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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 474 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MATTICOLI RITA, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. LAURELLI Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da mobbing
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 16/11/2020, il sig. premettendo di essere Parte_1 stato dipendente del Comune di Sant'Agapito ( al 08.10.2017 (data di collocamento in pensione anticipata), assunto e inquadrato in pianta organica con la qualifica di istruttore contabile Cat. 5, incaricato quale Responsabile dell'Area Economica Finanziaria comunale con decreto del 16.08.2001, adiva il Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità del in persona del Sindaco p.t. nei confronti del ricorrente Controparte_2 per tutti i fatti descritti;
- per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i Controparte_2 menzionati danni subiti e subendi e, pertanto, al pagamento, in favore del Sig. del danno Parte_1 patrimoniale secondo i criteri e le modalità richiamate nei punti che prece /1) e per complessivi euro 40.455,74, tenendo inoltre conto anche delle conseguenze economiche derivanti dal prepensionamento nonché delle somme versate al fine della ricongiunzione di servizio corrispondenti ad euro 28.613,39 e, pertanto, della maggiore o minore somma da quantificarsi in corso di causa oppure in via meramente equitativa che l'adito Giudice riterrà congrua in relazione alle vicende di cui al presente ricorso nonché al riconoscimento e liquidazione del danno biologico nella somma di euro 66.396,00, salvo maggiore o minore somma verrà ad essere quantificata in corso di causa, nonché il danno non patrimoniale sotto i vari profili di cui al punto B/2) nella somma che si andrà a quantificarsi e/o che l'adito giudicante riterrà di giustizia in via equitativa;
- condannare il in Controparte_2 persona del p.t., al pagamento degli interessi e rivalutazio me CP_3 eventualmente e con decorrenza dalla data delle singole scadenze nonché degli eventi causativi di danno fino al soddisfo;
- condannare il in persona del Sindaco p.t., alla Controparte_4 restituzione delle spese mediche effettuate, di CTP, e tutte documentate per complessivi euro 1.617,59(cfr.doc.nn. 124,125 e 126); - condannare il alle Controparte_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Affermava, in fatto, di essere stato sottoposto, nel periodo che va dal 13.06.2004 (quando si insediava una nuova amministrazione comunale che sin dall'inizio manifestava nei confronti del dipendente in servizio presso l'ufficio comunale finanziario un atteggiamento ostile, poco collaborativo e di scarsa fiducia e fino all' ultimo giorno lavorativo presso il suddetto ad una pluralità intensa e crescente di atti CP_2 persecutori e vessatori, prot tempo, con conseguenti danni sul piano professionale, morale, psico fisico, e della dignità, estrinsecantisi in particolare ne:
- il provvedimento di revoca del conferimento ai tre responsabili del servizio della medesima percentuale della indennità di risultato, in data 29/06/2004, in seguito del quale tale indennità di risultato non è stata attribuita ad alcuno di essi;
- il proprio parere non favorevole al pagamento del contributo disposto dall'Amministrazione comunale in favore della Pro Loco di , eseguito CP_2 dal ricorrente stesso dichiarando espressamente di esonerare l'ufficio da ogni responsabilità;
- il mancato inserimento del proprio indirizzo e-mail dall'abbonamento quotidiano on line- la Gazzetta degli enti locali”;
- la mancata collaborazione, da parte dell'amministrazione comunale, alla redazione nei necessari pareri per il “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2005. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005/2007. Bilancio Pluriennale 2005/2007”, sfociata, dopo le sollecitazioni del ricorrente, in offese gravi (“io sono il sindaco e tu sei un cesso di dipendente”) accertate in sede penale;
- in seguito al protrarsi degli atteggiamenti persecutori, e in particolare del diniego di iniziare la contrattazione decentrata per il rinnovo del contratto collettivo, sarebbero scaturite le dimissioni del quale RSU del;
Pt_1 Controparte_2
- che il Sindaco coglieva ogni occasi r formulare r in ordine a ritardi in caso di convocazione presso il proprio ufficio, o in ordine ad assenze già giustificate, permessi o ferie;
- che con certificato medico del 05/06/2006 era stata disposta da uno specialista in neurologia la sospensione dal lavoro per il grave stato di ansia nel quale versava il ricorrente, diagnosi confermate e certificate anche dalla struttura pubblica ASREM di Isernia che con certificati medici del 16/06/2006 e del 8.9.06 attestanti la persistenza di“ sintomatologia compatibile con disturbo dell' adattamento di tipo misto con ansia e umore depresso” prescriveva la terapia “Xeristan cp 1cp ore 8 e 1 cp Stilnox” e un periodo di circa 60 giorni di riposo e cure mediche (cfr.doc. n. 34 di due allegati);
- che ciò lo induceva a chiedere il trasferimento in comando alla Regione Molise e che, non ottenendolo, partecipava a un concorso pubblico indetto dallo stesso ente, risultando idoneo non vincitore;
- che le proprie performance del 2005 venivano valutate ingiustamente con un punteggio inferiore rispetto agli altri responsabili dei servizi;
- che nel corso dell'anno 2006 gli veniva assegnato, senza alcuna preventiva comunicazione, l'ulteriore servizio di gestione del ruolo RR.SS.UU.., chiedendogli conto di mancanze nella gestione del servizio nonostante il nel periodo Pt_1 fosse in astensione da lavoro come da certificato medico del 05/08/2006;
- che venivano mossi addebiti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l'anno 2006 non imputabili al Sig. in quanto assente per malattia;
Pt_1
- che, nell'anno 2007, non veniva accolta la richiesta di adeguamento della propria retribuzione di posizione all' aggiornamento effettuato a favore degli altri responsabili dei servizi;
- che lo stato depressivo peggiorava, e non gli veniva corrisposta l'indennità di posizione per 8 mesi anno 2008, ingiustamente perché l'indennità di posizione ha carattere retributivo per il dipendente che svolge le funzioni di responsabile e, quindi, spettante anche durante il periodo di malattia secondo i criteri di cui all'art. 71 del D.L. n.112/2008 art. 1.;
- che anche la valutazione del dipendente relativa all'anno 2006 e 2007 era errata, riconoscendogli la percentuale del 13% invece che del 22% come agli altri responsabili dei servizi;
- che il proprio stato di salute si aggravava, e il 18.09.2008 veniva ricoverato all'Ospedale Veneziale di Isernia per cardiopatia;
- che il 13.11.2008 finalmente otteneva il comando richiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di Isernia;
- che anche la valutazione del dipendente relativa all'anno 2008 era errata, riconoscendogli la percentuale del 13% invece che del 22% come agli altri responsabili dei servizi;
- che il richiedeva in data 18/02/2010, con nota prot.n. 1631, della Direzione Pt_1
Provinciale del lavoro – Collegio di Conciliazione – di Isernia, un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., nel totale silenzio del Comune;
- che, in seguito alla modifica della pianta organica del Comune di , il CP_2 ricorrente veniva escluso dalla progressione verticale relativa ai responsabili del servizio;
- che, con nota assunta al n. 2780 del protocollo generale dell'ente in data 10/08/2012, il chiedeva chiarimenti al sindaco sui comportamenti vessatori Pt_1 nei suoi confronti, che restava inevasa;
- che veniva negata l'indennità di risultato per l'anno 2013 e 2014;
- che in data 21.03.2012, durante l'orario di servizio ed a seguito di ulteriori vicende incresciose verificatesi sul luogo di lavoro, il ricorrente veniva ricoverato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Castel di Sangro a seguito di malore relativo alla
“cardiomiopatia dilatativa”. Nel referto del P.S. Dell'Ospedale veniva dichiarato:” riferisce palpitazioni dopo discussione verbale con persona a lui nota ” Per tale motivo lo stesso veniva collocato in malattia con decorrenza dal 22/03/2012 al 13/07/2012, così da come da referto dell'Ospedale nonché allegati certificati medici (cfr. doc. nn. 85);
- che, durante il suddetto periodo di malattia, il Comune, arbitrariamente, non corrispondeva al ricorrente l'indennità di posizione, dal mese di aprile al mese di agosto 2012, e gli veniva anche revocata la nomina di responsabile del servizio;
- che dall'anno 2012 all'anno 06/10/2017 (ultimo giorno di ferie), il ricorrente non ha usufruito e gli sono stati decurtati circa 28 giorni di ferie complessive;
- che, con nota del 25.3.2015 n. 955 il in considerazione della invalidità per Pt_1 cardiopatia, e della sintomatologia patologia determinava chiedeva al Sindaco autorizzazione a recuperare gli eventuali ritardi in entrata superiori a 5 minuti sul luogo di lavoro in uscita portandoli a trenta minuti al termine dell'orario di lavoro. Neppure tale domanda, nonostante le condizioni di salute del ricorrente, veniva accolta (cfr. doc. n. 101);
- che l'attività di gestione dei dati contabili e di ragioneria veniva affidata a terzi, con conseguente demansionamento e dequalificazione del ricorrente;
- che il dipendente si recava presso la di Pescara-Sportello Mobbing al fine di Pt_2 appurare il rapporto di causalità fra di depressione e di stress e le vicende lavorative subite. Tale struttura, effettuati gli accertamenti di rito, appurava, con atto n. 1530 del 20.10.2009, che la “patologia evidenziata è in rapporto causale con la vicenda lavorativa anamnestica. La storia lavorativa riferita è a nostro avviso di tipo negativo con elementi avversativi”. La certificazione riportava la seguente diagnosi clinica: “disturbo dell'adattamento misto”;
- che, alla luce di tale situazione il Sig. si vedeva costretto a collocarsi in Pt_1 pensione anticipatamente, con decorren 9.10.2017;
- che, anche successivamente al collocamento in pensione del ricorrente, il Sindaco del Comune di continuava a vessare e denigrare il ricorrente a mezzo CP_2 facebook (doc. ato al ricorso). Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare per Controparte_2
l'assenza di alc o nei provvedimenti del peraltro posti in CP_2 essere da due diverse amministrazioni. La causa, istruita documentalmente e con l'escussione dei testimoni Testimone_1
, e veniva discussa all'udienza Controparte_5 Testimone_2 Testimone_3
t rt conto delle note depositate dalla sola parte resistente.
*** 2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Il ricorrente ha qualificato il danno subito come proveniente da mobbing e demansionamento, quindi è opportuno ricordare la nozione di mobbing in ambito giurisprudenziale. La Suprema Corte ha precisato che per mobbing, fattispecie di danno riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi
“una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente dì lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo.” E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilità delia condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. È stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causale da detto comportamento illecito del datore di lavoro di danni alta salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n. 22858/2008)” (cfr. più di recente tra le tante Cass. 2018 n. 12437). È, dunque, configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima;
e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime. Tale ricostruzione, secondo la giurisprudenza, configura un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, considerando che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro (o di chi per lui) è in re ipsa ragione di violazione dell'articolo 2087 del codice civile, e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'articolo 1225 del codice civile per il caso di dolo. È, invece, configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164). Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, l'onere della specifica allegazione e della prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi del mobbing sopra indicati, ivi compreso l'elemento soggettivo, ossia l'intento persecutorio, grava sulla parte che fonda sull'esistenza del mobbing la propria domanda risarcitoria (cfr. Cass. Sez. Lav. sent. 21328/2017). 2.1. Il demansionamento, anche questo citato in ricorso con riferimento alle condotte successive al 2012, consiste in un'attribuzione di mansioni inadeguate rispetto a quelle contrattualmente dovute, ed è tipizzato espressamente dall'art. 2103 c.c. In base al vecchio testo dell'art. 2103, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”. In base al novellato art. 2103 c.c., invece, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Pertanto, mentre sotto il vigore del vecchio art. 2103 c.c. era orientamento consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello per cui ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, dovesse essere valutata l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente “con la conseguenza che il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale” (Cass. SS.UU. 25033/2006), sotto il vigore della nuova norma lo ius variandi datoriale è legittimo anche ove si concreti nell'adibizione a mansioni non equivalenti sotto il profilo del contenuto professionale e in passaggi che sviliscono il suo bagaglio professionale, a condizione che le nuove mansioni assegnate rientrino formalmente nello stesso livello contrattuale di inquadramento secondo il contratto collettivo applicato. Il demansionamento cd. orizzontale, cioè l'assegnazione del lavoratore a mansioni non inferiori per livello, ma non equivalenti per contenuto professionale, era dunque vietato dal vecchio art. 2013 ed è ora consentito dal nuovo art. 2103 c.c.; poiché il demansionamento del lavoratore integra un illecito permanente, la prosecuzione, dopo il 24 giugno 2015, dell'adibizione del lavoratore a mansioni non equivalenti per contenuto professionale, ma non inferiori per livello, deve ritenersi legittima (in tal senso cfr. Trib. Roma 30.9.2015, est. Sordi). Resta fermo, in ogni caso, che tanto sotto il vigore della vecchia, quanto della nuova norma continuano ad essere vietate tutte le forme di inutilizzazione o di sottoutilizzazione quantitativa e qualitativa del prestatore che lo lascino del tutto inoperoso o che comunque finiscano per svuotare di contenuto le sue mansioni. In materia di onere della prova, si è consolidato l'indirizzo, mutuato dall'originario e generale impianto di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui "allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro... è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 c.c., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, e più di recente Cass. 20 aprile 2018, n. 9901; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1169; Cass. 3 marzo 2016, n. 4211). 3. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta non ha confermato alcuni degli assunti del ricorrente;
alcuni testi (tra cui hanno riferito di vederlo moralmente abbattuto, Tes_1 ma nulla di concreto e di ente percepito circa le cause di tale stato di prostrazione, ed in particolare episodi vessatori. Anzi, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi del resistente emerge, da un CP_2 lato, come non vi fosse alcun “trattamento di sfavo rsecutorio” in danno del (vedasi dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 5.11.2024), dall'altro, Pt_1 Tes_3 come fosse il in un'ottica scarsamente collaborativa, e anzi, venendo meno allo Pt_1 svolgimento d nsioni affidategli, a rifiutarsi, senza motivo, di porre in essere alcuni atti e come, a tale rifiuto, dovesse porre rimedio il Segretario Comunale dott. Tes_4
(vedasi dichiarazioni testimoniali dello stesso rese all'udienza del 16.01.2
[...]
È appena il caso di dire che del tutto irrilevante ed ininfluente è la certificazione, ex adverso, prodotta della in detta certificazione Parte_3 prodotta dal ricorrente, dell'adattamento misto” dovuto ad un mobbing, la cui esistenza viene attestata solo sulla scorta di una “riferita” storia lavorativa. A fronte delle ridette omissioni probatorie circa i comportamenti vessatori che il Pt_1 avrebbe subìto, va da sé che del tutto irrilevante è la prodotta certificazione sa attestante un disturbo psicologico e psichiatrico del perché, mancando la prova Pt_1 del comportamento persecutorio del man aggior ragione, la prova del CP_2 nesso di causalità tra le condizioni del e la patologia attestata nei Pt_1 certificati medici prodotti. In ogni caso, ciò che sicuramente non è emerso è la prova dell'elemento soggettivo, ossia dell'intento persecutorio in danno del ricorrente. Più precisamente, il nel ricorso, sostiene che gli episodi costituenti mobbing si siano Pt_1 svolti e protratti nel emporale tra il 13.06.2004 (data in cui si insediava una nuova Amministrazione comunale) e la data del pensionamento, avvenuto il giorno 08.10.2017. Ebbene, nel citato arco temporale si sono insediate ben due diverse amministrazioni comunali, la prima con una coalizione con a capo l'allora Sindaco , Persona_1
l'altra ed attuale con a capo il Sindaco;
trattasi, tra i Parte_4 politiche appartenenti a diversi ed opposti tra loro orientamenti politici. E tale circostanza non è contestata dal Pt_1
Il pur dolendosi della otta persecutoria e vessatoria di entrambe le Pt_1 am azioni che si sono succedute, non fornisce alcuna deduzione e/o allegazione sul perché di tale condotta che entrambe le amministrazioni avrebbero posto in essere a suo danno, tantomeno ha articolato richiesta di prova sul punto al fine di dimostrare l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio che deve necessariamente sussistere ai fini della configurabilità del mobbing. Tale prova era ed è necessaria, al fine di poter unificare tutti gli episodi addotti ed ex adverso ritenuti erratamente vessatori, in un unico intento persecutorio e far configurare il cd. mobbing;
in assenza palese della prova della sussistenza di tale imprescindibile presupposto, la domanda del ricorrente non può che essere dichiarata infondata, e dunque rigettata. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro legale attualmente vigente, in ragione della qualità delle parti..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Parte_1
, che liquida in complessivi € 6.699 per compenso professionale, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva c.p.a. come per legge.
Così deciso in Isernia, il 26.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 474 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MATTICOLI RITA, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. LAURELLI Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da mobbing
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 16/11/2020, il sig. premettendo di essere Parte_1 stato dipendente del Comune di Sant'Agapito ( al 08.10.2017 (data di collocamento in pensione anticipata), assunto e inquadrato in pianta organica con la qualifica di istruttore contabile Cat. 5, incaricato quale Responsabile dell'Area Economica Finanziaria comunale con decreto del 16.08.2001, adiva il Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità del in persona del Sindaco p.t. nei confronti del ricorrente Controparte_2 per tutti i fatti descritti;
- per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i Controparte_2 menzionati danni subiti e subendi e, pertanto, al pagamento, in favore del Sig. del danno Parte_1 patrimoniale secondo i criteri e le modalità richiamate nei punti che prece /1) e per complessivi euro 40.455,74, tenendo inoltre conto anche delle conseguenze economiche derivanti dal prepensionamento nonché delle somme versate al fine della ricongiunzione di servizio corrispondenti ad euro 28.613,39 e, pertanto, della maggiore o minore somma da quantificarsi in corso di causa oppure in via meramente equitativa che l'adito Giudice riterrà congrua in relazione alle vicende di cui al presente ricorso nonché al riconoscimento e liquidazione del danno biologico nella somma di euro 66.396,00, salvo maggiore o minore somma verrà ad essere quantificata in corso di causa, nonché il danno non patrimoniale sotto i vari profili di cui al punto B/2) nella somma che si andrà a quantificarsi e/o che l'adito giudicante riterrà di giustizia in via equitativa;
- condannare il in Controparte_2 persona del p.t., al pagamento degli interessi e rivalutazio me CP_3 eventualmente e con decorrenza dalla data delle singole scadenze nonché degli eventi causativi di danno fino al soddisfo;
- condannare il in persona del Sindaco p.t., alla Controparte_4 restituzione delle spese mediche effettuate, di CTP, e tutte documentate per complessivi euro 1.617,59(cfr.doc.nn. 124,125 e 126); - condannare il alle Controparte_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Affermava, in fatto, di essere stato sottoposto, nel periodo che va dal 13.06.2004 (quando si insediava una nuova amministrazione comunale che sin dall'inizio manifestava nei confronti del dipendente in servizio presso l'ufficio comunale finanziario un atteggiamento ostile, poco collaborativo e di scarsa fiducia e fino all' ultimo giorno lavorativo presso il suddetto ad una pluralità intensa e crescente di atti CP_2 persecutori e vessatori, prot tempo, con conseguenti danni sul piano professionale, morale, psico fisico, e della dignità, estrinsecantisi in particolare ne:
- il provvedimento di revoca del conferimento ai tre responsabili del servizio della medesima percentuale della indennità di risultato, in data 29/06/2004, in seguito del quale tale indennità di risultato non è stata attribuita ad alcuno di essi;
- il proprio parere non favorevole al pagamento del contributo disposto dall'Amministrazione comunale in favore della Pro Loco di , eseguito CP_2 dal ricorrente stesso dichiarando espressamente di esonerare l'ufficio da ogni responsabilità;
- il mancato inserimento del proprio indirizzo e-mail dall'abbonamento quotidiano on line- la Gazzetta degli enti locali”;
- la mancata collaborazione, da parte dell'amministrazione comunale, alla redazione nei necessari pareri per il “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2005. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005/2007. Bilancio Pluriennale 2005/2007”, sfociata, dopo le sollecitazioni del ricorrente, in offese gravi (“io sono il sindaco e tu sei un cesso di dipendente”) accertate in sede penale;
- in seguito al protrarsi degli atteggiamenti persecutori, e in particolare del diniego di iniziare la contrattazione decentrata per il rinnovo del contratto collettivo, sarebbero scaturite le dimissioni del quale RSU del;
Pt_1 Controparte_2
- che il Sindaco coglieva ogni occasi r formulare r in ordine a ritardi in caso di convocazione presso il proprio ufficio, o in ordine ad assenze già giustificate, permessi o ferie;
- che con certificato medico del 05/06/2006 era stata disposta da uno specialista in neurologia la sospensione dal lavoro per il grave stato di ansia nel quale versava il ricorrente, diagnosi confermate e certificate anche dalla struttura pubblica ASREM di Isernia che con certificati medici del 16/06/2006 e del 8.9.06 attestanti la persistenza di“ sintomatologia compatibile con disturbo dell' adattamento di tipo misto con ansia e umore depresso” prescriveva la terapia “Xeristan cp 1cp ore 8 e 1 cp Stilnox” e un periodo di circa 60 giorni di riposo e cure mediche (cfr.doc. n. 34 di due allegati);
- che ciò lo induceva a chiedere il trasferimento in comando alla Regione Molise e che, non ottenendolo, partecipava a un concorso pubblico indetto dallo stesso ente, risultando idoneo non vincitore;
- che le proprie performance del 2005 venivano valutate ingiustamente con un punteggio inferiore rispetto agli altri responsabili dei servizi;
- che nel corso dell'anno 2006 gli veniva assegnato, senza alcuna preventiva comunicazione, l'ulteriore servizio di gestione del ruolo RR.SS.UU.., chiedendogli conto di mancanze nella gestione del servizio nonostante il nel periodo Pt_1 fosse in astensione da lavoro come da certificato medico del 05/08/2006;
- che venivano mossi addebiti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l'anno 2006 non imputabili al Sig. in quanto assente per malattia;
Pt_1
- che, nell'anno 2007, non veniva accolta la richiesta di adeguamento della propria retribuzione di posizione all' aggiornamento effettuato a favore degli altri responsabili dei servizi;
- che lo stato depressivo peggiorava, e non gli veniva corrisposta l'indennità di posizione per 8 mesi anno 2008, ingiustamente perché l'indennità di posizione ha carattere retributivo per il dipendente che svolge le funzioni di responsabile e, quindi, spettante anche durante il periodo di malattia secondo i criteri di cui all'art. 71 del D.L. n.112/2008 art. 1.;
- che anche la valutazione del dipendente relativa all'anno 2006 e 2007 era errata, riconoscendogli la percentuale del 13% invece che del 22% come agli altri responsabili dei servizi;
- che il proprio stato di salute si aggravava, e il 18.09.2008 veniva ricoverato all'Ospedale Veneziale di Isernia per cardiopatia;
- che il 13.11.2008 finalmente otteneva il comando richiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di Isernia;
- che anche la valutazione del dipendente relativa all'anno 2008 era errata, riconoscendogli la percentuale del 13% invece che del 22% come agli altri responsabili dei servizi;
- che il richiedeva in data 18/02/2010, con nota prot.n. 1631, della Direzione Pt_1
Provinciale del lavoro – Collegio di Conciliazione – di Isernia, un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., nel totale silenzio del Comune;
- che, in seguito alla modifica della pianta organica del Comune di , il CP_2 ricorrente veniva escluso dalla progressione verticale relativa ai responsabili del servizio;
- che, con nota assunta al n. 2780 del protocollo generale dell'ente in data 10/08/2012, il chiedeva chiarimenti al sindaco sui comportamenti vessatori Pt_1 nei suoi confronti, che restava inevasa;
- che veniva negata l'indennità di risultato per l'anno 2013 e 2014;
- che in data 21.03.2012, durante l'orario di servizio ed a seguito di ulteriori vicende incresciose verificatesi sul luogo di lavoro, il ricorrente veniva ricoverato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Castel di Sangro a seguito di malore relativo alla
“cardiomiopatia dilatativa”. Nel referto del P.S. Dell'Ospedale veniva dichiarato:” riferisce palpitazioni dopo discussione verbale con persona a lui nota ” Per tale motivo lo stesso veniva collocato in malattia con decorrenza dal 22/03/2012 al 13/07/2012, così da come da referto dell'Ospedale nonché allegati certificati medici (cfr. doc. nn. 85);
- che, durante il suddetto periodo di malattia, il Comune, arbitrariamente, non corrispondeva al ricorrente l'indennità di posizione, dal mese di aprile al mese di agosto 2012, e gli veniva anche revocata la nomina di responsabile del servizio;
- che dall'anno 2012 all'anno 06/10/2017 (ultimo giorno di ferie), il ricorrente non ha usufruito e gli sono stati decurtati circa 28 giorni di ferie complessive;
- che, con nota del 25.3.2015 n. 955 il in considerazione della invalidità per Pt_1 cardiopatia, e della sintomatologia patologia determinava chiedeva al Sindaco autorizzazione a recuperare gli eventuali ritardi in entrata superiori a 5 minuti sul luogo di lavoro in uscita portandoli a trenta minuti al termine dell'orario di lavoro. Neppure tale domanda, nonostante le condizioni di salute del ricorrente, veniva accolta (cfr. doc. n. 101);
- che l'attività di gestione dei dati contabili e di ragioneria veniva affidata a terzi, con conseguente demansionamento e dequalificazione del ricorrente;
- che il dipendente si recava presso la di Pescara-Sportello Mobbing al fine di Pt_2 appurare il rapporto di causalità fra di depressione e di stress e le vicende lavorative subite. Tale struttura, effettuati gli accertamenti di rito, appurava, con atto n. 1530 del 20.10.2009, che la “patologia evidenziata è in rapporto causale con la vicenda lavorativa anamnestica. La storia lavorativa riferita è a nostro avviso di tipo negativo con elementi avversativi”. La certificazione riportava la seguente diagnosi clinica: “disturbo dell'adattamento misto”;
- che, alla luce di tale situazione il Sig. si vedeva costretto a collocarsi in Pt_1 pensione anticipatamente, con decorren 9.10.2017;
- che, anche successivamente al collocamento in pensione del ricorrente, il Sindaco del Comune di continuava a vessare e denigrare il ricorrente a mezzo CP_2 facebook (doc. ato al ricorso). Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare per Controparte_2
l'assenza di alc o nei provvedimenti del peraltro posti in CP_2 essere da due diverse amministrazioni. La causa, istruita documentalmente e con l'escussione dei testimoni Testimone_1
, e veniva discussa all'udienza Controparte_5 Testimone_2 Testimone_3
t rt conto delle note depositate dalla sola parte resistente.
*** 2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Il ricorrente ha qualificato il danno subito come proveniente da mobbing e demansionamento, quindi è opportuno ricordare la nozione di mobbing in ambito giurisprudenziale. La Suprema Corte ha precisato che per mobbing, fattispecie di danno riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi
“una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente dì lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo.” E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilità delia condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. È stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causale da detto comportamento illecito del datore di lavoro di danni alta salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n. 22858/2008)” (cfr. più di recente tra le tante Cass. 2018 n. 12437). È, dunque, configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima;
e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime. Tale ricostruzione, secondo la giurisprudenza, configura un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, considerando che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro (o di chi per lui) è in re ipsa ragione di violazione dell'articolo 2087 del codice civile, e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'articolo 1225 del codice civile per il caso di dolo. È, invece, configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164). Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, l'onere della specifica allegazione e della prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi del mobbing sopra indicati, ivi compreso l'elemento soggettivo, ossia l'intento persecutorio, grava sulla parte che fonda sull'esistenza del mobbing la propria domanda risarcitoria (cfr. Cass. Sez. Lav. sent. 21328/2017). 2.1. Il demansionamento, anche questo citato in ricorso con riferimento alle condotte successive al 2012, consiste in un'attribuzione di mansioni inadeguate rispetto a quelle contrattualmente dovute, ed è tipizzato espressamente dall'art. 2103 c.c. In base al vecchio testo dell'art. 2103, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”. In base al novellato art. 2103 c.c., invece, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Pertanto, mentre sotto il vigore del vecchio art. 2103 c.c. era orientamento consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello per cui ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, dovesse essere valutata l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente “con la conseguenza che il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale” (Cass. SS.UU. 25033/2006), sotto il vigore della nuova norma lo ius variandi datoriale è legittimo anche ove si concreti nell'adibizione a mansioni non equivalenti sotto il profilo del contenuto professionale e in passaggi che sviliscono il suo bagaglio professionale, a condizione che le nuove mansioni assegnate rientrino formalmente nello stesso livello contrattuale di inquadramento secondo il contratto collettivo applicato. Il demansionamento cd. orizzontale, cioè l'assegnazione del lavoratore a mansioni non inferiori per livello, ma non equivalenti per contenuto professionale, era dunque vietato dal vecchio art. 2013 ed è ora consentito dal nuovo art. 2103 c.c.; poiché il demansionamento del lavoratore integra un illecito permanente, la prosecuzione, dopo il 24 giugno 2015, dell'adibizione del lavoratore a mansioni non equivalenti per contenuto professionale, ma non inferiori per livello, deve ritenersi legittima (in tal senso cfr. Trib. Roma 30.9.2015, est. Sordi). Resta fermo, in ogni caso, che tanto sotto il vigore della vecchia, quanto della nuova norma continuano ad essere vietate tutte le forme di inutilizzazione o di sottoutilizzazione quantitativa e qualitativa del prestatore che lo lascino del tutto inoperoso o che comunque finiscano per svuotare di contenuto le sue mansioni. In materia di onere della prova, si è consolidato l'indirizzo, mutuato dall'originario e generale impianto di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui "allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro... è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 c.c., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, e più di recente Cass. 20 aprile 2018, n. 9901; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1169; Cass. 3 marzo 2016, n. 4211). 3. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta non ha confermato alcuni degli assunti del ricorrente;
alcuni testi (tra cui hanno riferito di vederlo moralmente abbattuto, Tes_1 ma nulla di concreto e di ente percepito circa le cause di tale stato di prostrazione, ed in particolare episodi vessatori. Anzi, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi del resistente emerge, da un CP_2 lato, come non vi fosse alcun “trattamento di sfavo rsecutorio” in danno del (vedasi dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 5.11.2024), dall'altro, Pt_1 Tes_3 come fosse il in un'ottica scarsamente collaborativa, e anzi, venendo meno allo Pt_1 svolgimento d nsioni affidategli, a rifiutarsi, senza motivo, di porre in essere alcuni atti e come, a tale rifiuto, dovesse porre rimedio il Segretario Comunale dott. Tes_4
(vedasi dichiarazioni testimoniali dello stesso rese all'udienza del 16.01.2
[...]
È appena il caso di dire che del tutto irrilevante ed ininfluente è la certificazione, ex adverso, prodotta della in detta certificazione Parte_3 prodotta dal ricorrente, dell'adattamento misto” dovuto ad un mobbing, la cui esistenza viene attestata solo sulla scorta di una “riferita” storia lavorativa. A fronte delle ridette omissioni probatorie circa i comportamenti vessatori che il Pt_1 avrebbe subìto, va da sé che del tutto irrilevante è la prodotta certificazione sa attestante un disturbo psicologico e psichiatrico del perché, mancando la prova Pt_1 del comportamento persecutorio del man aggior ragione, la prova del CP_2 nesso di causalità tra le condizioni del e la patologia attestata nei Pt_1 certificati medici prodotti. In ogni caso, ciò che sicuramente non è emerso è la prova dell'elemento soggettivo, ossia dell'intento persecutorio in danno del ricorrente. Più precisamente, il nel ricorso, sostiene che gli episodi costituenti mobbing si siano Pt_1 svolti e protratti nel emporale tra il 13.06.2004 (data in cui si insediava una nuova Amministrazione comunale) e la data del pensionamento, avvenuto il giorno 08.10.2017. Ebbene, nel citato arco temporale si sono insediate ben due diverse amministrazioni comunali, la prima con una coalizione con a capo l'allora Sindaco , Persona_1
l'altra ed attuale con a capo il Sindaco;
trattasi, tra i Parte_4 politiche appartenenti a diversi ed opposti tra loro orientamenti politici. E tale circostanza non è contestata dal Pt_1
Il pur dolendosi della otta persecutoria e vessatoria di entrambe le Pt_1 am azioni che si sono succedute, non fornisce alcuna deduzione e/o allegazione sul perché di tale condotta che entrambe le amministrazioni avrebbero posto in essere a suo danno, tantomeno ha articolato richiesta di prova sul punto al fine di dimostrare l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio che deve necessariamente sussistere ai fini della configurabilità del mobbing. Tale prova era ed è necessaria, al fine di poter unificare tutti gli episodi addotti ed ex adverso ritenuti erratamente vessatori, in un unico intento persecutorio e far configurare il cd. mobbing;
in assenza palese della prova della sussistenza di tale imprescindibile presupposto, la domanda del ricorrente non può che essere dichiarata infondata, e dunque rigettata. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro legale attualmente vigente, in ragione della qualità delle parti..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Parte_1
, che liquida in complessivi € 6.699 per compenso professionale, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva c.p.a. come per legge.
Così deciso in Isernia, il 26.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio