Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1950, n. 1109
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 gennaio 1951
Art. 3.
La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' stata estesa agli acciai speciali.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1951