ore del pomeriggio è confermata dal documento prodotto dalla difesa appellante recante un processo verbale di constatazione del 25
maggio 2008 formato alle 15,15 a seguito di un accesso dei miliari del Comando di Oristano della Guardia di Finanza e presso il bar gestito dal sottoscritto proprio dalla . Pt_1 CP_1
Al contrario alcun univoco valore dimostrativo rivestono i documenti di trasporto o le fatture accompagnatorie, parimenti prodotti in atti, posto che la l'orario stampigliato in alcuni di essi indica alternativamente l'inizio del trasporto o la consegna, talchè non è dato conoscere, in mancanza di ulteriori e più precisi elementi di riscontro non forniti dalle parti, se l'ora annotata sia quella di effettiva consegna ovvero quella in cui il vettore delle merci le ha in precedenza ritirate presso il mittente onde poi procedere successivamente alla loro consegna al destinatario.
D'altra parte l'irrilevanza in causa di tali documenti è ulteriormente desumibile dal fatto che laddove è indicato un orario questo si colloca tra le 7,00 e le 11,00, ossia in una fascia temporale nella quale significativamente la non era in servizio giacchè nessuna delle parti nei CP_1
rispettivi atti difensivi ha collocato la sua presenza nel bar in tali orari.
Anche i messaggi prodotti in atti relativi a messaggistica varia inoltrata e/o ricevuta dalla su profili relativi a social network in orario serale o notturno non risultano probanti nel CP_1
senso voluto dalla difesa appellante.
Difatti l'utilizzo del telefono cellulare onde svolgere tale attività non è incompatibile con l'esercizio contemporaneo di una attività lavorativa come quella per cui è causa che, notoriamente, contempla anche delle brevi pause durante l'arco del turno di lavoro.
6.2.1. Dunque risulta parzialmente errata la ricostruzione operata dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare e straordinario (anche) nella fascia oraria ricompresa tra le 15,00 e le 22,00.
Infatti per un verso tale regime orario a ben vedere nemmeno è stato prospettato dalla difesa della talchè il giudice, come ritualmente eccepito dall'appellante (cfr. pag. 4 della CP_1
espositiva dell'atto di appello), ha violato il divieto di ultrapetizione che sussiste ove il
9 giudicante, come avvenuto nel caso di specie, sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. ord. n. 32932/2024 ed in termini analoghi Cass. ord.
n. 5153/2019).
D'altra parte siffatta articolazione oraria non trova alcun riscontro sul piano della prova atteso che nessuno dei vari testimoni escussi è stato in grado di riferire che la appellata lavorasse il pomeriggio e la sera per circa 7 ore consecutive a partire dalle ore 15,00.
6.2.2. Viceversa appare maggiormente aderente agli elementi di conoscenza emersi in causa l'osservanza da parte dell'appellata dell'orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali secondo un regime che prevedeva una alternanza, a cadenza settimanale, nel turno pomeridiano, ossia dalle 14,00 circa alle 19,00 circa, come prospettato dalla difesa appellante,
e, successivamente, nel turno serale – notturno, ossia dalle 18,00 circa fino all'1,00 circa, eccedente quindi di circa 2/3 ore l'orario indicato dal Pt_1
Può dunque ritenersi raggiunta, ad avviso del Collegio, la prova in ordine all'effettivo svolgimento da parte della di prestazioni di lavoro supplementare (ossia ricomprese tra CP_1
l'orario concordato di 30 ore settimanali e quello ordinario pari a 40 ore settimanali) e di lavoro straordinario (ossia eccedenti l'orario ordinario testè indicato) solo per l'attività lavorativa svolta nella fascia serale e notturna nei limiti che verranno successivamente precisati.
6.3. Merita in proposito di essere evidenziato, onde chiarire lo standard del livello di prova esigibile in tali casi, che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'onus probandi quanto allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario grava sul lavoratore (cfr. tra le varie
Cass. sent. n. 9906/2015, Cass. ord. n. 30469/2023).
E' stato tuttavia precisato che su quest'ultimo grava la rigorosa dimostrazione circa l'effettivo svolgimento di una prestazione eccedente il normale orario di lavoro, mentre la misura della stessa è soggetta ad un onere dimostrativo attenuato, essendo sufficiente al riguardo una prova realistica e concreta (cfr. Cass. sent. n. 9231/1995).
In altre parole grava sul lavoratore l'onere di comprovare di aver lavorato oltre il normale orario contrattualmente fissato, mentre la concreta misura di tale impegno eccedente l'ordinario monte ore può essere apprezzata con minor rigore tenuto conto che spesso si tratta di periodi
10 protrattisi nel tempo e sui quali i testimoni, talvolta esaminati a distanza di diversi anni dai fatti controversi, ben possono non avere ricordi particolarmente chiari o dettagliati.
