Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2025 proposto, in relazione alla procedura CIG B24BB6C4A5, da Idroimpianti s.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento con Ruel s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Riccio, Teresa Gambuti, con domicilio eletto presso lo studio Eduardo Riccio in Napoli, via Guglielmo Melisurgo n. 4;
contro
Alare Costruzioni s.r.l., Consorzio Stabile Appaltitalia, Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. - Centrale di Committenza, non costituiti in giudizio;
Comune di Castel di Sasso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione:
a) della determina dirigenziale n. 9 del 29.01.2021 con la quale il Comune di Castel di Sasso aggiudicava alla società Alare Costruzioni a.r.l. l’“ appalto lavori di completamento del piano rialzato, del primo piano e degli spazi interni dell’edificio per servizi e attività Sociali sito in località San Marco ”;
b) del verbale n. 4, acquisito al protocollo dell’Ente comunale n. 3308 del 28.06.2024, del seggio interno per il controllo della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici a seguito della manifestazione di interesse per i lavori “ di completamento del piano rialzato, del primo piano e degli spazi interni dell’edificio per servizi e attività Sociali sito in località San Marco ”, con il quale sono stati individuati gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
c) ove ritenuta lesiva, e per quanto di ragione, della determina a contrarre n. 123 del 29.09.2025 di approvazione della lettera di invito alla procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
d) dei verbali del Seggio di Gara n. 1 del 28.08.2024, n. 2 del 09.09.2024, n. 3 del 25.09.2024, n. 4 del 30.09.2024, n. 5 del 16.10.2024, n. 6 del 19.10.2024, n. 7 del 25.10.2024; e) della nota prot.n. 4423 del 11.09.2024 con la quale la Stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio in favore della società Alare Costruzioni s.r.l. e della ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia;
f) della nota di estremi e data sconosciuti con la quale Stazione appaltante attivava per la seconda volta il soccorso istruttorio in favore della società Alare Costruzioni s.r.l.;
g) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, conseguente e, comunque, connesso
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella esecuzione da parte della ricorrente, che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro e alla esecuzione dei lavori, ed in subordine per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel di Sasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società Idroimpianti s.r.l., in proprio e nella qualità di capo gruppo mandataria del Raggruppamento con la società RUEL s.a.s. di Eligibile Giuseppe, premettendo di essere risultata, nella relativa procedura, seconda graduata con punti 83,959 alle spalle della prima graduata Alare Costruzioni s.r.l. con punti 96,148, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determina dirigenziale n. 9 del 29.01.2021, comunicatale in pari data, con la quale il Comune di Castel di Sasso aveva aggiudicato alla società Alare Costruzioni s.r.l. l’“ appalto lavori di completamento del piano rialzato, del primo piano e degli spazi interni dell’edificio per servizi e attività Sociali sito in località San Marco ”.
Si è costituito il Comune di Castel di Sasso per resistere al ricorso.
Non si è costituita Asmel Consortile Soc. Cons. a.r.l. – Centrale di Committenza. E nemmeno la parte controinteressata Alare Costruzioni s.r.l. e la ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia.
Con ordinanza n. 2113 del 13.3.2025 il Tribunale, premettendo che dalla lettura della domanda di partecipazione alla gara presentata dalla società Alare Costruzioni, nonché dalle sue risposte ai due soccorsi istruttori, non era chiaro se, per il prospettato affidamento l’integrale dell’esecuzione dei lavori relativi alla Categoria prevalente OG11 al Consorzio Stabile Appaltitalia, la società Alare Costruzioni avesse stipulato un contratto di avvalimento oppure un contratto di subappalto, ha disposto istruttoria affinché l’Amministrazione chiarisse tale profilo, anche producendo il contratto in rilievo.
Dopo che tale richiesta istruttoria è stata ottemperata, con ordinanza n. 818 del 17.4.2025 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente.
Con successiva memoria del 11.2.2026 la stessa ricorrente ha infine dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, in ragione della sopravvenuta conoscenza della propria pendenza fiscale relativa ad una cartella esattoriale per l’importo di euro 26.445,80, integrante motivo di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. E con la nota depositata in data 23.2.2026 il Comune resistente ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata dalla controparte.
Il Collegio, trattenuta la causa in decisione all’esito dell’udienza pubblica del giorno 25.2.2026, ritiene che, a fronte della dichiarazione contenuta nella citata memoria del 11.2.2026 di parte ricorrente, il ricorso sia da dichiarare senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione di merito della controversia.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della peculiarità e complessità della specifica questione oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di EN | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO