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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 3215/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Cristina Ciari
Domicilio eletto: Genova, Via Cesarea, 2/22
Presso lo studio e la persona del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Claudia Caradonna
Domicilio eletto: Genova, Piazza Dante 8/8
Presso e nello studio del difensore avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 10.07.2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o Parte_1 la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con n forza di matrimonio civile CP_1 contratto in Marocco in data 10.09.2012 (atto di matrimonio trascritto al n. 45, foglio 168, registro 205 in data 20.09.2012, Regno del Marocco-Ministero della Giustizia-Tribunale di prima istanza di Settat-sezione della giurisdizione di famiglia-sezione notarile);
- Di aver raggiunto il marito (che dal 2004 già viveva e lavorava a Genova) nel marzo del 2013,
- Che dall'unione sono nati a Genova i figli: (il 27.01.2014), Per_1
(il 05.01.2018) e (il 25.05.2022); Per_2 Per_3
- Che il nucleo famigliare risiede a Genova in abitazione condotta in locazione con canone di circa € 710,00 oltre oneri condominiali;
- Di non svolgere attività lavorativa dovendosi occupare dei figli e non possedere alcun bene immobile e/o mobile registrato né in Italia, né nel proprio paese di origine;
- Di percepire l'assegno unico universale per i figli pari ad € 754,10 mensili;
- Che il marito dal 2015 gestisce un negozio di ortofrutta, denominato
“Monia Frutta”, sito in Genova con entrate mensili di circa €. 2.000,00 ed è proprietario di un bene immobile nel proprio paese di origine, oltre a due veicoli;
- Che la convivenza tra i coniugi già da fine 2023 era divenuta intollerabile e pertanto con ricorso del 10.01.2024 aveva introdotto giudizio per separazione giudiziale, ma successivamente i coniugi si erano riconciliati ed era dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- Che i contrasti fra i coniugi e le diverse esigenze e visioni della vita avevano comunque portato ad una crisi coniugale divenuta ormai irreversibile.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni secondo quanto indicato in ricorso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - La previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 750,00 mensili, oltre sua alla partecipazione nella misura del 70% alle spese straordinarie con l'assegno unico percepito dalla madre
- La previsione di un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura di euro 300,00 mensili.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si CP_1 costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza allegava:
- Di non opporsi alla pronuncia di separazione;
- Di aver svolto attività di dipendente in negozi di frutta e verdura, avendo dovuto lasciare il proprio lavoro a causa di gravi problemi di salute;
- Di aver avviato nell'anno 2015 un proprio negozio di ortofrutta;
- Di percepire un reddito mensile da lavoro al netto dei costi d'impresa pari ad € 1.350,00 mensili con la situazione patrimoniale indicata in memoria;
- Di essersi sempre occupato del pagamento del canone di locazione della casa coniugale, delle spese di amministrazione, delle utenze e della spesa alimentare, nonché di acquistare il vestiario e l'occorrente per i figli;
- Di possedere due mezzi di trasporto: uno destinata al trasporto delle merci e uno ad uso famigliare;
- Di aver rinvenuto un nuovo alloggio in locazione ove trasferirsi dopo la separazione con canone e oneri accessori ammontanti ad € 500,00.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione della abitazione coniugale alla moglie
- La regolamentazione delle frequentazioni come indicato in comparsa
- La previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, con l'assegno unico universale ripartito al 50% tra i due genitori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - La previsione di un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura di euro 100,00 mensili
Con vittoria delle spese
Svolte le rispettive difese di rito, i coniugi comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 10.07.2025, dichiarando di non volersi riconciliare. Interpellate dal giudice, le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti difensivi e davano atto che il marito tuttora abita nella casa coniugale, ma ha già provveduto a locare altro appartamento ai fini del proprio trasferimento con un canone di locazione di euro 500,00 mensili comprensivo di oneri accessori.
Il giudice proponeva loro la conciliazione della causa alle condizioni indicate a verbale di udienza che le parti accettavano sottoscrivendolo per adesione.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione.
Entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione e si sono dichiarati concordi nella volontà di ottenere tale pronuncia. Anche se al momento le parti abitano ancora insieme, il marito ha precisato di aver già provveduto a locare altro appartamento ai fini del proprio trasferimento in vista della separazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
All'udienza del 10.07.2025 i coniugi hanno raggiunto accordo in merito alle condizioni della loro separazione, accogliendo la proposta di conciliazione della causa svolta dal Giudice delegato secondo quanto dettagliatamente indicato a verbale che le parti hanno sottoscritto per adesione.
Tali condizioni relative all'affidamento, collocazione e mantenimento della prole e del coniuge, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Visti gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 15.06.1982,
E
(c. f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
01.01.1974, autorizzandoli a vivere separati e
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- i figli (nata a [...] il [...]), Persona_4 Persona_5
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Persona_6
25.5.2022) sono affidati con affidamento condiviso ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
- la casa coniugale sita a Genova via Coni Zugna 14/3 è assegnata alla madre con obbligo in capo a a rilasciare la casa CP_1
entro quindici giorni dall'accordo.
- il padre potrà tenere i figli a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 (22.00 nel periodo estivo) della domenica quando li accompagnerà presso la casa materna, nonché un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino a dopo cena quando li accompagnerà presso la casa della madre.
- i genitori terranno con sé i figli in occasione delle principali festività nazionali e religiose secondo il criterio dell'alternanza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - in occasione delle ferie estive ciascun genitore terrà con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori si comunicheranno le relative preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta della madre, il secondo quella del padre e così via alternativamente
- l'assegno unico universale relativo ai figli sarà percepito interamente dalla madre
- corrisponderà a entro il giorno cinque CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 540,00 (euro 180,00 a figlio) con rivalutazione annuale Istat
- le spese straordinarie relative ai figli, individuate ai sensi di quanto indicato nel verbale della riunione ex art.47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, saranno poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del
40%
- corrisponderà a , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro
150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Spese di giudizio compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio relativo qualora trascritto ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 3215/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Cristina Ciari
Domicilio eletto: Genova, Via Cesarea, 2/22
Presso lo studio e la persona del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Claudia Caradonna
Domicilio eletto: Genova, Piazza Dante 8/8
Presso e nello studio del difensore avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 10.07.2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o Parte_1 la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con n forza di matrimonio civile CP_1 contratto in Marocco in data 10.09.2012 (atto di matrimonio trascritto al n. 45, foglio 168, registro 205 in data 20.09.2012, Regno del Marocco-Ministero della Giustizia-Tribunale di prima istanza di Settat-sezione della giurisdizione di famiglia-sezione notarile);
- Di aver raggiunto il marito (che dal 2004 già viveva e lavorava a Genova) nel marzo del 2013,
- Che dall'unione sono nati a Genova i figli: (il 27.01.2014), Per_1
(il 05.01.2018) e (il 25.05.2022); Per_2 Per_3
- Che il nucleo famigliare risiede a Genova in abitazione condotta in locazione con canone di circa € 710,00 oltre oneri condominiali;
- Di non svolgere attività lavorativa dovendosi occupare dei figli e non possedere alcun bene immobile e/o mobile registrato né in Italia, né nel proprio paese di origine;
- Di percepire l'assegno unico universale per i figli pari ad € 754,10 mensili;
- Che il marito dal 2015 gestisce un negozio di ortofrutta, denominato
“Monia Frutta”, sito in Genova con entrate mensili di circa €. 2.000,00 ed è proprietario di un bene immobile nel proprio paese di origine, oltre a due veicoli;
- Che la convivenza tra i coniugi già da fine 2023 era divenuta intollerabile e pertanto con ricorso del 10.01.2024 aveva introdotto giudizio per separazione giudiziale, ma successivamente i coniugi si erano riconciliati ed era dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- Che i contrasti fra i coniugi e le diverse esigenze e visioni della vita avevano comunque portato ad una crisi coniugale divenuta ormai irreversibile.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni secondo quanto indicato in ricorso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - La previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 750,00 mensili, oltre sua alla partecipazione nella misura del 70% alle spese straordinarie con l'assegno unico percepito dalla madre
