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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6628 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4041/2024, avente ad oggetto “alimenti” e vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Raffaele Calabria 22 presso lo studio dell'avvocato
AR DA RO (c.f. ), che la rappresenta e la difende in C.F._2 virtù di procura in atti allegata;
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Carife al Vicolo V Roma presso lo studio dell'avvocato Margherita Di
GI (cf. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata;
C.F._4
appellato
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed ha chiesto il rigetto del gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27 dicembre 2023 premesso di aver convissuto per circa due anni con Parte_1
e di essere in attesa di un figlio dallo stesso, chiese al Tribunale di Benevento di accertare Controparte_1 il proprio diritto a percepire dal un assegno alimentare. Aggiunse che il resistente, con il quale CP_1 stava progettando il matrimonio, si era improvvisamente allontanato dalla casa in cui convivevano, lasciandola in stato di gravidanza e priva di ogni sostentamento.
Provvedendo con sentenza del 22 agosto 2024, il Tribunale, dichiarata la contumacia del , ha CP_1 rigettato la domanda, ritenendo non provata l'impossibilità della di reperire un'occupazione Pt_1 lavorativa e, conseguentemente, non sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento in suo favore di un assegno mensile di natura alimentare.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 19 settembre 2024, Parte_1 con il quale ha concluso perché la Corte voglia accertare il proprio diritto ad un assegno mensile di natura alimentare a carico del , con vittoria di spese del grado. CP_1
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado. CP_1
Aggiungeva che quella con la non poteva dirsi una convivenza stabile, ma un semplice rapporto Pt_1 tra fidanzati;
che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, ella non aveva provato il proprio stato di bisogno e che, pertanto, non avesse diritto ad alcun assegno alimentare.
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
La sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di natura alimentare
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui sostiene che la ricorrente non abbia provato l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento in quanto incapace di reperire un'occupazione lavorativa. Ella, infatti, a dire del Tribunale, non avrebbe fornito prova documentale e non avrebbe articolato una prova orale sulle predette circostanze.
Al riguardo, l'appellante assumeva che la prova orale era stata articolata anche nelle note di trattazione scritta, così come erano state prodotte certificazioni relative ai redditi degli obbligati ed era stata documentata la situazione reddituale personale della . Pt_1
Il Tribunale aveva, pertanto, erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 comma
65 L. 76/2016, avendo omesso qualsiasi valutazione rispetto alle prove documentali offerte e non avendo ammesso quelle articolate.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che a norma dell'art. 1 comma 65 della L. 76/2016 “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del Codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.” Come adeguatamente motivato dal Tribunale, affinché possa riconoscersi il diritto del convivente ad un assegno alimentare, è necessario che sia provato il suo stato di bisogno ai sensi dell'art. 438 c.c. e la ricorrente non ha documentato tale circostanza né ha articolato per capitoli specifici una prova per testi.
Ed infatti, diversamente da quanto previsto dall'art. 244 c.p.c., la si è riservata nel ricorso Pt_1 introduttivo di primo grado di integrare i mezzi istruttori, limitandosi ad indicare quali testimoni Tes_1
e ; tuttavia, nei depositi successivi non si rinviene alcuna articolazione in capitoli
[...] Persona_1 chiari e specifici della prova orale richiesta.
All'udienza del 9 aprile 2024, l'odierna appellante dichiarava innanzi al Tribunale di avere in precedenza lavorato come addetta alle pulizie e di aver procurato lei al il lavoro come operatore ecologico CP_1 per la società Sogesi, in quanto ne conosceva il proprietario. Aggiungeva di aver vissuto a spese dell'odierno appellato - per sua espressa richiesta - fino a quanto non è stata lasciata, di essere stata vittima di violenza da parte di quest'ultimo e di avere, quindi, deciso di interrompere volontariamente la gravidanza.
Ebbene, la non ha provato l'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa di addetta alle pulizie Pt_1 né ha documentato l'impossibilità oggettiva di reperire altra occupazione lavorativa. Invero, avrebbe potuto rivolgersi al proprietario della Sogesi per lavorare come operatore ecologico – come del resto aveva fatto già per il compagno – né ha dato prova di averlo fatto senza successo.
Sul punto, non rileva la circostanza che si sia sottoposta ad aborto volontario e che tale intervento le abbia comportato problemi di salute solo asseriti e non documentati.
Le prove documentali offerte, inoltre, riguardano la morte del padre della e le condizioni Pt_1 reddituali della madre della stessa, che vive della sola pensione di reversibilità. Non è offerta documentazione su tutti gli altri obbligati all'assegno alimentare, secondo l'ordine previsto dall'art. 433
c.c.
Dagli atti emerge, anzi, che la ha divorziato da , dal quale ha avuto due figli Pt_1 Tes_1
e Il divorzio si è concluso con accordo, oggetto di successiva modifica dinanzi al Per_1 Per_2
Tribunale di Benevento, e la non ha chiesto e non beneficia di assegno divorzile, pur versando Pt_1
– a suo dire – in uno stato di bisogno.
Ribadisce questa Corte che, al fine di provare lo stato di bisogno - presupposto necessario per l'ottenimento di un assegno alimentare - non è sufficiente depositare la documentazione reddituale personale, essendo necessario documentare e provare che l'alimentanda, come chiarito dal giudice di prime cure, sia impossibilitata a collocarsi utilmente sul mercato del lavoro per particolari e documentati motivi di salute o ulteriori.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante
l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 21572 del 06/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 25248 del 08/11/2013)
La prova richiesta non è stata fornita neppure in grado di appello, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Va aggiunto, al riguardo, che la circostanza che la sia stata anch'ella ammessa al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato, non esclude che sia tenuta al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo
Stato si impegna ad anticipare.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012; Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'Erario che Parte_1 liquida in € 992,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 15/12/2025
Il Consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4041/2024, avente ad oggetto “alimenti” e vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Raffaele Calabria 22 presso lo studio dell'avvocato
AR DA RO (c.f. ), che la rappresenta e la difende in C.F._2 virtù di procura in atti allegata;
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Carife al Vicolo V Roma presso lo studio dell'avvocato Margherita Di
GI (cf. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata;
C.F._4
appellato
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed ha chiesto il rigetto del gravame.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27 dicembre 2023 premesso di aver convissuto per circa due anni con Parte_1
e di essere in attesa di un figlio dallo stesso, chiese al Tribunale di Benevento di accertare Controparte_1 il proprio diritto a percepire dal un assegno alimentare. Aggiunse che il resistente, con il quale CP_1 stava progettando il matrimonio, si era improvvisamente allontanato dalla casa in cui convivevano, lasciandola in stato di gravidanza e priva di ogni sostentamento.
Provvedendo con sentenza del 22 agosto 2024, il Tribunale, dichiarata la contumacia del , ha CP_1 rigettato la domanda, ritenendo non provata l'impossibilità della di reperire un'occupazione Pt_1 lavorativa e, conseguentemente, non sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento in suo favore di un assegno mensile di natura alimentare.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 19 settembre 2024, Parte_1 con il quale ha concluso perché la Corte voglia accertare il proprio diritto ad un assegno mensile di natura alimentare a carico del , con vittoria di spese del grado. CP_1
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado. CP_1
Aggiungeva che quella con la non poteva dirsi una convivenza stabile, ma un semplice rapporto Pt_1 tra fidanzati;
che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, ella non aveva provato il proprio stato di bisogno e che, pertanto, non avesse diritto ad alcun assegno alimentare.
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
La sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di natura alimentare
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui sostiene che la ricorrente non abbia provato l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento in quanto incapace di reperire un'occupazione lavorativa. Ella, infatti, a dire del Tribunale, non avrebbe fornito prova documentale e non avrebbe articolato una prova orale sulle predette circostanze.
Al riguardo, l'appellante assumeva che la prova orale era stata articolata anche nelle note di trattazione scritta, così come erano state prodotte certificazioni relative ai redditi degli obbligati ed era stata documentata la situazione reddituale personale della . Pt_1
Il Tribunale aveva, pertanto, erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 comma
65 L. 76/2016, avendo omesso qualsiasi valutazione rispetto alle prove documentali offerte e non avendo ammesso quelle articolate.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che a norma dell'art. 1 comma 65 della L. 76/2016 “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del Codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.” Come adeguatamente motivato dal Tribunale, affinché possa riconoscersi il diritto del convivente ad un assegno alimentare, è necessario che sia provato il suo stato di bisogno ai sensi dell'art. 438 c.c. e la ricorrente non ha documentato tale circostanza né ha articolato per capitoli specifici una prova per testi.
Ed infatti, diversamente da quanto previsto dall'art. 244 c.p.c., la si è riservata nel ricorso Pt_1 introduttivo di primo grado di integrare i mezzi istruttori, limitandosi ad indicare quali testimoni Tes_1
e ; tuttavia, nei depositi successivi non si rinviene alcuna articolazione in capitoli
[...] Persona_1 chiari e specifici della prova orale richiesta.
All'udienza del 9 aprile 2024, l'odierna appellante dichiarava innanzi al Tribunale di avere in precedenza lavorato come addetta alle pulizie e di aver procurato lei al il lavoro come operatore ecologico CP_1 per la società Sogesi, in quanto ne conosceva il proprietario. Aggiungeva di aver vissuto a spese dell'odierno appellato - per sua espressa richiesta - fino a quanto non è stata lasciata, di essere stata vittima di violenza da parte di quest'ultimo e di avere, quindi, deciso di interrompere volontariamente la gravidanza.
Ebbene, la non ha provato l'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa di addetta alle pulizie Pt_1 né ha documentato l'impossibilità oggettiva di reperire altra occupazione lavorativa. Invero, avrebbe potuto rivolgersi al proprietario della Sogesi per lavorare come operatore ecologico – come del resto aveva fatto già per il compagno – né ha dato prova di averlo fatto senza successo.
Sul punto, non rileva la circostanza che si sia sottoposta ad aborto volontario e che tale intervento le abbia comportato problemi di salute solo asseriti e non documentati.
Le prove documentali offerte, inoltre, riguardano la morte del padre della e le condizioni Pt_1 reddituali della madre della stessa, che vive della sola pensione di reversibilità. Non è offerta documentazione su tutti gli altri obbligati all'assegno alimentare, secondo l'ordine previsto dall'art. 433
c.c.
Dagli atti emerge, anzi, che la ha divorziato da , dal quale ha avuto due figli Pt_1 Tes_1
e Il divorzio si è concluso con accordo, oggetto di successiva modifica dinanzi al Per_1 Per_2
Tribunale di Benevento, e la non ha chiesto e non beneficia di assegno divorzile, pur versando Pt_1
– a suo dire – in uno stato di bisogno.
Ribadisce questa Corte che, al fine di provare lo stato di bisogno - presupposto necessario per l'ottenimento di un assegno alimentare - non è sufficiente depositare la documentazione reddituale personale, essendo necessario documentare e provare che l'alimentanda, come chiarito dal giudice di prime cure, sia impossibilitata a collocarsi utilmente sul mercato del lavoro per particolari e documentati motivi di salute o ulteriori.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante
l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 21572 del 06/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 25248 del 08/11/2013)
La prova richiesta non è stata fornita neppure in grado di appello, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Va aggiunto, al riguardo, che la circostanza che la sia stata anch'ella ammessa al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato, non esclude che sia tenuta al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo
Stato si impegna ad anticipare.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012; Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'Erario che Parte_1 liquida in € 992,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 15/12/2025
Il Consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano