TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7831-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 novembre 2025, davanti al Giudice RI ND,
chiamata la causa iscritta al n. 7831/2023 R.G.A.C., è presente l'Avv.
FR IE, in sostituzione dell'Avv. Bichiri, per CP_1
, il quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti
[...]
e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7831/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AN Bichiri ( per procura Email_1
allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ricorrente -
E
( , nato a [...] il 6 giu- Controparte_2 C.F._1
gno 1978 e residente a [...];
- convenuto contumace -
Oggetto: accertamento risoluzione contratto (art. 1454 c.c.).
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) rigetta le domande formulate, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di;
CP_1 Controparte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il 12 giugno 2023, - premesso di ave- CP_1
re sottoscritto digitalmente in data 4 gennaio 2019 con Persona_1
un contratto di leasing per la concessione dell'autoveicolo BMW
[...]
X4 xDrive 20d Business Advantage, targato FV780WS (telaio n.
WBAVJ11060LF64872) per l'importo di € 56.559,30 oltre IVA - ha chiesto di accertarsi l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto in questione per grave inadempimento di stante la diffi- Controparte_2
da del 29 luglio 2021 (perfezionatasi per compiuta giacenza;
cfr. doc. 6, pro-
duzione parte ricorrente), con conseguente condanna di quest'ultimo a “resti-
tuire e consegnare immediatamente alla il veicolo BMW CP_1
X4 xDrive 20d Business Advantage con targa FV780WS e telaio
WBAVJ11060LF64872, unitamente al libretto di circolazione e alle doppie
chiavi,” nonché a “risarcire i danni derivanti dalla mancata restituzione del
veicolo, e quindi a pagare alla la somma di euro 10.995,02, ol- CP_1
tre ad euro 564,49 per ogni ulteriore mese di ritardo dal 26 giugno 2023 e
sino alla concorrenza dell'importo di euro 28.669,12 [nonché ancora] … ai
sensi dell'art. 614bis c.p.c., … a pagare … la somma di euro 18,82 per ogni
giorno di ritardo nella consegna del veicolo e della sua carta di circolazione,
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dalla data di pubblicazione del provvedimento decisorio e sino alla effettiva
consegna” [cfr. ricorso, pag. 11 e 12].
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente va ribadita la dichiarazione di con-
tumacia di (regolarmente evocato in giudizio e non Controparte_2
costituitosi) e deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibili-
tà di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produ-
zione parte ricorrente].
❖❖❖
Nel merito, deve rilevarsi che la domanda della ricorrente (accertamen-
to dell'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto) non merita accoglimento.
Invero è opportuno ricordare che la domanda di risoluzione del con- tratto ex art. 1454 c.c. (risoluzione ope legis per decorso del termine indi-
cato in diffida) richiede l'accertamento di due fatti costituivi: l'inadempi-
mento e la regolare intimazione di una diffida ad adempiere rimasta senza seguito.
La diffida ad adempiere, infatti, mira a realizzare – anche in mancanza di una clausola risolutiva espressa - gli effetti che a questa clausola si ri-
collegano, vale a dire la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissa-
zione di un termine entro il quale, se la controparte non adempie, il con-
tratto si intende risolto di diritto, ferma restando la necessità dell'accer-
tamento della gravità dell'inadempimento (Cass. civ. 17/11/2010 n.
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
23207; Cass. civ. 8/11/2007 n. 23315).
La Cassazione ha, infatti, ormai consolidato l'insegnamento che l'inti-
mazione della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile de-
corso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'ina-
Pt_ dempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del mine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. civ., I, 25/3/2022 n. 9735; Cass. civ. 19.03.2020, n.
7463; Cass. civ., II, 4/9/2014, n. 18696; Trib. Brescia, 11/2/2022 n.
329).
A tal ultimo proposito si osserva inoltre che – secondo la giurispruden-
za della Suprema Corte – la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere valutata tenuto conto dell'intero contratto poiché, solo in tal modo, è possibile verificare se detto abbia sensibilmente alterato l'equilibrio contrattuale voluto dalle parti (Cass. civ., II, 11/6/2018 n.
15052/18).
Orbene deve rilevarsi che nel caso in esame la ricorrente non ha assol-
to all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Invero, è stata fornita la prova della ricezione della diffida ad adempie-
re contenente la fissazione di un termine per l'adempimento [cfr. doc. 6, pro-
duzione parte attrice] rimasta senza seguito, ma non è stata in alcun modo raggiunta la prova della gravità dell'inadempimento di Controparte_3
per (presunto) omesso pagamento dei canoni contrattualmente previ-
[...]
sti.
Invero, parte ricorrente ha dedotto che avrebbe Controparte_2
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
omesso di corrispondere i dovuti canoni mensili, senza però supportare con adeguata prova tale allegazione, limitandosi a produrre a sostegno della propria domanda alcuni documenti (copia del contratto di leasing,
del piano di ammortamento, dell'attestazione di consegna) dai quali non è
possibile desumere alcun elemento in ordine al (presunto) inadempimento
(mancato pagamento dei detti canoni) del resistente. Al contrario, risulta dalla documentazione in atti che il “primo canone periodico [sarebbe stato corrisposto] a mezzo bonifico bancario, i successivi con addebito diretto di
nostra iniziativa ( SEPA Core Direct Debit) sul conto corrente da Voi indicato
presso: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' PER AZIONI
MISILMERI [...]” [cfr. doc. 5, pag. 1]. La ricor-
rente, sul punto, non ha fornito prova contraria, né ha chiesto di provare l'inadempimento di [cfr. verbali di udienza in cui la Controparte_2
medesima ha chiesto soltanto la decisione della causa, ritenendo la stessa
“documentale e matura per la decisione”, rinunciando di fatto alla seppur generica prova articolata in ricorso].
Né, da ultimo, la prova dell'inadempimento di può Controparte_2
dirsi acquisita ex art. 115 c.p.c. dal momento che lo stesso è rimasto con-
tumace.
In proposito va, infatti, evidenziato che “la contumacia integra un com-
portamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e
comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta
onerata della relativa prova” e che quindi “ai sensi del combinato disposto
degli artt. 167, 1 comma e 115, 1 comma c.p.c., l'onere di contestazione
specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
unicamente per il convenuto costituito” (Cass. Civ., VI – 2, Ord. 4/11/2015,
n. 22461).
In buona sostanza “se il convenuto non si costituisce, i fatti affermati
dall'attore non si reputano provati o, se meglio si vuol dire, non contestati"
(Trib. Varese, Ord. 30/10/ 2009).
L'applicazione dell'onere di contestazione nel processo contumaciale è
infatti in contrasto con la tradizione italiana, nella quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita
(in tal senso, anche Corte Cost. 12/1/2007, n. 340).
Peraltro "una esplicita conferma … si rinviene nella recente Legge 69 del
2009 che, modificando l'art. 115 c.p.c., restringe il fascio applicativo del
principio di non contestazione alla sola parte costituita. Ed invero tanto di-
scende dall'assenza, nel nostro ordinamento, di una disciplina differenzia-
ta in materia di c.d. contumacia volontaria che, semmai, potrebbe far dubi-
tare della legittimità costituzionale dell'articolato normativo vigente ove
esclude conseguenze di sfavore, in punto di ammissione del fatto, per il
convenuto che scientemente decida di non resistere in giudizio" (Trib. Vare-
se, cit.).
Conseguentemente non possono considerarsi non contestati ex art. 115 c.p.c. i fatti in caso di contumacia della parte “non potendo la sua
mancata costituzione in giudizio esser equiparata, quanto a effetto probato-
rio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione
dell'attore dall'onere di dimostrarli (Cass. Civ. 23/6/2009, n.14623) e “non
esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia da-
to dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa”
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
(Cass. Civ., VI – 2, Ord. 4/11/2015, n. 22461).
Pertanto, “poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non
può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudi-
zio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema, la pre-
clusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile
non contestazione (cfr. arg. Ex Cass. 10098/07)" (Trib. Varese, cit.).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine al dedotto inadempimento del resistente, la domanda di accertamento di risoluzione contrattuale avanzata da non può che essere rigettata, così come – CP_1
evidentemente – le istanze risarcitorie ad essa conseguenti.
❖❖❖
La mancata costituzione in giudizio del resistente Controparte_2
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra
[...]
e il detto resistente. CP_1
Sul punto è infatti pacifico che “la condanna alle spese processuali, a
norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività pro-
cessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sic-
ché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in
sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo esple-
tato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass n. 17432 del 2011)” (Cass.
Civ., VI, Ord. 15/5/2019 n. 12897).
❖❖❖
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Così deciso a Palermo, il 18 novembre 2025
IL Giudice
RI ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice dott. RI ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21//2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 novembre 2025, davanti al Giudice RI ND,
chiamata la causa iscritta al n. 7831/2023 R.G.A.C., è presente l'Avv.
FR IE, in sostituzione dell'Avv. Bichiri, per CP_1
, il quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti
[...]
e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7831/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AN Bichiri ( per procura Email_1
allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ricorrente -
E
( , nato a [...] il 6 giu- Controparte_2 C.F._1
gno 1978 e residente a [...];
- convenuto contumace -
Oggetto: accertamento risoluzione contratto (art. 1454 c.c.).
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) rigetta le domande formulate, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di;
CP_1 Controparte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il 12 giugno 2023, - premesso di ave- CP_1
re sottoscritto digitalmente in data 4 gennaio 2019 con Persona_1
un contratto di leasing per la concessione dell'autoveicolo BMW
[...]
X4 xDrive 20d Business Advantage, targato FV780WS (telaio n.
WBAVJ11060LF64872) per l'importo di € 56.559,30 oltre IVA - ha chiesto di accertarsi l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto in questione per grave inadempimento di stante la diffi- Controparte_2
da del 29 luglio 2021 (perfezionatasi per compiuta giacenza;
cfr. doc. 6, pro-
duzione parte ricorrente), con conseguente condanna di quest'ultimo a “resti-
tuire e consegnare immediatamente alla il veicolo BMW CP_1
X4 xDrive 20d Business Advantage con targa FV780WS e telaio
WBAVJ11060LF64872, unitamente al libretto di circolazione e alle doppie
chiavi,” nonché a “risarcire i danni derivanti dalla mancata restituzione del
veicolo, e quindi a pagare alla la somma di euro 10.995,02, ol- CP_1
tre ad euro 564,49 per ogni ulteriore mese di ritardo dal 26 giugno 2023 e
sino alla concorrenza dell'importo di euro 28.669,12 [nonché ancora] … ai
sensi dell'art. 614bis c.p.c., … a pagare … la somma di euro 18,82 per ogni
giorno di ritardo nella consegna del veicolo e della sua carta di circolazione,
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dalla data di pubblicazione del provvedimento decisorio e sino alla effettiva
consegna” [cfr. ricorso, pag. 11 e 12].
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente va ribadita la dichiarazione di con-
tumacia di (regolarmente evocato in giudizio e non Controparte_2
costituitosi) e deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibili-
tà di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produ-
zione parte ricorrente].
❖❖❖
Nel merito, deve rilevarsi che la domanda della ricorrente (accertamen-
to dell'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto) non merita accoglimento.
Invero è opportuno ricordare che la domanda di risoluzione del con- tratto ex art. 1454 c.c. (risoluzione ope legis per decorso del termine indi-
cato in diffida) richiede l'accertamento di due fatti costituivi: l'inadempi-
mento e la regolare intimazione di una diffida ad adempiere rimasta senza seguito.
La diffida ad adempiere, infatti, mira a realizzare – anche in mancanza di una clausola risolutiva espressa - gli effetti che a questa clausola si ri-
collegano, vale a dire la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissa-
zione di un termine entro il quale, se la controparte non adempie, il con-
tratto si intende risolto di diritto, ferma restando la necessità dell'accer-
tamento della gravità dell'inadempimento (Cass. civ. 17/11/2010 n.
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
23207; Cass. civ. 8/11/2007 n. 23315).
La Cassazione ha, infatti, ormai consolidato l'insegnamento che l'inti-
mazione della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile de-
corso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'ina-
Pt_ dempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del mine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. civ., I, 25/3/2022 n. 9735; Cass. civ. 19.03.2020, n.
7463; Cass. civ., II, 4/9/2014, n. 18696; Trib. Brescia, 11/2/2022 n.
329).
A tal ultimo proposito si osserva inoltre che – secondo la giurispruden-
za della Suprema Corte – la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere valutata tenuto conto dell'intero contratto poiché, solo in tal modo, è possibile verificare se detto abbia sensibilmente alterato l'equilibrio contrattuale voluto dalle parti (Cass. civ., II, 11/6/2018 n.
15052/18).
Orbene deve rilevarsi che nel caso in esame la ricorrente non ha assol-
to all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Invero, è stata fornita la prova della ricezione della diffida ad adempie-
re contenente la fissazione di un termine per l'adempimento [cfr. doc. 6, pro-
duzione parte attrice] rimasta senza seguito, ma non è stata in alcun modo raggiunta la prova della gravità dell'inadempimento di Controparte_3
per (presunto) omesso pagamento dei canoni contrattualmente previ-
[...]
sti.
Invero, parte ricorrente ha dedotto che avrebbe Controparte_2
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
omesso di corrispondere i dovuti canoni mensili, senza però supportare con adeguata prova tale allegazione, limitandosi a produrre a sostegno della propria domanda alcuni documenti (copia del contratto di leasing,
del piano di ammortamento, dell'attestazione di consegna) dai quali non è
possibile desumere alcun elemento in ordine al (presunto) inadempimento
(mancato pagamento dei detti canoni) del resistente. Al contrario, risulta dalla documentazione in atti che il “primo canone periodico [sarebbe stato corrisposto] a mezzo bonifico bancario, i successivi con addebito diretto di
nostra iniziativa ( SEPA Core Direct Debit) sul conto corrente da Voi indicato
presso: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' PER AZIONI
MISILMERI [...]” [cfr. doc. 5, pag. 1]. La ricor-
rente, sul punto, non ha fornito prova contraria, né ha chiesto di provare l'inadempimento di [cfr. verbali di udienza in cui la Controparte_2
medesima ha chiesto soltanto la decisione della causa, ritenendo la stessa
“documentale e matura per la decisione”, rinunciando di fatto alla seppur generica prova articolata in ricorso].
Né, da ultimo, la prova dell'inadempimento di può Controparte_2
dirsi acquisita ex art. 115 c.p.c. dal momento che lo stesso è rimasto con-
tumace.
In proposito va, infatti, evidenziato che “la contumacia integra un com-
portamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e
comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta
onerata della relativa prova” e che quindi “ai sensi del combinato disposto
degli artt. 167, 1 comma e 115, 1 comma c.p.c., l'onere di contestazione
specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
unicamente per il convenuto costituito” (Cass. Civ., VI – 2, Ord. 4/11/2015,
n. 22461).
In buona sostanza “se il convenuto non si costituisce, i fatti affermati
dall'attore non si reputano provati o, se meglio si vuol dire, non contestati"
(Trib. Varese, Ord. 30/10/ 2009).
L'applicazione dell'onere di contestazione nel processo contumaciale è
infatti in contrasto con la tradizione italiana, nella quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita
(in tal senso, anche Corte Cost. 12/1/2007, n. 340).
Peraltro "una esplicita conferma … si rinviene nella recente Legge 69 del
2009 che, modificando l'art. 115 c.p.c., restringe il fascio applicativo del
principio di non contestazione alla sola parte costituita. Ed invero tanto di-
scende dall'assenza, nel nostro ordinamento, di una disciplina differenzia-
ta in materia di c.d. contumacia volontaria che, semmai, potrebbe far dubi-
tare della legittimità costituzionale dell'articolato normativo vigente ove
esclude conseguenze di sfavore, in punto di ammissione del fatto, per il
convenuto che scientemente decida di non resistere in giudizio" (Trib. Vare-
se, cit.).
Conseguentemente non possono considerarsi non contestati ex art. 115 c.p.c. i fatti in caso di contumacia della parte “non potendo la sua
mancata costituzione in giudizio esser equiparata, quanto a effetto probato-
rio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione
dell'attore dall'onere di dimostrarli (Cass. Civ. 23/6/2009, n.14623) e “non
esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia da-
to dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa”
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
(Cass. Civ., VI – 2, Ord. 4/11/2015, n. 22461).
Pertanto, “poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non
può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudi-
zio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema, la pre-
clusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile
non contestazione (cfr. arg. Ex Cass. 10098/07)" (Trib. Varese, cit.).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, in considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine al dedotto inadempimento del resistente, la domanda di accertamento di risoluzione contrattuale avanzata da non può che essere rigettata, così come – CP_1
evidentemente – le istanze risarcitorie ad essa conseguenti.
❖❖❖
La mancata costituzione in giudizio del resistente Controparte_2
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra
[...]
e il detto resistente. CP_1
Sul punto è infatti pacifico che “la condanna alle spese processuali, a
norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività pro-
cessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sic-
ché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in
sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo esple-
tato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass n. 17432 del 2011)” (Cass.
Civ., VI, Ord. 15/5/2019 n. 12897).
❖❖❖
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Così deciso a Palermo, il 18 novembre 2025
IL Giudice
RI ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice dott. RI ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21//2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile