Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9110/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9110/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla via Luigi Ang dell'avv. Ornella Parisi che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C. F.: CP_1 [...]
C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
e che dalla loro union figlia, (05.05.2006). Persona_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla dat dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza di omologa n. 5416/2023, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, in particolare chiedeva l'aumento della misura del mantenimento concordato in sede di separazione in favore della figlia . Persona_1
All'udienza del 3 la ricorrente era comparsa dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tanto premesso, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento per la separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento della figlia maggiorenne In merito agli aspetti economici, occorre rilevare che in mancanza di documentazione reddituale adeguata, di informazioni precise relative all'attività lavorativa svolta dal resistente e, pertanto, della mancanza di fatti sopravvenuti modificativi della situazione sussistente al tempo della separazione, il Tribunale ritiene equo confermare la somma di € 300,00 che è tenuto a CP_1 corrispondere a , entro il giorno 5 , a titolo di Parte_1 mantenimento d l 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive, etc…) necessarie per la figlia che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Vanno disposte le formalita di cui all'art. 10 della succitata legge. In considerazione della natura del giudizio e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia lo sciogliment nio contratto in data 23 aprile 2005 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] nato a [...] (S C.F._1 CP_1 31.05.1958, C. F.: trascritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di Sa C) dispone l'obbligo di di versare a , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di € 300,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia, ; Persona_1
D) dispone l'obbligo di entrambi i genitor ella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche o universitarie, ludiche e sportive), che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
E) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, nel registro, Anno 2005, Atto n. 28, Parte I, Uff. 1, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; F) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi