Versione
11 marzo 1958
11 marzo 1958
Art. 10.
La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall' art. 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221 , e' consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente art. 8.
A favore degli insegnanti elementari e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attivita' di servizio - la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo e' comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.
La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall' art. 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221 , e' consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente art. 8.
A favore degli insegnanti elementari e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attivita' di servizio - la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo e' comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2009, n. 4355Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERCURIO Ettore - Presidente - Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - est. Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 14525/2007 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta mandato in calce al ricorso; - ricorrente - contro LA TA, …Leggi di più...
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