6.4. La Corte reputa del pari erronee le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure relativamente al corretto inquadramento contrattuale della . CP_1
Se infatti appare corretta l'analisi contenuta nella sentenza impugnata relativamente alla inadeguatezza dell'inquadramento al VI livello dell'accordo collettivo operante nella specie, posto che dalla declaratoria contrattuale contenuta nell'art. 194 risulta che a tale livello sono collocati coloro che svolgono mansioni di ausilio nei riguardi di personale di categoria superiore, circostanza non dimostrata in causa stante l'autonomia operativa della quale la CP_1
godeva nello svolgimento del suo lavoro, non si profilano, di contro, gli elementi caratterizzanti le figure collocate al rivendicato V livello.
Dalla declaratoria in esame risulta infatti che appartengono a questo livello coloro che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Ebbene da quanto emerso all'esito della istruttoria condotta nel giudizio di primo grado non risulta che l'appellata disponesse di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche né di una particolare preparazione e/o una pregressa pratica di lavoro non essendo stato allegato né provato nulla sul punto.
Appare pertanto adeguato, rispetto ai plurimi compiti demandati alla così riassumibili: CP_1
raccolta degli ordini, preparazione bevande al banco, gestione della cassa limitata alla emissione degli scontrini a fronte dell'incasso del prezzo, pulizia e riordino dei locali aziendali e servizio dei clienti ai tavoli, il riconoscimento del livello VI Super di cui all'accordo collettivo operante nel caso di specie (cfr. doc. 2 produzioni parte appellata).
Si tratta, infatti, di un profilo intermedio caratterizzato dalla adibizione ad attività di normale
complessità, che dunque richiedono adeguate capacità tecnico pratiche, ossia limitate al tipo di compiti assegnati, comunque acquisite, che pertanto possono essere maturate anche mediante la mera pratica quotidiana del lavoro dettaglio questo che le distingue dalle conoscenze qualificate specificamente richieste per il superiore 6° livello.
7. Alla luce di tali considerazioni, e sulla base delle circostanze ritenute debitamente provate in causa sia con riguardo all'orario di lavoro effettivamente osservato dalla lavoratrice
11 appellata che al concreto contenuto dei compiti che le sono stato assegnati e dunque del livello contrattuale cui ella ha diritto, questa Corte ha disposto una consulenza tecnica, affidata al dott. esperto consulente del lavoro noto all'Ufficio. Persona_1
All'Ausiliare è stato pertanto affidato l'incarico di accertare la misura delle differenze retributive (comprensive della retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, tfr e prestazioni di lavoro straordinario limitate dalla stessa difesa appellata al periodo luglio 2012 – dicembre
2014 e qui stimate in ragione di 2 ore settimanali a settimane alterne comprensive delle maggiorazioni contrattuali) spettanti alla per il periodo di lavoro che va dal 17 maggio CP_1
2007 al 12 gennaio 2015 allorchè il rapporto si è pacificamente interrotto.
In particolare il Collegio ha indicato il livello VI Super quale parametro contrattuale di riferimento sul quale effettuare i conteggi da riferire ad un orario di lavoro che prevedeva un impegno dalle 18,00 all'1,00 e dalle 14,00 alle 19,00 a settimane alternate per 6 giorni alla settimana, con le precisazioni anzidette quanto all'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare e straordinario.
8. Preliminarmente al conferimento dell'incarico peritale il Collegio ha però ritenuto dover disporre una c.t.u., affidata ad un esperto grafologo, al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione riferibile alla parte appellata presente sulla quietanza a saldo recante la data del
24 gennaio 2015, ritualmente prodotta in originale nel giudizio di primo grado dalla difesa del
Pt_1
Il c.t.u. a tal fine incaricato, TT , all'esito delle operazioni peritali ha Persona_2
depositato il suo elaborato peritale ed ha così concluso: La firma sulla scrittura privata oggetto di disconoscimento è attribuibile alla mano di . Controparte_1
Il Collegio non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliare posto che le stesse scaturiscono da un accertamento peritale condotto in modo esaustivo e secondo rigorosi criteri scientifici, in ogni caso nemmeno oggetto di argomentati rilievi critici ad opera delle parti.
L'accertamento contenuto nella c.t.u. in discorso relativamente alla sottoscrizione apposta dalla nella predetta scrittura privata del 24 gennaio 2015 consente, quindi, di riferire alla CP_1
stessa la dichiarazione con la quale ella ha riconosciuto di ricevere la complessiva somma di euro 7.300,00.
12 La Corte in adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia osserva che il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende
confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733
e 2735 cod. civ., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ.,
che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza (cfr. Cass. ord. n. 5945/2023, Cass. ord. n. 32458/2018, Cass. sent. n. 4196/2014).
Dunque, in mancanza di allegazioni e deduzioni in ordine all'esistenza di una condizione psicologica integrante un errore ovvero un condizionamento determinato da violenza, tale dichiarazione assume valore confessorio entro il limite monetario anzidetto.
La stessa difesa appellata nelle note difensive del 14 maggio 2019 ha peraltro ammesso che detta quietanza, pur non avendo efficacia solutoria, ove dovesse esserne accertata la genuinità con il procedimento di verificazione potrebbe costituire prova del ricevimento della somma di
€ 7.300,00.
8.1. La Corte reputa irrilevanti, di contro, le argomentazioni svolte dalla difesa appellata vertenti sul dedotto superamento dei limiti legali fissati per i pagamenti in denaro contante ovvero sulla mancanza di prova quanto alla annotazione di tale esborso nelle scritture contabili giacchè si tratta di circostanze che non ostano all'effettiva dazione di tale somma in favore della . CP_1
8.2. Va in ogni caso chiarito, al fine di delimitare la rilevanza in causa di tale accertamento, che la scrittura privata in questione non vale come rinuncia o transazione rispetto ad ulteriori e più ampie ragioni di credito posto che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni
pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di
particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (cfr. Cass. ord. n. 21400/2023
e gli ulteriori precedenti ivi richiamati).
13 Nel caso di specie la difesa del on ha svolto apposite deduzioni al fine di sostenere Pt_1
che tale dichiarazione, che reca alcune clausole di stile (ad esempio l'espressione
“dichiara……di aver percepito tutte le indennità indicate nel suddetto CCNL e dalle leggi vigenti….. o ancora dichiara, quindi di non aver più nulla a pretendere per qualunque titolo, pretesa o causa, anche in via transattiva, essendo stato soddisfatto in ogni mio avere, in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della società [indicazione che peraltro mal si attaglia alla datrice di lavoro della la cui veste giuridica è quella della CP_1
impresa individuale]…….”), integri una rinuncia integrale alle ragioni di credito maturate per i titoli controversi in causa.
Conseguentemente nella formulazione dei quesiti formulati nell'ambito della c.t.u. contabile
è stato chiarito che tra gli importi lordi già percepiti dalla doveva essere ricompreso CP_1
anche quello pari a 7.300,00 euro netti menzionato nella anzidetta scrittura privata del 24
gennaio 2015.
9. Il consulente tecnico contabile dr. all'esito dell'elaborazione dei conteggi Persona_1
eseguita in conformità a quanto disposto dal Collegio, con un opportuno e ragionevole adattamento che tiene conto della particolare articolazione dell'orario di lavoro come accertato in causa (regime orario con una settimana con impegno orario di 30 ore e la settimana successiva con impegno orario di 40 ore per il periodo fino al giugno 2012 riparametrati su base mensile e poi annuale per ragioni di necessaria omogeneità del dato contabile finale comunque elaborato in aderenza al relativo quesito ed analogo criterio per il periodo dal luglio
2012 al dicembre 2014 con il disposto incremento per il lavoro straordinario pari a 2 ore di prestazioni in orario notturno eccedenti le 40 ore a settimane alternate) è pervenuto alle conclusioni riepilogate nel prospetto finale contenuto nella relazione depositata il 6 febbraio
2024.
9.1 In particolare il predetto c.t.u. ha quantificato in euro 12.366,14 le differenze lorde sulla retribuzione ordinaria ed ancora in euro 1.289,90 lordi ed euro 1.197,53 lordi le differenze sulle mensilità aggiuntive, in euro 1.238,06 lordi il differenziale per le prestazioni di lavoro straordinario ed in euro 2.930,53 lordi ed euro 1.161.00 lordi le spettanze rispettivamente per maggiorazione lavoro notturno e lavoro domenicale ed infine in euro 83,19 lordi il residuo ancora dovuto alla per il trattamento di fine rapporto per un complessivo credito finale CP_1
14 in suo favore che ammonta ad euro 20.099,97, cui vanno aggiunti gli accessori di legge maturati fino al saldo effettivo.
10. Da tali conclusioni non vi è motivo di discostarsi poichè fondate su un'indagine esauriente, oltre che motivata in maniera logica e coerente con le risultanze istruttorie in atti in adesione ai quesiti assegnati, rispetto alla quale le parti nemmeno hanno ritenuto di muovere alcuna osservazione critica, né in sede di osservazioni ex art 195 c.p.c., né con le note di trattazione scritta depositate dopo l'acquisizione in causa del definitivo elaborato peritale.
11. Deve, infine, essere rigettata la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. infine formulata dall'appellante posto che se è vero che la sottoscrizione apposta alla richiamata scrittura privata recante la data del 24 gennaio 2015 è stata accertata come genuina, ossia riferibile alla odierna appellata, è pure vero che lo stesso non ha puntualmente ed Pt_1
integralmente corrisposto le spettanze dovutele.
Egli in particolare ricusando di liquidarle il compenso per il lavoro supplementare e straordinario svolto nel corso di circa 7 anni ed ancora omettendo di inquadrarla nel corretto livello contrattuale ha posto in essere una condotta inadempiente che l'ha costretta, all'esito del infruttuoso tentativo di conciliazione esperito in sede amministrativa ove lo stesso Pt_1
si è sottratto ai suoi obblighi, ad attivarsi in sede giudiziaria onde ottenere soddisfazione, seppur parziale, rispetto alle sue legittime ragioni di credito.
Tale complessivo quadro della vicenda sottoposta dapprima alla cognizione del Tribunale e quindi di questa Corte esclude, dunque, la denunciata temerarietà della iniziativa giudiziaria promossa dalla appellata.
12. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso proposto da il Controparte_1
15 marzo 2017 davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, e dei motivi di appello proposti da quest'ultimo va condannato al pagamento in Parte_1
favore della prima, per i titoli sopra precisati, del minore importo di 20.099,97, al netto della contribuzione previdenziale, che è la somma dovuta alla lavoratrice, oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo definitivo.
13. Il parziale accoglimento del ricorso proposto nel primo grado del giudizio da
[...]
ma anche dei motivi di appello formulati dal giustifica la CP_1 Pt_1
compensazione in ragione di ½ delle spese dei due gradi del giudizio che per la parte restante,
15 liquidata come da parte dispositiva, restano a carico dell'appellante (trovano applicazione i parametri offerti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di lavoro,
scaglione fino a 26.000,00 euro, tenuto conto del valore effettivo della causa, applicazione dei valori medi in ragione della normale complessità degli accertamenti demandati all'organo giudicante).
14. Quanto alle spese di c.t.u. le stesse, nella misura già separatamente liquidata con appositi decreti in atti (rispettivamente del 15 maggio 2023 e del 3 giugno 2024), vanno regolate come segue.
In relazione all'accertamento demandato al TT le stesse restano a carico Persona_2
della parte appellante in ragione di 1/3 e per la restante parte vanno poste a carico della lavoratrice appellata, tenuto conto dell'esito sfavorevole della c.t.u. nei confronti di quest'ultima e, di contro, della soccombenza parziale del rispetto alle legittime Pt_1
rivendicazioni economiche avanzate dalla lavoratrice appellata.
Per quanto riguarda la c.t.u. espletata dal dott. il relativo onere va posto a Persona_1
carico dell'appellante essendosi la stessa resa necessaria onde accertare la entità del credito comunque maturato dalla e ripetutamente negato, anche nelle conclusioni formulate in CP_1
via principale con l'atto di appello, dal Pt_1
Questi, invero, nel corso del giudizio di primo grado si è limitato a formulare una esigua offerta conciliativa in ragione di 2.500,00 euro ben lontana dall'importo infine accertato come dovuto in favore della lavoratrice appellata.
Per questi motivi
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
203/2019 del 7 giugno 2019 resa dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro ed in parziale riforma della stessa:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da il 15 marzo Controparte_1
2017 e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore, per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, del complessivo importo lordo di euro 22.142,51 pari, al netto dei contributi
16 previdenziali, ad euro 20.099,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze sino al saldo.
2. Rigetta, siccome infondata, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da
Parte_1
3. Dichiara compensate per ½ tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna
[...]
alla rifusione della restante parte in favore di , che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 2.694,00 per il primo grado del giudizio ed in complessivi euro
2.904,50 per il giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.
4. Pone definitivamente a carico di in ragione di 1/3 e di Parte_1 [...]
in ragione di 2/3 le spese per la consulenza tecnica espletata dal TT CP_1 Per_2
in relazione all'importo già separatamente liquidato con decreto del 15 maggio 2023.
[...]
5. Pone definitivamente a carico di le spese per la consulenza tecnica Parte_1
espletata dal TT in relazione all'importo già separatamente liquidato con Persona_1
decreto del 3 giugno 2024.
Così deciso in Cagliari il 28 aprile 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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