Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 20/04/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice PI GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37471 del registro di segreteria, proposta da XX, nato a [...] il XX (C.F. XX) rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Lorenzo (C.F. [...]– pec: danilo@pec.studiolorenzo.eu) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla Via 47^ Reggimento Fanteria, n.4
CONTRO
· Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – non costituito.
· - INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti all’udienza del 10 aprile 2026
FATTO
Il ricorrente ex assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria dopo aver evidenziato di aver svolto il proprio servizio presso diversi istituti penitenziari con valutazioni sempre ottime, ha riferito dell’avvenuta svolgimento, durante la sua carriera professionale di turni stressanti, caratterizzati da servizi armati anche durante le ore notturne, nonché delle particolari condizioni di lavoro cui era sottoposto.
Evidenziava che in data XX gli veniva diagnosticata l’infermità “Impianto XX in paziente con XX sostenuta, risolta con XX miocardio non compatto del ventricolo sinistro”.
Chiedeva, quindi, in data XX il riconoscimento della causa di servizio.
Nel contempo, a seguito di giudizio di non idoneità al servizio di istituto, transitava nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria.
In data XX la CMO di Taranto esprimeva il giudizio diagnostico “Impianto di XX in paziente con XX ventricolare sostenuta trattata con XX e ablazione trans-catetere. Accentuata XX laterale medio-apicale del V.S. funzione sistolica conservata”, ascrivendo la suddetta patologia alla Tab.A- V categoria allegato A dpr 834/81.
Il comitato di verifica per le Cause di Servizio ha negato, tuttavia, la sussistenza del nesso causale fra la patologia ed il servizio reso; conseguentemente il Ministero intimato con decreto n.XX dell’XX novembre XX ha rigettato l’istanza.
Il ricorrente, poi, ha formulato domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata in data XX.
Ha quindi adito questo giudice sostenendo l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione in ragione del particolare e documentato stress lavorativo cui è stato sottoposto, richiamando anche la perizia di parte depositata a corredo del ricorso che poneva in evidenza la circostanza che la XX rilevata non presenterebbe i caratteri della Cardiomiopatia ventricolare sinistra non compattata, patologia che si sviluppa nelle fasi dello sviluppo, nonché l’inesistenza di una predisposizione ereditaria che escluderebbe la sussistenza della causa di servizio.
Ha richiamato e descritto la cd “sindrome di XX” causata da situazioni stressanti e da forti emozioni e che potrebbe, con ragionevole certezza essere alla base della miocardiopatia che lo ha colpito.
Si è costituita la sola amministrazione previdenziale che ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza resa a verbale all’udienza del XX, il giudice monocratico ha richiesto all’Ufficio Medico Legale istituito presso il Ministero della Salute parere medico-legale in ordine all’esatta diagnosi e classificazione per tabella e categoria nonché della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopra indicata.
In data XX la struttura incaricata ha depositato il parere medico legale definitivo, già preliminarmente inviato alle parti per eventuali osservazioni, nel quale si conclude, dopo aver sottoposto il ricorrente a visita diretta, per delega, che la patologia suesposta non è da ritenersi dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha sostenuto la genericità sia del parere del comitato di verifica impugnato che dell’UML che non avrebbe svolto alcuna effettiva analisi delle concrete ragioni per le quali sarebbe da escludersi la concausalità del servizio prestato con la rilevata patologia soffermandosi, invece su una digressione stereotipata ed astratta sulle caratteristiche generali della patologia che non verrebbe rapportata né con il quadro clinico del ricorrente né con le concrete modalità di svolgimento della sua attività lavorativa Ha sostenuto la contraddittorietà delle valutazioni effettuate in quanto l’UML ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio deducendo la sua riconducibilità solo a fattori endogeni ammettendo, tuttavia, che l’origine dell’infermità possa essere riconducibile all’adattamento ventricolare, potendo, quindi, essere ricondotta a meccanismi di risposta a sovraccarichi che potrebbero derivare da stress emotivo come nella sindrome di XX indicata nella perizia di parte.
Da ciò conseguirebbe, logicamente che il sovraccarico di volume sarebbe stato causato da stress lavorativo con conseguente adattamento e rimodellamento ventricolare.
Ha, quindi, chiesto il rinnovo della CTU.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Il ricorso si appalesa infondato.
Infatti ritiene questo giudice che il parere dell’UML del Ministero della Salute abbia ampiamente ed esaustivamente argomentato in ordine all’assenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della causa di servizio, risultando correttamente formulata ed adeguatamente motivata la risposta al richiesto quesito.
Al riguardo, occorre evidenziare che, nel corposo ed esaustivo parere il Collegio ha, ampiamente esaminato la casistica oggetto del parere sia sotto il profilo nosologico che patogenetico (pag.7 e 8 del parere), affrontando anche molto approfonditamente sotto il profilo medico scientifico le caratteristiche della sindrome di XX, giungendo alla conclusione che “Nel caso in esame, le caratteristiche descritte consentono di inscrivere l’infermità patita dal Sig. XX nell’ambito delle cardiomiopatie con miocardio non compatto (NCC) in assenza dei criteri diagnostici completi per la cardiomiopatia del ventricolo sinistro non compatto (LVNC), dovendosi escludere aprioristicamente l’ipotesi diagnostica prospettata dal Consulente tecnico di Parte Dott. Bruno Causo, ovvero che il Sig. XX possa essere affetto da Sindrome di XX, dal momento che le principali caratteristiche fisiopatologiche, cliniche e diagnostiche mancano in tutto o in parte nelle evidenze desunte dall’esame della documentazione sanitaria.
Tale patologia – come ampiamente detto precedentemente – trova la sua origine in molteplici cause, ma nessuna di queste risulta possedere caratteristiche tali da poter considerare l’attività lavorativa svolta dal XX in nesso causale e/o concausale efficiente e determinante con la suddetta infermità.
La condizione di XX (XX) in assenza dei criteri diagnostici completi per la cardiomiopatia del ventricolo sinistro non compatto (LVNC), infatti, trova la sua eziopatogenesi infattori che sono del tutto estranei a qualsivoglia attività lavorativa svolta, e si estrinsecano appunto in fattori Genetici e Varianti di Penetranza Incompleta, Meccanismi Emodinamici e Adattamento Ventricolare, Patologie Sistemiche Associate.
Nessuna di queste condizioni prende in considerazione fattori esogeni quali lo stress o il carico lavorativo, dovendosi ritenere l’infermità richiesta NON dipendente da causa di servizio, essendo del tutto scevra da cause esogene, ed essendo al contrario assolutamente preponderanti le cause endogene individuali.”
Tali considerazioni appaiono determinanti, idonee anche a superare le osservazioni formulate nella memoria conclusiva atteso che il generico riferimento al servizio espletato, nonché a generiche considerazioni deduttive sui fattori scatenati i presunti sovraccarichi di volume, senza alcun ulteriore indicazione di elementi concreti, idonei a far ritenere anche la sussistenza della richiesta concausalità, non può essere ritenuto elemento sufficiente al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente, atteso che, ragionando a contrario, qualunque patologia emersa in costanza di impiego potrebbe essere ritenuta dipendente da causa di servizio, sulla scorta della mera “esposizione” a generiche situazioni di stress psicofisico.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso, pertanto, deve essere respinto Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
PI SS
Depositata in segreteria il 20/04/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 20/04/2026 Il Giudice monocratico L’Assistente Amministrativo PI SS Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 20/04/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente