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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 3466/2020, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
(C.F. ) con sede in Roma alla via Barberini n. 95, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Vincenzo Parte_2
Vingiani (C.F. ) e domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia C.F._1
alla via Mazzini n.32. PEC Email_1
Attore
E
nata a [...], il [...] (C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Ferdinando Romano (C.F. , presso cui elettivamente domicilia in Napoli C.F._3
alla piazza Garibaldi n.
3. PEC Email_2
Convenuta
NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._4 Controparte_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), nato a [...] il C.F._5 Controparte_4
22.12.1988 (C.F. ) e nato a [...] il [...] C.F._6 Controparte_5
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di nato a C.F._7 Persona_1
ASlubrense il 16.12.1950 e deceduto in Napoli il 21.12.2022, tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. AR AN (C.F.
1 e domiciliati presso il suo studio in Cercola alla via Madonna delle Grazie C.F._8
n. 25. P.E.C. Email_3
Altri Convenuti
Conclusioni:
All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e con ordinanza del 20 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di 20 giorni per il deposito delle memorie conclusive e di successivi 20 giorni per quelle di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito anche solo ), ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio nonché , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 ed al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto per Per_1
Notaio del 04.03.2019, rep. n.1579 – racc. n.1127, di compravendita dell'immobile sito Persona_2
in ASlubrense, distinto in catasto al foglio 16, p.lla. 830, sub. 101 con il quale Controparte_1
trasferiva la proprietà del già menzionato cespite immobiliare agli di sentire
[...] CP_2 accertare e dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., del preliminare di vendita per Notaio del 10.12.18, rep. 2071, trascritto il 21.12.18, intervenuto tra le stesse parti per Per_3
l'immobile oggetto di compravendita.
A sostegno della pretesa la società attrice espone di essere creditrice nei confronti della convenuta della somma di €. 25.886,40 sulla base del contratto di locazione del Controparte_1
20.02.17 concluso inter partes, nonché della somma di €. 200.400,00, a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in conseguenza dell'inadempimento di CP_1
(parte locatrice), dell'art. 13 del contratto nella parte in cui si prevederebbe in favore della il Pt_1 diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, compravenduto invece ad CP_2
aggiunge che la convenuta ha stipulato i suddetti atti dispositivi nella consapevolezza di pregiudicare le proprie ragioni creditorie e la scientia damni da parte di fosse evincibile Controparte_1 sia dalla pendenza del giudizio per l'accertamento del credito di €. 25.886,40, sia dalla pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria per il credito di €. 200.400,00.
Secondo la prospettazione della società attrice, poi, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio alle ragioni di credito sarebbe deducibile dal prezzo pagato per l'acquisto, inferiore di €.
25.000,00 a quello originariamente convenuto per il diritto di opzione, nonché dall'inusuale registrazione del preliminare di compravendita.
2 Secondo la prospettazione dell'attore, gli atti dispositivi per cui è causa recano pregiudizio alle sue ragioni di credito poiché il patrimonio di si sarebbe considerevolmente Controparte_1
ridotto, determinando in tal modo una lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
Si sono costituiti regolarmente gli acquirenti eccependo la insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, poiché i crediti assunti vantati si palesano come semplici aspettative, “un mero fumus di posizione creditoria” privi di attualità e concretezza. Nel merito hanno dedotto l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria, sia oggettivi che soggettivi. In relazione al primo requisito contestano il presupposto della insufficienza patrimoniale della convenuta venditrice che, invece, anche a seguito dell'atto di alienazione, avrebbe conservato una residualità capiente ed idonea al soddisfacimento delle pretese attoree, tra cui un immobile di oltre 100 mq compreso il terrazzo di consistente valore economico.
Quanto ai presupposti soggettivi, segnatamente a quello della loro posizione di terzi aventi causa a titolo oneroso, contestano l'inesistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia damni) per non essere legati da vincoli di parentela con la venditrice, aver acquistato il bene al prezzo di mercato e per la mancanza di qualsivoglia trascrizione in danno della venditrice da parte della . Concludono, quindi: “In via preliminare: 1) Rigettare la domanda attorea per Pt_1 insussistenza dei presupposti per la concessione dell'azione revocatoria ordinaria poiché l'attore vanta un mero fumus di posizione creditoria, privo di attualità e concretezza, contestato e sub iudice;
In via subordinata: A) Rigettare l'azione revocatoria sia relativa: a) all'atto di compravendita;
che
b) al preliminare di compravendita, tenuto conto della insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi.
Si è costituita tardivamente anche la convenuta venditrice deducendo l'infondatezza della domanda per insussistenza dei crediti vantati: quanto a quello di €. 25.886,40 per intervenuta sentenza di rigetto della relativa pretesa, quanto a quello di €. 200.400,00 poiché trattasi di credito risarcitorio del tutto inesistente, associandosi nel merito alle difese degli altri convenuti in relazione alla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione.
Dagli atti prodotti dalle parti si evince che in relazione ai crediti vantati da parte attrice sono state pronunciate, in corso di causa, due sentenze: la n. 2978/2022 della Corte di Appello di Napoli che, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla , ha riconosciuto dovuto il primo credito di €. Pt_1
25.886,40; e la n. 2519/2021 di questo Tribunale che ha invece rigettato la domanda risarcitoria di €.
200.400,00.
Nel corso del giudizio, stante l'assenza della scrivente assegnataria del procedimento – in congedo per maternità – la causa veniva trattata in sostituzione da altri magistrati della sezione. Assegnati i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., all'udienza cartolare del 16 novembre 2023 il giudizio veniva
3 interrotto per l'intervenuto decesso del convenuto e tempestivamente riassunto per Persona_1
l'udienza del 15.10.2024. Per la suddetta ultima udienza si costituivano i convenuti CP_2
ed anche nella qualità di eredi di instando per CP_3 CP_4 CP_5 Persona_1
l'estinzione del giudizio e deducendo la nullità della notifica dell'atto di riassunzione poiché non regolarmente notificato. Si costituiva altresì , evocata in giudizio dall'attore Controparte_6
quale altro erede di che instava per la sua estromissione dal giudizio per aver Persona_1 rinunciato all'eredità: estromissione disposta stante l'adesione delle altre parti costituite. Veniva poi fissata per il 15 gennaio 2025 l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ed in tale udienza la causa è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti, scaduti i quali viene così decisa.
Sulla eccezione preliminare di estinzione del giudizio per omessa notifica dell'atto riassunzione nei confronti degli eredi personalmente.
I convenuti ed nella comparsa di costituzione a seguito CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 della notifica dell'atto di riassunzione, deducono che: “l'attore nel riassumere il giudizio lo ha notificato solo ed esclusivamente in proprio a: , , CP_2 Controparte_3 CP_4
e quali soggetti già costituiti nel giudizio poi interrotto, oltre a
[...] Controparte_5 [...]
nella qualità di erede del de cuius mentre avrebbe dovuto notificarlo CP_6 Persona_1
ai suddetti non solo in proprio ma anche nella qualità di eredi. La inesistenza della notifica fa sì che
l'attore non può richiedere di essere rimesso nei termini. Per quanto sopra si chiede che venga dichiarato la improcedibilità del giudizio per inesistenza della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari con ogni conseguenza di legge”.
L'eccezione non ha pregio Si osserva, infatti, che , ed a CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
seguito della riassunzione, con comparsa di costituzione depositata il 27 agosto 2024, hanno inteso costituirsi non solo in proprio, quali parti già convenute nel processo, ma anche nella qualità di eredi di Ne conviene che la costituzione anche in tale qualità ha sanato ogni asserito Persona_1
difetto di notifica.
Nel merito la domanda dell'attore è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Sui presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria.
Occorre, dunque, esaminare preliminarmente le condizioni per l'esercizio di tale azione elencate, come noto, dall'art. 2901 c.c.
4 Dalla lettura di tale norma emerge che i presupposti per esperire l'actio pauliana consistono: - nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore, che agisce in revocatoria, e il debitore disponente;
- nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione;
- nella ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
L'actio pauliana assolve alla preliminare funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (la relativa sentenza, infatti, ha efficacia retroattiva in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: si veda Cass. 23 settembre 2004, n. 19131). L'azione ha anche lo scopo di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia (cfr. ex multis Cass. 9 marzo 2006, n. 5105).
Quanto alla nozione di credito nell'azione revocatoria, la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendervi le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione, purché non si rivelino prima facie pretestuose e a condizione che possano valutarsi come probabili, anche se non definitivamente accertate (si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966). L'esistenza del credito, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento incidenter tantum, che non necessita di specifica domanda (cfr. Cass. 22859/2019).
Quanto al pericolo di danno (eventus damni), avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore – e non anche della garanzia specifica – ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. Quindi per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20813; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte
5 di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. 9 marzo 2006, n. 5105). Non è dunque richiesta, per quanto sopra esposto, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito: l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che nell'azione in esame eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (cfr. Cass.18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 6 agosto 2004, n. 15257).
Quanto al profilo soggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante distinguere gli atti di disposizione successivi o anteriori al sorgere del credito dagli atti a titolo gratuito od onerosi.
Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), mentre negli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio “partecipatio fraudis”.
Negli atti a titolo gratuito – nel cui ambito rientrano anche le donazioni – si prescinde dall'indagine sull'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, se si tratta di atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Sul merito della domanda revocatoria.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare la fondatezza della domanda di parte attrice relativamente alle condizioni, oggettive e soggettive, previste dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'actio pauliana.
Sulla domanda revocatoria del preliminare di vendita.
Ragioni di ordine logico e giuridico impongono l'esame della preliminare eccezione di rito sulla inammissibilità dell'azione revocatoria del preliminare di vendita per Notaio del 10.12.18, Per_3
rep. 2071, trascritto il 21.12.18.
L'eccezione è fondata.
Il dato normativo dell'art. 2901 c.c., infatti, indica tra gli atti soggetti a revocatoria quelli di disposizione del patrimonio nell'ambito dei quali sono annoverabili i negozi giuridici che segnano la risoluzione del rapporto tra un bene ed il suo titolare (venditore, ad esempio) e la ricostituzione di questo rapporto in capo ad altro titolare (ad esempio, acquirente). Il contratto preliminare di vendita di un immobile produce, invece, solo effetti obbligatori ed è inidoneo a produrre effetti traslativi “e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo
6 di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell'”eventus damni” per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre
l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n. 17067/2019 Cass. n. 15215/ 2018).
Sulla domanda revocatoria dell'atto di compravendita del successivo atto di compravendita
Osserva il Tribunale che dall'esame complessivo degli atti prodotti dalle parti non si ravvisano i necessari e preliminari presupposti per l'esperimento dell'azione in relazione a) alla consistenza dell'importo del credito vantato;
b) alla sussistenza dell'“eventus damni” in considerazione del patrimonio residuo della venditrice.
Quanto all'ammontare del credito vantato dall'attore si osserva, infatti, che benché sia principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso
– è ritenuto idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria (cfr. in ultimo Cass. 25331/2023), lo stesso deve comunque rivestire i caratteri della concretezza valutabili dal giudice della revocatoria anche incidenter tantum in relazione alla sua genesi ed alla sua fonte e non apparire manifestamente pretestuoso. Il mero fumus di una posizione creditoria priva di concretezza non può assurgere ad una aspettativa in termini di fondatezza ed esistenza del credito per il sol fatto che tra le parti penda un giudizio. L'azione revocatoria ordinaria, infatti, ha una funzione meramente conservativa e non recuperatoria, in quanto diretta alla riduzione in pristino della consistenza patrimoniale debitoria assunta depauperata dall'atto dispositivo;
ma l'accordare protezione al titolare di un'aspettativa di diritto in senso proprio non può estendersi fino a ricomprendervi le ipotesi in cui l'attore vanti un mero fumus di posizione creditoria non effettivamente esistente o come tale già rigettato.
Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che riguardo al credito di €. 200.400,00, assunto vantato dalla società nei confronti la domanda della società è stata rigettata Pt_1 Controparte_1
con sentenza di questo Tribunale n. 2519/2021 del 17.12.2021 (cfr. produzione del CP_1
01.09.2022) con la quale il Tribunale, interpretando il contratto di locazione intercorso inter partes, ha riconosciuto non fondata la pretesa risarcitoria promossa dalla per la dedotta violazione del Pt_1 diritto di opzione di acquisto dell'immobile contenuto nell'art. 13 del contratto: ciò perché l'immobile per cui è causa non era oggetto di locazione. Avverso tale sentenza, peraltro, l'attrice non ha fornito prova di aver promosso appello.
In relazione poi al credito di €. 25.286,00, risultante dalla predetta sentenza della Corte di Appello di
Napoli, va verificata la sussistenza del dedotto “eventus damni” con riferimento all'epoca in cui è
7 stata compiuto l'atto di disposizione (del 04.03.2019) in ragione del residuo ammontare del patrimonio della venditrice.
Secondo un consolidato orientamento giurispdrudenziale, infatti, l'eventus damni va verificato
“all'epoca in cui venne compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio, costituendo il momento in cui doveva apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore (Cass. n. 8345/2018). Trattandosi di valutazione che attiene ad uno dei presupposti fondamentali per l'esperimento dell'azione, la stessa compete al giudice del merito.
Nel caso in esame si osserva in primo luogo che, come risulta dagli atti di causa, la capienza patrimoniale residuata in capo ad all'epoca dell'atto dispositivo oggetto di domanda CP_1
era di molto superiore al debito nei confronti della società attrice. Dalla perizia di stima depositata dalla difesa degli acquirenti, infatti, si evince che era proprietaria di altri immobili CP_1
nel territorio di Napoli e provincia (cfr. perizia depositata il 16.11.2020), il cui valore economico è stato stimato in €. 455.350,00. Benché la perizia di parte costituisca mera allegazione difensiva, dall'esame della stessa non può non tenersi conto soprattutto alla luce del successivo atto di compravendita riguardante altri immobili di (cfr. produzione del CP_1 CP_2
27.08.2024), stipulato il 01.12.2021 per Notar e trascritto il 02.12.2021 ed il Persona_4
14.12.2021, tra (venditrice), (acquirente) e la Controparte_1 Persona_5
(quale terzo adempiente dell'obbligazione di pagamento del prezzo ex art. 1180 c.c.). Parte_1
Deve precisarsi che rispetto alla produzione giudiziale dell'atto suddetto non può essersi verificata decadenza di sorta dal momento che trattasi di allegazione di un fatto sopravvenuto che non modifica in termini difensivi la prospettazione dei convenuti acquirenti e costituisce una circostanza rilevante per la decisione: l'atto, infatti, è stato stipulato e trascritto in data successiva sia alla instaurazione del presente giudizio, sia allo spirare del termine del 08.09.2021 per il deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. concesso in corso di causa. La produzione è senz'altro ammissibile e non necessita di istanza di rimessione in termini.
Orbene, rileva evidenziare che la citata compravendita del 01.12.2021 ha avuto ad oggetto tre ulteriori beni immobili in AS BR (cfr. atto pubblico citato pag. 3) di proprietà della convenuta: un appartamento di 7 vani catastali, con terrazzo a livello, lastrico pertinenziale e corte posta al piano terra;
2 piccoli ripostigli sempre nel comune di AS BR e di pertinenza dell'appartamento. Il valore dei cespiti si evince dal prezzo di vendita convenuto in €. 400.000,00: il che da una parte conferma i valori di stima adottati dal perito (che, peraltro, si riferisce anche ad altri beni della venditrice), dall'altra evidenzia la positiva e sufficiente verifica della capienza patrimoniale di anche a seguito della compravendita del 04.03.2019. Capienza patrimoniale Controparte_7
8 peraltro ben nota anche all'attrice intervenuta nell'atto per pagare il prezzo stabilito in misura più che doppia rispetto a quello convenuto nell'atto di compravendita del 04.03.2019.
Deve infine rilevarsi che di fronte a tali evidenze, spettava all'attrice dimostrare che l'atto dispositivo antecedente potesse in qualche modo aver inciso qualitativamente e quantitativamente sul patrimonio della venditrice e la pericolosità dell'atto in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
La domanda va pertanto rigettata.
Spese
Quanto alle spese e competenze di lite tra la e considerata la Parte_1 Controparte_1 costituzione tardiva di quest'ultima e l'assenza di produzione documentale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione. Vanno invece regolate secondo il principio della soccombenza quelle tra e ed he si liquidano Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
come da dispositivo in applicazione, quanto alle competenze, dei valori medi di cui al D.M. n.
147/2022 per le cause di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (per le fasi di: studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 ed delle competenze di lite che liquida in complessive €. 14.103,00 oltre
[...] Controparte_5
spese generali nella misura del 15% sulle competenze, c.p.a. ed iva come per legge;
- compensa integralmente le spese e competenze di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 3466/2020, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
(C.F. ) con sede in Roma alla via Barberini n. 95, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Vincenzo Parte_2
Vingiani (C.F. ) e domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia C.F._1
alla via Mazzini n.32. PEC Email_1
Attore
E
nata a [...], il [...] (C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Ferdinando Romano (C.F. , presso cui elettivamente domicilia in Napoli C.F._3
alla piazza Garibaldi n.
3. PEC Email_2
Convenuta
NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._4 Controparte_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), nato a [...] il C.F._5 Controparte_4
22.12.1988 (C.F. ) e nato a [...] il [...] C.F._6 Controparte_5
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di nato a C.F._7 Persona_1
ASlubrense il 16.12.1950 e deceduto in Napoli il 21.12.2022, tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. AR AN (C.F.
1 e domiciliati presso il suo studio in Cercola alla via Madonna delle Grazie C.F._8
n. 25. P.E.C. Email_3
Altri Convenuti
Conclusioni:
All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e con ordinanza del 20 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di 20 giorni per il deposito delle memorie conclusive e di successivi 20 giorni per quelle di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito anche solo ), ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio nonché , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 ed al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto per Per_1
Notaio del 04.03.2019, rep. n.1579 – racc. n.1127, di compravendita dell'immobile sito Persona_2
in ASlubrense, distinto in catasto al foglio 16, p.lla. 830, sub. 101 con il quale Controparte_1
trasferiva la proprietà del già menzionato cespite immobiliare agli di sentire
[...] CP_2 accertare e dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., del preliminare di vendita per Notaio del 10.12.18, rep. 2071, trascritto il 21.12.18, intervenuto tra le stesse parti per Per_3
l'immobile oggetto di compravendita.
A sostegno della pretesa la società attrice espone di essere creditrice nei confronti della convenuta della somma di €. 25.886,40 sulla base del contratto di locazione del Controparte_1
20.02.17 concluso inter partes, nonché della somma di €. 200.400,00, a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in conseguenza dell'inadempimento di CP_1
(parte locatrice), dell'art. 13 del contratto nella parte in cui si prevederebbe in favore della il Pt_1 diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, compravenduto invece ad CP_2
aggiunge che la convenuta ha stipulato i suddetti atti dispositivi nella consapevolezza di pregiudicare le proprie ragioni creditorie e la scientia damni da parte di fosse evincibile Controparte_1 sia dalla pendenza del giudizio per l'accertamento del credito di €. 25.886,40, sia dalla pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria per il credito di €. 200.400,00.
Secondo la prospettazione della società attrice, poi, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio alle ragioni di credito sarebbe deducibile dal prezzo pagato per l'acquisto, inferiore di €.
25.000,00 a quello originariamente convenuto per il diritto di opzione, nonché dall'inusuale registrazione del preliminare di compravendita.
2 Secondo la prospettazione dell'attore, gli atti dispositivi per cui è causa recano pregiudizio alle sue ragioni di credito poiché il patrimonio di si sarebbe considerevolmente Controparte_1
ridotto, determinando in tal modo una lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
Si sono costituiti regolarmente gli acquirenti eccependo la insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, poiché i crediti assunti vantati si palesano come semplici aspettative, “un mero fumus di posizione creditoria” privi di attualità e concretezza. Nel merito hanno dedotto l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria, sia oggettivi che soggettivi. In relazione al primo requisito contestano il presupposto della insufficienza patrimoniale della convenuta venditrice che, invece, anche a seguito dell'atto di alienazione, avrebbe conservato una residualità capiente ed idonea al soddisfacimento delle pretese attoree, tra cui un immobile di oltre 100 mq compreso il terrazzo di consistente valore economico.
Quanto ai presupposti soggettivi, segnatamente a quello della loro posizione di terzi aventi causa a titolo oneroso, contestano l'inesistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia damni) per non essere legati da vincoli di parentela con la venditrice, aver acquistato il bene al prezzo di mercato e per la mancanza di qualsivoglia trascrizione in danno della venditrice da parte della . Concludono, quindi: “In via preliminare: 1) Rigettare la domanda attorea per Pt_1 insussistenza dei presupposti per la concessione dell'azione revocatoria ordinaria poiché l'attore vanta un mero fumus di posizione creditoria, privo di attualità e concretezza, contestato e sub iudice;
In via subordinata: A) Rigettare l'azione revocatoria sia relativa: a) all'atto di compravendita;
che
b) al preliminare di compravendita, tenuto conto della insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi.
Si è costituita tardivamente anche la convenuta venditrice deducendo l'infondatezza della domanda per insussistenza dei crediti vantati: quanto a quello di €. 25.886,40 per intervenuta sentenza di rigetto della relativa pretesa, quanto a quello di €. 200.400,00 poiché trattasi di credito risarcitorio del tutto inesistente, associandosi nel merito alle difese degli altri convenuti in relazione alla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione.
Dagli atti prodotti dalle parti si evince che in relazione ai crediti vantati da parte attrice sono state pronunciate, in corso di causa, due sentenze: la n. 2978/2022 della Corte di Appello di Napoli che, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla , ha riconosciuto dovuto il primo credito di €. Pt_1
25.886,40; e la n. 2519/2021 di questo Tribunale che ha invece rigettato la domanda risarcitoria di €.
200.400,00.
Nel corso del giudizio, stante l'assenza della scrivente assegnataria del procedimento – in congedo per maternità – la causa veniva trattata in sostituzione da altri magistrati della sezione. Assegnati i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., all'udienza cartolare del 16 novembre 2023 il giudizio veniva
3 interrotto per l'intervenuto decesso del convenuto e tempestivamente riassunto per Persona_1
l'udienza del 15.10.2024. Per la suddetta ultima udienza si costituivano i convenuti CP_2
ed anche nella qualità di eredi di instando per CP_3 CP_4 CP_5 Persona_1
l'estinzione del giudizio e deducendo la nullità della notifica dell'atto di riassunzione poiché non regolarmente notificato. Si costituiva altresì , evocata in giudizio dall'attore Controparte_6
quale altro erede di che instava per la sua estromissione dal giudizio per aver Persona_1 rinunciato all'eredità: estromissione disposta stante l'adesione delle altre parti costituite. Veniva poi fissata per il 15 gennaio 2025 l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ed in tale udienza la causa è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti, scaduti i quali viene così decisa.
Sulla eccezione preliminare di estinzione del giudizio per omessa notifica dell'atto riassunzione nei confronti degli eredi personalmente.
I convenuti ed nella comparsa di costituzione a seguito CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 della notifica dell'atto di riassunzione, deducono che: “l'attore nel riassumere il giudizio lo ha notificato solo ed esclusivamente in proprio a: , , CP_2 Controparte_3 CP_4
e quali soggetti già costituiti nel giudizio poi interrotto, oltre a
[...] Controparte_5 [...]
nella qualità di erede del de cuius mentre avrebbe dovuto notificarlo CP_6 Persona_1
ai suddetti non solo in proprio ma anche nella qualità di eredi. La inesistenza della notifica fa sì che
l'attore non può richiedere di essere rimesso nei termini. Per quanto sopra si chiede che venga dichiarato la improcedibilità del giudizio per inesistenza della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari con ogni conseguenza di legge”.
L'eccezione non ha pregio Si osserva, infatti, che , ed a CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
seguito della riassunzione, con comparsa di costituzione depositata il 27 agosto 2024, hanno inteso costituirsi non solo in proprio, quali parti già convenute nel processo, ma anche nella qualità di eredi di Ne conviene che la costituzione anche in tale qualità ha sanato ogni asserito Persona_1
difetto di notifica.
Nel merito la domanda dell'attore è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Sui presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria.
Occorre, dunque, esaminare preliminarmente le condizioni per l'esercizio di tale azione elencate, come noto, dall'art. 2901 c.c.
4 Dalla lettura di tale norma emerge che i presupposti per esperire l'actio pauliana consistono: - nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore, che agisce in revocatoria, e il debitore disponente;
- nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione;
- nella ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
L'actio pauliana assolve alla preliminare funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (la relativa sentenza, infatti, ha efficacia retroattiva in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: si veda Cass. 23 settembre 2004, n. 19131). L'azione ha anche lo scopo di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia (cfr. ex multis Cass. 9 marzo 2006, n. 5105).
Quanto alla nozione di credito nell'azione revocatoria, la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendervi le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione, purché non si rivelino prima facie pretestuose e a condizione che possano valutarsi come probabili, anche se non definitivamente accertate (si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966). L'esistenza del credito, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento incidenter tantum, che non necessita di specifica domanda (cfr. Cass. 22859/2019).
Quanto al pericolo di danno (eventus damni), avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore – e non anche della garanzia specifica – ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. Quindi per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20813; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte
5 di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. 9 marzo 2006, n. 5105). Non è dunque richiesta, per quanto sopra esposto, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito: l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che nell'azione in esame eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (cfr. Cass.18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 6 agosto 2004, n. 15257).
Quanto al profilo soggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante distinguere gli atti di disposizione successivi o anteriori al sorgere del credito dagli atti a titolo gratuito od onerosi.
Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), mentre negli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio “partecipatio fraudis”.
Negli atti a titolo gratuito – nel cui ambito rientrano anche le donazioni – si prescinde dall'indagine sull'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, se si tratta di atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Sul merito della domanda revocatoria.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare la fondatezza della domanda di parte attrice relativamente alle condizioni, oggettive e soggettive, previste dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'actio pauliana.
Sulla domanda revocatoria del preliminare di vendita.
Ragioni di ordine logico e giuridico impongono l'esame della preliminare eccezione di rito sulla inammissibilità dell'azione revocatoria del preliminare di vendita per Notaio del 10.12.18, Per_3
rep. 2071, trascritto il 21.12.18.
L'eccezione è fondata.
Il dato normativo dell'art. 2901 c.c., infatti, indica tra gli atti soggetti a revocatoria quelli di disposizione del patrimonio nell'ambito dei quali sono annoverabili i negozi giuridici che segnano la risoluzione del rapporto tra un bene ed il suo titolare (venditore, ad esempio) e la ricostituzione di questo rapporto in capo ad altro titolare (ad esempio, acquirente). Il contratto preliminare di vendita di un immobile produce, invece, solo effetti obbligatori ed è inidoneo a produrre effetti traslativi “e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo
6 di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell'”eventus damni” per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre
l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n. 17067/2019 Cass. n. 15215/ 2018).
Sulla domanda revocatoria dell'atto di compravendita del successivo atto di compravendita
Osserva il Tribunale che dall'esame complessivo degli atti prodotti dalle parti non si ravvisano i necessari e preliminari presupposti per l'esperimento dell'azione in relazione a) alla consistenza dell'importo del credito vantato;
b) alla sussistenza dell'“eventus damni” in considerazione del patrimonio residuo della venditrice.
Quanto all'ammontare del credito vantato dall'attore si osserva, infatti, che benché sia principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso
– è ritenuto idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria (cfr. in ultimo Cass. 25331/2023), lo stesso deve comunque rivestire i caratteri della concretezza valutabili dal giudice della revocatoria anche incidenter tantum in relazione alla sua genesi ed alla sua fonte e non apparire manifestamente pretestuoso. Il mero fumus di una posizione creditoria priva di concretezza non può assurgere ad una aspettativa in termini di fondatezza ed esistenza del credito per il sol fatto che tra le parti penda un giudizio. L'azione revocatoria ordinaria, infatti, ha una funzione meramente conservativa e non recuperatoria, in quanto diretta alla riduzione in pristino della consistenza patrimoniale debitoria assunta depauperata dall'atto dispositivo;
ma l'accordare protezione al titolare di un'aspettativa di diritto in senso proprio non può estendersi fino a ricomprendervi le ipotesi in cui l'attore vanti un mero fumus di posizione creditoria non effettivamente esistente o come tale già rigettato.
Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che riguardo al credito di €. 200.400,00, assunto vantato dalla società nei confronti la domanda della società è stata rigettata Pt_1 Controparte_1
con sentenza di questo Tribunale n. 2519/2021 del 17.12.2021 (cfr. produzione del CP_1
01.09.2022) con la quale il Tribunale, interpretando il contratto di locazione intercorso inter partes, ha riconosciuto non fondata la pretesa risarcitoria promossa dalla per la dedotta violazione del Pt_1 diritto di opzione di acquisto dell'immobile contenuto nell'art. 13 del contratto: ciò perché l'immobile per cui è causa non era oggetto di locazione. Avverso tale sentenza, peraltro, l'attrice non ha fornito prova di aver promosso appello.
In relazione poi al credito di €. 25.286,00, risultante dalla predetta sentenza della Corte di Appello di
Napoli, va verificata la sussistenza del dedotto “eventus damni” con riferimento all'epoca in cui è
7 stata compiuto l'atto di disposizione (del 04.03.2019) in ragione del residuo ammontare del patrimonio della venditrice.
Secondo un consolidato orientamento giurispdrudenziale, infatti, l'eventus damni va verificato
“all'epoca in cui venne compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio, costituendo il momento in cui doveva apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore (Cass. n. 8345/2018). Trattandosi di valutazione che attiene ad uno dei presupposti fondamentali per l'esperimento dell'azione, la stessa compete al giudice del merito.
Nel caso in esame si osserva in primo luogo che, come risulta dagli atti di causa, la capienza patrimoniale residuata in capo ad all'epoca dell'atto dispositivo oggetto di domanda CP_1
era di molto superiore al debito nei confronti della società attrice. Dalla perizia di stima depositata dalla difesa degli acquirenti, infatti, si evince che era proprietaria di altri immobili CP_1
nel territorio di Napoli e provincia (cfr. perizia depositata il 16.11.2020), il cui valore economico è stato stimato in €. 455.350,00. Benché la perizia di parte costituisca mera allegazione difensiva, dall'esame della stessa non può non tenersi conto soprattutto alla luce del successivo atto di compravendita riguardante altri immobili di (cfr. produzione del CP_1 CP_2
27.08.2024), stipulato il 01.12.2021 per Notar e trascritto il 02.12.2021 ed il Persona_4
14.12.2021, tra (venditrice), (acquirente) e la Controparte_1 Persona_5
(quale terzo adempiente dell'obbligazione di pagamento del prezzo ex art. 1180 c.c.). Parte_1
Deve precisarsi che rispetto alla produzione giudiziale dell'atto suddetto non può essersi verificata decadenza di sorta dal momento che trattasi di allegazione di un fatto sopravvenuto che non modifica in termini difensivi la prospettazione dei convenuti acquirenti e costituisce una circostanza rilevante per la decisione: l'atto, infatti, è stato stipulato e trascritto in data successiva sia alla instaurazione del presente giudizio, sia allo spirare del termine del 08.09.2021 per il deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. concesso in corso di causa. La produzione è senz'altro ammissibile e non necessita di istanza di rimessione in termini.
Orbene, rileva evidenziare che la citata compravendita del 01.12.2021 ha avuto ad oggetto tre ulteriori beni immobili in AS BR (cfr. atto pubblico citato pag. 3) di proprietà della convenuta: un appartamento di 7 vani catastali, con terrazzo a livello, lastrico pertinenziale e corte posta al piano terra;
2 piccoli ripostigli sempre nel comune di AS BR e di pertinenza dell'appartamento. Il valore dei cespiti si evince dal prezzo di vendita convenuto in €. 400.000,00: il che da una parte conferma i valori di stima adottati dal perito (che, peraltro, si riferisce anche ad altri beni della venditrice), dall'altra evidenzia la positiva e sufficiente verifica della capienza patrimoniale di anche a seguito della compravendita del 04.03.2019. Capienza patrimoniale Controparte_7
8 peraltro ben nota anche all'attrice intervenuta nell'atto per pagare il prezzo stabilito in misura più che doppia rispetto a quello convenuto nell'atto di compravendita del 04.03.2019.
Deve infine rilevarsi che di fronte a tali evidenze, spettava all'attrice dimostrare che l'atto dispositivo antecedente potesse in qualche modo aver inciso qualitativamente e quantitativamente sul patrimonio della venditrice e la pericolosità dell'atto in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
La domanda va pertanto rigettata.
Spese
Quanto alle spese e competenze di lite tra la e considerata la Parte_1 Controparte_1 costituzione tardiva di quest'ultima e l'assenza di produzione documentale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione. Vanno invece regolate secondo il principio della soccombenza quelle tra e ed he si liquidano Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
come da dispositivo in applicazione, quanto alle competenze, dei valori medi di cui al D.M. n.
147/2022 per le cause di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (per le fasi di: studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 ed delle competenze di lite che liquida in complessive €. 14.103,00 oltre
[...] Controparte_5
spese generali nella misura del 15% sulle competenze, c.p.a. ed iva come per legge;
- compensa integralmente le spese e competenze di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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