- La previsione di un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura di euro 300,00 mensili.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si CP_1 costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza allegava:
- Di non opporsi alla pronuncia di separazione;
- Di aver svolto attività di dipendente in negozi di frutta e verdura, avendo dovuto lasciare il proprio lavoro a causa di gravi problemi di salute;
- Di aver avviato nell'anno 2015 un proprio negozio di ortofrutta;
- Di percepire un reddito mensile da lavoro al netto dei costi d'impresa pari ad € 1.350,00 mensili con la situazione patrimoniale indicata in memoria;
- Di essersi sempre occupato del pagamento del canone di locazione della casa coniugale, delle spese di amministrazione, delle utenze e della spesa alimentare, nonché di acquistare il vestiario e l'occorrente per i figli;
- Di possedere due mezzi di trasporto: uno destinata al trasporto delle merci e uno ad uso famigliare;
- Di aver rinvenuto un nuovo alloggio in locazione ove trasferirsi dopo la separazione con canone e oneri accessori ammontanti ad € 500,00.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione della abitazione coniugale alla moglie
- La regolamentazione delle frequentazioni come indicato in comparsa
- La previsione di un contributo di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, con l'assegno unico universale ripartito al 50% tra i due genitori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - La previsione di un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura di euro 100,00 mensili
Con vittoria delle spese
Svolte le rispettive difese di rito, i coniugi comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 10.07.2025, dichiarando di non volersi riconciliare. Interpellate dal giudice, le parti confermavano il contenuto dei rispettivi atti difensivi e davano atto che il marito tuttora abita nella casa coniugale, ma ha già provveduto a locare altro appartamento ai fini del proprio trasferimento con un canone di locazione di euro 500,00 mensili comprensivo di oneri accessori.
Il giudice proponeva loro la conciliazione della causa alle condizioni indicate a verbale di udienza che le parti accettavano sottoscrivendolo per adesione.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione.
Entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione e si sono dichiarati concordi nella volontà di ottenere tale pronuncia. Anche se al momento le parti abitano ancora insieme, il marito ha precisato di aver già provveduto a locare altro appartamento ai fini del proprio trasferimento in vista della separazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
All'udienza del 10.07.2025 i coniugi hanno raggiunto accordo in merito alle condizioni della loro separazione, accogliendo la proposta di conciliazione della causa svolta dal Giudice delegato secondo quanto dettagliatamente indicato a verbale che le parti hanno sottoscritto per adesione.
Tali condizioni relative all'affidamento, collocazione e mantenimento della prole e del coniuge, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Visti gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 15.06.1982,
E
(c. f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
01.01.1974, autorizzandoli a vivere separati e
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- i figli (nata a [...] il [...]), Persona_4 Persona_5
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Persona_6
25.5.2022) sono affidati con affidamento condiviso ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
- la casa coniugale sita a Genova via Coni Zugna 14/3 è assegnata alla madre con obbligo in capo a a rilasciare la casa CP_1
entro quindici giorni dall'accordo.
- il padre potrà tenere i figli a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 (22.00 nel periodo estivo) della domenica quando li accompagnerà presso la casa materna, nonché un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino a dopo cena quando li accompagnerà presso la casa della madre.
- i genitori terranno con sé i figli in occasione delle principali festività nazionali e religiose secondo il criterio dell'alternanza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - in occasione delle ferie estive ciascun genitore terrà con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi;
a tal fine i genitori si comunicheranno le relative preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta della madre, il secondo quella del padre e così via alternativamente
- l'assegno unico universale relativo ai figli sarà percepito interamente dalla madre
- corrisponderà a entro il giorno cinque CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 540,00 (euro 180,00 a figlio) con rivalutazione annuale Istat
- le spese straordinarie relative ai figli, individuate ai sensi di quanto indicato nel verbale della riunione ex art.47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, saranno poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del
40%
- corrisponderà a , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro
150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Spese di giudizio compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio relativo qualora trascritto ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6