Art. 3.
La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' stata estesa agli acciai speciali.
La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' stata estesa agli acciai speciali.