Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1184 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9.4.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ANTONIO FRANCESCO RIZZUTO ed elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA EMILIA LEVANTE, 81/T - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. PATRIZIA CARLI ed elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
SANTO STEFANO, 42 - BOLOGNA
-Appellata-
con sede legale in San Giovanni in Persiceto (BO) - Via Imbiani n. 1/O CP_2
-Appellata/Contumace-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1192/2022, depositata il 04/04/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio la Compagnia al fine di ottenerne la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro occorso in data 30.11.2016, quantificati in € 48.882,00. Più specificatamente, l'attore asseriva che nel mentre scendeva dal carroattrezzi Iveco tg
EF217XT, assicurato per recuperare dal retro una catena per assicurare un veicolo CP_1 accidentato, lasciva la portiera lato passeggero aperta, appoggiava la mano destra all'interno dell'abitacolo del carroattrezzi ed in quel momento un suo collega, tale chiudeva la Persona_1 portiera sbattendola contro la mano destra dell'attore che perdendo l'equilibrio rovinava al suolo. Si costituiva domandando, in via preliminare, sia la dichiarazione della CP_1 carenza di legittimazione passiva della stessa, poiché l'evento lesivo non risultava afferente alla circolazione stradale, con conseguente inoperatività della polizza RCA ex adverso azionata, sia l'integrazione del contraddittorio necessario ex art. 102 cpc nei confronti di in persona CP_2 del suo legale rappresentante pro tempore; nel merito contestava le modalità di accadimento del fatto, così come descritte dall'attore.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti della quale proprietaria del CP_2 veicolo, oltre che datore di lavoro dell'attore, che nonostante la rituale notifica non si costituiva e la causa proseguiva in sua contumacia. All''udienza del 7.2.2022 veniva formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che non veniva accettata dalla Compagnia convenuta. Quindi, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano espletate sia le prove orali che una CTU medico legale sulla persona dell'attore, il Tribunale rigettava la domanda attrice ritenendo che il sinistro non rientrasse nell'ambito di validità della polizza assicurativa, ovvero nell'ambito della circolazione dei veicoli, così come inteso dall'art. 2054 c.c., in quanto la condotta (chiusura della portiera) posta in essere dal nei confronti del , anche ai fini Persona_1 Parte_1 dell'operatività della garanzia per la r.c.a., non poteva essere interpretata nel senso di ricomprendere anche un fatto che non rappresentasse un'attività che il veicolo era destinato a compiere conformemente alla sua funzione abituale.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1 l'accoglimento della propria domanda. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma dell'impugnata Sentenza. Nessuno si costituiva per che rimaneva contumace. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 2054 c.c. ed errata interpretazione della giurisprudenza formatasi, in tema, sul concetto di circolazione stradale, a partire dalla Sentenza n.
8620 del 29.4.2015 delle Sezioni Unite, secondo cui “nel concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade”, giurisprudenza compiutamente citata dal primo Giudice e che avrebbe dovuto condurre lo stesso all'accoglimento della domanda dell'appellante, anziché all'inspiegabile suo rigetto. Nella fattispecie di cui si discute - deduce l'appellante - il sinistro si è verificato nell'ambito delle operazioni necessarie al recupero dell'auto incidentata per il quale il carroattrezzi era stato chiamato e, pertanto, nell'ambito di una attività a cui lo stesso carroattrezzi era destinato. Peraltro una siffatta decisione sarebbe in netto contrasto con quanto scritto dal medesimo
Giudice nella propria proposta conciliativa, così come sono contrastanti le posizioni della
Compagnia convenuta, la quale, in sede di trattative stragiudiziali, si era dichiarata disponibile a transigere la controversia sulla base delle conclusioni formulate dal proprio medico legale, per poi assumere un atteggiamento diametralmente opposto in sede giudiziale. A nulla rileverebbe, infine, che l'evento sia anche avvenuto in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, se non ai meri fini della quantificazione del danno in quanto, in simili casi, dalla voce danno biologico va decurtato quanto ricevuto dall' allo stesso titolo, operazione CP_3 che, nella fattispecie, aveva già effettuato il Tribunale nella formulazione della ipotesi conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., decurtando dalla somma dovuta “l'indennizzo liquidato da di euro CP_3 4.034,56…”. L'appello è infondato. Oltre a quanto rilevato dal primo Giudice, circa il fatto che la condotta posta in essere dal non rientrasse fra le attività che il veicolo assicurato era destinato a compiere Persona_1 conformemente alla sua funzione abituale, ciò che maggiormente rileva è la mancanza di riscontri probatori rispetto alla dinamica del sinistro come descritto in atto di citazione.
Invero, stando all'atto introduttivo del giudizio, l'attore/appellante - operaio presso la carrozzeria - si era recato a San Giovanni in Persiceto (BO), al fine di recuperare un CP_2 veicolo incidentato di proprietà di tale a bordo del carroattrezzi, modello Iveco, Persona_2 tg. EF217XT, condotto da , di proprietà della società ed Controparte_4 CP_2 assicurato per la con la CP_5 Controparte_6 sul posto, il scendeva dal carroattrezzi, lasciando la portiera del lato
[...] Parte_1 passeggero aperta e stazionando accanto al mezzo, intento a recuperare dal retro del carroattrezzi una catena per assicurare il veicolo incidentato ed appoggiando la mano destra all'interno dell'abitacolo del carroattrezzi stesso;
in quel momento il senza accorgersi della Persona_1 posizione del , chiudeva la portiera del camion, così sbattendola contro la mano destra Parte_1 dell'attore che, a seguito dell'impatto, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo.
Orbene, tale dinamica non corrisponde alle molteplici versioni fornite dal nel Parte_1 corso dell'istruttoria del sinistro. In particolare:
- nel certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore si legge che il Parte_1 dichiarava di aver subito incidente sul lavoro e dall'Esame Obiettivo risulta: “trauma polso e mano dx da caduta dal carroattrezzi”;
- nel certificato si legge: “riferito trauma polso destro cadendo dal carroattrezzi”; CP_3
- nella consulenza medico legale di parte a firma del Dott. , la dinamica del Persona_3 sinistro riferita dal periziando è la seguente: “a San Giovanni in P. in occasione di lavoro, mentre caricava un'auto sul carroattrezzi, il collega inavvertitamente gli schiacciava la mano con lo sportello dell'auto per cui, indietreggiando perdeva l'equilibrio cadendo dal carroattrezzi sul lato destro”;
- nella successiva ed ulteriore consulenza di parte, a firma del Dott. la Persona_4 dinamica del sinistro viene così riferita dal : “caricavo un'auto sul carroattrezzi. Un Parte_1 collega mi ha schiacciato la mano con lo sportello della stessa macchina e mi ha fatto perdere l'equilibrio. Sono caduto a terra sul lato destro e mi sono fatto male”. Ora, la contraddizione fra le tre versioni è di fondamentale importanza: infatti, laddove il
[...]
fosse solamente caduto dal carroattrezzi, come sembrerebbe dalle risultanze del Pronto Pt_1 Soccorso e di , non si verterebbe in un'ipotesi sussumibile nella disciplina della R.C. Auto, CP_3 essendo pacifico che nella stessa non rientrano i casi di caduta accidentale;
se, invece, come risulta dalle due perizie medico legali di parte, lo schiacciamento della mano si verificò a seguito della chiusura dello sportello dell'autovettura che il stava soccorrendo, allora nessuna Parte_1 responsabilità sarebbe ascrivibile alla la quale assicurava solamente il carroattrezzi e non CP_1 anche l'autovettura. Di nessun aiuto, per risolvere l'arcano, risulta essere anche la deposizione del teste
[...]
proprietario dell'auto che i due dipendenti della erano andati a recuperare, Persona_2 CP_2 in quanto lo stesso ha riferito soltanto: “…Di è arrivato con il carro attrezzi ma non Pt_1 ricordo con precisione i fatti;
so che si è fatto male perché gli hanno schiacciato la mano con la portiera ed io ricordo solo questo;
ADR non ricordo se la macchina Mercedes fosse già stata caricata sul carro attrezzi quando si è fatto male;
ADR sono passati tanti anni e non Parte_1 ricordo i fatti ed inoltre non ho una buona memoria”. Ma v'è di più: in realtà la versione dei fatti di cui all'atto di citazione, ove si legge che “il Signor scendeva dal carroattrezzi, lasciando la portiera del lato passeggero aperta e Parte_1 stazionando accanto al mezzo, intento a recuperare dal retro del carroattrezzi una catena per assicurare il veicolo incidentato”, non collima con nessuna delle due dinamiche. Infatti, il non poteva essere caduto dal carroattrezzi in quanto, per sua stessa Parte_1 ammissione, ne era già disceso, e non poteva avere la mano nella portiera (posta nella parte anteriore del mezzo) in quanto si trovava sul retro del carroattrezzi per recuperare una catena.
In definitiva, le gravi ed insanabili contraddizioni emerse in tutta la loro evidenza, non consentono di far ritenere provato il fatto generatore del danno e la responsabilità della Compagnia convenuta.
L'impugnazione va, dunque, respinta, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la Sentenza del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Bologna n. 1192/2022, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA, come per legge.
C) Nulla per la parte contumace.
D) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 10.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei