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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 64/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, composto dai magistrati,
1)Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Concetta Serrone - GIUDICE rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli Parte_1 C.F._1
c.da La Vecchia snc presso lo studio dell'avv. Mangino Giovanna, dalla quale è rappresentato, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vallo della Controparte_1 C.F._2
Lucania alla Via Gioacchino Murat, n. 34 presso lo studio dell'avv. Cafaro Luigi, dal quale è rappresentata, come da mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione pagina 1 di 7 dell'udienza del 06/06/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2021, adiva l'intestato Tribunale per sentir Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra
[...]
in Castellabate in data 15/04/1988, registrato presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del CP_1
Comune di Castellabate (Atto n. 4 – P. II – Serie B - Anno 1988) e dalla cui unione erano nati tre figli:
(16/04/1989), (03/11/1990) e (18/09/1992). Persona_1 Persona_2 Persona_3
Esponeva, in particolare, che con decreto di omologa dell'11/04/2019, il Tribunale di Vallo della
Lucania aveva dichiarato la separazione personale di essi coniugi e, protrattasi ininterrottamente la separazione, senza alcuna ripresa della convivenza, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e di confermare tutte le condizioni di cui alla separazione e, quindi: “a) La casa coniugale, e precisamente l'appartamento posto al terzo piano della palazzina sita in Montecorice (SA) alla Via Sant'Antonio 34 continuerà, come avviene da tempo, ad essere in possesso ed abitata dalla sig.ra , mentre il sig. , come avviene Parte_2 Parte_1
da tempo, continuerà ad abitare al secondo piano della stessa palazzina;
b) Nessun assegno di alimenti
e/o mantenimento sarà posto a carico di un coniuge a favore di un altro visto che i coniugi sono autonomi economicamente, per cui vivranno ognuno con i propri proventi rinunciando, come detto, ad ogni sorta di mantenimento tra di loro;
e) Con la conferma del reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporto d) Ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Montecorice
(SA) di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza;
e) con competenze legali liquidate come per legge”.
Si costituiva in giudizio mediante deposito di apposita memoria , la quale aderiva Controparte_1
alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non potendo in alcun modo essere ricostruita la communio omnis vitae, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove fu trascritto il matrimonio di procedere alle annotazioni conseguenti alla emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze. Al contempo la resistente insisteva per l'attribuzione, in suo favore, di un assegno divorzile (nella misura di € 1.000,00 mensili o in alternativa in un'unica soluzione nella misura di €
200.000,00) nonché per la corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e , preferibilmente con attribuzione alla madre affidataria e convivente;
il tutto con Per_2 Per_3
vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A sostegno della propria pretesa, la adduceva, in particolare, il mutamento delle condizioni economiche in cui la CP_1
stessa versava, dovendo ora provvedere, oltre al proprio sostentamento, alle necessità dei due figli e i quali – avendo perso il lavoro a seguito della crisi pandemica – si erano trasferiti Per_3 Per_2
pagina 2 di 7 presso l'ex casa coniugale (la figlia unitamente al marito e al figlio appena nato); sottolineava Per_2
come il fallimento del rapporto matrimoniale fosse da ascriversi esclusivamente al per avere Parte_1 lo stesso intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione con un'altra donna da cui era nato un altro figlio e di cui essa resistente era venuta a conoscenza successivamente alla separazione;
evidenziava, infine, “l'apporto notevole e sostanziale da essa fornito al ménage familiare durante i trenta anni di matrimonio con il ricorrente”.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 02/05/2022 il
Presidente f.f. confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dell'11/04/2019 e fissava l'udienza di trattazione dinanzi al Giudice istruttore per il 14/09/2022, con assegnazione dei termini per il deposito di memoria integrativa al ricorrente e di comparsa di costituzione alla resistente, di seguito ritualmente depositate.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice e la causa, in data 04/07/2024, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va accolta la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso di specie, invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno, per contro, rigettate le domande inerenti le statuizioni accessorie.
In primo luogo, il Tribunale osserva che il diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, “è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (v. Cass. n. 26259/2005; in tal senso anche Cass. n. 6509/2017).
Nel caso di specie appare pacifica la circostanza secondo cui i figli e avessero già in Per_2 Per_3
passato raggiunto una propria indipendenza economica (implicitamente riconosciuta dai coniugi pagina 3 di 7 nell'accordo di separazione omologato, ove, invero, nessun assegno di mantenimento veniva previsto in favore dei figli) poi compromessa, secondo quanto dedotto dalla resistente, dalla crisi pandemica.
Giova in proposito rammentare, oltre che i presupposti, la ratio dell'istituto in esame.
I presupposti indispensabili affinché il Giudice possa riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ai sensi dell'art 337 septies c.c., sono la convivenza con il coniuge richiedente e la non autosufficienza dello stesso.
La ratio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va rinvenuta nell'art. 30 della Costituzione che, nel sancire il dovere e il diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, “pone una stretta
e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione, da un lato, e diritto al mantenimento, dall'altro lato, in quanto il diritto del figlio esiste all'interno di un progetto educativo e formativo, reso palese dal collegamento normativo tra gli obblighi di istruzione, educazione e mantenimento. La funzione educativa del mantenimento, pertanto, è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (v. Cass. n. 26875/2023).
È evidente che l'onore di provare il diritto al mantenimento da parte del coniuge richiedente – a tanto onerato in virtù dei principi generali che regolano l'onere della prova, ivi compreso il cd. principio di
“prossimità o vicinanza della prova” – sarà sempre più gravoso man mano che l'età del figlio aumenta “…sino a configurare il c.d. “figlio adulto” per il quale, in ragione del principio di autoresponsabilità sarà necessario valutare con maggior rigore, caso per caso, se questi abbia ancora diritto al mantenimento (in tal senso Cass. n. 12952/ 2016).
Ebbene, nella fattispecie concreta, se risulta pacifica la circostanza della convivenza dei due figli maggiorenni con la madre, non altrettanto può dirsi in ordine alla dedotta non autosufficienza dei figli per cause agli stessi non imputabili;
in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha espressamente dichiarato che “ e il marito hanno una pasticceria a S. Nicola di Montecorice “la sfoglia Per_2
d'oro”. anche lavora in quanto fa il parrucchiere a S. Marco di Castellabate via Torretta”. Per_3
Va osservato che la sig.ra non ha provato in alcun modo – neppure a fronte di tale CP_1
contestazione – la mancanza di un'occupazione lavorativa dei figli e/o le effettive difficoltà economiche e l'impossibilità di raggiungere (ergo di raggiungere nuovamente) una situazione di autosufficienza da parte degli stessi, non potendo certo limitarsi a fondare la stessa sulla nota crisi pandemica, oramai superata.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto e ferma restando la mancanza di qualsivoglia prova a sostegno della domanda proposta, ritiene, in ogni caso, il Collegio che concedere, in sede divorzile, l'assegno di mantenimento ad una donna di 34 anni (peraltro sposata e con un figlio) e ad un uomo di 32 anni,
pagina 4 di 7 entrambi non costituiti, significherebbe costituire o una rendita contra legem o imprimere all'assegno di mantenimento un connotato alimentare, avente un fondamento e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento e il cui diritto è azionabile direttamente dal figlio che si trovi in uno “stato di bisogno” o non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa.
Non può, parimenti, trovare accoglimento la domanda proposta dalla resistente volta al versamento in suo favore dell'assegno divorzile.
Sul punto, è opportuno preliminarmente chiarire che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile ha natura composita: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. L'esigenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” non esclude, dunque, che nella valutazione della debenza dell'assegno divorzile debba tenersi conto dello squilibrio eventualmente esistente fra le parti e verificare se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente” (Cass. Sez. Un.
n. 18287/2018).
Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, “non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. anche Cass. civ.
n. 21234/2019).
pagina 5 di 7 Nella fattispecie concreta, va rilevato che la richiedente non ha provato, neppure in questo caso, le circostanze dedotte a sostegno della propria pretesa, né per quel che concerne la componente perequativa-compensativa né per quel che concerne la componente assistenziale.
In ordine alla prima, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il richiedente l'assegno divorzile è tenuto a provare, nello specifico, il contributo offerto alla comunione familiare, in termini di tempo ed energie, l'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio nonché l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (v. Cass. Sez. Un. n. 32198/2021).
Orbene, il contributo in tal senso prestato dalla non ha trovato, nel presente giudizio, alcun CP_1
riscontro probatorio.
La invero, non ha dimostrato di aver avuto, in costanza di matrimonio, concrete e realistiche CP_1
occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cass. civ. n. 11832/2023).
Non giova, poi, a favore della resistente il fatto che una simile circostanza non sia stata affatto considerata in sede di separazione, venendo in rilievo soltanto oggi, nel presente giudizio di divorzio.
Non rileva, infine, la relazione extraconiugale che il pare abbia intrattenuto con un'altra Parte_1
donna in costanza di matrimonio, salvo che questa abbia inciso sulla situazione economica del coniuge.
In caso contrario (o, comunque, in assenza di prova), detta circostanza, non può assumere alcun valore nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parimenti, per ciò che concerne la componente assistenziale, la richiedente non ha dimostrato in alcun modo né la mancanza dei mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa né la sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Proprio con riferimento alla propria situazione reddituale, la resistente ha depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, la sola attestazione ISEE rilasciata in data 23/02/2021. Tale documentazione non è stata successivamente integrata. A fronte dell'invito rivolto da parte di questo giudicante di depositare la documentazione attestante i propri redditi degli ultimi 5 anni (v. provvedimento del 26/2/2024), invero, nessuna delle parti vi ha provveduto.
Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione, la peculiarità e la delicatezza della materia trattata, il comportamento processuale delle parti, unitamente al comune interesse delle stesse alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giustificano una compensazione integrale delle spese di lite
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 15/01/2021 da nei confronti di e con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Castellabate (SA) in data 15/04/1988 registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellabate al n. 4 – P. II – Serie B - Anno
1988;
2) rigetta le domande proposte da parte resistente;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 27/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serrone Dott.ssa Elvira Bellantoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, composto dai magistrati,
1)Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Concetta Serrone - GIUDICE rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli Parte_1 C.F._1
c.da La Vecchia snc presso lo studio dell'avv. Mangino Giovanna, dalla quale è rappresentato, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vallo della Controparte_1 C.F._2
Lucania alla Via Gioacchino Murat, n. 34 presso lo studio dell'avv. Cafaro Luigi, dal quale è rappresentata, come da mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione pagina 1 di 7 dell'udienza del 06/06/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2021, adiva l'intestato Tribunale per sentir Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra
[...]
in Castellabate in data 15/04/1988, registrato presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del CP_1
Comune di Castellabate (Atto n. 4 – P. II – Serie B - Anno 1988) e dalla cui unione erano nati tre figli:
(16/04/1989), (03/11/1990) e (18/09/1992). Persona_1 Persona_2 Persona_3
Esponeva, in particolare, che con decreto di omologa dell'11/04/2019, il Tribunale di Vallo della
Lucania aveva dichiarato la separazione personale di essi coniugi e, protrattasi ininterrottamente la separazione, senza alcuna ripresa della convivenza, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e di confermare tutte le condizioni di cui alla separazione e, quindi: “a) La casa coniugale, e precisamente l'appartamento posto al terzo piano della palazzina sita in Montecorice (SA) alla Via Sant'Antonio 34 continuerà, come avviene da tempo, ad essere in possesso ed abitata dalla sig.ra , mentre il sig. , come avviene Parte_2 Parte_1
da tempo, continuerà ad abitare al secondo piano della stessa palazzina;
b) Nessun assegno di alimenti
e/o mantenimento sarà posto a carico di un coniuge a favore di un altro visto che i coniugi sono autonomi economicamente, per cui vivranno ognuno con i propri proventi rinunciando, come detto, ad ogni sorta di mantenimento tra di loro;
e) Con la conferma del reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporto d) Ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Montecorice
(SA) di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza;
e) con competenze legali liquidate come per legge”.
Si costituiva in giudizio mediante deposito di apposita memoria , la quale aderiva Controparte_1
alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non potendo in alcun modo essere ricostruita la communio omnis vitae, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove fu trascritto il matrimonio di procedere alle annotazioni conseguenti alla emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze. Al contempo la resistente insisteva per l'attribuzione, in suo favore, di un assegno divorzile (nella misura di € 1.000,00 mensili o in alternativa in un'unica soluzione nella misura di €
200.000,00) nonché per la corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e , preferibilmente con attribuzione alla madre affidataria e convivente;
il tutto con Per_2 Per_3
vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A sostegno della propria pretesa, la adduceva, in particolare, il mutamento delle condizioni economiche in cui la CP_1
stessa versava, dovendo ora provvedere, oltre al proprio sostentamento, alle necessità dei due figli e i quali – avendo perso il lavoro a seguito della crisi pandemica – si erano trasferiti Per_3 Per_2
pagina 2 di 7 presso l'ex casa coniugale (la figlia unitamente al marito e al figlio appena nato); sottolineava Per_2
come il fallimento del rapporto matrimoniale fosse da ascriversi esclusivamente al per avere Parte_1 lo stesso intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione con un'altra donna da cui era nato un altro figlio e di cui essa resistente era venuta a conoscenza successivamente alla separazione;
evidenziava, infine, “l'apporto notevole e sostanziale da essa fornito al ménage familiare durante i trenta anni di matrimonio con il ricorrente”.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 02/05/2022 il
Presidente f.f. confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dell'11/04/2019 e fissava l'udienza di trattazione dinanzi al Giudice istruttore per il 14/09/2022, con assegnazione dei termini per il deposito di memoria integrativa al ricorrente e di comparsa di costituzione alla resistente, di seguito ritualmente depositate.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie articolate da parte attrice e la causa, in data 04/07/2024, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va accolta la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso di specie, invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno, per contro, rigettate le domande inerenti le statuizioni accessorie.
In primo luogo, il Tribunale osserva che il diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, “è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (v. Cass. n. 26259/2005; in tal senso anche Cass. n. 6509/2017).
Nel caso di specie appare pacifica la circostanza secondo cui i figli e avessero già in Per_2 Per_3
passato raggiunto una propria indipendenza economica (implicitamente riconosciuta dai coniugi pagina 3 di 7 nell'accordo di separazione omologato, ove, invero, nessun assegno di mantenimento veniva previsto in favore dei figli) poi compromessa, secondo quanto dedotto dalla resistente, dalla crisi pandemica.
Giova in proposito rammentare, oltre che i presupposti, la ratio dell'istituto in esame.
I presupposti indispensabili affinché il Giudice possa riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ai sensi dell'art 337 septies c.c., sono la convivenza con il coniuge richiedente e la non autosufficienza dello stesso.
La ratio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va rinvenuta nell'art. 30 della Costituzione che, nel sancire il dovere e il diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, “pone una stretta
e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione, da un lato, e diritto al mantenimento, dall'altro lato, in quanto il diritto del figlio esiste all'interno di un progetto educativo e formativo, reso palese dal collegamento normativo tra gli obblighi di istruzione, educazione e mantenimento. La funzione educativa del mantenimento, pertanto, è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (v. Cass. n. 26875/2023).
È evidente che l'onore di provare il diritto al mantenimento da parte del coniuge richiedente – a tanto onerato in virtù dei principi generali che regolano l'onere della prova, ivi compreso il cd. principio di
“prossimità o vicinanza della prova” – sarà sempre più gravoso man mano che l'età del figlio aumenta “…sino a configurare il c.d. “figlio adulto” per il quale, in ragione del principio di autoresponsabilità sarà necessario valutare con maggior rigore, caso per caso, se questi abbia ancora diritto al mantenimento (in tal senso Cass. n. 12952/ 2016).
Ebbene, nella fattispecie concreta, se risulta pacifica la circostanza della convivenza dei due figli maggiorenni con la madre, non altrettanto può dirsi in ordine alla dedotta non autosufficienza dei figli per cause agli stessi non imputabili;
in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha espressamente dichiarato che “ e il marito hanno una pasticceria a S. Nicola di Montecorice “la sfoglia Per_2
d'oro”. anche lavora in quanto fa il parrucchiere a S. Marco di Castellabate via Torretta”. Per_3
Va osservato che la sig.ra non ha provato in alcun modo – neppure a fronte di tale CP_1
contestazione – la mancanza di un'occupazione lavorativa dei figli e/o le effettive difficoltà economiche e l'impossibilità di raggiungere (ergo di raggiungere nuovamente) una situazione di autosufficienza da parte degli stessi, non potendo certo limitarsi a fondare la stessa sulla nota crisi pandemica, oramai superata.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto e ferma restando la mancanza di qualsivoglia prova a sostegno della domanda proposta, ritiene, in ogni caso, il Collegio che concedere, in sede divorzile, l'assegno di mantenimento ad una donna di 34 anni (peraltro sposata e con un figlio) e ad un uomo di 32 anni,
pagina 4 di 7 entrambi non costituiti, significherebbe costituire o una rendita contra legem o imprimere all'assegno di mantenimento un connotato alimentare, avente un fondamento e presupposti diversi dall'assegno di mantenimento e il cui diritto è azionabile direttamente dal figlio che si trovi in uno “stato di bisogno” o non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa.
Non può, parimenti, trovare accoglimento la domanda proposta dalla resistente volta al versamento in suo favore dell'assegno divorzile.
Sul punto, è opportuno preliminarmente chiarire che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile ha natura composita: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. L'esigenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” non esclude, dunque, che nella valutazione della debenza dell'assegno divorzile debba tenersi conto dello squilibrio eventualmente esistente fra le parti e verificare se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente” (Cass. Sez. Un.
n. 18287/2018).
Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, “non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. anche Cass. civ.
n. 21234/2019).
pagina 5 di 7 Nella fattispecie concreta, va rilevato che la richiedente non ha provato, neppure in questo caso, le circostanze dedotte a sostegno della propria pretesa, né per quel che concerne la componente perequativa-compensativa né per quel che concerne la componente assistenziale.
In ordine alla prima, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il richiedente l'assegno divorzile è tenuto a provare, nello specifico, il contributo offerto alla comunione familiare, in termini di tempo ed energie, l'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio nonché l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (v. Cass. Sez. Un. n. 32198/2021).
Orbene, il contributo in tal senso prestato dalla non ha trovato, nel presente giudizio, alcun CP_1
riscontro probatorio.
La invero, non ha dimostrato di aver avuto, in costanza di matrimonio, concrete e realistiche CP_1
occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cass. civ. n. 11832/2023).
Non giova, poi, a favore della resistente il fatto che una simile circostanza non sia stata affatto considerata in sede di separazione, venendo in rilievo soltanto oggi, nel presente giudizio di divorzio.
Non rileva, infine, la relazione extraconiugale che il pare abbia intrattenuto con un'altra Parte_1
donna in costanza di matrimonio, salvo che questa abbia inciso sulla situazione economica del coniuge.
In caso contrario (o, comunque, in assenza di prova), detta circostanza, non può assumere alcun valore nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parimenti, per ciò che concerne la componente assistenziale, la richiedente non ha dimostrato in alcun modo né la mancanza dei mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa né la sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Proprio con riferimento alla propria situazione reddituale, la resistente ha depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, la sola attestazione ISEE rilasciata in data 23/02/2021. Tale documentazione non è stata successivamente integrata. A fronte dell'invito rivolto da parte di questo giudicante di depositare la documentazione attestante i propri redditi degli ultimi 5 anni (v. provvedimento del 26/2/2024), invero, nessuna delle parti vi ha provveduto.
Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione, la peculiarità e la delicatezza della materia trattata, il comportamento processuale delle parti, unitamente al comune interesse delle stesse alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giustificano una compensazione integrale delle spese di lite
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 15/01/2021 da nei confronti di e con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Castellabate (SA) in data 15/04/1988 registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellabate al n. 4 – P. II – Serie B - Anno
1988;
2) rigetta le domande proposte da parte resistente;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 27/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serrone Dott.ssa Elvira Bellantoni
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