TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3151/2022 promossa da:
C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Alfonso Mezzotero, domiciliatario
- attrice opponente -
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta deliberazione della giunta comunale allegata alla comparsa di costituzione e risposta dd. 02.02.2023, dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliataria
- convenuto opposto -
in punto: opposizione ad avviso di accertamento - sollecito esecutivo n. 1 del
04.08.2022 riferito al canone di locazione come da fatture n. 9/02 del 10.11.2021,
n. 5/02 del 16.08.2021, n. 4/02 del 10.05.2021 e n. 3/02 del 09.02.2022. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
di parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
17.09.2024:
„Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza
anche istruttoria disattesa e reietta, così giudicare:
Nel merito: in via principale: accertata la nullità e/o l'inefficacia parziale della
scrittura contrattuale in data 31.10.2018 (doc. 3) nella parte in cui il canone viene
determinato sub art. 5 in violazione della vigente normativa (art. 93 D. Lgs. 259/2003,
art. 63 D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 826 e 831 bis L. 150/2019), dichiarare che la
somma intimata non è dovuta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace
l'atto impugnato, trasmesso via pec in data 08.08.2022 nonché la relativa pretesa
impositiva.
Sempre nel merito: previo accertamento del carattere indebito del pagamento delle
complessive somme - ricevute dal per la concessione dell'area Controparte_1
di cui è causa per il periodo dal 01.11.2018 alla data odierna, pari a euro 57.158,96,
condannare il medesimo in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
alla restituzione di dette somme, siccome indebitamente percepite per le ragioni illustrate
nelle difese dell'opponente oltre agli interessi Parte_1
legali dalle date dei singoli pagamenti, già dedotte e decurtate le somme che la predetta
opponente avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella misura
minima di € 516,46.- in ragione di anno, nonché a titolo di canone unico ex art. 1
comma 831 bis L. n. 160 del 2019.
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma dovuta
a favore del dichiararsi comunque la compensazione di ogni Controparte_1
eventuale e contestata pretesa creditoria del Comune convenuto opposto relativa al pagina 2 di 10 canone con il maggior controcredito in capo all'opponente Parte_1
conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere le somme
[...]
indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo 01.11.2018 alla data
odierna.
Con condanna del alla rifusione delle spese e dei compensi Controparte_1
professionali di lite sostenuti dalla ricorrente in opposizione Parte_1
oltre accessori di disciplina professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n.
[...]
55/14) e di legge (C.P.A. e I.V.A.).”
di parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
28.08.2024:
“Contrariis reiectis,
rigettarsi siccome inammissibile e/o infondata l'opposizione all'ingiunzione di
pagamento proposta da e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione stessa, Parte_2
condannando a corrispondere al la somma Parte_2 Controparte_1
ingiunta di euro 17.452,94.
Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) La società (nel prosieguo “ ”) Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1
chiedeva accertarsi la nullità della notifica dell'avviso di accertamento dd.
08.08.2022 pari alla somma di € 14.452,94, accertarsi la nullità e/o l'inefficacia parziale dell'accordo negoziale dd. 31.10.2018, avente ad oggetto un'area di proprietà comunale di circa 80 mq, nella parte in cui il relativo canone veniva pagina 3 di 10 determinato in violazione della normativa vigente, dichiararsi che la somma intimata non è dovuta e, per l'effetto, annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace l'avviso di accertamento;
condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente pagate da parte attrice in base al citato accordo dal
01.11.2018 sino alla data odierna.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
Esponeva che le parti in data 31.10.2018 stipulavano un contratto di locazione e che il terreno oggetto del contratto rientra nel patrimonio disponibile dell'ente pubblico, da ciò derivando che il corrispettivo per l'occupazione dello stesso può essere liberamente concordato dalle parti.
2.) Sull'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, va constatato che la mancata indicazione nella relata di notifica dell'elenco pubblico presso il quale è presente l'indirizzo di posta elettronica certificata del domicilio digitale del destinatario non determina la nullità della notifica.
Inoltre, parte attrice ha fatto rituale opposizione avverso l'avviso di accertamento entro il termine di gg. 60 dalla notifica. Pertanto, la notifica ha raggiunto il proprio scopo e quindi non può essere pronunciata la nullità della medesima, essendo applicabile l'art. 156, comma 3 c.p.c.
pagina 4 di 10 “In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della
raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai
sensi art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell'atto notificato, ma determina
soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione
dell'opposizione all'ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento
dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera
anche per la notifica degli atti non processuali.” (Cass. civ. n. 5556/2019; ibidem
Cass. civ. n. 9873/2011 e Cass. civ. n. 16354/2012)
“Nel caso di tempestivo ricorso avverso l'atto impositivo, in assenza di
contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, ogni eventuale vizio del
procedimento notificatorio si deve intendere sanato per raggiungimento dello
scopo, dovendosi escludere ipotesi di giuridica inesistenza. Il principio generale
della sanatoria di cui all'art. 156, comma 3°, c.p.c. trova applicazione
anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali,
la cartella di pagamento, con l'unico limite che non sia intervenuta decadenza dal
potere di accertamento.” (Comm. tributaria regionale Sicilia Palermo n.
777/2021; ibidem Comm. tributaria regionale Sicilia Palermo n. 132/2021).
3.) Sulla natura dell'area concessa in uso
Elemento dirimente della presente controversia è costituito dall natura dell'area oggetto dell'accordo per cui è causa.
I fatti di causa non sono controversi.
pagina 5 di 10 Le parti in data 31.10.2018 stipulavano un “contratto di locazione”, registrato successivamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Bolzano
(doc. 3 di attrice), relativo ad una porzione di 80 mq della p.f. 3747/1 C.C. Pt_3
Nova Levante, allo scopo di installarvi un impianto di telefonia mobile a fronte del corrispettivo di un canone annuo di euro 18.417,00.
Presupposto dell'applicabilità della normativa citata da parte attrice, la quale stabilisce un canone prefissato pari ad euro €800,00 all'anno per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente pubblico (art. 1 comma 831 bis L.
160/2019) e della conseguente illegittimità della pretesa di pagamento del canone da parte del è l'occupazione da parte della Controparte_1
di aree appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile Pt_2
del Comune (art. 1 comma 819 lit. a) L. 160/2019).
Fatta questa doverosa premessa, l'area oggetto del contratto non può essere annoverata fra i beni appartenenti al demanio pubblico, essendo questi ultimi tassativamente indicati nell'art. 822 c.c., il terreno de quo non rientra fra alcuna delle categorie elencate e non costituisce nemmeno patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c., difettando il requisito del pubblico servizio.
Come stabilito dalle Sezione Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
6019/2016), “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il
carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un
pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio
requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente
titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui
pagina 6 di 10 risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un
pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico
servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al
patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati
non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a
un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti
contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema
privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle
relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.”
Analoga interpretazione viene anche seguita dal Consiglio di Stato, che nella recente sentenza n. 221/2024 ha riaffermato che “l'inclusione di un bene nel
patrimonio indisponibile comunale richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: la
manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un
espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare
quel determinato bene a un pubblico servizio;
l'effettiva e attuale destinazione del
bene a pubblico servizio.”
Nella fattispecie sono carenti entrambi i requisiti.
Non risulta infatti agli atti un'espressa manifestazione di volontà da parte del dalla quale risulti la specifica volontà dell'ente di Controparte_1
destinare quel determinato bene a un pubblico servizio.
Inoltre, difetta anche il requisito soggettivo. L'attività di telecomunicazione,
esercitata da parte dell'attrice tramite l'area per cui è causa, risulta sì essere pagina 7 di 10 attività di interesse pubblico, ma non può essere qualificato come un servizio pubblico ai sensi dell'art. 826 c.c.
“Né può sostenersi che l'attività in sé di telecomunicazione, svolta
attraverso le infrastrutture posizionate su terreno dell'Ente sia
equipollente a un servizio pubblico. L'attività svolta dalla compagnia di
telefonia è certamente attività di interesse pubblico ma non può qualificarsi
servizio pubblico” (Tribunale di Venezia, sentenza n. 1642/2023).
Un bene, per appartenere al patrimonio indisponibile di un ente pubblico deve essere destinato a servizi di competenza di questo ente, tra i quali per i comuni,
non rientra il servizio di telecomunicazioni:
“Essa è sicuramente attività di interesse pubblico (ex art.3 co 2 CCE) ma non
equipollente ad un “servizio pubblico”, in quanto tutto il regime di accesso alle
telecomunicazioni ha carattere privatistico: i consumatori pagano infatti a società con
scopo di lucro, tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato. Si
aggiunga che un bene, per acquisire e mantenere il requisito dell'appartenenza al
patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c. deve essere destinato a
servizi di competenza dell'Ente locale territoriale tra i quali per i comuni, certamente
non rientra il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili.” (Corte d'Appello di
Venezia Nr. 2488/2022).
Nel contratto per cui è causa non è inoltre rinvenibile alcuna disposizione che ne lasci intendere l'appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
pagina 8 di 10 L'area, come risulta tra l'altro dal documento n. 6 di parte attrice, è adibito a bosco, senza costituire – contrariamente a quanto affermano da parte attrice –
demanio forestale dello Stato (o della Provincia), essendo la medesima di proprietà del Controparte_1
In conclusione, non risulta provato da parte attrice il pubblico servizio al quale sarebbe destinato l'area boschiva.
Ne deriva pertanto la piena validità del contratto di locazione concluso fra il
Comune di e la dd. 31.10.2018, quale esercizio di CP_1 Pt_2
autonomia negoziale da parte del e non di potestà pubblica e, in CP_1
conseguenza, ritenuto del tutto legittimo il sollecito esecutivo n. 1 del 04.08.2022
del Controparte_1
4.) L'esito di lite segue il principio di soccombenza.
Parte opponente viene condannata al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 11.268,00 per onorari, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge (studio 2.552,00; introduttiva € 1.628,00;
istruttoria/trattazione 2.835,00; decisionale € 4.253,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
rigetta
l'opposizione e per l'effetto
condanna
pagina 9 di 10 a corrispondere al Parte_1 [...]
la somma di € 17.452,94, Controparte_1
condanna
al rimborso delle spese di Parte_1
lite, che vengono liquidate in € 11.268,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Si dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/'02 della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/'02 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bolzano, il 25/03/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3151/2022 promossa da:
C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Alfonso Mezzotero, domiciliatario
- attrice opponente -
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta deliberazione della giunta comunale allegata alla comparsa di costituzione e risposta dd. 02.02.2023, dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliataria
- convenuto opposto -
in punto: opposizione ad avviso di accertamento - sollecito esecutivo n. 1 del
04.08.2022 riferito al canone di locazione come da fatture n. 9/02 del 10.11.2021,
n. 5/02 del 16.08.2021, n. 4/02 del 10.05.2021 e n. 3/02 del 09.02.2022. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
di parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
17.09.2024:
„Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza
anche istruttoria disattesa e reietta, così giudicare:
Nel merito: in via principale: accertata la nullità e/o l'inefficacia parziale della
scrittura contrattuale in data 31.10.2018 (doc. 3) nella parte in cui il canone viene
determinato sub art. 5 in violazione della vigente normativa (art. 93 D. Lgs. 259/2003,
art. 63 D. Lgs. 446/1997, art. 1 comma 826 e 831 bis L. 150/2019), dichiarare che la
somma intimata non è dovuta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace
l'atto impugnato, trasmesso via pec in data 08.08.2022 nonché la relativa pretesa
impositiva.
Sempre nel merito: previo accertamento del carattere indebito del pagamento delle
complessive somme - ricevute dal per la concessione dell'area Controparte_1
di cui è causa per il periodo dal 01.11.2018 alla data odierna, pari a euro 57.158,96,
condannare il medesimo in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
alla restituzione di dette somme, siccome indebitamente percepite per le ragioni illustrate
nelle difese dell'opponente oltre agli interessi Parte_1
legali dalle date dei singoli pagamenti, già dedotte e decurtate le somme che la predetta
opponente avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella misura
minima di € 516,46.- in ragione di anno, nonché a titolo di canone unico ex art. 1
comma 831 bis L. n. 160 del 2019.
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma dovuta
a favore del dichiararsi comunque la compensazione di ogni Controparte_1
eventuale e contestata pretesa creditoria del Comune convenuto opposto relativa al pagina 2 di 10 canone con il maggior controcredito in capo all'opponente Parte_1
conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere le somme
[...]
indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo 01.11.2018 alla data
odierna.
Con condanna del alla rifusione delle spese e dei compensi Controparte_1
professionali di lite sostenuti dalla ricorrente in opposizione Parte_1
oltre accessori di disciplina professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n.
[...]
55/14) e di legge (C.P.A. e I.V.A.).”
di parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni di data
28.08.2024:
“Contrariis reiectis,
rigettarsi siccome inammissibile e/o infondata l'opposizione all'ingiunzione di
pagamento proposta da e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione stessa, Parte_2
condannando a corrispondere al la somma Parte_2 Controparte_1
ingiunta di euro 17.452,94.
Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) La società (nel prosieguo “ ”) Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1
chiedeva accertarsi la nullità della notifica dell'avviso di accertamento dd.
08.08.2022 pari alla somma di € 14.452,94, accertarsi la nullità e/o l'inefficacia parziale dell'accordo negoziale dd. 31.10.2018, avente ad oggetto un'area di proprietà comunale di circa 80 mq, nella parte in cui il relativo canone veniva pagina 3 di 10 determinato in violazione della normativa vigente, dichiararsi che la somma intimata non è dovuta e, per l'effetto, annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace l'avviso di accertamento;
condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente pagate da parte attrice in base al citato accordo dal
01.11.2018 sino alla data odierna.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
Esponeva che le parti in data 31.10.2018 stipulavano un contratto di locazione e che il terreno oggetto del contratto rientra nel patrimonio disponibile dell'ente pubblico, da ciò derivando che il corrispettivo per l'occupazione dello stesso può essere liberamente concordato dalle parti.
2.) Sull'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, va constatato che la mancata indicazione nella relata di notifica dell'elenco pubblico presso il quale è presente l'indirizzo di posta elettronica certificata del domicilio digitale del destinatario non determina la nullità della notifica.
Inoltre, parte attrice ha fatto rituale opposizione avverso l'avviso di accertamento entro il termine di gg. 60 dalla notifica. Pertanto, la notifica ha raggiunto il proprio scopo e quindi non può essere pronunciata la nullità della medesima, essendo applicabile l'art. 156, comma 3 c.p.c.
pagina 4 di 10 “In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della
raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai
sensi art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell'atto notificato, ma determina
soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione
dell'opposizione all'ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento
dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera
anche per la notifica degli atti non processuali.” (Cass. civ. n. 5556/2019; ibidem
Cass. civ. n. 9873/2011 e Cass. civ. n. 16354/2012)
“Nel caso di tempestivo ricorso avverso l'atto impositivo, in assenza di
contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, ogni eventuale vizio del
procedimento notificatorio si deve intendere sanato per raggiungimento dello
scopo, dovendosi escludere ipotesi di giuridica inesistenza. Il principio generale
della sanatoria di cui all'art. 156, comma 3°, c.p.c. trova applicazione
anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali,
la cartella di pagamento, con l'unico limite che non sia intervenuta decadenza dal
potere di accertamento.” (Comm. tributaria regionale Sicilia Palermo n.
777/2021; ibidem Comm. tributaria regionale Sicilia Palermo n. 132/2021).
3.) Sulla natura dell'area concessa in uso
Elemento dirimente della presente controversia è costituito dall natura dell'area oggetto dell'accordo per cui è causa.
I fatti di causa non sono controversi.
pagina 5 di 10 Le parti in data 31.10.2018 stipulavano un “contratto di locazione”, registrato successivamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Bolzano
(doc. 3 di attrice), relativo ad una porzione di 80 mq della p.f. 3747/1 C.C. Pt_3
Nova Levante, allo scopo di installarvi un impianto di telefonia mobile a fronte del corrispettivo di un canone annuo di euro 18.417,00.
Presupposto dell'applicabilità della normativa citata da parte attrice, la quale stabilisce un canone prefissato pari ad euro €800,00 all'anno per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente pubblico (art. 1 comma 831 bis L.
160/2019) e della conseguente illegittimità della pretesa di pagamento del canone da parte del è l'occupazione da parte della Controparte_1
di aree appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile Pt_2
del Comune (art. 1 comma 819 lit. a) L. 160/2019).
Fatta questa doverosa premessa, l'area oggetto del contratto non può essere annoverata fra i beni appartenenti al demanio pubblico, essendo questi ultimi tassativamente indicati nell'art. 822 c.c., il terreno de quo non rientra fra alcuna delle categorie elencate e non costituisce nemmeno patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c., difettando il requisito del pubblico servizio.
Come stabilito dalle Sezione Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
6019/2016), “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il
carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un
pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio
requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente
titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui
pagina 6 di 10 risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un
pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico
servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al
patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati
non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a
un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti
contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema
privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle
relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.”
Analoga interpretazione viene anche seguita dal Consiglio di Stato, che nella recente sentenza n. 221/2024 ha riaffermato che “l'inclusione di un bene nel
patrimonio indisponibile comunale richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: la
manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un
espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare
quel determinato bene a un pubblico servizio;
l'effettiva e attuale destinazione del
bene a pubblico servizio.”
Nella fattispecie sono carenti entrambi i requisiti.
Non risulta infatti agli atti un'espressa manifestazione di volontà da parte del dalla quale risulti la specifica volontà dell'ente di Controparte_1
destinare quel determinato bene a un pubblico servizio.
Inoltre, difetta anche il requisito soggettivo. L'attività di telecomunicazione,
esercitata da parte dell'attrice tramite l'area per cui è causa, risulta sì essere pagina 7 di 10 attività di interesse pubblico, ma non può essere qualificato come un servizio pubblico ai sensi dell'art. 826 c.c.
“Né può sostenersi che l'attività in sé di telecomunicazione, svolta
attraverso le infrastrutture posizionate su terreno dell'Ente sia
equipollente a un servizio pubblico. L'attività svolta dalla compagnia di
telefonia è certamente attività di interesse pubblico ma non può qualificarsi
servizio pubblico” (Tribunale di Venezia, sentenza n. 1642/2023).
Un bene, per appartenere al patrimonio indisponibile di un ente pubblico deve essere destinato a servizi di competenza di questo ente, tra i quali per i comuni,
non rientra il servizio di telecomunicazioni:
“Essa è sicuramente attività di interesse pubblico (ex art.3 co 2 CCE) ma non
equipollente ad un “servizio pubblico”, in quanto tutto il regime di accesso alle
telecomunicazioni ha carattere privatistico: i consumatori pagano infatti a società con
scopo di lucro, tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato. Si
aggiunga che un bene, per acquisire e mantenere il requisito dell'appartenenza al
patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c. deve essere destinato a
servizi di competenza dell'Ente locale territoriale tra i quali per i comuni, certamente
non rientra il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili.” (Corte d'Appello di
Venezia Nr. 2488/2022).
Nel contratto per cui è causa non è inoltre rinvenibile alcuna disposizione che ne lasci intendere l'appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
pagina 8 di 10 L'area, come risulta tra l'altro dal documento n. 6 di parte attrice, è adibito a bosco, senza costituire – contrariamente a quanto affermano da parte attrice –
demanio forestale dello Stato (o della Provincia), essendo la medesima di proprietà del Controparte_1
In conclusione, non risulta provato da parte attrice il pubblico servizio al quale sarebbe destinato l'area boschiva.
Ne deriva pertanto la piena validità del contratto di locazione concluso fra il
Comune di e la dd. 31.10.2018, quale esercizio di CP_1 Pt_2
autonomia negoziale da parte del e non di potestà pubblica e, in CP_1
conseguenza, ritenuto del tutto legittimo il sollecito esecutivo n. 1 del 04.08.2022
del Controparte_1
4.) L'esito di lite segue il principio di soccombenza.
Parte opponente viene condannata al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 11.268,00 per onorari, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge (studio 2.552,00; introduttiva € 1.628,00;
istruttoria/trattazione 2.835,00; decisionale € 4.253,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
rigetta
l'opposizione e per l'effetto
condanna
pagina 9 di 10 a corrispondere al Parte_1 [...]
la somma di € 17.452,94, Controparte_1
condanna
al rimborso delle spese di Parte_1
lite, che vengono liquidate in € 11.268,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Si dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/'02 della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/'02 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bolzano, il 25/03/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 10 di 10