TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4795/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4795 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Natalie Calenda in Mestre Venezia, Via Verdi n. 33 (pec:
, che la rappresenta e difende come da procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura
Centasso in Mestre Venezia, via G. Pepe 142 (pec: , che lo Email_2
rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 29.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e rettificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2025, che di seguito si riproducono: “ a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel Comune di Venezia in data
13.09.2008 ordinando l'annotazione di rito dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di
Stato Civile;
b. confermarsi l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del sig.
sita in Favaro Veneto (Venezia), via dei Colchici n. 5 con i relativi arredi, alla sig.ra Parte_2
; c. il sig. ha già trasferito la propria residenza in Favaro V. to via San Persona_1 Parte_2
Lazzaro n. 10 c;
d. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi, con Per_2
residenza e collocamento prevalente presso la madre in Favaro Veneto (Venezia), via dei Colchici
n. 5; e. Il padre potrà vedere e tenere con sé durante la settimana almeno un pomeriggio Per_2
dal dopo scuola sino ad ora di cena;
i fine settimana alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola;
il padre, infine, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo avviso e accordo con la madre e nel rispetto degli impegni del minore. Salvi i diversi accordi e rispettata la volontà di f. Il padre trascorrerà con Per_2 Per_2
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno la Vigilia, il Natale e il Capodanno) e tre giorni durante le vacanze pasquali;
ogni altra festività scolastica sarà di volta in volta concordata dai genitori che si alterneranno nella frequentazione. I periodi relativi alle vacanze estive dovranno essere concordati tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Salvi i diversi accordi e ferma la volontà di g. Disporre a carico del Sig. il pagamento mensile Per_2 Parte_2
complessivo di euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli (di cui
Per_ Euro 400,00 per minorenne ed Euro 300,00 per maggiorenne) rivalutabile Per_2
annualmente secondo indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della sig.ra ; h. Le spese straordinarie, che le parti Persona_1
dichiarano di conoscere, previamente concordate e documentate, saranno sostenute dai genitori al
50% secondo il protocollo del Tribunale di Venezia. L'eventuale dissenso da parte di uno dei coniugi dovrà pervenire all'altro in forma scritta anche per le vie brevi;
i. L'importo relativo all'assegno unico per i figli verrà corrisposto per intero in favore della sig.ra con rinuncia da Persona_1
parte del padre;
j. Disporre che le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di frequenza al CP_1
minore continueranno a confluire nel libretto nominativo di risparmio allo stesso intestato Per_2
n. 38006900150 acceso presso Banca della Marca Credito cooperativo di Favaro e verranno utilizzate esclusivamente per i bisogni del ragazzino, previo accordo dei genitori;
k. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per il minore;
l. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
m. I genitori si impegnano a sostenere per ogni percorso di supporto psicologico che dovesse risultare utile per la Per_2
crescita del ragazzino;
n. Le parti dichiarano di aver integralmente regolato i loro rapporti anche economici e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto espressamente indicato nel presente ricorso”.
Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 13.09.2008 contratto matrimonio concordatario in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 22.06.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 2579/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia del 22.07.2022. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 29.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 22.06.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 2579/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia del 22.07.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.09.2008 da
[...]
, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Pt_1 Parte_2
Venezia al n. 22, parte II, serie A, ufficio 9, dell'anno 2008;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4795 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Natalie Calenda in Mestre Venezia, Via Verdi n. 33 (pec:
, che la rappresenta e difende come da procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura
Centasso in Mestre Venezia, via G. Pepe 142 (pec: , che lo Email_2
rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 29.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e rettificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2025, che di seguito si riproducono: “ a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel Comune di Venezia in data
13.09.2008 ordinando l'annotazione di rito dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di
Stato Civile;
b. confermarsi l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del sig.
sita in Favaro Veneto (Venezia), via dei Colchici n. 5 con i relativi arredi, alla sig.ra Parte_2
; c. il sig. ha già trasferito la propria residenza in Favaro V. to via San Persona_1 Parte_2
Lazzaro n. 10 c;
d. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi, con Per_2
residenza e collocamento prevalente presso la madre in Favaro Veneto (Venezia), via dei Colchici
n. 5; e. Il padre potrà vedere e tenere con sé durante la settimana almeno un pomeriggio Per_2
dal dopo scuola sino ad ora di cena;
i fine settimana alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola;
il padre, infine, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo avviso e accordo con la madre e nel rispetto degli impegni del minore. Salvi i diversi accordi e rispettata la volontà di f. Il padre trascorrerà con Per_2 Per_2
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno la Vigilia, il Natale e il Capodanno) e tre giorni durante le vacanze pasquali;
ogni altra festività scolastica sarà di volta in volta concordata dai genitori che si alterneranno nella frequentazione. I periodi relativi alle vacanze estive dovranno essere concordati tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Salvi i diversi accordi e ferma la volontà di g. Disporre a carico del Sig. il pagamento mensile Per_2 Parte_2
complessivo di euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli (di cui
Per_ Euro 400,00 per minorenne ed Euro 300,00 per maggiorenne) rivalutabile Per_2
annualmente secondo indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della sig.ra ; h. Le spese straordinarie, che le parti Persona_1
dichiarano di conoscere, previamente concordate e documentate, saranno sostenute dai genitori al
50% secondo il protocollo del Tribunale di Venezia. L'eventuale dissenso da parte di uno dei coniugi dovrà pervenire all'altro in forma scritta anche per le vie brevi;
i. L'importo relativo all'assegno unico per i figli verrà corrisposto per intero in favore della sig.ra con rinuncia da Persona_1
parte del padre;
j. Disporre che le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di frequenza al CP_1
minore continueranno a confluire nel libretto nominativo di risparmio allo stesso intestato Per_2
n. 38006900150 acceso presso Banca della Marca Credito cooperativo di Favaro e verranno utilizzate esclusivamente per i bisogni del ragazzino, previo accordo dei genitori;
k. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per il minore;
l. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
m. I genitori si impegnano a sostenere per ogni percorso di supporto psicologico che dovesse risultare utile per la Per_2
crescita del ragazzino;
n. Le parti dichiarano di aver integralmente regolato i loro rapporti anche economici e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto espressamente indicato nel presente ricorso”.
Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 13.09.2008 contratto matrimonio concordatario in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 22.06.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 2579/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia del 22.07.2022. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 29.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 22.06.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 2579/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia del 22.07.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.09.2008 da
[...]
, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Pt_1 Parte_2
Venezia al n. 22, parte II, serie A, ufficio 9, dell'anno 2008;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore